§ 3.16.135 - L.R. 4 giugno 1980, n. 55.
Nuovi provvedimenti in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e previdenza sociale
Data:04/06/1980
Numero:55


Sommario
Art. 1.      La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel quadro della politica sociale, nazionale e comunitaria nonché della politica di programmazione e di massima occupazione, promuove la tutela [...]
Art. 2.      E' istituita presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione la Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione [...]
Art. 3.      La Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione, i cui componenti restano in carica quattro anni, è costituita con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza [...]
Art. 4.      La Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione
Art. 4 bis.      E' istituito, per il quadriennio di durata della Consulta, un comitato direttivo composto dai due vicepresidenti della Consulta e da nove componenti eletti dalla Consulta stessa nel proprio seno
Art. 4 ter.      Con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, è costituito, per il quadriennio di durata in carica della Consulta, il [...]
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      Nei comuni con notevole intensità emigratoria o immigratoria, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato, su richiesta [...]
Art. 6 bis.      Per le finalità del precedente articolo, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, a seguito della richiesta ivi prevista, invita [...]
Art. 7.      Compito dei Comitati è quello di fornire a coloro che intendono emigrare, agli emigrati e alle loro famiglie, nonché a coloro che rientrano ed agli immigrati, l'assistenza materiale, sociale e [...]
Art. 8.      Le somme stanziate dalla presente legge per la realizzazione delle iniziative previste dall'art. 7 sono ripartite annualmente tra i comitati, con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, [...]
Art. 9.      L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere contributi alle associazioni ed organizzazioni operanti nella [...]
Art. 10.      Al lavoratore emigrato che ritorni definitivamente in Sicilia dopo almeno tre anni di lavoro prestato all'estero negli ultimi cinque anni ovvero dopo cinque anni di lavoro prestato nella [...]
Art. 10-bis.      I contributi previsti dagli artt. 10 e 28 della presente legge sono concessi dai sindaci, previa verifica dei requisiti e della documentazione richiesti, utilizzando all'uopo le disponibilità [...]
Art. 11.      I figli minori di emigrati all'estero, i vecchi congiunti emigrati all'estero e gli emigrati all'estero stessi rientranti in Sicilia dopo una permanenza fuori dal territorio nazionale di almeno [...]
Art. 12. 
Art. 12 bis. 
Art. 13.      L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad istituire, con proprio decreto, borse di studio, per un importo di lire [...]
Art. 14. 
Art. 15.      Presso gli istituti di credito gestori del servizio di cassa della Regione, è istituito, in misura paritaria, un fondo di rotazione a gestione separata di lire 50.000 milioni per la concessione [...]
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19.      Le cooperative di cui all'articolo precedente possono anche fruire della concessione di contributi per l'acquisto di attrezzi di lavoro con le modalità previste dalla L.R. 30 dicembre 1960, n. [...]
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23.      L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, in concorso con i piani nazionali e comunitari, nel quadro del piano regionale [...]
Art. 24. 
Art. 24 bis. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28.      Fino a quando non saranno erogate analoghe provvidenze in campo nazionale, i comuni sono autorizzati ad erogare un contributo straordinario nella seguente misura: lire 300 mila agli emigrati [...]
Art. 29. 
Art. 30.      Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e previo parere della Consulta [...]
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33.      Per le finalità previste dagli articoli precedenti è autorizzata, a carico del bilancio della Regione siciliana per il triennio 1980-82, la spesa complessiva di lire 10.950 milioni, così [...]
Art. 34.      Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della L.R. 3 giugno 1975, n. 25, e successive modifiche, è autorizzata, a carico del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio [...]
Art. 35.      All'onere di lire 5.990 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, con esclusione della spesa prevista al precedente art. 34, quarto comma, e ricadente nell'esercizio finanziario [...]


§ 3.16.135 - L.R. 4 giugno 1980, n. 55.

Nuovi provvedimenti in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie.

(G.U.R. 4 giugno 1980, n. 26).

 

Art. 1.

     La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel quadro della politica sociale, nazionale e comunitaria nonché della politica di programmazione e di massima occupazione, promuove la tutela morale, l'assistenza materiale e l'elevazione sociale dei lavoratori siciliani emigrati, dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie.

     Agli effetti della presente legge sono considerati emigrati i cittadini italiani residenti da almeno due anni in un comune del territorio della Regione prima della emigrazione, che si rechino all'estero o nella restante parte del territorio nazionale per esercitare stabilmente o stagionalmente qualsiasi forma di attività lavorativa autonoma o subordinata ad esclusione di quella connessa a un rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni. Sono altresì considerati emigrati i familiari a carico dei soggetti sopra indicati [1].

 

     Art. 2.

     E' istituita presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione la Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione composta:

     a) dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione che la presiede;

     b) da nove Sindaci di Comuni siciliani, scelti tra quelli maggiormente interessati dal fenomeno migratorio, eletti in rappresentanza delle nove Province dell'Isola dall'Assemblea regionale siciliana con scheda limitata a sei nominativi;

     c) da quattro rappresentanti di patronati a carattere nazionale legalmente riconosciuti che si occupino dell'assistenza agli emigrati e che abbiano rappresentanza all'estero, designati dai rispettivi organi regionali;

     d) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

     e) da sette rappresentanti degli emigrati, designati dalle maggiori associazioni aventi sede in Sicilia ed operanti da almeno tre anni dall'entrata in vigore della L.R. 3 giugno 1975, n. 25;

     f) da tre emigrati da almeno tre anni nell'Italia

centrosettentrionale, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

     g) da venticinque emigrati all'estero da almeno tre anni, di cui quattro in Francia, cinque nella Germania Federale, tre nel Benelux, quattro in Svizzera, due in Inghilterra e Irlanda e sette nelle seguenti aree extra-europee: due nel Nord America, tre nell'America centrale e del Sud e due nell'Australia;

     h) da un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

     i) dal direttore regionale dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e

dell'emigrazione;

     l) da sette esperti in materia di emigrazione all'estero, nominati dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione;

     m) da tre rappresentanti delle associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativistico maggiormente rappresentative, presenti nel territorio regionale.

     I rappresentanti di cui alla lett. g sono eletti fra i lavoratori residenti nei rispettivi Paesi con le modalità che verranno fissate dalla Consulta.

     Fino a quando non saranno disciplinate le modalità per l'elezione, i rappresentanti di cui al precedente comma sono scelti dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentite le associazioni, i patronati e gli enti di cui al primo comma dell'art. 9.

     Le funzioni di segretario della Consulta sono esercitate da un dirigente dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.

     Il Presidente della Consulta è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, da uno dei due vicepresidenti eletti dalla Consulta nel proprio seno, di volta in volta designato dallo stesso presidente.

     I componenti della Consulta vengono dichiarati decaduti, dopo tre assenze consecutive ed ingiustificate, con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, previa contestazione delle assenze stesse.

     Sono chiamati a partecipare alle sedute della Consulta, senza diritto di voto: i rappresentanti delle associazioni nazionali degli emigrati riconosciute dal Ministero degli affari esteri e che abbiano la loro delegazione in Sicilia in ragione di uno per ciascuna associazione; un funzionario della sede regionale dell'INPS nonché, in relazione alle materie trattate, i direttori regionali degli Assessorati regionali.

