§ 1.7.20 - L.R. 1 settembre 1993, n. 26.
Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle provincie [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.7 enti locali: norme elettorali
Data:01/09/1993
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Principi generali.
Art. 2.  Requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di presidente della provincia.
Art. 3.  Candidatura.
Art. 4.  Operazioni dell'ufficio elettorale provinciale.
Art. 5.  Secondo turno di votazione.
Art. 6.  Disposizioni applicabili per le operazioni relative al secondo turno di votazione.
Art. 7.  Definitività dell'atto di proclamazione dell'elezione.
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33. 
Art. 34. 
Art. 35. 
Art. 36. 
Art. 37. 
Art. 38. 
Art. 39. 
Art. 40. 
Art. 41. 
Art. 42. 
Art. 43. 
Art. 44. 
Art. 45. 
Art. 46.  Prima applicazione delle disposizioni della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.
Art. 47.  Norme di rinvio.
Art. 48.  Richiesta chiarimenti da parte del CORECO.
Art. 49.  Autenticazione delle sottoscrizioni elettorali.
Art. 50.  Tornate elettorali.
Art. 51.  Elezione organi di decentramento comunale.
Art. 52.  Composizione dei consigli comunali ed indennità agli amministratori locali.
Art. 53.  Norme per la disciplina della propaganda elettorale e per la pubblicità delle spese di propaganda elettorale.
Art. 54.  Integrazioni alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 128.
Art. 55.  Pareri delle province regionali.
Art. 56.  Pari opportunità.
Art. 57.  Adeguamento degli statuti.
Art. 58.  Norme particolari sui controlli straordinari.
Art. 59.  Inventario dei beni patrimoniali della provincia.
Art. 60.  Inventario dei beni patrimoniali del comune.
Art. 61.  Interpretazione dell'articolo 78 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
Art. 62.  Autorizzazione a spese di economato.
Art. 63.  Prima applicazione nuove disposizioni.
Art. 64. 


§ 1.7.20 - L.R. 1 settembre 1993, n. 26.

Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle provincie regionali, per la composizione ed il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti. Norme modificative ed integrative al T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, ed alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

(G.U.R. n. 42 del 6 settembre 1993).

 

Titolo I

ELEZIONE CON SUFFRAGIO POPOLARE DEL PRESIDENTE DELLA

PROVINCIA REGIONALE

 

Art. 1. Principi generali.

     1. Nelle province regionali il presidente è eletto a suffragio popolare dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia.

     2. La durata in carica del presidente e del consiglio della provincia regionale è fissata in cinque anni [1].

     3. [2].

     4. [3].

     5. Si applicano le norme per la elezione dei consigli delle province regionali, tenendo conto delle disposizioni di cui ai successivi articoli.

 

     Art. 2. Requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di presidente della provincia.

     1. Sono eleggibili a presidente di provincia regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica in possesso dei requisiti stabiliti per la elezione a consigliere di provincia regionale.

     2. Non è eleggibile alla carica di presidente di provincia regionale il presidente di altra provincia (Omissis) [4]. La causa di ineleggibilità non ha effetto se l'interessato cessa per dimissioni non oltre la data di presentazione della candidatura.

     3. La carica di presidente di provincia regionale è incompatibile con la carica di assessore comunale. Ricorrono inoltre le cause di ineleggibilità e di incompatibilità disciplinate per la carica di consigliere della provincia regionale, nonché quelle previste nell'articolo 156, comma 1, n. 4, dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16. L'incompatibilità deve essere rimossa entro dieci giorni dalla notifica dell'atto di proclamazione o dal verificarsi dell'ipotesi.

     4. Nessuno contemporaneamente può presentare la propria candidatura a sindaco ed a presidente di provincia.

     5.Il presidente di provincia è immediatamente rieleggibile una sola volta.

     6. Non è immediatamente rieleggibile il presidente di provincia che sia stato [5] revocato dalla carica secondo l'articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.

     7. (Omissis) [6].

     8. (Omissis) [7].

