§ 3.19.70 - L.R. 16 dicembre 2008, n. 21.
Iniziative a sostegno dei consorzi fidi. Misure a favore di soggetti pubblici regionali per le anticipazioni sulle liste di carico poste in riscossione.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.19 aiuti straordinari e fondo di solidarietà
Data:16/12/2008
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Provvedimenti in favore dei consorzi fidi
Art. 2.  Modifiche alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 11
Art. 3.  Imputazione delle risorse dei fondi rischi
Art. 4.  Anticipazione di liquidità sulle liste di carico poste in riscossione
Art. 5.  Contributi ai soggetti incaricati della riscossione
Art. 6.  Entrata in vigore


§ 3.19.70 - L.R. 16 dicembre 2008, n. 21.

Iniziative a sostegno dei consorzi fidi. Misure a favore di soggetti pubblici regionali per le anticipazioni sulle liste di carico poste in riscossione.

(G.U.R. 24 dicembre 2008, n. 59 - S.O.)

 

Art. 1. Provvedimenti in favore dei consorzi fidi

1. Al fine di favorire l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese di cui all’articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, aderenti ai confidi riconosciuti ai sensi dell’articolo 5 della medesima legge, l’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è autorizzato a concedere un contributo una tantum finalizzato all’integrazione dei fondi rischi nella misura massima del de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998 della Commissione, del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L379 del 28 dicembre 2006. Tali contributi sono calcolati nella misura del 5 per cento rispetto alle garanzie rilasciate da ciascun confidi risultante dall’ultimo bilancio di esercizio. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata per l’esercizio finanziario 2008 l’ulteriore spesa di 5.000 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell’U.P.B. 4.2.1.5.3 - capitolo 212032 - del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario medesimo.

2. E’ disposto lo stanziamento di 20.000 migliaia di euro per procedere al pagamento dei contributi in conto interessi spettanti alle imprese, relativamente agli anni 2006 e precedenti, aderenti ai consorzi e cooperative di garanzia fidi dei settori commercio, artigianato e industria così come previsti dalla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni. La suddivisione degli importi necessari da assegnare agli Assessorati competenti, per le suddette precedenti disposizioni legislative sui confidi, è effettuata con successivo provvedimento dalla Ragioneria generale della Regione in relazione alle istanze presentate dai confidi all’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca e all’Assessorato dell’industria.

3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2008 e 2009, la spesa annua di 10.000 migliaia di euro. All’onere per l’esercizio finanziario 2008 si fa fronte mediante riduzione della U.P.B. 4.2.1.5.3 - capitolo 212030. L’onere per l’esercizio finanziario 2009 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010, U.P.B. 4.2.1.5.2 accantonamento 1005.

4. La spesa di cui al comma 3 è a destinazione vincolata; le somme non utilizzate per le finalità dell’articolo 72 della legge regionale n. 32/2000 possono, con decreto del Ragioniere generale della Regione, su proposta del Dirigente generale del Dipartimento finanze e credito, sentiti i Dirigenti generali dei Dipartimenti della cooperazione e dell’industria, essere destinate alle finalità di cui all’articolo 11 della legge regionale n. 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

4 bis. Agli interventi di cui ai commi 2, 3 e 4 nella parte concernente i contributi in conto interessi spettanti alle imprese, relativamente al solo anno 2006, aderenti ai consorzi e cooperative di garanzia fidi nei settori commercio, artigianato ed industria, di competenza dell’Assessorato regionale delle attività produttive, si applicano le previsioni della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni e le direttive emanate dall’Assessorato regionale dell’economia [1].

 

     Art. 2. Modifiche alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 11

1. Alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) il comma 1 dell’articolo 3 è sostituito dai seguenti:

"1. L’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è autorizzato ad integrare i fondi rischi costituiti presso i confidi per la prestazione alle imprese delle garanzie di cui alla presente legge, volte a favorire il finanziamento delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, in misura pari ai nuovi apporti forniti dalle imprese consorziate e, comunque, nel limite massimo di 100 migliaia di euro per ogni impresa e di 6.000 migliaia di euro per ciascun confidi.