     Ai rappresentanti delle associazioni nazionali è esteso il trattamento previsto dall'art. 3 [2].

 

     Art. 3.

     La Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione, i cui componenti restano in carica quattro anni, è costituita con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, il quale, con le stesse modalità, procederà alle sostituzioni, anche per quei componenti che non risultino più in possesso dei requisiti richiesti. I nuovi componenti restano in carica fino alla data prevista per la scadenza della Consulta. La Consulta si riunisce di regola tre volte all'anno nell'ambito del territorio della Regione.

     Ai componenti della Consulta regionale è corrisposto, per la partecipazione alle sedute della Consulta nonché per la partecipazione a convegni e conferenze internazionali, nazionali, regionali, interregionali, indetti dalla Regione siciliana o ai quali questa abbia dato la propria adesione, un trattamento giornaliero di missione pari a quello previsto per i direttori dell'Amministrazione regionale, oltre il rimborso delle spese di viaggio documentate. L'indennità di missione è maggiorata, secondo le norme vigenti, per quei componenti della Consulta che provengano dall'estero o che vi si rechino. Tale trattamento è esteso agli altri componenti delle delegazioni, il cui numero complessivo non potrà superare le otto unità, che partecipino ai lavori dei predetti convegni e conferenze in rappresentanza della Regione.

     Per le sedute, convegni e conferenze che si svolgono nella località sede della Consulta, i biglietti di andata e ritorno, riguardanti le spese di viaggio, dovranno essere esibiti al fine del rimborso nel corso dei lavori delle predette manifestazioni.

     Il trattamento di missione previsto dal presente articolo non spetta ai consultori per la partecipazione alle sedute della Consulta o a convegni o conferenze che si tengono nel luogo in cui questi risiedono.

     L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a stipulare convenzioni aventi validità triennale con enti ed organismi operanti nel settore turistico e dei trasporti, al fine di dotare i consultori, per la partecipazione alle sedute della Consulta o a convegni e conferenze organizzati dalla Regione siciliana, del biglietto «prepagato» di andata e ritorno, in luogo del rimborso delle spese di viaggio previsto dai precedenti commi.

     Per i componenti la Consulta che rivestono la qualifica di dipendenti regionali, restano fermi i trattamenti di missione previsti dalle norme in vigore.

     L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione concorre alle spese per conferenze o convegni organizzati dal Ministero degli affari esteri o da altre Regioni in tema di emigrazione, cui la Regione partecipi ufficialmente.

     La quota del concorso gravante sull'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione sarà versata a presentazione del consuntivo e non potrà superare l'importo di lire 10 milioni [3].

 

     Art. 4.

     La Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione:

     a) studia il fenomeno dell'emigrazione e dell'immigrazione nelle sue cause e negli effetti che esso determina nell'economia e nella vita sociale della Regione e nelle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati, degli immigrati, anche stranieri e delle loro famiglie. A tal fine, la Consulta può segnalare all'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione l'opportunità di affidare ad Istituti di ricerca e ad università, oltre che ad associazioni ed organismi specializzati aventi sede in Sicilia, l'attuazione di particolari studi e ricerche sull'emigrazione ed immigrazione siciliana, oltre che la pubblicazione di studi di particolare valore;

     b) esprime pareri e formula proposte ai competenti organi della programmazione in materia di programmazione e di massima occupazione, anche ai fini dell'armonizzazione degli interventi in materia di emigrazione ed immigrazione con gli indirizzi e i contenuti del piano di sviluppo regionale e dei piani settoriali ed intersettoriali;

     c) esprime pareri e formula proposte all'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione in tema di assistenza materiale, morale, culturale e sociale in favore dei lavoratori emigrati, degli immigrati, anche stranieri, e delle loro famiglie;

     d) indice ogni due anni una conferenza regionale sui problemi dell'emigrazione. Le rappresentanze alla conferenza sono scelte dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione sentite le associazioni degli emigrati operanti in Sicilia e le sedi regionali dei patronati rappresentati nella Consulta, nonché la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, e non potranno avere una consistenza numerica complessivamente superiore a dieci unità per le aree extraeuropee, a sessanta per i Paesi europei e a dieci per l'Italia centro- settentrionale. Nelle scelte delle rappresentanze estere si terrà conto della consistenza numerica delle collettività presenti nei vari Paesi. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad effettuare il rimborso delle spese di viaggio a favore dei componenti le rappresentanze di cui alla presente lettera con le modalità previste dal quinto comma dell'art. 3 della presente legge;

     e) (Omissis) [4];

     f) esprime pareri e propone soluzioni ed iniziative sui vari problemi relativi all'emigrazione, all'immigrazione, anche straniera, al ritorno degli emigrati ed al loro inserimento nelle attività produttive;

     g) delibera il regolamento per il funzionamento da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, alla quale annualmente presenta una relazione sull'attività svolta;

     h) (Omissis) [5];

     i) collabora alla predisposizione di proposte legislative interessanti il settore dell'emigrazione;

     l) può chiamare a partecipare alle proprie sedute od a quelle delle Commissioni da essa nominate esperti in materie specifiche ai quali, in caso di residenza fuori della sede della Consulta, sarà corrisposto il trattamento previsto dall'art. 3 della presente legge. Il numero dei predetti esperti non potrà superare quello di quattro per le sedute plenarie della Consulta e di due per le Commissioni [6].

 

     Art. 4 bis.

     E' istituito, per il quadriennio di durata della Consulta, un comitato direttivo composto dai due vicepresidenti della Consulta e da nove componenti eletti dalla Consulta stessa nel proprio seno.

     Il comitato elegge, tra i due vicepresidenti della Consulta, il presidente ed il vicepresidente.

     Le funzioni di segreteria del comitato sono disimpegnate dal segretario della Consulta.

     Il comitato, che è costituito con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, svolge i seguenti compiti:

     a) collabora con l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, per l'attuazione delle deliberazioni della Consulta e per realizzare un costante collegamento con enti, organizzazioni ed associazioni operanti nel settore dell'emigrazione ed immigrazione;

     b) nell'ambito delle direttive fissate annualmente dalla Consulta, esprime pareri sui tempi e le modalità degli incontri da tenere con le collettività degli emigrati siciliani all'estero, sulla partecipazione dei componenti la Consulta a convegni e conferenze interessanti l'emigrazione e l'immigrazione;

     c) sottopone all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione l'opportunità di organizzare convegni, seminari ed altre manifestazioni in tema di emigrazione ed immigrazione;

     d) esprime parere su ogni particolare aspetto di attuazione della presente legge che l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione riterrà di sottoporre ad esso;

     e) cura le attività ed adempie alle funzioni delegate dalla Consulta.

     Le modalità di funzionamento del comitato sono stabilite dal regolamento di cui alla lett. g dell'art. 4.

     I componenti del comitato direttivo, dopo tre assenze consecutive ed ingiustificate, sono dichiarati decaduti, con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, previa contestazione delle assenze stesse.

