§ 3.1.40 - L.R. 12 agosto 1980, n. 83.
Norme integrative in materia di agricoltura e foreste.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura: organizzazione
Data:12/08/1980
Numero:83


Sommario
Art. 1.      Ai fini del potenziamento delle strutture nei comparti agricoli, anche ai sensi dell'art. 7 della L. 2 maggio 1976, n. 183, è disposta l'attuazione di un progetto organico di sviluppo, [...]
Art. 2.      Alle cooperative di produttori di uva, che dispongano di impianti per la trasformazione e commercializzazione del prodotto, la Regione, attraverso l'Istituto regionale per il credito alla [...]
Art. 3.      Le anticipazioni di cui al primo comma del precedente art. 2 vengono fissate in misura non inferiore all'80% del prezzo minimo di cessione alle distillerie del vino ottenuto dalla trasformazione [...]
Art. 4.      Le disponibilità finanziarie recate dal cap. 55003 sono incrementate, per il triennio 1980-82, di lire 12.000 milioni.
Art. 5.      Ai fini della nuova distillazione agevolata disposta dalla C.E.E., con regolamento n. 1293 del 28 maggio 1980, e dalla circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 9 del 29 maggio [...]
Art. 6.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto regionale della vite e del vino un contributo forfettario di lire 50 per grado e per ettolitro di vino da pasto avviato alla [...]
Art. 7.      (Omissis)
Art. 8.      (Omissis)
Art. 9.      (Omissis)
Art. 10.      Alle industrie conserviere a partecipazione pubblica, private e cooperative, aventi sede nel territorio della Regione siciliana, che acquisiscono contratti per l'acquisto di pomodoro da [...]
Art. 11.      Alle aziende di cui al precedente articolo, in alternativa alle provvidenze creditizie ivi previste, possono essere concessi finanziamenti da parte degli istituti di credito convenzionati con [...]
Art. 12.      L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere ai produttori di agrumi associati in cooperative, consorzi e associazioni, costituite queste ultime ai sensi della [...]
Art. 13.      Per le finalità dell'art. 18 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1980, uno stanziamento di lire 3.000 milioni per incrementare il fondo a gestione [...]
Art. 14.      Allo scopo di conseguire il ripristino delle piantagioni di limoni colpite dal mal secco, anche in deroga a quanto disposto dalle norme che regolano la materia, l'Assessore regionale per [...]
Art. 15.      Per il miglioramento ed il potenziamento delle strutture aziendali nei comparti del nocciolo, del mandorlo, del pistacchio e dell'olivo, è autorizzata, per il triennio 1980-1982, la spesa di [...]
Art. 16.      Allo scopo di consentire, in favore degli organismi previsti dal primo comma dell'art. 48 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36, la concessione delle agevolazioni disposte dalla medesima norma, il [...]
Art. 17.      Le provvidenze di cui agli artt. 45, 47 e 48 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36 e successive aggiunte e modificazioni sono estese al comparto del pistacchio.
Art. 18.      Per le finalità previste dall'art. 1 della L.R. 13 agosto 1979, n. 199, è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, l'ulteriore spesa di lire 7.000 milioni.
Art. 19.      Per le finalità previste dall'art. 2 della L.R. 13 agosto 1979, n. 199, è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, l'ulteriore spesa di lire 6.000 milioni.
Art. 20.      Per le finalità previste dalle norme della L.R. 29 ottobre 1964, n. 26 e dall'art. 33 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36 e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata la spesa, nel biennio [...]
Art. 21.      Per la concessione di prestiti di esercizio in favore delle aziende agricole singole o associate operanti nel settore della serricoltura, il fondo di rotazione dell'Ente di sviluppo agricolo è [...]
Art. 22.      Per gli interventi concernenti le colture protette, qualora le iniziative comprendano anche le attrezzature e gli apprestamenti tecnologici occorrenti per l'attivazione e l'esercizio della [...]
Art. 23.      L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a sostenere gli oneri necessari per l'acquisto, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 9 maggio 1974, n. 9, del materiale occorrente [...]
Art. 24.      Per la concessione delle agevolazioni regionali concernenti la meccanizzazione agricola, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1980, l'ulteriore spesa di lire 24.000 milioni così ripartita:
Art. 25.      Le borse di studio previste dall'ultimo comma dell'art. 19 della L.R. 1 agosto 1977, n. 73, sono prorogate per un ulteriore periodo di ventiquattro mesi dalla scadenza della proroga disposta con [...]
Art. 26.      Al fine di assicurare le dotazioni finanziarie per il funzionamento delle sezioni specializzate e delle sezioni operative previste dalla L.R. 1 agosto 1977, n. 73, per l'esercizio finanziario [...]
Art. 27.      Il personale appartenente alle qualifiche del «Ruolo per l'assistenza tecnica e la promozione agricola», istituito dall'art. 10 della L.R. 1 agosto 1977, n. 73 e successive aggiunte e [...]
Art. 28.      (Omissis)
Art. 29.      Allo scopo di ridurre i tempi tecnici e procedurali inerenti la definizione degli interventi previsti dalla vigente legislazione, possono essere comandati a prestare servizio presso [...]
Art. 30.      (Omissis)
Art. 31.      (Omissis)
Art. 32.      Allo scopo di consentire la determinazione della spesa ammissibile riguardante gli acquisti di materiali, strutture ed attrezzature, ivi comprese le macchine agricole, e di quant'altro non trova [...]
Art. 33.      Ai componenti dei sottocomitati regionali, istituiti ai sensi dell'art. 29 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24, dell'art. 62 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36 e dell'art. 5 della L.R. 1 agosto 1977, [...]
Art. 34.      Ai funzionari del Corpo forestale della Regione cui siano state riconosciute le funzioni di polizia giudiziaria e la qualifica di agente di pubblica sicurezza e che non godano dell'indennità di [...]
Art. 35.      In casi di comprovata necessità, i sottufficiali e le guardie forestali possono essere impiegati, oltre che per le mansioni di cui all'art. 24 della L.R. 29 dicembre 1975, n. 88, anche per i [...]
Art. 36.      Al fine di far fronte ad eventuali incrementi dei costi, gli impianti e le strutture previsti: dall'art. 7 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36; dalla L.R. 28 luglio 1978, n. 23; dalla L.R. 13 [...]
Art. 37.      Rientrano nelle iniziative e negli interventi previsti dalla L.R. 1° agosto 1977, n. 73 e successive aggiunte e modificazioni anche i compiti e le attività relativi all'attuazione di progetti a [...]
Art. 38.      Per le finalità della presente legge è autorizzata, per il periodo 1980-82, la spesa complessiva di lire 128.913,5 milioni di cui lire 88.913,5 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1980, [...]