     9. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, così come modificato ed integrato dalle leggi successive, è sostituito dal seguente:

     (Omissis)

 

     Art. 3. Candidatura. [8]

     1. La circoscrizione per l'elezione del presidente della provincia regionale coincide con il territorio provinciale.

     2. La candidatura a presidente, estesa nell'ambito provinciale, è presentata all'ufficio elettorale circoscrizionale del comune capoluogo di provincia, con dichiarazione sottoscritta da almeno 500 elettori nelle province con popolazione fino a 500.000 abitanti e da almeno 1.000 elettori nelle province con popolazione oltre 500.000 abitanti.

     3. Il numero dei sottoscrittori non può superare il doppio di quello indicato al comma 2.

     4. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentano liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli. In tali ipotesi la candidatura sarà sottoscritta e presentata dal rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate, con firma autenticata.

     5. Nessuno può essere contemporaneamente candidato alla carica di presidente in più province regionali.

     6. E' consentita la candidatura contemporanea alla carica di presidente della provincia e di consigliere provinciale nella stessa provincia. In caso di elezione ad entrambe le cariche, il candidato eletto presidente della provincia decade da quella di consigliere provinciale.

     7. Per la candidatura vanno presentati:

     a) l'atto di accettazione della candidatura nella quale è contenuta l'esplicita dichiarazione dell'interessato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;

     b) il certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

     c) l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti autorizzati a fare la designazione dei rappresentanti del candidato e della lista o delle liste collegate ed a compiere gli altri atti previsti dalla legge;

     d) la dichiarazione di presentazione della candidatura sottoscritta dagli elettori con indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita;

     e) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei comuni della provincia ai quali appartengono i sottoscrittori che ne attestino la iscrizione nelle liste elettorali. I certificati devono essere rilasciati nel termine di ventiquattro ore dalla richiesta;

     f) il programma amministrativo, da affiggere all'albo pretorio dei comuni della provincia, con l'indicazione dell'elenco di almeno la metà degli assessori che il candidato intende nominare.

     8. Alla presentazione della candidatura deve contemporaneamente dichiararsi il collegamento della stessa ad una lista o ad un gruppo di liste che siano presentate in almeno uno dei collegi in cui è ripartita la circoscrizione provinciale.

     9. Analoga dichiarazione dovrà essere prodotta dai presentatori delle liste collegate che vengono presentate nei collegi provinciali.

     10. Il collegamento di liste con una candidatura a presidente deve essere omogeneo per tutti i collegi della provincia ove le stesse liste concorrano per la elezione dei consiglieri provinciali.

     11. Onde verificare l'omogeneità di collegamento tra le liste presentate nei collegi della provincia e la candidatura a presidente della provincia, gli uffici elettorali circoscrizionali trasmettono immediatamente copia delle liste ammesse e dei relativi collegamenti all'ufficio elettorale provinciale. Detto ufficio procede alle verifiche di cui ai commi 8, 9, e 10 nelle ventiquattro ore successive, dandone immediata comunicazione agli uffici elettorali circoscrizionali. Qualora vengano riscontrate discordanze nei collegamenti tra le liste e i candidati a presidente, l'ufficio elettorale circoscrizionale provvede, entro e non oltre 24 ore dalla presentazione della documentazione, a richiedere chiarimenti ai rappresentanti designati dalle stesse liste e dai candidati presidenti. Gli eventuali vizi formali sono sanabili entro l'ulteriore termine di 24 ore, trascorso il quale, i collegamenti sono ritenuti non validi.

     12. L'ufficio elettorale provvede altresì ad assegnare un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di Presidente mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.

 

     Art. 4. Operazioni dell'ufficio elettorale provinciale.

     1. Il presidente dell'ufficio elettorale provinciale il primo giorno successivo al compimento dello scrutinio riunisce l'ufficio e riassume i voti delle sezioni elettorali dei comuni della provincia determinando la cifra elettorale di ciascun candidato alla carica di presidente di provincia regionale, che è costituita dai voti validamente attribuiti.