     Si applicano, per la partecipazione alle sedute del comitato, le disposizioni di cui all'art. 3 [7].

 

     Art. 4 ter.

     Con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, è costituito, per il quadriennio di durata in carica della Consulta, il comitato di redazione del notiziario regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione.

     Il comitato, che ha sede presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, si compone di sette membri, esperti in emigrazione o immigrazione, scelti anche fra i componenti della Consulta regionale dell'emigrazione [8].

     Con lo stesso decreto di cui al primo comma è nominato fra i componenti il comitato il direttore responsabile del notiziario, ai sensi della L. 8 febbraio 1948, n. 47, ed il presidente del comitato.

     I compiti di segreteria del comitato sono disimpegnati da un dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.

     Il comitato ha il compito di redigere un notiziario regionale dell'emigrazione, stabilendone la periodicità, i contenuti e gli indirizzi editoriali. Il notiziario è pubblicato a cura dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.

     Le modalità di funzionamento del comitato sono determinate con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Consulta.

     Al direttore responsabile è corrisposto, per ogni numero del notiziario pubblicato e per non più di quattro all'anno, un compenso forfettario per l'attività svolta, in conformità ai criteri indicati nel contratto nazionale dei giornalisti per i collaboratori fissi addetti ai periodici che non prestano opera giornalistica quotidiana.

     Il presidente, il direttore ed i componenti il comitato, che non siano consultori, partecipano alle sedute della Consulta, senza diritto al voto. Ad essi è esteso il trattamento previsto per i consultori dall'art. 3 [9].

 

     Art. 5.

     (Omissis) [10].

 

     Art. 6.

     Nei comuni con notevole intensità emigratoria o immigratoria, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato, su richiesta dei consigli comunali o di almeno tre delle organizzazioni od associazioni degli emigrati operanti nel territorio comunale, ad istituire, con proprio decreto, un comitato per l'emigrazione e per l'immigrazione composto: dal sindaco o da un suo delegato, con funzioni di presidente; da tre consiglieri eletti dal consiglio comunale con voto limitato a due; da quattro rappresentanti di patronati legalmente riconosciuti e da cinque rappresentanti delle associazioni degli emigrati esistenti in sede locale [11].

 

     Art. 6 bis.

     Per le finalità del precedente articolo, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, a seguito della richiesta ivi prevista, invita il competente consiglio a procedere, entro 90 giorni, all'elezione dei consiglieri.

     Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Assessore segnala all'Assessorato regionale degli enti locali l'inadempienza per l'adozione dei provvedimenti previsti dalle norme vigenti [12].

 

     Art. 7.

     Compito dei Comitati è quello di fornire a coloro che intendono emigrare, agli emigrati e alle loro famiglie, nonché a coloro che rientrano ed agli immigrati, l'assistenza materiale, sociale e culturale.

     L'attività dei Comitati, da svolgersi nell'ambito territoriale di competenza, può consistere in particolare:

     - nell'informazione e nell'orientamento a favore degli emigrati, degli immigrati e delle loro famiglie anche con riferimento alle provvidenze previste dalla legislazione statale e regionale e al disbrigo delle pratiche relative;

     - nell'organizzazione di riunioni e di assemblee di emigrati ed immigrati nonché di conferenze e dibattiti sui problemi dell'emigrazione e dell'immigrazione, anche con la partecipazione di esperti ed in collaborazione con enti, pubbliche Amministrazioni ed organismi operanti nel settore;

     - nello studio, con l'effettuazione di proposte all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione ed alla Consulta, di provvedimenti da adottarsi nell'ambito territoriale di competenza, anche ai fini dell'attuazione delle provvidenze e degli incentivi previsti dalla presente legge;

     - nell'agevolare il mantenimento dei collegamenti tra coloro che si trovano all'estero ed i familiari rimasti in Sicilia [13].

 

     Art. 8.

     Le somme stanziate dalla presente legge per la realizzazione delle iniziative previste dall'art. 7 sono ripartite annualmente tra i comitati, con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, in conformità dei criteri fissati dal regolamento di attuazione, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

     La struttura ed il funzionamento dei Comitati potranno essere riveduti in conseguenza dell'emanazione di provvedimenti legislativi nazionali o regionali concernenti il trasferimento agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di assistenza e di gestione dei servizi sociali [14].

 

     Art. 9.

     L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere contributi alle associazioni ed organizzazioni operanti nella Regione in favore degli emigrati da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della L.R. 3 giugno 1975, n. 25, aderenti ad associazioni ed organizzazioni a carattere nazionale presenti all'estero e riconosciute dal Ministero degli affari esteri, nonché agli enti e patronati legalmente riconosciuti che istituzionalmente si occupano di emigrazione.

     I suddetti contributi sono concessi per il potenziamento delle strutture organizzative e, nella misura non inferiore al 70 per cento dello stanziamento, per lo svolgimento di attività promozionali nel settore ed, in particolare, per:

     a) l'organizzazione all'estero, in Sicilia e nel restante territorio nazionale di convegni, incontri, riunioni ed altre iniziative a favore degli emigrati, degli immigrati e delle loro famiglie, anche con la partecipazione di rappresentanti dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione e della Consulta, previa intesa, ove occorra, con il Ministero degli affari esteri;

     b) l'organizzazione e costituzione, anche in collaborazione con altri organismi, enti ed istituti, di cooperative formate per almeno il 50 % da emigrati ovvero l'inserimento di emigrati singoli in cooperative già esistenti;

     c) l'organizzazione di viaggi in Sicilia, per motivi di istruzione o per l'avviamento e la permanenza in colonie estive a favore di figli di emigrati siciliani;

     d) la stampa e diffusione di bollettini e periodici sui problemi dell'emigrazione e di pubblicazioni turistico-culturali;

     e) l'organizzazione di attività culturali e di formazione linguistica a favore degli emigrati e loro famiglie, sulla base di programmi specifici e delle intese di massima, qualora le attività stesse debbano svolgersi all'estero, tra il Ministero degli affari esteri e l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.

     Le domande per ottenere i contributi, corredate degli specifici programmi di attività e dei preventivi di spesa, devono essere presentate, entro il termine perentorio del 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce, all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.

     La concessione dei contributi è disposta, entro il primo trimestre di ciascun anno, con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, tenuto conto, per quanto riguarda le associazioni, alle quali devono essere destinati i due terzi dello stanziamento, della consistenza delle loro strutture organizzative.

     Il contributo è erogato anticipatamente fino al 70 per cento del suo ammontare, tenuto conto del programma di attività e dei preventivi di spesa.

     Al saldo si provvede su presentazione all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione del conto consuntivo delle spese effettuate con il contributo.

     L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione svolge accertamenti ispettivi sull'impiego dei contributi concessi [15].

 

     Art. 10.