§ 3.1.40 - L.R. 12 agosto 1980, n. 83.

Norme integrative in materia di agricoltura e foreste.

(G.U.R. 23 agosto 1980, n. 38).

 

Art. 1.

     Ai fini del potenziamento delle strutture nei comparti agricoli, anche ai sensi dell'art. 7 della L. 2 maggio 1976, n. 183, è disposta l'attuazione di un progetto organico di sviluppo, articolato in base alle finalità ed alle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli seguenti.

 

 

TITOLO I

PROVVEDIMENTI PER LA VITIVINICOLTURA

 

     Art. 2.

     Alle cooperative di produttori di uva, che dispongano di impianti per la trasformazione e commercializzazione del prodotto, la Regione, attraverso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.), concede, ai sensi dell'art. 2, n. 4, lett. b), della L. 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, un concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di anticipazioni ai soci conferenti l'uva da tavola da avviare alla trasformazione associata.

     A favore delle cooperative medesime viene concesso, ai sensi dell'art. 2, n. 1, della L. 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, un concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti contratti per far fronte alle spese di gestione connesse alla trasformazione e conservazione del prodotto.

     Il concorso nel pagamento degli interessi a carico della Regione sui prestiti di cui ai commi precedenti sarà determinato dal Comitato regionale per il credito ed il risparmio, ai sensi dell'art. 47 della L.R. 18 luglio 1974, n. 22, in misura tale che l'onere a carico delle cooperative di cui al presente articolo non sia superiore al 4%.

     Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 1.000 milioni di cui lire 800 milioni per gli interventi previsti al primo comma e lire 200 milioni per gli interventi previsti al secondo comma del presente articolo.

 

     Art. 3.

     Le anticipazioni di cui al primo comma del precedente art. 2 vengono fissate in misura non inferiore all'80% del prezzo minimo di cessione alle distillerie del vino ottenuto dalla trasformazione dell'uva da tavola, annualmente fissato dalla C.E.E.

