§ 3.16.170 - L.R. 28 marzo 1986, n. 17.
Provvedimenti in favore di lavoratori dipendenti da aziende in crisi. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 giugno 1984, n. 38.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e previdenza sociale
Data:28/03/1986
Numero:17


Sommario
Art. 1.      In attesa del perfezionamento del provvedimento di intervento della cassa integrazione guadagni richiesta in favore dei lavoratori interessati, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza [...]
Art. 2.      Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 15 novembre 1985, n. 42 è sostituito dal seguente:
Art. 3.      Le domande per l'iscrizione alla lista di cui all'art. 1 della legge regionale 15 novembre 1985, n. 42 possono essere presentate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente [...]
Art. 4.      Per le finalità di cui all'art. 6, punto 10, della legge regionale 21 agosto 1984, n. 61 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2.500 milioni.
Art. 5.      L'indennità giornaliera prevista dall'art. 7 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 61, è prorogata per ulteriori 180 giorni.
Art. 6.      L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere l'indennità di cui all'art. 6, secondo comma, della legge [...]
Art. 7.      (Omissis)
Art. 8.      Per la liquidazione delle indennità previste dagli articoli 1, 4, 5 e 6 si applicano le disposizioni e le modalità previste dagli articoli 9, 10 e 11 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 61.
Art. 9.      A modifica di quanto disposto dal penultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 61, lo stanziamento di lire 600 milioni previsto nel medesimo articolo per la istituzione [...]
Art. 10.      L'indennità prevista dal secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 61 per i lavoratori della ditta «Estate» di Rometta si intende riferita al periodo 1 maggio 1983 - 31 [...]
Art. 11.      Il termine previsto, ai fini dell'aggiornamento delle liste di collocamento, dal primo comma dell'art. 3 della legge regionale 23 gennaio 197, n. 2, è elevato a quattro mesi.
Art. 12.      Nell'art. 14 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, sostituito dall'art. 16 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:
Art. 13.      Nell'art. 15 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, sostituito dall'art. 17 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:
Art. 14.      Alla spesa di lire 31.600 milioni, autorizzata per le finalità della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1986, si provvede, quanto a lire 7.500 milioni, con le disponibilità [...]
Art. 15.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.16.170 - L.R. 28 marzo 1986, n. 17.

Provvedimenti in favore di lavoratori dipendenti da aziende in crisi. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 giugno 1984, n. 38.

(G.U.R. n. 14 del 29 marzo 1986).

 

Art. 1.

     In attesa del perfezionamento del provvedimento di intervento della cassa integrazione guadagni richiesta in favore dei lavoratori interessati, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere a titolo di anticipazione una indennità giornaliera, pari al 70 per cento della indennità spettante a carico della cassa integrazione guadagni, ai lavoratori sospesi dipendenti dalle seguenti aziende:

     a) SICILPA di Palermo, per il periodo 1 novembre 1985 - 31 ottobre 1986;

     b) MOI MOSCHELLA di Villafranza Tirrena, per il periodo 16 dicembre 1985 - 15 giugno 1986;

     c) SICILPACK di Spatafora, per il periodo 3 dicembre 1985 - 2 giugno 1986;

     d) SICILPLASTICA di Catania, per il periodo 4 febbraio 1985 - 3 agosto 1985;

     e) AFEM di Campofelice di roccella, per il periodo 1 settembre 1985 - 28 febbraio 1986;

     f) CIMA di Ragusa, per il periodo 1 gennaio 1984 - 31 luglio 1985 [1];

     g) ICOSUD S.p.a. di Siracusa, per il periodo 9 marzo 1986 - 8 settembre 1986;

     h) SICILTUBI S.p.A. di Siracusa, per il periodo 27 novembre 1985 - 26 maggio 1986;

     i) SICILCEN di Palermo, per il periodo 10 settembre 1984 - 10 maggio 1985;

     l) WAGI di Patti per il periodo 29 settembre 1985 - 29 marzo 1986;

     m) WARM-BOILER di Carini, per un periodo di 180 giorni compresi tra il 1° febbraio 1986 ed il 31 dicembre 1986;

     n) AID S.p.a. di Catania per i periodi 8 luglio 1985 - 3 agosto 1985 e 26 agosto 1985 - 19 ottobre 1985 relativamente a 42 dipendenti;

     o) CARTIPLAST S.p.a. di Cammarata, per il periodo 28 ottobre 1985 - 27 ottobre 1986;

     p) TUBICEMENTO di Siracusa, per il periodo 1 novembre 1985 - 1 maggio 1986.