     Al lavoratore emigrato che ritorni definitivamente in Sicilia dopo almeno tre anni di lavoro prestato all'estero negli ultimi cinque anni ovvero dopo cinque anni di lavoro prestato nella restante parte del territorio nazionale negli ultimi sette anni, sono concesse, su richiesta dell'interessato, le seguenti provvidenze:

     a) un contributo a titolo di rimborso per il trasporto delle masserizie, in misura pari al 50 % della spesa risultante dalla fattura o da altra equipollente documentazione e nella misura massima di lire 500 mila;

     b) un contributo a titolo di rimborso per spese di viaggio, pari al costo del biglietto ferroviario di seconda classe per coloro che rientrino da altre regioni italiane; a lire 200.000 per coloro che rientrino da Paesi europei ed a lire 400.000 per coloro che rientrino da Paesi extra-europei.

     Gli stessi contributi sono estesi anche ai lavoratori emigrati che ritornano definitivamente in Sicilia dopo almeno tre anni di trattamento pensionistico liquidato all'estero negli ultimi cinque anni, ovvero dopo cinque anni di trattamento pensionistico liquidato nella restante parte del territorio nazionale negli ultimi sette anni.

     I contributi di cui alle lett. a e b sono aumentati del 20 % per ciascuna unità familiare a carico e nella stessa misura in caso di infortunio, malattia professionale, invalidità, licenziamento o dimissioni per malattia. La maggiorazione per il carico familiare è cumulabile con una soltanto delle altre maggiorazioni previste.

     Le provvidenze disposte dal presente articolo non si applicano nei confronti di coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana, salvo il caso di riacquisto della stessa successivamente al rientro definitivo nella Regione, e non sono cumulabili con il contributo straordinario previsto dall'art. 12 della L.R. 3 giugno 1975, n. 25.

     Il lavoratore emigrato ed i componenti del nucleo familiare che hanno usufruito del predetto contributo non potranno avvantaggiarsene una seconda volta.

     Dai termini di permanenza all'estero indicati al primo comma del presente articolo si prescinde in caso di rientro per invalidità, infortunio o malattia professionale indennizzabili o per malattia che ha dato origine ad un trattamento previdenziale connesso ad una prestazione lavorativa.

     L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a provvedere alla meccanizzazione dell'anagrafe dell'immigrazione a mezzo di apposita convenzione con enti o istituti specializzati [16].

 

     Art. 10-bis.

     I contributi previsti dagli artt. 10 e 28 della presente legge sono concessi dai sindaci, previa verifica dei requisiti e della documentazione richiesti, utilizzando all'uopo le disponibilità del fondo per i servizi di cui all'art. 19 della L.R. 2 gennaio 1979, n. 1. Sono del pari disposti dai sindaci, utilizzando le medesime disponibilità, i ricoveri di cui all'art. 11, su domanda degli interessati, debitamente documentata.

     Ai fini di cui al precedente comma, i comuni, contestualmente all'approvazione del programma previsto al quarto comma del predetto art. 19 e con successiva delibera, determinano gli stanziamenti da destinare alla realizzazione delle finalità disposte negli articoli citati al primo comma in rapporto ai flussi negli anni precedenti per le medesime finalità [17].

 

     Art. 11.

     I figli minori di emigrati all'estero, i vecchi congiunti emigrati all'estero e gli emigrati all'estero stessi rientranti in Sicilia dopo una permanenza fuori dal territorio nazionale di almeno cinque anni, o prima di tale termine a seguito di grave infermità, hanno diritto al ricovero in istituti di beneficenza.

     (Omissis) [18].

     (Omissis) [19].

     La disposizione contenuta nel comma precedente ha effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1978.

 

     Art. 12. [20]

     L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione curerà, anche per il tramite delle Amministrazioni comunali e delle associazioni degli emigrati e dei patronati che svolgono attività promozionale nel settore, l'avvio e la permanenza in colonie marine e montane, site in Sicilia, di figli di lavoratori emigrati ed immigrati.

     Le associazioni degli emigrati e le Amministrazioni comunali provvederanno all'accertamento dei requisiti prescritti, nonché alla stipula delle convenzioni con enti ed istituti che gestiscono colonie marine o montane ovvero all'avviamento in colonie gestite direttamente.

     Sono concesse anticipazioni pari all'80 % delle spese preventivate, ivi comprese quelle per il trasporto degli assistiti e di un accompagnatore per ogni dieci o frazioni di dieci assistiti.

     Le rette giornaliere per ciascun assistito non possono superare, per l'anno in corso, l'importo del trattamento di ricovero convittuale di cui all'art. 14 della L.R. 12 agosto 1980, n. 85, e successive modifiche, maggiorato del 30 per cento.

     L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a modificare, con proprio decreto, entro il 31 gennaio di ciascuno anno, l'importo della retta in relazione alle variazioni percentuali dell'indice del costo della vita accertate dall'Istituto centrale di statistica. La percentuale di variazione applicabile si determina in base alla differenza tra gli indici relativi al mese di ottobre di ciascun anno e quelli del mese di ottobre dell'anno precedente. Le frazioni di unità fino a 50 centesimi e quelle superiori si arrotondano, rispettivamente, per difetto o per eccesso.

     L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentiti le associazioni, i patronati e gli enti di cui al primo comma dell'art. 9, stabilisce annualmente il numero dei destinatari delle provvidenze di cui al presente articolo da ammettere nelle colonie, tenendo conto della ricettività degli edifici all'uopo destinati.

 

     Art. 12 bis. [21]

     L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione cura, con le modalità di cui all'art. 12, l'avvio e la permanenza in campeggi di figli di lavoratori emigrati ed immigrati, di età compresa fra i dodici e i diciotto anni.

 

     Art. 13.

     L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad istituire, con proprio decreto, borse di studio, per un importo di lire 200.000 ciascuna, da attribuire ai figli di quei lavoratori che da una attestazione del Sindaco del Comune di residenza risultino emigrati all'estero almeno da un anno, ed agli orfani di emigrati privi di assistenza ex E.N.A.O.L.I., per la frequenza, anche convittuale, di corsi di formazione professionale di scuola di istruzione di secondo grado.

     L'importo della borsa di studio è elevato a lire 500.000 per la frequenza all'università. La media richiesta per l'ottenimento della borsa di studio è di 24/30.

     Tali provvidenze vengono erogate a coloro che non godono di analoghi benefici.

     Allo scopo di pubblicizzare le provvidenze previste dal presente articolo saranno adottati, a cura dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione le opportune iniziative, fra le quali la stampa e la diffusione, tramite i rettorati universitari e i provveditorati agli studi, di manifesti da affiggere in tutti gli istituti di istruzione di secondo grado e nelle sedi universitarie.

 

     Art. 14. [22]

     In favore dei lavoratori emigrati che ritornino definitivamente in Sicilia dopo tre anni di lavoro prestato all'estero negli ultimi cinque anni ovvero dopo cinque anni di lavoro prestato nella restante parte del territorio nazionale negli ultimi sette anni, è concesso il concorso regionale nel pagamento degli interessi su mutui destinati agli scopi di cui al successivo comma, contratti con istituti di credito operanti nella Regione che stipulino a tal fine apposita convenzione con l'Assessore regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.

     Il concorso nel pagamento degli interessi è concesso per finanzia menti destinati all'acquisto, costruzione, rinnovo o trasformazione di immobile per uso abitazione propria, previa dimostrazione di impossidenza di altro immobile adibito a casa di civile abitazione nel comune dove intendono stabilire la propria residenza al momento del rientro in Sicilia, ed i cui piani di ammortamento non superino l'importo del tetto massimo previsto dalla vigente legislazione regionale e statale in materia di edilizia agevolata e convenzionata, a prescindere dalla superficie dei singoli immobili.