     La misura dell'anticipazione di cui al primo comma del precedente art. 2 e l'ammontare del prestito di cui al secondo comma dello stesso articolo vengono determinati secondo la procedura indicata dall'art. 2, comma terzo, della L.R. 13 agosto 1979, n. 198.

     I prestiti di cui alla presente legge vengono concessi per una durata non superiore a mesi sei, rinnovabili, per un importo non superiore al 40%, per un ulteriore periodo di mesi tre.

     (Omissis) [1].

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa, per l'esercizio finanziario in corso, di lire 500 milioni.

 

     Art. 4.

     Le disponibilità finanziarie recate dal cap. 55003 sono incrementate, per il triennio 1980-82, di lire 12.000 milioni.

 

     Art. 5.

     Ai fini della nuova distillazione agevolata disposta dalla C.E.E., con regolamento n. 1293 del 28 maggio 1980, e dalla circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 9 del 29 maggio 1980, l Amministrazione regionale è autorizzata a disporre un'ulteriore anticipazione, fino all'ammontare di lire 20.000 milioni, da corrispondere a favore dell'Istituto regionale della vite e del vino per le finalità previste dagli artt. 1 e 2 della L.R. 4 giugno 1980, n. 49.

     Per l'utilizzazione dell'anticipazione prevista dal presente articolo si applicano le norme, le modalità e le procedure disposte dagli artt. 1 e 2 della sopra richiamata legge regionale.

     Per la concessione ed il recupero dell'anticipazione di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 della L.R. 4 giugno 1980, n. 49 [1]a.

     In dipendenza delle disposizioni che precedono, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1980, sono introdotte le seguenti variazioni [1]a:

     (Omissis) [2].

 

     Art. 6.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto regionale della vite e del vino un contributo forfettario di lire 50 per grado e per ettolitro di vino da pasto avviato alla distillazione, ai sensi dell'art. 2 della presente legge, per le spese afferenti alla attuazione della distillazione stessa.

     Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1980, la spesa di lire 500 milioni.

 

     Art. 7.

     (Omissis) [3].

 

 

TITOLO II

PROVVEDIMENTI PER IL SETTORE DEL POMODORO

 

     Art. 8.

     (Omissis) [3]a.

 

     Art. 9.

     (Omissis) [3]a.

 

     Art. 10.

     Alle industrie conserviere a partecipazione pubblica, private e cooperative, aventi sede nel territorio della Regione siciliana, che acquisiscono contratti per l'acquisto di pomodoro da trasformare in base ad accordi interprofessionali stipulati in virtù della legge n. 484 del 1975 e successive aggiunte e modificazioni, con gli organismi associativi di cui all'art. 2 della presente legge, possono essere concessi crediti commisurati all'importo complessivo dei quantitativi di pomodoro contrattati per la lavorazione di una intera campagna.

     I finanziamenti sono concessi dall'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.), anche in deroga alle proprie norme statutarie, al tasso del 4%, e non possono avere una durata superiore a mesi sei da ogni erogazione.

     La concessione del credito è subordinata all'impegno dell'azienda beneficiaria di garantire ai produttori conferenti, tramite gli organismi associativi di cui al precedente art. 8, i pagamenti relativi entro 5 giorni dall'avvenuta consegna del prodotto allo stabilimento. Eventuali inadempienze, ove accertate, comportano la revoca del credito concesso.

     Alle operazioni creditizie poste in essere in virtù dei commi precedenti viene estesa la garanzia fidejussoria, fino a lire 2.000 milioni, prevista dall'art. 3 della L.R. 2 aprile 1971, n. 8.

     Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme di gestione del predetto I.R.C.A.C. presso il quale, per le finalità creditizie previste dai commi precedenti, viene incrementato di lire 2.000 milioni il fondo di rotazione di cui all'art. 3 della L.R. 7 febbraio 1963, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 11.

     Alle aziende di cui al precedente articolo, in alternativa alle provvidenze creditizie ivi previste, possono essere concessi finanziamenti da parte degli istituti di credito convenzionati con l'I.R.C.A.C., al tasso del 4% e con durata non superiore a mesi sei. Resta a carico dell'I.R.C.A.C. il concorso sugli interessi nella misura periodicamente determinata dal Comitato regionale per il credito ed il risparmio a valere sul fondo di cui al n. 5, lett. b) dell'art. 3 della L.R. 7 febbraio 1963, n. 12. Resta fermo quanto previsto dal terzo comma del precedente art. 10.

