§ 3.16.161 - L.R. 6 giugno 1984, n. 38.
Rifinanziamento e modifiche della L.R. 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, recante provvedimenti in favore dei lavoratori emigrati e delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e previdenza sociale
Data:06/06/1984
Numero:38


Sommario
Art. 1.      Negli artt. 5 e 7 della L.R. 10 aprile 1978, n. 2, nonché nell'annessa tabella A, la dizione «Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale» è modificata in «Assessorato regionale [...]
Art. 2.      Nel contesto di tutta la L.R. 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, la dizione «Consulta regionale dell'emigrazione» è sostituita dalla seguente: «Consulta regionale dell'emigrazione e [...]
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      Dopo l'art. 4 della L.R. 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti articoli:
Art. 7.      L'art. 5 della L.R. 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, è soppresso.
Art. 8.      Dopo l'art. 6 della L.R. 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, come sostituito dalla presente legge, è aggiunto il seguente:
Art. 9.      (Omissis)
Art. 10.      (Omissis)
Art. 11.      (Omissis)
Art. 12.      (Omissis)
Art. 13.      Dopo l'art. 10 della L.R. 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, è aggiunto il seguente:
Art. 14.      (Omissis)
Art. 15.      Dopo l'art. 12 della L.R. 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, è aggiunto il seguente:
Art. 16.      (Omissis)
Art. 17.      (Omissis)
Art. 18.      (Omissis)
Art. 19.      Le disposizioni di cui agli artt. 14, 15 e 16 della L.R. 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, come sostituiti dalla presente legge, si applicano anche alle istanze in corso di [...]
Art. 20.      (Omissis)
Art. 21.      (Omissis)
Art. 22.      Nell'art. 22 della L.R. 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, il primo periodo è soppresso.
Art. 23.      (Omissis)
Art. 24.      Dopo l'art. 24 della L.R. 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, è aggiunto il seguente:
Art. 25.      (Omissis)
Art. 26.      (Omissis)
Art. 27.      (Omissis)
Art. 28.      Le provvidenze disposte dagli art. 12, 15, 16, 17 e 18 della presente legge spettano anche ai lavoratori autonomi in possesso del requisito di cui al primo comma dell'art. 14 della L.R. 4 giugno [...]
Art. 29.      Ai componenti gli organi collegiali previsti dalla presente legge può essere corrisposto, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza il cui importo è determinato con decreto del [...]
Art. 30.      E' istituito, con decreto del Presidente della Regione, il Comitato interassessoriale per l'emigrazione e l'immigrazione, presieduto dal Presidente della Regione o, per sua delega, [...]
Art. 31.      Il Presidente della Regione è autorizzato a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo coordinato delle [...]
Art. 32.      Gli artt. 17, 20 e 32 della L.R. 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, sono abrogati.
Art. 33.      Per le finalità della L.R. 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche e della presente legge, è stanziata, per l'anno 1984, la somma di lire 6.150 milioni così suddivisa:
Art. 34.      Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 12 e dell'art. 13 della L.R. 3 giugno 1975, n. 25 e successive modifiche, è autorizzata a carico del bilancio della Regione [...]
Art. 35.      Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge previsti in lire 69.350 milioni per l'anno 1984, in lire 13.000 milioni per l'anno 1985 ed in lire 18.000 milioni per l'anno 1986, [...]


§ 3.16.161 - L.R. 6 giugno 1984, n. 38.

Rifinanziamento e modifiche della L.R. 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, recante provvedimenti in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie.

(G.U.R. 9 giugno 1984, n. 25).

 

Art. 1.

     Negli artt. 5 e 7 della L.R. 10 aprile 1978, n. 2, nonché nell'annessa tabella A, la dizione «Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale» è modificata in «Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione».

 

     Art. 2.

     Nel contesto di tutta la L.R. 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, la dizione «Consulta regionale dell'emigrazione» è sostituita dalla seguente: «Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione».

     (Omissis) [1].

 

     Art. 3.

     (Omissis) [2].

     L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione provvede, con proprio decreto, a modificare ed integrare, in armonia alle disposizioni del presente articolo, la Consulta regionale costituita in esecuzione dell'art. 2 della L.R. 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 5.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 6.

     Dopo l'art. 4 della L.R. 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti articoli:

     (Omissis).