     Fermo restando il limite d'importo del tetto massimo di cui al precedente comma, gli istituti di credito convenzionati sono autorizzati anche in deroga alle proprie norme statutarie, a concedere il finanziamento per l'intero valore dell'immobile.

     La domanda per la concessione del contributo deve essere presentata ad uno degli istituti convenzionati, entro due anni dal rientro definitivo in Sicilia.

     Fermo restando il requisito dei periodi lavorativi di cui al primo comma, i contributi previsti dal presente articolo possono essere concessi agli emigrati anche prima del rientro definitivo nella Regione, purché il rientro medesimo avvenga entro e non oltre tre anni dalla data del rilascio del certificato di abitabilità ovvero entro cinque anni dalla concessione del contributo regionale.

     Il concorso regionale è concesso per una volta soltanto, per un periodo non superiore a 20 anni, anche nei casi in cui il finanziamento abbia una durata maggiore.

     Il concorso predetto si ragguaglia al 75 per cento del tasso di interesse annuo posto contrattualmente a carico del mutuatario.

     A carico del mutuatario deve, in ogni caso, restare un tasso di interesse non inferiore al 3 per cento.

     Le quote a carico della Regione, da versarsi direttamente agli istituti di credito convenzionati, saranno computate al tasso equivalente ed in misura costante.

     Il concorso regionale nei limiti di cui ai commi sesto e settimo del presente articolo e per un periodo non superiore a due anni, viene concesso anche per il pagamento degli interessi di preammortamento. Le relative quote a carico della Regione sono versate direttamente agli istituti di credito convenzionati, dopo il perfezionamento del provvedimento concessivo ed in unica soluzione, previo inoltro all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e

dell'emigrazione, della documentazione attestante l'ammontare delle sovvenzioni erogate dagli istituti ed il relativo interesse.

     Nei limiti di cui al sesto e settimo comma del presente articolo sono rimborsate direttamente agli interessati, in via posticipata ed in unica soluzione alle previste scadenze, le quote di concorso a carico della Regione relative a mutui stipulati anteriormente al provvedimento di concessione dei contributi, limitatamente alle rate non ancora maturate e previa presentazione all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli interessi.

     Il concorso nel pagamento degli interessi viene concesso a condizione che i beneficiari si impegnino a consentire con il contratto di mutuo l'iscrizione di ipoteca di primo grado a favore degli istituti di credito sui beni immobili oggetto del finanziamento.

     Le operazioni creditizie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono assistite dalla garanzia sussidiaria della Regione, che sarà prestata nei limiti dell'incapienza, previa escussione del mutuatario e dei suoi eventuali coobbligati da parte degli istituti.

     Nessuna altra garanzia può essere richiesta da parte degli istituti di credito, oltre a quelle espressamente previste dal presente articolo.

     Le abitazioni, per le quali vengono concessi i contributi di cui al presente articolo, non possono essere destinate ad uso diverso da quello di abitazione del titolare e dei suoi familiari per l'intero periodo di durata del mutuo.

     La rispondenza della destinazione dell'abitazione all'uso previsto al precedente comma è accertata mediante apposite ispezioni dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, anche a mezzo dei propri organi periferici.

     A seguito dell'ispezione, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione dispone, ove ne ricorrano i presupposti, la revoca del provvedimento di concessione dei contributi.

 

     Art. 15.

     Presso gli istituti di credito gestori del servizio di cassa della Regione, è istituito, in misura paritaria, un fondo di rotazione a gestione separata di lire 50.000 milioni per la concessione di credito agevolato in favore dei soggetti di cui all'art. 14, primo comma [23].

     Resta salva l'applicazione delle norme di cui alla L. 25 novembre 1971, n. 1041.

     I finanziamenti vengono concessi per programmi aventi ad oggetto:

     a) l'acquisto, la costruzione, il rinnovo, l'ampliamento o la trasformazione di locale adibito o da adibire all'esercizio di attività artigianale, commerciale, turistica o di piccola azienda industriale, ovvero all'acquisto, rinnovo o potenziamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio delle medesime attività. L'importo massimo per ciascuna delle indicate iniziative è di lire 75 milioni, elevato a lire 150 milioni per le iniziative relative alla piccola industria [24];

     b) l'acquisto di fondi rustici, di attrezzi per il lavoro agricolo, di bestiame, la realizzazione di opere di miglioramento e riconversione fondiaria e zootecnica, per un importo massimo di lire 100 milioni [25];

     c) l'acquisto di natante da pesca nuovo od usato, la costruzione od ammortamento dello stesso e l'acquisto o l'ammodernamento delle relative attrezzature, per un importo massimo di lire 75 milioni [26].

     Sono ammissibili a finanziamento le spese regolarmente documentate relative al rilascio della certificazione necessaria per accedere alle provvidenze di cui al presente articolo.

     I finanziamenti di cui sopra, entro i limiti indicati, vengono concessi per un importo pari al 75 per cento della spesa documentata e per la durata massima di 20 anni per iniziative aventi ad oggetto beni immobili, opere ed impianti fissi; nello stesso importo e per la durata massima di 10 anni per iniziative aventi ad oggetto attrezzature.

     Nei casi di costruzione, rinnovo, ampliamento o trasformazione di locali o di esecuzione di opere o di altri impianti fissi, potranno essere concesse, in relazione all'entità delle opere eseguite, anticipazioni semestrali fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Gli interessi da corrispondersi da parte del beneficiario delle predette anticipazioni al tasso previsto dal settimo comma saranno portate in detrazione in sede di stipula del contratto di mutuo. Lo interessato dovrà comprovare, pena la revoca del finanziamento, l'avvenuto completamento delle opere entro due anni dalla concessione.

     In aggiunta o indipendentemente dai finanziamenti previsti ai commi precedenti, può essere concesso, per le attività indicate al comma 3, credito di esercizio della durata minima di 18 mesi ed un giorno e massima di 36 mesi.

     Il tasso di interesse delle operazioni di credito previste dal presente articolo viene determinato periodicamente dal Comitato regionale per il credito ed il risparmio.

     A copertura dei rischi connessi alle operazioni di credito previste dal presente articolo devono essere concesse le seguenti garanzie:

     1) per i beni immobili ed i beni mobili registrati oggetto di ipoteca, ipoteca di primo grado a favore dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e

dell'emigrazione;

     2) per i beni che non possono costituire oggetto di ipoteca, privilegi speciali in conformità delle disposizioni vigenti.

     La domanda per ottenere i finanziamenti, corredata della documentazione indicata dal comitato di cui all'undicesimo comma, deve essere presentata dagli interessati al comitato medesimo per il tramite dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, che provvede all'istruttoria, entro due anni dal rientro definitivo nella Regione.

     Per gli emigrati il cui rientro sia avvenuto anteriormente al 24 giugno 1984,e comunque non prima del 20 febbraio 1975, il termine entro il quale produrre la domanda per ottenere i finanziamenti è prorogato al 30 giugno 1987.