 

 

TITOLO III

PROVVEDIMENTI PER L'AGRUMICOLTURA

 

     Art. 12.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere ai produttori di agrumi associati in cooperative, consorzi e associazioni, costituite queste ultime ai sensi della L. 27 luglio 1967, n. 622, i contributi previsti dall'art. 17 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24 e successive aggiunte e modificazioni.

     Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni che viene iscritta in bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

 

     Art. 13.

     Per le finalità dell'art. 18 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1980, uno stanziamento di lire 3.000 milioni per incrementare il fondo a gestione separata, istituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.).

 

     Art. 14.

     Allo scopo di conseguire il ripristino delle piantagioni di limoni colpite dal mal secco, anche in deroga a quanto disposto dalle norme che regolano la materia, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a sostenere le spese occorrenti per l'attuazione, da parte dei conduttori a qualsiasi titolo delle aziende limonicole interessate, di piani aziendali triennali che prevedano il reinnesto o la sostituzione delle piante colpite.

     Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente comma possono essere concessi i contributi in conto capitale previsti dall'art. 4, comma primo, lett. a) della L.R. 3 giugno 1975, n. 24, maggiorati del 20%.

     Alla liquidazione dei contributi previsti dal precedente comma si procede anche per stati di avanzamento.

     Le operazioni di lotta previste dal presente articolo e che risultano, sulla base di appositi accertamenti, effettuate entro l'anno 1980, possono essere incluse nei piani aziendali triennali previsti dal precedente primo comma.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il triennio 1980-1982, la spesa di lire 15.000 milioni.

 

 

TITOLO IV

PROVVEDIMENTI PER IL SETTORE DEL NOCCIOLO, DEL MANDORLO, DEL PISTACCHIO E

DELL'OLIVO

 

     Art. 15.

     Per il miglioramento ed il potenziamento delle strutture aziendali nei comparti del nocciolo, del mandorlo, del pistacchio e dell'olivo, è autorizzata, per il triennio 1980-1982, la spesa di lire 5.250 milioni così ripartita:

     - lire 5.000 milioni per le finalità di cui all'art. 45 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36;

     - lire 250 milioni per le finalità di cui all'art. 47 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36.

 

     Art. 16.

     Allo scopo di consentire, in favore degli organismi previsti dal primo comma dell'art. 48 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36, la concessione delle agevolazioni disposte dalla medesima norma, il fondo previsto dal terzo comma dell'art. 18 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24, è incrementato, per l'esercizio finanziario in corso, di lire 600 milioni.

     Presso l'Istituto per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) è istituito un fondo a gestione separata, destinato alla concessione di garanzia in favore di istituti ed aziende di credito operanti in Sicilia, per la concessione di una ulteriore anticipazione da erogarsi in favore degli organismi associativi di cui al presente articolo. A tal fine è autorizzata per l'esercizio finanziario in corso la spesa di lire 150 milioni.

     Tale anticipazione, da erogarsi in aggiunta a quella prevista dalle norme sul credito agrario, non può superare la misura del 25% del prezzo fissato con decreto da emanarsi dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentite le organizzazioni dei produttori, gli istituti di credito, nonché le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura delle province maggiormente interessate alla produzione, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 17.

     Le provvidenze di cui agli artt. 45, 47 e 48 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36 e successive aggiunte e modificazioni sono estese al comparto del pistacchio.

 

 

TITOLO V

PROVVEDIMENTI PER LA SERRICOLTURA

 

     Art. 18.

     Per le finalità previste dall'art. 1 della L.R. 13 agosto 1979, n. 199, è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, l'ulteriore spesa di lire 7.000 milioni.

 

     Art. 19.

     Per le finalità previste dall'art. 2 della L.R. 13 agosto 1979, n. 199, è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, l'ulteriore spesa di lire 6.000 milioni.

 

     Art. 20.

     Per le finalità previste dalle norme della L.R. 29 ottobre 1964, n. 26 e dall'art. 33 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36 e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata la spesa, nel biennio 1980-1981, di lire 20.000 milioni, di cui lire 2.000 milioni nel 1980.

 

     Art. 21.

     Per la concessione di prestiti di esercizio in favore delle aziende agricole singole o associate operanti nel settore della serricoltura, il fondo di rotazione dell'Ente di sviluppo agricolo è incrementato di lire 3.000 milioni.

