§ 5.3.370 – L.R. 6 febbraio 2006, n. 8.
Riproposizione di norme in materia di variazione di spesa.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:06/02/2006
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Variazioni di spesa per l'anno 2006.
Art. 2.  Estensione benefici di cui alla legge regionale 13 settembre 1999, n. 20.
Art. 3.  Contributo in favore dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro.
Art. 4.  Interventi a favore di comuni in stato di dissesto finanziario.
Art. 5.  Centro internazionale di ricerca.
Art. 6.  Piani di gestione dei siti UNESCO.
Art. 7.  Messa in sicurezza e riuso dello stabilimento Fornace-Penna di Scicli.
Art. 8.  (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 9.  Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.
Art. 10.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 5.3.370 – L.R. 6 febbraio 2006, n. 8.

Riproposizione di norme in materia di variazione di spesa.

(G.U.R. 8 febbraio 2006, n. 7).

 

Art. 1. Variazioni di spesa per l'anno 2006.

     1. Alla tabella H di cui all'articolo 13, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1 sono apportate, per l'esercizio finanziario 2006, le seguenti modifiche in migliaia di euro:

     - UPB 2.2.1.3.2, capitolo 144111 + 1.000;

     - UPB 9.2.1.3.3, capitolo 373703 + 50 (da destinare all'Istituto Annibale di Francia di Palermo);

     - UPB 9.3.1.3.6, capitolo 377316 + 400;

     - UPB 9.3.1.3.4, capitolo 377729 + 200 (da destinare all'Associazione per l'Arte di Alcamo);

     - UPB 9.3.1.3.7, capitolo 377720 + 200 (da destinare alla Società siciliana di Storia Patria, con sede in Palermo);

     - UPB 9.3.1.3.7, capitolo 377722 +100 (da destinare all'Associazione filarmonica Coro Santa Cecilia di Agrigento);

     - UPB 9.3.1.3.7, capitolo 377727 + 614 (da destinare: 90 al Museo delle Marionette di Palermo; 200 alla Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella; 49 alla Fondazione Museo Mandralisca di Cefalù; 48 all'Associazione Istituto internazionale del papiro di Siracusa);

     - UPB 10.2.1.3.2, capitolo 413311 + 30 (da destinare all'Associazione famiglie persone Down di Palermo).

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 2.594 migliaia di euro cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 2. Estensione benefici di cui alla legge regionale 13 settembre 1999, n. 20.

     1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, è inserito il seguente articolo:

     "Art. 5 bis.

     1. A titolo di solidarietà della comunità regionale nei confronti degli orfani di Sebastiano Conti e Daniela Maiorana, vittime del terrorismo internazionale nella strage di Sharm El Sheik del 23 luglio 2005, trovano applicazione i benefici degli articoli 2 e 3 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20. Per i familiari delle altre vittime della stessa strage, Giovanni Conti e Rita Privitera, trovano applicazione i benefici degli articoli 2 e 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20.

     2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con parte delle disponibilità dell'UPB 3.2.1.3.5 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006.".

 

     Art. 3. Contributo in favore dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro.

     1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad utilizzare, nell'esercizio finanziario 2006, una parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 137, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (UPB 2.2.2.6.1, capitolo 542912), pari a 1.000 migliaia di euro, in favore dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro (A.I.R.C.), per la concorrenza, nell'azione di promozione dell'arancia rossa di Sicilia, sulle spese effettuate nell'ambito della manifestazione "L'arancia della salute", svoltasi nell'anno 2003.

 

     Art. 4. Interventi a favore di comuni in stato di dissesto finanziario.

     1. Per gli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008 nonché 2009 e 2010, a valere sulla riserva del 5 per cento di cui al comma 4 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, una quota pari a 4.000 migliaia di euro annui è destinata all'erogazione di contributi straordinari per ogni comune capoluogo di provincia che abbia dichiarato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2005 nonché una ulteriore quota di 1.000 migliaia di euro annui da destinare complessivamente ai comuni non capoluogo per le medesime finalità [1].

 

     Art. 5. Centro internazionale di ricerca.

     1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 155, è aggiunto il seguente:

     "Art. 2 bis.

     1. Nelle more dell'approvazione della riforma, per la promozione di iniziative sui sistemi di polizia locale, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali può avvalersi, sulle disponibilità dell'UPB 3.2.1.3.2, capitolo 183303, della collaborazione del Centro internazionale di ricerche e studi sociologici, penali e penitenziari di Siracusa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1978.".

 

     Art. 6. Piani di gestione dei siti UNESCO.

     1. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, dopo le parole "16 novembre 1972" aggiungere le parole "nonché per la partecipazione al patrimonio della relativa fondazione".

 

     Art. 7. Messa in sicurezza e riuso dello stabilimento Fornace-Penna di Scicli.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 120 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 250 migliaia di euro (UPB 9.3.1.3.99, capitolo 377753), cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 8. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

     Art. 9. Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella "B".

 

     Art. 10.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 


[1] Comma così modificato dall'art. 76 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6.