     Il finanziamento può essere concesso anche prima del rientro definitivo, purché questo si verifichi, pena la revoca del finanziamento stesso, entro un anno dalla sua concessione. L'erogazione delle somme resta, in ogni caso, subordinata all'effettivo rientro.

     Alla gestione del fondo sovraintende un comitato amministrativo [27], presieduto dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è composto:

     - del direttore regionale dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, che sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento;

     - di due rappresentanti delle associazioni operanti in favore degli emigrati e di due rappresentanti dei patronati rappresentati in Consulta;

     - di un dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, che svolge anche funzioni di segretario;

     - di due componenti designati, rispettivamente, dal Banco di Sicilia e dalla Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le province siciliane;

     - di un dirigente tecnico in servizio presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze;

     - di un dirigente del ruolo tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

     - di un magistrato designato dalla Corte dei conti, in servizio presso le sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana, con qualifica non inferiore a consigliere [28].

     Il comitato, i cui componenti durano in carica 4 anni, è nominato con decreto dell'Assessore Regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, ed ha sede presso l'Assessorato medesimo.

     Ai componenti il comitato che risiedono in località diverse da quella sede del comitato, compete, per la partecipazione alle sedute, il trattamento di missione nella misura prevista per i direttori regionali.

     Il comitato delibera sulle caratteristiche delle iniziative da ammettere a finanziamento, sulla documentazione da produrre a corredo delle istanze, nonché sulla concessione dei finanziamenti medesimi. Il comitato può disporre accertamenti tecnici al fine di verificare la consistenza delle iniziative e la loro rispondenza alle finalità previste.

     In relazione a quanto previsto dal precedente comma, il comitato può richiedere la presentazione di apposita perizia tecnica giurata.

     Allo scopo di acquisire eventuali ulteriori elementi di valutazione, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, su richiesta del comitato, può avvalersi del personale appartenente ai ruoli tecnici in servizio presso

l'Amministrazione regionale.

     Sulle istanze relative ai finanziamenti il comitato delibera entro il termine di 120 giorni dalla data di presentazione delle istanze stesse.

     Gli interessi maturati sulle giacenze del fondo, calcolati con le modalità previste dalla L.R. 6 maggio 1976, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni, confluiscono al conto economico della gestione del fondo stesso.

     L'ammontare dell'eventuale perdita viene addebitato al fondo.

     Gli utili della gestione del fondo sono portati ad incremento dello stesso.

     L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a stipulare con gli istituti di credito gestori del servizio di cassa della Regione apposta convenzione intesa a disciplinare la gestione del fondo.

     Su richiesta del comitato, e previa stipula di apposita convenzione, potranno essere affidate, ai predetti istituti di credito, la gestione contabile dei finanziamenti deliberati dal comitato stesso e le azioni legali a tutela dell'Amministrazione.

     Si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 25 della L.R. 6 maggio 1981, n. 96 [29].

 

     Art. 16. [30]

     Il finanziamento disposto dall'art. 14 è cumulabile con quelli di cui all'art. 15.

     I finanziamenti disposti per le iniziative di cui alle lettere a, b e c dell'art. 15 non sono cumulabili fra di loro e per le attività previste dalla lett. a il finanziamento può essere richiesto per una sola di esse. I finanziamenti predetti sono concessi per una volta sola ed a condizione che gli interessati si impegnino a non modificare la destinazione dei locali, opere ed attrezzature per il periodo di tempo corrispondente alla durata del mutuo ed a comprovare, per il credito di esercizio, l'avvenuto utilizzo delle somme.

     L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, anche a mezzo degli organi periferici, effettua ispezioni sull'osservanza degli obblighi di cui al comma precedente, disponendo, ove ne ricorrano i presupposti, la revoca dei provvedimenti di concessione dei finanziamenti.

     Per le provvidenze disposte dagli artt. 14 e 15 si applica il terzo comma dell'art. 10.

 

     Art. 17. [31]

 

     Art. 18. [32]

     L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere un contributo annuo per le spese di gestione in favore delle cooperative di produzione e lavoro, agricole, di servizi, turistiche e di pescatori, costituite per almeno il 50 per cento da lavoratori emigrati che siano rientrati definitivamente nella Regione a far data dal 20 febbraio 1975 dopo un periodo di permanenza all'estero di almeno tre anni negli ultimi cinque anni precedenti il rientro.

     Detto contributo, concesso per tre anni in misura decrescente e non superiore all'80 %, al 65 % ed al 50 % delle spese effettuate nel triennio, è erogato mediante anticipazioni mensili pari all'80 % della corrispondente quota di contributo concesso e, per il restante 20 %, dietro presentazione di consuntivi semestrali di spesa.

     Il contributo, che non può superare l'ammontare di lire 50 milioni, è concesso sulla base di programmi di attività corredati da preventivi di spesa.

 

     Art. 19.

     Le cooperative di cui all'articolo precedente possono anche fruire della concessione di contributi per l'acquisto di attrezzi di lavoro con le modalità previste dalla L.R. 30 dicembre 1960, n. 48, e successive modificazioni.

 

     Art. 20. [33]

 

     Art. 21. [34]

     L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, per il periodo di un triennio a partire dall'entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a versare alle cooperative di cui all'art. 18 operanti in Sicilia un contributo pari al 50 % degli oneri sociali relativi ai soci in possesso dei requisiti previsti dall'art. 10 della presente legge.

 

     Art. 22. [35]

     Ai fini della costituzione delle cooperative previste dalla presente legge, è sufficiente un numero di soci pari complessivamente a nove.

 

     Art. 23.

     L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, in concorso con i piani nazionali e comunitari, nel quadro del piano regionale annuale di formazione professionale e del piano regionale di sviluppo e con le modalità previste dalla L.R. 6 marzo 1976, n. 24, adotta iniziative:

     a) per la formazione e la riqualificazione dei lavoratori che intendono emigrare o siano rimpatriati o immigrati in Sicilia, attraverso l'effettuazione di corsi finalizzati alle prospettive occupazionali sia in Sicilia che all'estero;

     b) per il reinserimento dei figli degli emigrati o dei figli degli immigrati nell'ordinamento scolastico nazionale e per l'inserimento dei figli degli emigrati nell'ordinamento scolastico del Paese in cui intendono emigrare, anche attraverso l'effettuazione di corsi di linguistica e culturali;

     c) per l'effettuazione di corsi di aggiornamento destinati a docenti, dirigenti scolastici ed operatori sociali, in vista del raggiungimento delle finalità di cui alla lett. b;

     d) per l'informazione e l'aggiornamento linguistico e culturale a favore degli emigrati rientranti o di quanti intendano emigrare e dei loro familiari [36].

     La gestione delle iniziative indicate al comma precedente potrà essere affidata alle associazioni degli emigrati in possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 9 [37].

     Le associazioni degli emigrati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 della presente legge possono organizzare e gestire corsi di formazione professionale a favore di lavoratori che intendono emigrare o rimpatriati o immigrati, sempre che a tal fine siano utilizzati i fondi posti a disposizione dalla C.E.E. e destinati ad interventi per gli emigrati, in base a programmi da presentarsi all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione [38].