     I prestiti di cui al presente articolo possono essere concessi fino alla misura massima di lire 20 milioni per ettaro e per azienda.

 

     Art. 22.

     Per gli interventi concernenti le colture protette, qualora le iniziative comprendano anche le attrezzature e gli apprestamenti tecnologici occorrenti per l'attivazione e l'esercizio della relativa struttura produttiva, l'importo per le opere ammissibili a contributo, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 13 della L.R. 27 maggio 1980, n. 47, è elevato fino a lire 60 milioni.

 

 

TITOLO VI

PROVVEDIMENTI PER IL SETTORE DELLA ZOOTECNIA

 

     Art. 23.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a sostenere gli oneri necessari per l'acquisto, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 9 maggio 1974, n. 9, del materiale occorrente alla identificazione dei soggetti da premiare in applicazione di regolamenti comunitari in favore del settore zootecnico.

     Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 13 milioni e 500 mila.

 

 

TITOLO VII

PROVVEDIMENTI PER LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA

 

     Art. 24.

     Per la concessione delle agevolazioni regionali concernenti la meccanizzazione agricola, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1980, l'ulteriore spesa di lire 24.000 milioni così ripartita:

     - lire 15.000 milioni per la concessione dei contributi in conto capitale sul prezzo di acquisto di macchine agricole, ai sensi della L.R. 11 luglio 1952, n. 23, e del secondo comma dell'art. 3 della L.R. 27 ottobre 1969, n. 40 e successive aggiunte e modificazioni;

     - lire 500 milioni per la concessione di contributi in conto capitale, ad integrazione delle agevolazioni concesse dallo Stato per l'acquisto di macchine agricole, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 27 ottobre 1969, n. 40 e successive aggiunte e modificazioni;

     - lire 400 milioni per la concessione dei contributi in conto capitale a favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, ai sensi del primo comma dell'art. 3 della L.R. 27 ottobre 1969, n. 40 e successive aggiunte e modificazioni.

 

 

TITOLO VIII

    NORME INTEGRATIVE E MODIFICATIVE IN MATERIA DI LEGISLAZIONE AGRARIA

 

     Art. 25.

     Le borse di studio previste dall'ultimo comma dell'art. 19 della L.R. 1 agosto 1977, n. 73, sono prorogate per un ulteriore periodo di ventiquattro mesi dalla scadenza della proroga disposta con l'art. 1 della L.R. 17 marzo 1979, n. 33.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'importo mensile delle predette borse di studio conferite ai laureati in scienze agrarie ed ai periti agrari è stabilito nella misura di un dodicesimo dello stipendio base annuo lordo previsto rispettivamente per le classi iniziali delle qualifiche di dirigente e di assistente del ruolo dell'agricoltura di cui alla tabella F - quadro I - della L.R. 23 marzo 1971, n. 7, con esclusione di qualsiasi altro compenso o indennità.

     I titolari di borse di studio di cui al presente articolo possono essere autorizzati ad utilizzare le borse di studio temporaneamente, e comunque non oltre il termine ultimo di utilizzazione delle medesime borse, presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa, per l'esercizio finanziario in corso, di lire 250 milioni.

 

     Art. 26.

     Al fine di assicurare le dotazioni finanziarie per il funzionamento delle sezioni specializzate e delle sezioni operative previste dalla L.R. 1 agosto 1977, n. 73, per l'esercizio finanziario 1980 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni, da iscriversi su apposito capitolo da istituirsi nella rubrica dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

 

     Art. 27.

     Il personale appartenente alle qualifiche del «Ruolo per l'assistenza tecnica e la promozione agricola», istituito dall'art. 10 della L.R. 1 agosto 1977, n. 73 e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzato, per l'espletamento dei propri compiti, alla conduzione degli automezzi di proprietà dell'Amministrazione regionale, ed è tenuto ad assicurarne la piena efficienza provvedendo alla relativa manutenzione nell'ambito delle disponibilità consentite dai programmi di cui all'art. 9, comma primo, secondo e terzo, della sopra citata legge.

     L'autorizzazione non comporta la corresponsione dell'indennità di cui all'art. 10 della L.R. 1 agosto 1974, n. 30.

     Al personale di cui al presente articolo si applica il disposto dell'art. 1 della L.R. 31 dicembre 1974, n. 60.

 

     Art. 28.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 29.