 

     Art. 7.

     L'art. 5 della L.R. 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, è soppresso.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 8.

     Dopo l'art. 6 della L.R. 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, come sostituito dalla presente legge, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 9.

     (Omissis) [6].

 

     Art. 10.

     (Omissis) [7].

 

     Art. 11.

     (Omissis) [8].

     Nella prima applicazione della presente legge, i termini di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 della L.R. 4 giugno 1980, n 55, come modificato dal presente articolo, sono rispettivamente quelli del trentesimo e del sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 12.

     (Omissis) [9].

 

     Art. 13.

     Dopo l'art. 10 della L.R. 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, è aggiunto il seguente:

     (Omissis)

     Il secondo ed il terzo comma dell'art. 11 della L.R. 4 giugno 1980, n. 55 sono abrogati.

 

     Art. 14.

     (Omissis) [1]0.

 

     Art. 15.

     Dopo l'art. 12 della L.R. 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 16.

     (Omissis) [1]1.

     Per gli emigrati il cui rientro sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non prima del 20 febbraio 1975, il termine previsto dal quarto comma dell'art. 14 della L.R. 4 giugno 1980, n. 55 come modificato dal presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 17.

     (Omissis) [1]2.

     Nella prima applicazione della presente legge il tasso di interesse di cui al settimo comma dell'art. 15 della L.R. 4 giugno 1980, n. 55, come modificato dal presente articolo, è fissato nella misura del 4,5 per cento.

 

     Art. 18.

     (Omissis) [1]3.

 

     Art. 19.

     Le disposizioni di cui agli artt. 14, 15 e 16 della L.R. 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, come sostituiti dalla presente legge, si applicano anche alle istanze in corso di istruttoria, purché gli interessati dichiarino di volersene avvalere presentando apposita istanza entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 20.

     (Omissis) [1]4.

 

     Art. 21.

     (Omissis) [1]5.

 

     Art. 22.

     Nell'art. 22 della L.R. 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, il primo periodo è soppresso.

 

     Art. 23.

     (Omissis) [1]6.

 

     Art. 24.

     Dopo l'art. 24 della L.R. 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, è aggiunto il seguente:

     (Omissis) [1]7.

 

     Art. 25.

     (Omissis) [1]8.

 

     Art. 26.

     (Omissis) [1]9.

 

     Art. 27.

     (Omissis) [2]0.

 

     Art. 28.

     Le provvidenze disposte dagli art. 12, 15, 16, 17 e 18 della presente legge spettano anche ai lavoratori autonomi in possesso del requisito di cui al primo comma dell'art. 14 della L.R. 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, che abbiano impiegato prevalentemente il lavoro proprio e della propria famiglia, e sempre che fruiscano, in ogni caso, di un reddito di ammontare non superiore a quello stabilito dalla L.R. 5 dicembre 1977, n. 95 e successive modifiche.

 

     Art. 29.

     Ai componenti gli organi collegiali previsti dalla presente legge può essere corrisposto, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza il cui importo è determinato con decreto del Presidente della Regione da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Giunta regionale.

 

     Art. 30.

     E' istituito, con decreto del Presidente della Regione, il Comitato interassessoriale per l'emigrazione e l'immigrazione, presieduto dal Presidente della Regione o, per sua delega, dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, e composto dagli Assessori regionali preposti ai settori di intervento previsti dalla presente legge.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente in servizio presso la segreteria della Giunta regionale.

     Il Comitato svolge i seguenti compiti:

     - realizza il collegamento tra la Consulta e gli organi regionali della programmazione;

     - promuove il coordinamento delle leggi in materia di emigrazione con la restante legislazione regionale, al fine di assicurare la più ampia fruizione da parte degli interessati;

     - verifica periodicamente lo stato di attuazione delle leggi in materia di emigrazione.

 

     Art. 31.

     Il Presidente della Regione è autorizzato a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo coordinato delle leggi regionali relative all'emigrazione.

 

     Art. 32.

     Gli artt. 17, 20 e 32 della L.R. 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, sono abrogati.

 

     Art. 33.