 

     Art. 24. [39]

     L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato, anche in concorso con altri enti ed Amministrazioni pubbliche, ad assumere iniziative di turismo sociale a favore di collettività di emigrati italiani all'estero e loro familiari.

     Le modalità per la realizzazione di dette iniziative e per la ripartizione degli oneri saranno disciplinate mediante accordi tra le Amministrazioni e gli enti interessati.

 

     Art. 24 bis. [40]

     L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato, anche in concorso con altre amministrazioni pubbliche, con le associazioni ed i patronati di cui all'art. 10 della presente legge e con enti ed organismi operanti nel settore dell'emigrazione e previa intesa di massima con il Ministero degli affari esteri, ad organizzare attività culturali a favore degli emigrati siciliani e loro famiglie all'estero e degli immigrati in Sicilia e delle loro famiglie.

     Le predette attività possono, tra l'altro, riguardare rappresentazioni teatrali e folcloristiche, proiezioni cinematografiche, mostre, conferenze storico-culturali, nonché la diffusione di libri, pubblicazioni ed altro materiale a carattere culturale e devono in ogni caso essere dirette a valorizzare gli aspetti più qualificanti della cultura siciliana.

     Il materiale suscettibile di uso continuativo può essere messo a disposizione di associazioni di emigrati all'estero, per il tramite delle associazioni di cui all'art. 9, che, in base ad appositi accordi con l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, ne assicurano la conservazione e la fruizione da parte degli emigrati siciliani all'estero.

 

     Art. 25. [41]

     1. Allo scopo di realizzare una maggiore diffusione tra i siciliani all'estero della stampa siciliana e delle notizie riguardanti la Sicilia, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad effettuare abbonamenti, anche on line, a quotidiani siciliani, riviste e agenzie di stampa anche di carattere nazionale scelti garantendo la pluralità dell'informazione.

     2. Gli abbonamenti sono effettuati su richiesta delle associazioni di emigrati siciliani costituite sia in Sicilia che all'estero nei limiti delle disponibilità di bilancio.

 

     Art. 26. [42]

     L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione organizza corsi, incontri, riunioni, dibattiti, conferenze, di propria iniziativa o in concorso con enti, istituti ed organizzazioni che istituzionalmente operano nel settore, anche al fine di svolgere azione di informazione e di aggiornamento degli operatori pubblici e privati dell'emigrazione. Le predette attività, previa intesa con il Ministro degli affari esteri, possono svolgersi anche all'estero.

     L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione promuove ed organizza periodicamente una conferenza dell'emigrazione delle Regioni meridionali ed insulari. I relativi aspetti finanziari saranno disciplinati mediante accordi tra le Regioni interessate.

 

     Art. 27. [43]

     Ai fini del conseguimento del diritto a pensione l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a procedere al rimborso in unica soluzione, in favore dei lavoratori siciliani emigrati all'estero e rientranti in Sicilia che abbiano mantenuto la cittadinanza italiana, della quota pari al 50 per cento dell'importo versato all'INPS per contributi previdenziali relativi ai periodi di lavoro non coperti da assicurazione obbligatoria - nel limite massimo di 15 anni di lavoro - effettuati in paesi esteri con i quali non esistono convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale, nonché effettuati in paesi esteri convenzionati con l'Italia, limitatamente ai periodi di lavoro antecedenti all'estensione di tali assicurazioni obbligatorie. Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia alla normativa nazionale vigente in materia.

     I benefici previsti dal presente articolo sono estesi ai lavoratori il cui rientro sia avvenuto successivamente alla data del 20 febbraio 1975.

 

     Art. 28.

     Fino a quando non saranno erogate analoghe provvidenze in campo nazionale, i comuni sono autorizzati ad erogare un contributo straordinario nella seguente misura: lire 300 mila agli emigrati provenienti da paesi europei; lire 600 mila agli emigrati provenienti da paesi extraeuropei a titolo di compenso per le spese di viaggio e di permanenza ai cittadini emigrati iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Sicilia per la partecipazione al rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana, nonché alle elezioni amministrative [44].

     Il contributo spetta agli elettori che compiranno il viaggio tra il quindicesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni e il trentesimo giorno successivo [45].

     Per ottenere il contributo è necessario esibire il certificato elettorale vidimato dalla sezione elettorale e la certificazione attestante la condizione di emigrato all'estero per motivi di lavoro, ovvero il godimento del trattamento pensionistico liquidato all'estero [46].

     Nel caso di temporanea indisponibilità delle somme di cui all'art. 1O- bis, i comuni sono autorizzati, per l'erogazione del contributo, ad utilizzare stanziamenti propri o in gestione destinati a spese elettorali [47].

 

     Art. 29. [48]

     L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione svolgerà almeno due volte all'anno una relazione alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana in ordine all'attuazione della presente legge e all'andamento generale della spesa.

 

     Art. 30.

     Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e previo parere della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione, sentita la Commissione legislativa lavoro della Assemblea regionale siciliana, sarà emanato il regolamento di attuazione della presente legge, che dovrà stabilire in particolare:

     - le modalità per l'individuazione delle zone più direttamente interessate al flusso migratorio;

     - le modalità per l'attività ed il funzionamento dei Comitati per l'emigrazione;

     - l'individuazione della documentazione di massima che dovrà comprovare ai fini della fruizione delle provvidenze la qualifica di emigrante;

     - le modalità per l'avviamento e la permanenza in colonia dei figli degli emigrati;

     - le modalità per l'assegnazione delle borse di studio;

     - le modalità per l'assegnazione delle provvidenze creditizie.

     Le disposizioni del regolamento provvisorio di attuazione emanato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 della L.R. 16 agosto 1975, n. 60, avranno efficacia, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, fino al termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 31. [49]

     L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione provvede all'istituzione, nell'ambito degli organi e delle strutture previste per l'attuazione della presente legge, di una Commissione permanente sulla sicurezza sociale dei lavoratori emigrati siciliani.

     Tale Commissione ha il compito di:

     a) studiare, analizzare e approfondire le tematiche inerenti alla sicurezza sociale dei lavoratori emigrati;

     b) proporre ipotesi concrete per la soluzione dei problemi specifici discendenti dalla particolare materia;

     c) esprimere pareri e formulare raccomandazioni in ordine alla promozione e allo sviluppo di una più incisiva politica in materia di sicurezza sociale dei lavoratori emigrati;

     d) formulare proposte per incontri, conferenze, dibattiti e assemblee sui problemi della sicurezza sociale dei lavoratori emigrati.

     La Commissione, che è presieduta dal direttore regionale dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione o da un suo delegato, è composta da:

     a) tre esperti in materia di assistenza, previdenza e sicurezza sociale in regime internazionale, di cui almeno uno in rappresentanza dell'INPS;

     b) un dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione che svolgerà anche le funzioni di segretario;

     c) quattro esperti dei patronati rappresentati nella Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione.

 

     Art. 32. [50]

 

     Art. 33.