     2. Successivamente determina il quorum necessario per la elezione rappresentato dalla metà più uno dei voti validamente espressi. Proclama eletto il candidato che ha ottenuto il numero di voti pari o superiore al numero così determinato. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale provinciale invia attestato al presidente eletto e ne dà immediata notizia alla prefettura ed alla provincia regionale che, tramite i sindaci, la porta a conoscenza della popolazione con apposito manifesto.

     3. Ove sia stato ammesso un solo candidato, lo proclama eletto qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 40 del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. Le operazioni dell'ufficio elettorale provinciale relative alla elezione del presidente della provincia regionale vanno espletate con precedenza rispetto a quelle relative alla elezione del consiglio della provincia regionale, e vanno completate entro il mercoledì successivo al giorno di votazione.

 

     Art. 5. Secondo turno di votazione.

     1. Se nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, la nuova votazione per l'elezione del presidente della provincia regionale avrà luogo, con le stesse modalità, nella seconda domenica successiva.

     2. Al secondo turno sono ammessi i due candidati che nel primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti, salve eventuali dichiarazioni di rinuncia da presentarsi all'ufficio elettorale circoscrizionale nel giorno successivo alla proclamazione dei risultati del primo turno. A parità di voti è ammesso al ballottaggio il più anziano per età.

     3. Qualora uno o ambedue i candidati ammessi al secondo turno dichiarino di rinunciare, subentrano i candidati che abbiano ottenuto in graduatoria il maggior numero di voti. Le eventuali rinunzie successive alla prima devono avvenire entro il secondo giorno successivo alla proclamazione dei risultati elettorali.

     4. Entro il terzo giorno successivo alla proclamazione dei risultati elettorali, i candidati ammessi al secondo turno hanno facoltà di modificare il documento programmatico formulato all'atto di presentazione della candidatura anche nella parte relativa all'indicazione dei criteri per la formazione della giunta. Essi devono contestualmente indicare l'elenco completo degli assessori che intendono nominare, a pena di esclusione.

     5. Qualora nel documento predisposto per il secondo turno sia espressamente indicato che il candidato partecipa come espressione di una coalizione di gruppi politici che avevano partecipato separatamente al primo turno, è consentita anche la modificazione del contrassegno con il quale il candidato è stato contraddistinto.

     6. La documentazione di cui ai precedenti commi è presentata all'ufficio elettorale circoscrizionale del comune capoluogo entro il giorno stabilito anche se trattasi di giorno festivo, dalle ore 8 alle ore 14 [9].

     7. L'ufficio circoscrizionale del comune capoluogo di provincia accerta la regolarità delle candidature ammesse al secondo turno ed entro il primo giorno successivo alla ricezione degli atti ne dà comunicazione al presidente della provincia per la preparazione del manifesto dei candidati ed al prefetto per la stampa delle schede di votazione [10].

     8. Il manifesto deve essere affisso all'albo pretorio dei comuni e della provincia ed in altri luoghi pubblici entro il quinto giorno precedente la votazione.

     9. Nel secondo turno è eletto presidente il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano per età.

     10. In caso di unica candidatura si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3.

     11. Nell'ipotesi di nullità dell'elezione, le funzioni del presidente e della giunta della provincia regionale sono esercitate da un commissario regionale nominato secondo l'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibile.

     12. Il venir meno, per rinunzia, della candidatura oltre i termini di cui al comma 3 non determina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 40 del testo unico approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3.

 

     Art. 6. Disposizioni applicabili per le operazioni relative al secondo turno di votazione.

     1. Le operazioni elettorali relative al secondo turno di votazione sono regolate, salvo quanto diversamente stabilito, dalle norme relative allo svolgimento del primo turno.

     2. Gli uffici costituiti per il primo turno di votazione sono mantenuti per il secondo.

     3. [11].

     4. Il presidente dell'ufficio elettorale provinciale proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. In caso di candidatura unica, si applica il precedente articolo 4, comma 3.

     5. Il presidente eletto entra in carica all'atto della proclamazione.

 

     Art. 7. Definitività dell'atto di proclamazione dell'elezione.