     Per le finalità della L.R. 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche e della presente legge, è stanziata, per l'anno 1984, la somma di lire 6.150 milioni così suddivisa:

 

 

                                                   milioni di lire

 

- art. 3                                                      300

- art. 4, 4 bis, 4 ter                                        300

- art. 6                                                      600

- art. 9                                                      900

- art. 10, ultimo comma                                       300

- art. 12                                                     800

- art. 12 bis                                                  50

- art. 13                                                     100

- art. 18                                                     500

- art. 19                                                     200

- art. 21                                                      50

- art. 23                                                     100

- art. 24                                                     500

- art. 24 bis                                                 500

- art. 25                                                      50

- art. 26                                                     500

- art. 27                                                     100

- art. 29 presente legge                                      300

                                                        ----------

                                                            6.150

 

 

     Per gli anni successivi, gli stanziamenti relativi agli articoli di cui al precedente comma saranno determinati a norma degli artt. 4, secondo comma, e 7, secondo comma, della L.R. 8 luglio 1977, n. 47.

     Per le finalità dell'art. 10 bis della L.R. 4 giugno 1980, n. 55, come introdotto con l'art. 13 della presente legge, il fondo per servizi previsto dall'art. 19 della L.R. 2 gennaio 1979, n. 1, è incrementato della somma di lire 3.000 milioni all'anno, a partire dall'esercizio finanziario 1984.

     Per le finalità dell'art. 14 della L.R. 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, è autorizzato per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986 un limite ventennale di impegno di lire 5.000 milioni.

     Per le finalità di cui agli artt. 1 e 16 della L.R. 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, è istituito un fondo di rotazione di lire 50.000 milioni.

 

     Art. 34.

     Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 12 e dell'art. 13 della L.R. 3 giugno 1975, n. 25 e successive modifiche, è autorizzata a carico del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1984, rispettivamente, la spesa di lire 700 milioni e di lire 200 milioni.

     Per far fronte agli oneri pregressi derivanti dalla applicazione della L.R. 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, è autorizzata a carico del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1984, la spesa di lire 4.300 milioni, così suddivisa:

     - art. 9 lire 600 milioni

     - art. 10 lire 1.200 milioni

     - art. 11 lire 2.000 milioni

     - art. 28 lire 500 milioni

 

     Art. 35.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge previsti in lire 69.350 milioni per l'anno 1984, in lire 13.000 milioni per l'anno 1985 ed in lire 18.000 milioni per l'anno 1986, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.78 «Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi».

     Agli oneri ricadenti nell'anno 1984, si provvede quanto a lire 14.150 milioni con parte delle disponibilità del cap. 21257 e quanto a lire 55.200 milioni con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

 


[1] Modifica art. 1 L.R. 4 giugno 1980, n. 55.

[2] Comma modificativo dell'art. 2 L.R. 4 giugno 1980, n. 55.

[3] Modifica art. 3 L.R. 4 giugno 1980, n. 55.

[4] Modifica art. 4 L.R. 4 giugno 1980, n. 55.

[5] Sostituisce art. 6 L.R. 4 giugno 1980, n. 55.

[6] Modifica art. 7 L.R. 4 giugno 1980, n. 55.

[7] Sostituisce primo comma art. 8 L.R. 4 giugno 1980, n. 55.

[8] Comma modificativo dell'art. 9 L.R. 4 agosto 1980, n. 55.

[9] Modifica art. 10 L.R. 4 giugno 1980, n. 55.

[1]10 Modifica art. 12 L.R. 4 giugno 1980, n. 55.

[1]11 Sostituisce art. 14 L.R. 4 giugno 1980, n. 55.

[1]12 Comma sostitutivo art. 15 L.R. 4 giugno 1980, n. 55.

[1]13 Sostituisce art. 16 L.R. 4 giugno 1980, n. 55.

[1]14 Modifica art. 18 L.R. 4 giugno 1980, n 55.

[1]15 Modifica art. 21 L.R. 4 giugno 1980, n. 55.

[1]16 Modifica art. 23 L.R. 4 giugno 1980, n. 55.

[1]17 V. art. 24-bis L.R. 4 giugno 1980, n. 55.

[1]18 Modifica art. 26 L.R. 4 giugno 1980, n. 55.

[1]19 Sostituisce art. 27 L.R. 4 giugno 1980, n. 55.

[2]20 Modifica art. 28 L.R. 4 giugno 1980, n. 55.