1 bis. I confidi sono tenuti, qualora restituiscano, in tutto o in parte, alle imprese gli apporti versati dalle medesime ai fondi rischi di cui al comma 1, a restituire la corrispondente quota conferita dall’amministrazione regionale a titolo di integrazione, maggiorata degli interessi maturati decurtati dalle eventuali perdite pro-quota attraverso appositi versamenti in entrata del bilancio della Regione. Tali somme sono destinate alle finalità di cui al comma 1 ed affluiscono in un fondo a destinazione vincolata appositamente istituito nel bilancio della Regione, rubrica Dipartimento finanze e credito. Con decreto del Ragioniere generale, su richiesta del Dirigente generale del Dipartimento finanze e credito, in relazione ai versamenti accertati si provvede all’iscrizione in bilancio sul predetto fondo. Nel caso di mancato versamento ditali somme, la Regione non potrà erogare ulteriori somme a titolo di integrazione al confidi inadempiente.

1 ter. Le somme afferenti al fondo rischi dei confidi costituito dagli apporti versati dalle imprese e dalle corrispondenti integrazioni regionali, di cui al comma 1, fermi restando i vincoli di destinazione dello stesso fondo, possono concorrere alla formazione del patrimonio di vigilanza ai fini della trasformazione in intermediari vigilati iscritti all’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), se conformi alle istruzioni di vigilanza di Banca d’Italia";

b) dopo l’articolo 3 è inserito il seguente articolo:

"Art. 3 bis - Promozione dei confidi - 1. Al fine di promuovere lo sviluppo dei consorzi fidi e di agevolarne la trasformazione in intermediari vigilati iscritti all’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) l’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è autorizzato a concedere ai consorzi riconosciuti ai sensi della presente legge contributi finalizzati all’integrazione dei fondi rischi, nella misura massima del de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L379 del 28 dicembre 2006.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ai consorzi che, ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 9 novembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, sono tenuti a chiedere l’iscrizione nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo n. 385/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro nel triennio 2009-2011. Gli oneri finanziari gravano sulle risorse del P.O. - FESR 2007-2013, obiettivo specifico 5.1, linea d’intervento 5.1.3.6.";

c) al comma 1 dell’articolo 4, le parole "La controgaranzia è concessa ai confidi" sono sostituite con le parole "La controgaranzia è concessa alle imprese per il tramite dei confidi e ai confidi";

d) al comma 3 dell’articolo 4, la parola "comitato" è sostituita con le parole "dipartimento regionale finanze e credito";

e) al comma 4 dell’articolo 4, le parole "comitato di gestione di cui al presente articolo" sono sostituite con le parole "dipartimento regionale finanze e credito";

f) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5, le parole "del concorso al fondo rischi" sono sostituite dalle parole "di partecipazione al fondo consortile o al capitale sociale";

g) dopo l’articolo 21 è inserito il seguente articolo:

"Art. 21 bis - Misure per favorire i processi di fusione dei confidi - 1. Al fine di favorire i processi di fusione dei confidi riconosciuti ai sensi dell’articolo 5, l’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è autorizzato a concedere contributi finalizzati all’integrazione dei fondi rischi nella misura massima del de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998 della Commissione, del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L379 del 28 dicembre 2006.

2. I contributi sono concessi per le fusioni effettuate nel periodo 2007-2013 a condizione che il consorzio derivante dalla fusione sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, commi 5, 5bis e 5ter.

3. I contributi sono concessi, previo rilascio di apposita fideiussione, anche ai confidi che abbiano manifestato attraverso delibera del competente organo amministrativo la volontà di avviare un processo di fusione con altri confidi riconosciuti ai sensi dell’articolo 5, che abbiano adottato analoga delibera.

4. I contributi di cui al comma 3 sono restituiti dai confidi beneficiari qualora il processo di fusione non abbia dato luogo, entro dodici mesi dalla data della delibera di cui al comma 3, ad un confidi in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, commi 5, 5 bis e 5 ter.

5. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro nel triennio 2009-2011. Gli oneri finanziari gravano sulle risorse del P.O. - FESR 2007-2013, obiettivo specifico 5.1, linea d’intervento 5.1.3.6.";

h) all’articolo 22, dopo il comma 3 bis, sono aggiunti i seguenti commi:

"3 ter. Ad integrazione delle risorse regionali, per gli interventi di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, l’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, Dipartimento finanze e credito, è autorizzato ad utilizzare le risorse del P.O. - FESR 2007-2013, obiettivo specifico 5.1, linea d’intervento 5.1.3.6.

3 quater. Per le finalità di cui all’articolo 11 è autorizzata per l’esercizio finanziario 2008 l’ulteriore spesa di 5.000 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell’U.P.B. 4.2.1.5.3 - capitolo 212032 - del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario medesimo.

3 quinquies. Per le finalità di cui all’articolo 4 è autorizzata per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 la spesa annua di 10.000 migliaia di euro. La relativa spesa trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010, U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1004.

3 sexies. Gli oneri derivanti dalla convenzione con il soggetto affidatario del fondo ai sensi del comma 2 dell’articolo 4, valutati in 200 migliaia di euro, a decorrere dall’esercizio finanziario 2009 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010, U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1004. A decorrere dall’esercizio finanziario 2009 è altresì autorizzato, per le medesime finalità, l’utilizzo di parte delle risorse del fondo di controgaranzia alimentato da risorse regionali e/o delle risorse per gli interventi previsti per l’assistenza tecnica del P.O. FESR 2007-2013.".

 

     Art. 3. Imputazione delle risorse dei fondi rischi

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, comma 134, della legge 12 dicembre 2007, n. 244, i consorzi fidi sono autorizzati a imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva, le risorse allocate presso i fondi rischi costituiti tramite integrazioni regionali, esistenti alla data del 30 giugno 2007. La relativa delibera è assunta entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4. Anticipazione di liquidità sulle liste di carico poste in riscossione

1. Al fine di assicurare a soggetti pubblici regionali che usufruiscono del fondo per le autonomie locali di cui all’articolo 23, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, l’acquisizione di liquidità anticipata sulle liste di carico di riscossione spontanea a mezzo ruolo, è istituito in loro favore un fondo di rotazione, presso l’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto dell’Assessore per il bilancio e le finanze sono stabiliti i criteri di funzionamento del suddetto fondo, fermo restando che il massimo erogabile non può essere superiore al 35 per cento del carico posto in riscossione, al netto di eventuali anticipazioni già fruite sul medesimo carico da riscuotere.

3. L’importo anticipato dal fondo, comprensivo degli interessi legali maturati, è riversato in entrata del bilancio regionale dal soggetto incaricato della riscossione, mediante corrispondente trattenuta dalle somme riscosse fino a copertura dell’anticipazione.

4. Per il reintegro delle anticipazioni, in carenza di riscossioni sufficienti, si provvede, di concerto con l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, mediante recupero sulle somme spettanti ai soggetti pubblici a valere sul predetto fondo per le autonomie locali.

5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 7.000 migliaia di euro a decorrere dall’esercizio finanziario 2009.

6. Gli oneri per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 trovano riscontro nel bilancio pluriennale 2008-2010 U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1001.

 

     Art. 5. Contributi ai soggetti incaricati della riscossione

1. Per le anticipazioni direttamente concesse agli enti di cui all’articolo 4, comma 1, della presente legge, da parte dei soggetti incaricati della riscossione e che non prevedano oneri in conto interessi a carico degli enti medesimi, l’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze può concedere, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al predetto articolo, contributi ai soggetti incaricati della riscossione, commisurati al costo degli interessi passivi sopportati per la concessione delle predette anticipazioni ad un tasso non superiore al tasso ufficiale di riferimento.

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi per le anticipazioni eccedenti il 20 per cento di quelle già erogate sul singolo carico posto in riscossione.

3. La percentuale di utilizzazione del fondo, per le finalità di cui al presente articolo, è stabilita annualmente con decreto dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze, previo parere della Commissione legislativa "Bilancio" dell’Assemblea regionale siciliana.

4. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sono stabiliti i criteri di erogazione dei contributi di cui al comma 1.

 

     Art. 6. Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma aggiunto dall'art. 109 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11.