     1. La proclamazione dell'eletto costituisce provvedimento definitivo avverso il quale sono esperibili i ricorsi per motivi di eleggibilità e di regolarità delle operazioni elettorali.

     2. Le operazioni di convalida dell'eletto competono alla sezione provinciale del comitato regionale di controllo che si pronuncia in via amministrativa anche su eventuali ipotesi di incompatibilità, sull'osservanza dei termini e della procedura di cui all'articolo 14 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31. Restano esperibili i ricorsi giurisdizionali previsti dalle vigenti disposizioni.

     3. Nei casi di ineleggibilità e di incompatibilità accertati con sentenza divenuta definitiva, la sostituzione, l'elezione del presidente della provincia avvengono secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8.

     4. Il presidente presta giuramento dinanzi al Presidente della Regione con la formula prescritta per i consiglieri provinciali.

 

     Artt. 8. - 9. [12]

 

Titolo II

NORME PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLI DELLE PROVINCE REGIONALI.

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 1969, N. 14.

 

     Art. 10.

     1. L'elezione dei consigli delle province regionali è disciplinata dalla legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, alla quale sono apportate le modifiche ed integrazioni specificate nei successivi articoli.

 

     Art. 11.

     1. Le parole "consigli delle amministrazioni straordinarie delle province siciliane", inserite nella denominazione e nelle disposizioni della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

     2. L'articolo 5 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 12.

     1. Il primo comma dell'articolo 11 della legge 9 maggio 1969, n. 14, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Al terzo comma dell'articolo 11 sono soppresse le parole "ai fini della indicazione del voto di preferenza".

     3. Il quinto comma dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     4. I commi settimo ed ottavo del medesimo articolo 11 sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 13.

     La lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     2. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1969, n. 14, è aggiunta la seguente:

     (Omissis).

     3. All'articolo 12 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 14.

     1. [13].

     2. Al numero 3 del secondo comma dell'articolo 18 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, il quarto e quinto periodo sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

 

Titolo III

NORME PER LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE DELLE PROVINCE REGIONALI.

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL CAPO II DEL TITOLO V DELLA LEGGE REGIONALE 6 MARZO 1986, N. 9.

 

     Art. 15.

     1. All'articolo 25 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

 

     Art. 16.

     1. L'articolo 26 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 17.

     1. Dopo l'articolo 26 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 18.

     1. L'articolo 27 della legge regionale 6 mano 1986, n. 9, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 19.

     1. L'articolo 28 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 20.

     1. L'articolo 29 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 21.

     1. L'articolo 30 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 22.

     1. L'articolo 32 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 23.

     L'articolo 33 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 24.

     L'articolo 34 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 25.

     1. L'articolo 35 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

Titolo IV

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL TESTO UNICO APPROVATO CON D.P.REG. 20 AGOSTO 1960, N. 3, ED ALLA LEGGE REGIONALE 26 AGOSTO 1992, N. 7.

 

     Art. 26.

     1. L'articolo 4 del T.U., approvato con D.P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Gli articoli 5, 6 e 7 del testo unico approvato con D.P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3, sono espressamente abrogati.

 

     Art. 27.

     1. I commi 1 e 4 dell'articolo 17 del testo unico approvato con D.P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3, sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

     2. L'articolo 17, comma 9, n. 2, del testo unico approvato con D.P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 28.

     Il primo comma, lett. b) dell'articolo 18 del testo unico approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 29.

     1. All'articolo 20 del T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) Al primo comma sono soppresse le parole "e da almeno cinquanta negli altri comuni".

     b) L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 30.

     1. L'articolo 29 del T.U. approvato con D.P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 31.

     1. Nell'articolo 31 del T.U. approvato con D.P. Reg. 20 agosto 1960 n. 3, le parole contenute nel comma 1 "del primo giorno di elezione" sono sostituite con le parole:

     (Omissis).