     Allo scopo di ridurre i tempi tecnici e procedurali inerenti la definizione degli interventi previsti dalla vigente legislazione, possono essere comandati a prestare servizio presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, fermi restando in ogni caso i rapporti giuridici, economici e di qualsiasi altra natura intercorrenti con l'Ente di sviluppo agricolo, non più di:

     n. 20 dirigenti tecnici agrari;

     n. 20 dirigenti amministrativi;

     n. 20 assistenti amministrativi;

tutti appartenenti ai ruoli dell'Ente medesimo.

 

     Art. 30.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 31.

     (Omissis) [6].

 

     Art. 32.

     Allo scopo di consentire la determinazione della spesa ammissibile riguardante gli acquisti di materiali, strutture ed attrezzature, ivi comprese le macchine agricole, e di quant'altro non trova diretto riscontro nelle voci del prezziario adottato dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, i relativi preventivi di spesa nonché, nei casi regolati da apposita norma, le relative fatture debbono riportare apposito «visto di conformità» ai listini prezzi che, con specifico riferimento ai periodi di validità, debbono risultare ufficialmente adottati dal fabbricante o dal venditore sotto la propria diretta responsabilità e dallo stesso depositati presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, competente per territorio ed operante nell'ambito della Regione siciliana.

     Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competenti per territorio, entro venti giorni, sono tenute a rilasciare il visto di conformità su richiesta degli operatori agricoli singoli o associati, dopo avere accertato che i preventivi di spesa o le fatture hanno riscontro nei listini prezzi depositati con le modalità di cui al comma precedente.

 

     Art. 33.

     Ai componenti dei sottocomitati regionali, istituiti ai sensi dell'art. 29 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24, dell'art. 62 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36 e dell'art. 5 della L.R. 1 agosto 1977, n. 73, nonché a quelli della Consulta di studi istituita ai sensi dell'art. 35 della L.R. 9 agosto 1980, n. 80, concernente: «Interventi per lo sviluppo strutturale, il potenziamento ed il rinnovamento dell'agricoltura siciliana anche nelle zone di montagna, ed in quelle svantaggiate, in attuazione delle LL. 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352», per la partecipazione alle sedute, competono, se dovuti, il rimborso delle spese di viaggio, l'indennità di missione, nonché il gettone di presenza nelle rispettive misure fissate dall'art. 10 della L.R. 4 dicembre 1978, n. 57 e successive aggiunte e modificazioni.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa, per l'esercizio finanziario in corso, di lire 100 milioni.

 

     Art. 34.

     Ai funzionari del Corpo forestale della Regione cui siano state riconosciute le funzioni di polizia giudiziaria e la qualifica di agente di pubblica sicurezza e che non godano dell'indennità di cui all'art. 9 della L.R. 5 aprile 1972, n. 24, compete, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, in conformità a quanto previsto dalla L. 27 maggio 1977, n. 284 e con le stesse modalità, l'indennità mensile per servizio di istituto di cui alla L. 23 dicembre 1970, n. 1054 e successive modificazioni.

 

     Art. 35.

     In casi di comprovata necessità, i sottufficiali e le guardie forestali possono essere impiegati, oltre che per le mansioni di cui all'art. 24 della L.R. 29 dicembre 1975, n. 88, anche per i centri elettronici e meccanografici del Corpo forestale nonché per il disimpegno di compiti amministrativi.

 

     Art. 36.

     Al fine di far fronte ad eventuali incrementi dei costi, gli impianti e le strutture previsti: dall'art. 7 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36; dalla L.R. 28 luglio 1978, n. 23; dalla L.R. 13 agosto 1979, n. 197 e successive aggiunte e modificazioni, in corso di realizzazione con finanziamenti a carico del bilancio regionale, possono beneficiare di un contributo integrativo per i maggiori oneri determinatisi nel periodo intercorrente tra l'emanazione del provvedimento di ammissibilità a finanziamento e l'emanazione di quello per l'accertamento, anche mediante stati di avanzamento, dell'avvenuta esecuzione dei lavori.

     Il predetto contributo è commisurato alla differenza fra i costi unitari ammessi e quelli previsti nel prezziario che risulterà adottato dall'Amministrazione regionale all'atto dell'accertamento dell'esecuzione dei lavori.

     Il contributo in questione, qualora ne ricorrano le condizioni, è concesso in via definitiva contestualmente alla liquidazione parziale degli stati di avanzamento dei lavori accertati.