     Per le finalità previste dal precedente comma sono autorizzate rispettivamente le seguenti spese:

 

     - lett. a lire 1.200 milioni;

     - lett. b  »     500 milioni;

     - lett. c  »     250 milioni;

     - lett. d  »      60 milioni;

     - lett. e  »     600 milioni;

     - lett. f  »     400 milioni;

     - lett. g  »     150 milioni;

     - lett. h  »   1.000 milioni;

     - lett. i  »     300 milioni;

     - lett. l  »     900 milioni:

     - lett. m  »     660 milioni;

     - lett. n  »     110 milioni;

     - lett. o  »     150 milioni;

     - lett. p  »     400 milioni;

 

     In attesa del perfezionamento dei provvedimenti di intervento della cassa integrazione guadagni o di ammissione ai benefici dell'indennità speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori iscritti nella lista speciale di cui alla legge regionale 15 novembre 1985, n. 42, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere, a titolo di anticipazione, un'indennità giornaliera pari al 70 per cento dell'indennità spettante a carico della cassa integrazione guadagni, per un periodo massimo di 180 giorni a decorrere dal 1° febbraio 1986.

     Per le finalità del precedente comma è autorizzata la spesa di lire 1.260 milioni.

     In attesa del perfezionamento del provvedimento di proroga del trattamento della cassa integrazione guadagni straordinaria di cui all'art. 4, settimo comma, del decreto legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1986, n. 45, I'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a corrispondere ai lavoratori dell'indotto degli stabilimenti petrolchimici operanti in Sicilia, di cui al titolo secondo della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 175, un'indennità giornaliera pari al 70 per cento dell'indennità spettante a carico della cassa integrazione guadagni, per un periodo di 180 giorni.

     Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni.

     Nel caso di ulteriore richiesta di intervento della cassa integrazione guadagni in favore dei lavoratori della SICILPA e dell'AFEM per un periodo successivo a quello considerato alle lettere a ed e del primo comma, I'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad effettuare il recupero delle somme anticipate sulle rispettive indennità spettanti.

 

     Art. 2.

     Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 15 novembre 1985, n. 42 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     Le domande per l'iscrizione alla lista di cui all'art. 1 della legge regionale 15 novembre 1985, n. 42 possono essere presentate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4.

     Per le finalità di cui all'art. 6, punto 10, della legge regionale 21 agosto 1984, n. 61 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2.500 milioni.

 

     Art. 5.

     L'indennità giornaliera prevista dall'art. 7 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 61, è prorogata per ulteriori 180 giorni.

     I benefici di cui al precedente comma sono estesi anche ai lavoratori impegnati nella esecuzione delle opere irrigue del Mazzarronello che si trovino nelle medesime condizioni previste dall'art. 7 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 61.

     L'indennità giornaliera di cui al primo comma del presente articolo spetta anche ai lavoratori sospesi o licenziati dalle imprese costruttrici delle dighe e delle opere di canalizzazione successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 agosto 1984, n. 61.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni.

 

     Art. 6.

     L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere l'indennità di cui all'art. 6, secondo comma, della legge regionale 21 agosto 1984, n. 61:

     a) ai lavoratori di cui ai punti v e w dell'art. 1 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 61, per un periodo di sei mesi, a decorrere rispettivamente dal 9 dicembre 1983 e dal 30 settembre 1983, in luogo dei corsi di qualificazione previsti dall'art. 1 della legge medesima;

     b) a n. 46 lavoratori della CAMIS di Vittoria licenziati in conseguenza della liquidazione dell'azienda, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di licenziamento.

     Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata, rispettivamente, per la lett. a e per la lett. b, la spesa di lire 220 milioni e di lire 280 milioni.

     L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è altresì autorizzato a concedere una indennità straordinaria, pari all'80 per cento dell'ultima retribuzione percepita o spettante, ai dipendenti, sospesi dal lavoro o licenziati, delle società:

     a) EXTRABAR di Palermo, per il periodo 1° febbraio 1985 - 31 luglio 1985;

     b) FORNACI DI LATERIZI GOLF S.r.l. di Valdina, per il periodo 1° maggio 1984 - 30 gennaio 1985 e limitazione ai lavoratori ancora in forza presso la predetta azienda alla data del 30 ottobre 1984;

     c) LA NUVOLA di Valdina, per il periodo 1° agosto 1985 - 31 ottobre 1985;

     d) Albergo ITALIA di Catania, per il periodo 31 gennaio 1985 - 31 dicembre 1985.