     2. L'articolo 35 del testo unico approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, è così modificato:

     a) - il comma 1 è sostituito con il seguente:

     (Omissis).

     b) - nel comma 2, n. 3, sono soppresse le parole: "Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;"

     c) - nel comma 2, n. 4, sono soppresse le parole: "rinvia la votazione alle ore 7 del mattino successivo e" e le parole: "Nei comuni con oltre 5.000 abitanti;"

     d) [14].

 

     Art. 32.

     1. All'articolo 36, comma 2, del testo unico approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, sono soppresse le parole: "a pena di nullità della votazione".

 

     Art. 33.

     1. Il primo comma dell'articolo 45 del testo unico approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. L'ultimo comma dell'articolo 45 del testo unico richiamato nel precedente comma è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 34.

     1. I commi sesto e settimo dell'articolo 52 del testo unico approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 35.

     1. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, è soppresso l'ultimo periodo.

 

     Art. 36.

     1. L'articolo 6 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 37.

     1. All'articolo 7 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) l'ultimo periodo del comma 5 è soppresso;

     b) Il comma 10 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     c) Il comma 11 è abrogato.

 

     Art. 38.

     Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, sono aggiunti i seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 39.

     1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 9 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

     2. All'articolo 9 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) Dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     b) All'ottavo comma è aggiunto il seguente periodo:

     (Omissis).

     c) L'ultimo periodo del comma 9 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 40.

     1. All'articolo 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) Al comma 1 le parole "elettori del comune" sono sostituite con la parola:

     (Omissis).

     b) Al comma 3 sono aggiunte le seguenti parole:

     (Omissis).

     c) Al comma 4 è aggiunto il seguente periodo:

     (Omissis).

     d) Al primo periodo del comma 7 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     e) Al comma 11 è aggiunto il seguente periodo:

     (Omissis).

 

     Art. 41.

     1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, è aggiunto il seguente periodo: "

     (Omissis).

     2. All'articolo 13 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

     3. All'articolo 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche:

     - il secondo comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     - il terzo comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     - dopo il quarto comma aggiungere il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 42.

     1. Il comma 7 dell'articolo 16 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Ai componenti dell'ufficio ispettivo di cui all'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25 e successive modifiche, ed ai funzionari dell'Amministrazione regionale nominati commissari dei comuni, delle province e dei relativi consorzi, secondo le vigenti disposizioni di legge, sono riconosciuti compensi per l'attività gestionale demandata, per la quale sono considerati in servizio.

     3. La misura dei compensi di cui al precedente comma è stabilita dall'Assessore regionale per gli enti locali sulla base di una tabella predeterminata per classe di enti dalla Giunta regionale su proposta dello stesso Assessore ed è aggiornata annualmente in relazione agli indici Istat.

 

     Art. 43.

     1. All'articolo 19, comma 4, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, sono aggiunte le seguenti parole:

     (Omissis).

 

     Art. 44.

     1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Dopo il terzo comma dell'articolo 20 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, aggiungere il seguente:

     (Omissis).

     3. Nell'articolo 23 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, la cifra "10.000" ai punti a) e b) è sostituita con la seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 45.

     1. All'articolo 26 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, sono soppressi il secondo periodo del comma 1 ed il terzo comma.

     2. All'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto con l'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e riferito alla competenza dei consigli comunali, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) alla lettera b) sono aggiunte, dopo le parole "storni dai fondi", le parole "tra capitoli appartenenti a rubriche diverse del bilancio";

     b) alla lettera 1), dopo le parole "relative", sono aggiunte le parole "alla locazione di immobili";

     c) al terzo comma sopprimere le parole da "salvo quelle attinenti" fino a "reiterate".

 

     Art. 46. Prima applicazione delle disposizioni della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

     1. Le disposizioni dei primi tre capi della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come modificati da quelle della presente legge, con eccezione dell'articolo 3, commi 5, 6 e 25, hanno applicazione differita come disposto dal secondo comma dell'articolo 35 della medesima legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

 

     Art. 47. Norme di rinvio.

     1. L'articolo 37 della legge regionale 26 agosto 1992 n. 7, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 48. Richiesta chiarimenti da parte del CORECO.

     1. L'articolo 19 della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

Titolo V

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 49. Autenticazione delle sottoscrizioni elettorali.