     Per le finalità previste dagli articoli precedenti è autorizzata, a carico del bilancio della Regione siciliana per il triennio 1980-82, la spesa complessiva di lire 10.950 milioni, così suddivisa:

     (Omissis).

 

     Art. 34.

     Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della L.R. 3 giugno 1975, n. 25, e successive modifiche, è autorizzata, a carico del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1980, la spesa di lire 3.400 milioni, così suddivisa:

     - art. 11: lire 300 milioni;

     - art. 12: lire 2.500 milioni;

     - art. 13: lire 200 milioni;

     - art. 26: lire 400 milioni.

     Gli atti ed i provvedimenti emanati in attuazione della L.R. 3 giugno 1975, n. 25, e successive modifiche, conservano la loro efficacia fino alla relativa scadenza.

     L'Assessore per il lavoro e la previdenza sociale provvederà all'accreditamento ai sindaci delle somme occorrenti per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 12 della L.R. 3 giugno 1975, n. 25, avuto esclusivo riguardo alle domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Per le finalità degli artt. 14, 15 e 16 della presente legge è autorizzato, per l'anno finanziario in corso, il limite ventennale di impegno di lire 199 milioni, al cui onere si provvede con lo stanziamento del cap. 74601 del bilancio della Regione per l'anno 1980.

     Salvo per quanto previsto dalla presente legge, sono abrogate le LL.RR. 3 giugno 1975, nn. 25 e 26; 16 agosto 1975, n. 60; 25 novembre 1975, n. 74; 18 marzo 1977, n. 13; 10 maggio 1978, n. 4; 4 dicembre 1978, n. 60; 28 maggio 1979, n. 122.

 

     Art. 35.

     All'onere di lire 5.990 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, con esclusione della spesa prevista al precedente art. 34, quarto comma, e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980.

     L'onere a carico degli esercizi 1981-1982, previsto complessivamente in lire 8.758 milioni, trova riscontro nel bilancio pluriennale per il triennio 1980-82: quanto a lire 4.000 milioni nella funzione 03 - settore 03 - programma 02 - elemento di programma 01 e quanto a lire 4.758 milioni nella funzione 06 - settore 02 - programma 02 - elemento di programma 03.

 

 


[1] Articolo modificato dall'art. 2 della L.R. 6 giugno 1984. n. 38 e così integrato dall'art. 1 della L.R. 8 novembre 1988, n. 35.

[2] Articolo così modificato dagli artt. 1 e 3 della L.R. 6 giugno 1984, n. 38.

[3] Articolo così modificato dagli artt. 2 e 4 della L.R. 6 giugno 1984, n. 38).

[4] Lettera abrogata.

[5] Lettera abrogata.

[6] Articolo così modificato con artt. 1, 2 e 5 della L.R. 6 giugno 1984, n. 38.

[7] Articolo aggiunto dall'art. 6 della L.R. 6 giugno 1984, n. 38.

[8] Comma così sostituito dall’art. 23 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.

[9] Articolo aggiunto dall'art. 6 della L.R. 6 giugno 1984, n. 38.

[10] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 6 giugno 1984, n. 38.

[11] Articolo sostituito dall'art. 7 della L.R. 6 giugno 1984, n. 38.

[12] Articolo aggiunto dall'art. 8 della L.R. 6 giugno 1984, n. 38.

[13] Articolo modificato dagli artt. 1 e 9 della L.R. 6 giugno 1984, n. 38.

[14] Articolo modificato dall'art. 10 della L.R. 6 giugno 1984, n. 38.

[15] Articolo modificato dagli artt. 1 e 11 della L.R. 6 giugno 1984, n. 38.

[16] Articolo così modificato dall'art. 12 della L.R. 6 giugno 1984, n. 38.

[17] Articolo aggiunto dall'art. 13 della L.R. 6 giugno 1984, n. 38.

[18] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 6 giugno 1984, n. 38.

[19] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 6 giugno 1984, n. 38.

[20] Articolo così modificato dall'art. 1 e 14 della L.R. 6 giugno 1984, n. 38.

[21] Articolo aggiunto dall'art. 15 della L.R. 6 giugno 1984, n. 38.

[22] Articolo sostituito dall'art. 16 della L.R. 6 giugno 1984, n. 38 e così modificato dall'art. 12 della L.R. 28 marzo 1986, n. 17.

[23] Il comma 1, art. 3 della L.R. 26 ottobre 1998, n. 29 riduce di lire 35.000 milioni la disponibilità del fondo di rotazione di cui al presente articolo.

[24] L'importo massimo di cui alla presente lettera è elevato a lire 150 milioni dall'art. 19 della L.R. 26 novembre 2000, n. 24.

[25] L'importo massimo di cui alla presente lettera è elevato a lire 200 milioni dall'art. 19 della L.R. 26 novembre 2000, n. 24.

[26] L'importo massimo di cui alla presente lettera è elevato a lire 150 milioni dall'art. 19 della L.R. 26 novembre 2000, n. 24.

[27] Il comma 4, art. 3 della L.R. 26 ottobre 1998, n. 29 sopprime il Comitato amministrativo di cui al presente comma.

[28] Alinea aggiunto dall'art. 13 della L.R. 28 marzo 1986, n. 17.

[29] Articolo sostituito dall'art. 17 della L.R. 6 giugno 1984, n. 38 e così modificato dall'art. 13 della L.R. 28 marzo 1986, n. 17.

[30] Articolo così sostituito dall'art. 18 della L.R. 6 giugno 1984, n. 38.

[31] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.R. 6 giugno 1984, n. 38.

[32] Articolo così modificato dall'art. 20 della L.R. 6 giugno 1984, n. 38.

[33] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.R. 6 giugno 1984, n. 38.

[34] Articolo così modificato dagli artt. 1 e 21 della L.R. 6 giugno 1984, n. 38.

[35] Articolo così modificato dall'art. 22 della L.R. 6 giugno 1984, n. 38.

[36] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 1981, n. 93.

[37] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 6 maggio 1981, n. 93.

[38] Articolo così modificato dagli artt. 1 e 23 della L.R. 6 giugno 1984, n 38.

[39] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 6 giugno 1984, n. 38.

[40] Articolo aggiunto dall'art. 24 della L.R. 6 giugno 1984, n. 38.

[41] Articolo modificato dall'art. 1 della L.R. 6 giugno 1984, n. 38, integrato dall'art. 68 della L.R. 7 marzo 1997, n. 6 e così sostituito dall’art. 35 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15.

[42] Articolo così modificato dagli artt. 1 e 25 della L.R. 6 giugno 1984, n. 38.

[43] Articolo così sostituito dall'art. 26 della L.R. 6 giugno 1984 n. 38.

[44] Comma sostituito dall'art. 3 della L.R. 6 maggio 1981, n. 93 e così modificato dall'art. 27 della L.R. 6 giugno 1984, n. 38.

[45] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 14 giugno 1983, n. 63.

[46] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 6 giugno 1984, n. 38.

[47] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 6 giugno 1984, n. 38.

[48] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 6 giugno 1984, n. 38.

[49] Articolo così modificato dagli artt. 1 e 2 della L.R. 6 giugno 1984, n. 38.

[50] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.R. 6 giugno 1984, n. 38.