     Condizione indispensabile per la concessione del contributo predetto è che l'esecuzione dei lavori proceda nel pieno rispetto dei tempi stabiliti nel provvedimento di concessione.

     Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1980, la spesa di lire 5.000 milioni.

 

     Art. 37.

     Rientrano nelle iniziative e negli interventi previsti dalla L.R. 1° agosto 1977, n. 73 e successive aggiunte e modificazioni anche i compiti e le attività relativi all'attuazione di progetti a carattere meridionale, nazionale o comunitario concernenti l'attività vivaistica.

 

     Art. 38.

     Per le finalità della presente legge è autorizzata, per il periodo 1980-82, la spesa complessiva di lire 128.913,5 milioni di cui lire 88.913,5 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1980, come dalla tabella qui appresso descritta:

 

 

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                                 1980         1981        1982

                                        (oneri in milioni di lire)

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Art.   2, primo comma              800         --          --

Art.   2, secondo comma            200         --          --

Art.   3                           500         --          --

Art.   4 (F.O.)                  4.000        4.000       4.000

Art.   6                           500         --          --

Art.   8                           500         --          --

Art.   9                           350         --          --

Artt. 10 e 11                    2.000         --          --

Art.  12                         2.000         --          --

Art.  13                         3.000         --          --

Art.  14 (F.O.)                  3.000        6.500       5.500

Art.  15 (F.O.)                  3.250        1.000       1.000

Art.  16                           750         --          --

Art.  18                         7.000         --          --

Art.  19                         6.000         --          --

Art.  20 (F.S.N.)                2.000       18.000        --

Art.  21                         3.000         --          --

Art.  23 (F.O.)                     13,5       --          --

Art.  24                        24.000         --          --

Art.  25 (F.O.)                    250         --          --

Art.  26 (F.O.)                    200         --          --

Art.  28 (F.O.)                    500         --          --

Art.  33 (F.O.)                    100         --          --

Art.  36                         5.000         --          --

Totale per tipo di fondi

F.O.                            11.313,5     11.500      10.500

F.S.N.                           2.000       18.000        --

Art. L. n. 183 del 1976         55.600         --          --

                                ---------     ------      ------

Totali per anno                 68.913,5     29.500      10.500

                                ---------     ------      ------

Totale generale                108.913,5

 

 

 

     All'onere derivante dalla applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede:

     - quanto a lire 11.313,5 milioni con parte delle disponibilità del cap. 60751;

     - quanto a lire 2.000 milioni con parte delle disponibilità del cap. 60756;

     - quanto a lire 55.600 milioni con parte delle disponibilità del cap. 60757.

     Gli oneri a carico degli esercizi successivi, previsti in lire 29.500 milioni per l'anno 1981 ed in lire 10.500 milioni per l'anno 1982, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione nei seguenti elementi di programma.

     F.S.N. - 5.1.11.3.: «Opere irrigue» lire 18 mila milioni per l'anno 1981;

     F.O. - 5.1.6.: «Interventi per la protezione fitosanitaria» lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1981 e 1982;

     F.O. - 5.1.7.1.: «Opere ed interventi per il riordinamento ed il miglioramento fondiario» lire 5.000 milioni per l'anno 1981 e lire 4.000 milioni per l'anno 1982;

     F.O. - 5.1.9.2.: «Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli zootecnici» lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni 1981 e 1982 [7].

 

 


[1] Comma abrogato con art. 2 L.R. 5 gennaio 1991, n. 1.

[1]1a Commi così modificati dall'art. 1 L.R. 30 ottobre 1980, n. 111.

[1]1a Commi così modificati dall'art. 1 L.R. 30 ottobre 1980, n. 111.

[2] Si omettono le variazioni.

[3] Modifica art. 5 L.R. 13 agosto 1979, n. 198.

[3]3a Articolo abrogato con art. 2 L.R. 5 gennaio 1991, n. 1.

[3]3a Articolo abrogato con art. 2 L.R. 5 gennaio 1991, n. 1.

[4] Articolo abrogato dall'art. 2, ultimo comma, L.R. 29 dicembre 1980, n. 145.

[5] Articolo abrogato dall'art. 7 L.R. 6 aprile 1981, n. 49.

[6] Modifica art. 17 L.R. 28 luglio 1978, n. 23.

[7] La tabella e il secondo comma dell'art. 38 sono stati così modificati con art. 2 L.R. 30 ottobre 1980, n. 111.