     1. Per le autenticazioni delle sottoscrizioni riguardanti i procedimenti elettorali disciplinati con legge regionale si applicano le disposizioni dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modifiche. Sono, inoltre, competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni il giudice di pace ed i segretari giudiziari.

 

     Art. 50. Tornate elettorali.

     1. L'articolo 169 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito con il seguente:

     (Omissis).

     2. Le parole "entro 90 giorni" contenute nei commi 9 dell'articolo 9, 3 e 5 dell'articolo 16 e 6 e 10 dell'articolo 18 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, sono sostituite con le parole "alla prima tornata elettorale utile".

     3. Sono abrogati l'articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, ed i commi 3 e 4 dell'articolo 25 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.

     4. La durata in carica dei consigli provinciali eletti prima dell'entrata in vigore della presente legge è fissata in quattro anni.

 

     Art. 51. Elezione organi di decentramento comunale.

     1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990 n. 142, come introdotto con l'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, sono soppresse le parole: "I consigli capoluoghi di provincia ed". Al comma 3 del medesimo articolo è aggiunto il seguente periodo: "Detti comuni nonché quelli con popolazione inferiore possono costituire circoscrizioni di decentramento nelle frazioni o borgate isolate territorialmente rispetto al capoluogo del comune e nelle isole minori di pertinenza".

     2. Le parole "consiglio di quartiere" e "quartiere" contenute negli articoli, non abrogati della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84, 5, 6, comma 1, 7, 8 e 9, sono sostituiti con le parole "consiglio circoscrizionale" e "circoscrizione".

     3. Le parole "superiore a 5000 abitanti" contenute nel penultimo comma dell'articolo 5 e nell'ultimo comma dell'articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84 sono sostituite con le parole "superiore a 15.000 abitanti".

     4. La terza disposizione contenuta alla lettera m) dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, è sostituita con le seguenti:

     "I consigli di quartiere, compatibili con il nuovo assetto del decentramento comunale dettato dall'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche, sono prorogati sino alla prima elezione dei consigli circoscrizionali previsti dallo statuto del comune o, nell'ipotesi di non attuazione del decentramento, sino all'entrata in vigore dello statuto del comune.

     L'elezione dei nuovi consigli circoscrizionali è effettuata in abbinamento a quella del consiglio comunale e, ove detto organo si debba rinnovare prima dell'entrata in vigore dello statuto, separatamente ed al primo turno elettorale amministrativo utile. La durata dei consigli circoscrizionali, in tale ultimo caso è rapportata a quella residuale del consiglio comunale".

     5. L'articolo 26 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, è abrogato.

 

     Art. 52. Composizione dei consigli comunali ed indennità agli amministratori locali.

     1. L'articolo 43 dell'ordinamento ·amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, è sostituito con il seguente:

     (Omissis).

     2. Le disposizioni del precedente comma trovano applicazione in relazione al primo rinnovo del consiglio successivo all'entrata in vigore della presente legge.

     3. La composizione dei consigli circoscrizionali non può essere superiore ai due quinti di quella del consiglio comunale.

     4. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge trova applicazione l'articolo 31 della legge 25 marzo 1993, n. 81, con le limitazioni e le condizioni di copertura dei maggiori oneri di spesa ivi disciplinate.

     5. Per le province regionali che ricomprendono aree metropolitane, costituite secondo l'articolo 20 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, le indennità di carica e di presenza previste per gli organi dei comuni o delle province eletti o nominati sono incrementate del 50 per cento [15].

     6. Rimangono confermati, nelle more della riforma della legge 27 dicembre 1985, n. 816, e, compatibilmente con l'esplicazione statutaria introdotta in tema di commissioni consiliari e di decentramento comunale, gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31.

     7. In deroga all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, i compensi per i componenti della sezione centrale e delle sezioni provinciali del comitato regionale di controllo sono disciplinati dalle disposizioni dell'articolo 4 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, con le modifiche di cui ai successivi commi [16].