     Per le finalità di cui al precedente comma sono autorizzate rispettivamente le seguenti spese:.

     - lett. a, lire 120 milioni;

     - lett. b, lire 160 milioni;

     - lett. c, lire 140 milioni;

     - lett. d, lire 140 milioni.

 

     Art. 7.

     (Omissis) [2]

     L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere ai lavoratori licenziati, già dipendenti da aziende commerciali o cooperative esercenti l'attività di raccolta, lavorazione e commercializzazione degli agrumi, una indennità straordinaria giornaliera di lire 20.000 per ogni giornata di disoccupazione indennizzata con il sussidio ordinario di disoccupazione di lire 800 giornaliere nel corso del 1986.

     Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1986, la spesa di lire 9.600 milioni.

     Per la liquidazione del predetto contributo l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad accreditare le somme occorrenti ai direttori degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, competenti per territorio, i quali procederanno nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento dell'indennità. Gli stessi direttori dovranno presentare all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, entro 45 giorni dall'avvenuto pagamento della indennità spettante, i giustificativi di spesa.

 

     Art. 8.

     Per la liquidazione delle indennità previste dagli articoli 1, 4, 5 e 6 si applicano le disposizioni e le modalità previste dagli articoli 9, 10 e 11 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 61.

 

     Art. 9.

     A modifica di quanto disposto dal penultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 61, lo stanziamento di lire 600 milioni previsto nel medesimo articolo per la istituzione dei corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento a favore degli ex dipendenti della ex S.p.a. Amica Sud di Caltagirone, che risultavano in forze alla data del 4 gennaio 1984, verrà utilizzato per il pagamento dell'assegno giornaliero di cui al predetto articolo, nonché per la copertura delle spese di gestione dei corsi e degli oneri assicurativi e previdenziali, qualora i corsi stessi vengano gestiti da cooperative di dipendenti o di ex dipendenti della stessa società.

 

     Art. 10.

     L'indennità prevista dal secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 61 per i lavoratori della ditta «Estate» di Rometta si intende riferita al periodo 1 maggio 1983 - 31 luglio 1983.

 

     Art. 11.

     Il termine previsto, ai fini dell'aggiornamento delle liste di collocamento, dal primo comma dell'art. 3 della legge regionale 23 gennaio 197, n. 2, è elevato a quattro mesi.

 

     Art. 12.

     Nell'art. 14 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, sostituito dall'art. 16 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

     - nel secondo comma, dopo le parole: «previa dimostrazione di impossidenza di altro immobile adibito a casa di civile abitazione», sono aggiunte le seguenti:

     (Omissis);

     - nel quinto comma le parole: «un anno» e «tre anni» sono sostituite rispettivamente da: «tre anni» e «cinque anni».

 

     Art. 13.

     Nell'art. 15 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, sostituito dall'art. 17 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

     - dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

     (Omissis);

     - dopo il nono comma è aggiunto il seguente:

     (Omissis);

     - all'undicesimo comma, dopo l'ultimo alinea, è aggiunto il seguente:

     (Omissis);

     - dopo il quattordicesimo comma sono aggiunti i seguenti:

     (Omissis);

     - dopo il diciannovesimo comma è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 14.

     Alla spesa di lire 31.600 milioni, autorizzata per le finalità della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1986, si provvede, quanto a lire 7.500 milioni, con le disponibilità dell'apposito fondo destinato al finanziamento di nuovi interventi legislativi, iscritto nel bilancio del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, e quanto a lire 24.100 milioni, con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, codice pluriennale 03. 11 - Interventi per il sostegno dell'occupazione.

     La predetta somma sarà versata al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

     In dipendenza dei precedenti commi lo stanziamento del cap. 33701 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1986 è incrementato dell'importo di lire 24.100 milioni ed è corrispondentemente ridotto dello stesso importo lo stanziamento del cap. 21257 del bilancio medesimo.

 

     Art. 15.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

 


[1] Termine così modificato con art. 40 L.R. 9 maggio 1986, n. 23

[2] V. art. 24 L.R. 15 maggio 1986, n. 24 per interpretazione autentica.