     8. I compensi per i vicepresidenti sono stabiliti nella misura del 90 per cento di quelli spettanti ai presidenti.

     9. I compensi per i componenti, compresi i segretari, sono stabiliti nella misura dell'80 per cento di quelli spettanti ai presidenti.

 

     Art. 53. Norme per la disciplina della propaganda elettorale e per la pubblicità delle spese di propaganda elettorale.

     1. La propaganda elettorale per la elezione dei consigli comunali, dei sindaci, dei consigli provinciali e dei presidenti delle medesime province è disciplinata dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, dagli articoli 28 e 29 della legge 25 mano 1993, n. 81, nonché dalle successive disposizioni vigenti in materia.

     2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, gli statuti delle province e dei comuni, ad integrazione degli adempimenti prescritti dalla legge regionale 15 novembre 1982, n. 128, disciplinano la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali. La dichiarazione preventiva e il rendiconto sono resi pubblici tramite affissione all'albo pretorio del comune e della provincia.

 

     Art. 54. Integrazioni alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 128.

     1. Sono soggetti alla presentazione delle dichiarazioni disciplinate dalla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 128, i sindaci ed i presidenti della provincia regionale eletti con suffragio popolare, nonché gli assessori dai medesimi nominati.

     2. I soggetti tenuti alle dichiarazioni disciplinate dalla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 128, decadono dalla carica ove le omettano nel termine di diffida stabilito in trenta giorni [17]. Della decadenza viene data notizia ai presidenti dei collegi od organi competenti ad adottare i provvedimenti conseguenti.

     3. Per le dichiarazioni non rese secondo le disposizioni della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 128, i soggetti interessati, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono dalla carica o dall'ufficio ove non provvedano entro i sessanta giorni successivi alla entrata in vigore della presente legge a presentare le dichiarazioni omesse per l'esercizio in corso ed i precedenti cui si riferisce la carica o la nomina avuta.

 

     Art. 55. Pareri delle province regionali.

     1. I pareri di competenza degli organi delle province regionali, disciplinati con legge, sono emessi entro trenta giorni dalla richiesta. Per la pretermissione dei pareri si applicano le disposizioni dell'articolo 17 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

     2. Gli atti adottati in violazione del comma 1 non possono essere oggetto di successiva definizione.

 

     Art. 56. Pari opportunità.

     1. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia regionale, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

 

     Art. 57. Adeguamento degli statuti.

     1. Le province regionali adeguano il proprio statuto alle nuove disposizioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le nuove norme statutarie si applicano a decorrere dalla prima elezione contemporanea del presidente e del consiglio della provincia regionale.

 

     Art. 58. Norme particolari sui controlli straordinari.

     1. Le disposizioni dell'articolo 109 bis dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 é successive modifiche ed integrazioni, sono estese a situazioni di inadempienze equiparate alla mancata deliberazione del bilancio di previsione e alla dichiarazione di dissesto degli enti locali secondo la disciplina nazionale nel settore.

     1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nell'ipotesi di mancata adozione del rendiconto di gestione [18].

     2. Nella ricorrenza di elezione separata degli organi elettivi dei comuni e delle province regionali, le misure della sospensione, dello scioglimento e della sostituzione commissariale sono riferite ai consigli.

 

     Art. 59. Inventario dei beni patrimoniali della provincia.

     1. Il presidente della provincia, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla redazione o all'aggiornamento dell'inventario dei beni patrimoniali della provincia.

     2. Tale inventario dovrà comprendere gli immobili utilizzati dall'Amministrazione provinciale nonché quelli ceduti in uso, anche parzialmente, ad amministrazioni diverse dalla provincia o a soggetti privati.

     3. Nell'inventario deve essere specificato:

     - l'ubicazione dell'immobile e la sua utilizzazione, la volumetria, la superficie coperta e quella non coperta, lo stato dell'immobile circa le condizioni statiche ed igienico-sanitarie, l'ufficio o il soggetto privato che utilizza l'immobile.

     4. Il presidente della provincia che non redige o non aggiorna l'inventario entro i termini fissati è dichiarato decaduto.

 

     Art. 60. Inventario dei beni patrimoniali del comune.

     1. Il sindaco, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla redazione o all'aggiornamento dell'inventario dei beni patrimoniali del comune.

     2. Tale inventario dovrà comprendere gli immobili utilizzati dall'Amministrazione comunale nonché quelli ceduti in uso, anche parzialmente, ad amministrazioni diverse dalla provincia o a soggetti privati.

     3. Nell'inventario deve essere specificato:

     - l'ubicazione dell'immobile e la sua utilizzazione, la volumetria, la superficie coperta e quella non coperta, lo stato dell'immobile circa le condizioni statiche ed igienico-sanitarie, l'ufficio o il soggetto privato che utilizza l'immobile.

     4. Il sindaco che non redige o non aggiorna l'inventario entro i termini fissati è dichiarato decaduto.

 

     Art. 61. Interpretazione dell'articolo 78 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

     1. L'articolo 78 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è così interpretato:

     "L'autorizzazione, di cui all'articolo 78 della legge regionale 10 gennaio 1993, n. 10, può essere data anche con riferimento a categorie di lavori o di forniture. Non si fa luogo a procedimento autorizzatorio quando i casi di deroga alla regola dei pubblici incanti negli ambiti consentiti dalla legge, sono disciplinati con norme di carattere generale nei regolamenti dell'ente locale."

 

     Art. 62. Autorizzazione a spese di economato.

     1. La giunta municipale può autorizzare le piccole spese di economato per acquisti e per servizi entro l'importo previsto dal preesistente regolamento di economato aumentato del cinquanta per cento sia come importo complessivo che come singole spese.

 

     Art. 63. Prima applicazione nuove disposizioni.

     1. La prima convocazione del consiglio della provincia regionale, eletto per la prima volta secondo le disposizioni della presente legge, è disposta dal presidente della provincia uscente.

     2. Le disposizioni dei primi tre titoli della presente legge si applicano, in ciascuna provincia, a decorrere dalla effettuazione delle prime elezioni congiunte del consiglio e del presidente della provincia regionale. Fa eccezione l'articolo 21, riguardante anche i consigli comunali, che trova applicazione con l'entrata in vigore della presente legge.

     3. Con eguale decorrenza del comma 2 cessano di trovare applicazione le disposizioni degli articoli 134, 135, 136 e 137 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e quelle non compatibili degli articoli 33, 34, 35, 36 e 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come introdotti con l'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.

 

     Art. 64.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 16 dicembre 2000, n. 25.

[2] Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 15 settembre 1997, n. 35.

[3] Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 15 settembre 1997, n. 35.

[4] Inciso omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

[5] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 15 settembre 1997, n. 35.

[6] Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

[7] Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 15 settembre 1997, n. 35. Vedi avviso di rettifica pubblicato nella G.U.R. 4 ottobre 1997, n. 54 relativo all'art. 15, comma 5, lett. c), della L.R. 35/97 cit.

[9] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 15 settembre 1997, n. 35, a sua volta modificato dall'art. 3 della L.R. 8 maggio 1998, n. 6.

[10] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 15 settembre 1997, n. 35, a sua volta modificato dall'art. 3 della L.R. 8 maggio 1998, n. 6.

[11] Comma abrogato dall’art. 4 della L.R. 10 maggio 2002, n. 3.

[12] Articoli abrogati dall'art. 15 della L.R. 15 settembre 1997, n. 35.

[13] Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 15 settembre 1997, n. 35, a sua volta modificato dall'art. 3 della L.R. 8 maggio 1998, n, 6. Modificava il comma 1, art. 18, della L.R. 9 maggio 1969, n. 14.

[14] Lettera abrogata dall’art. 4 della L.R. 10 maggio 2002, n. 3.

[15] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 12 novembre 1996, n. 41.

[16] Si riporta di seguito il testo del comma 2, art. 2, della L.R. 12 novembre 1996, n. 41:

[17] Termine differito di tre mesi per effetto dell'art. 17 della L.R. 15 settembre 1997, n. 35.

[18] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 15 giugno 2021, n. 13.