§ 1.2.20 - L.R. 15 novembre 1982, n. 128.
Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana e dei titolari di cariche elettive e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 assemblea regionale - stemma e gonfalone
Data:15/11/1982
Numero:128


Sommario
Art. 1.      Entro tre mesi dalla proclamazione i deputati dell'assemblea regionale siciliana sono tenuti a depositare presso l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea
Art. 2.      Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nel precedente [...]
Art. 3.      Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio, i soggetti indicati nel precedente art. 1 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione [...]
Art. 4.      Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dagli artt. 1, 2 e 12 della presente legge, il Presidente dell'Assemblea diffida il deputato ad adempiere entro il termine di quindici giorni
Art. 5.      Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni dell'Assemblea regionale siciliana hanno diritto di conoscere le dichiarazioni previste dall'art. 1, secondo le modalità [...]
Art. 6.      Le dichiarazioni previste nei numeri 1 e 3 del comma primo dell'art. 1, nonché quelle previste dagli artt. 3 e 12 vengono riportate su apposito bollettino pubblicato a cura dell'Ufficio di [...]
Art. 7.      Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche ai consiglieri delle amministrazioni straordinarie delle province e dei comuni - che, a tal fine, depositano presso le rispettive [...]
Art. 8.      Le disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 3, 4 e 12 si applicano, con le modificazioni di cui ai successivi articoli
Art. 8 bis. 
Art. 9.      Le dichiarazioni e gli atti indicati negli artt. 1, 2, 3 e 12, devono essere trasmessi per quanto riguarda i soggetti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 8 alla Presidenza della Regione e, [...]
Art. 10.      La diffida di cui all'art. 4 è effettuata, per quanto riguarda i soggetti indicati negli artt. 7 e 8, secondo i casi, dal Presidente della Regione o dal Sindaco o dal Presidente [...]
Art. 11.      La Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana provvederà a predisporre gli occorrenti modelli per le dichiarazioni di cui agli artt. 1, 2 e 3
Art. 12.      I soggetti indicati negli artt. 1, 7 e 8 della presente legge, in carica alla data di entrata in vigore della stessa, devono provvedere agli adempimenti previsti ai numeri 1 e 2 dell'art. 1 [...]
Art. 13.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione


§ 1.2.20 - L.R. 15 novembre 1982, n. 128.

Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana e dei titolari di cariche elettive e direttive presso alcuni enti.

(G.U.R. 20 novembre 1982, n. 51).

 

Art. 1.

     Entro tre mesi dalla proclamazione i deputati dell'assemblea regionale siciliana sono tenuti a depositare presso l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea:

     1. una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [1];

     2. copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

     3. una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero». Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'art. 4 della L. 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

     Gli adempimenti indicati nei nn. 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.

     2 bis. Le dichiarazioni di cui al presente articolo, quelle di cui agli articoli 2 e 3 nonché gli ulteriori dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, sono altresì resi pubblici secondo le modalità di cui al predetto decreto legislativo [2].

 

     Art. 2.

     Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nel precedente art. 1 sono tenuti a depositare una attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al n. 1 del primo comma del medesimo art. 1 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica l'ultimo comma dell'art. 1.

 

     Art. 3.

     Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio, i soggetti indicati nel precedente art. 1 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al n. 1 del primo comma del medesimo art. 1, intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche, applicandosi anche la disposizione del secondo comma dell'art. 1.

     Le disposizioni contenute nel precedente comma non si applicano nel caso di reiezione del soggetto, cessato dalla carica per il rinnovo dell'Assemblea.

 

     Art. 4.

     Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dagli artt. 1, 2 e 12 della presente legge, il Presidente dell'Assemblea diffida il deputato ad adempiere entro il termine di quindici giorni.

     Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare, nel caso di inosservanza della diffida il Presidente dell'Assemblea ne dà notizia alla stessa.

 

     Art. 5.

     Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni dell'Assemblea regionale siciliana hanno diritto di conoscere le dichiarazioni previste dall'art. 1, secondo le modalità stabilite nel seguente articolo.

 

     Art. 6.

     Le dichiarazioni previste nei numeri 1 e 3 del comma primo dell'art. 1, nonché quelle previste dagli artt. 3 e 12 vengono riportate su apposito bollettino pubblicato a cura dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana. Nello stesso bollettino devono essere riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi, depositata ai sensi del n. 2 del primo comma dell'art. 1.

     Il bollettino è a disposizione dei soggetti indicati nel precedente art. 5, i quali ne prendono visione a seguito di formale richiesta.

 

     Art. 7.

     Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche ai consiglieri delle amministrazioni straordinarie delle province e dei comuni - che, a tal fine, depositano presso le rispettive segreterie le relative dichiarazioni - nonché ai componenti degli organi di controllo che depositano le dichiarazioni presso la Presidenza della Regione ed ai presidenti ed ai componenti dei comitati di gestione delle Unità Sanitarie Locali, i quali depositano la dichiarazione presso il Comune interessato.

     La pubblicazione prevista nel precedente art. 6 viene effettuata su apposito bollettino.

 

     Art. 8.

     Le disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 3, 4 e 12 si applicano, con le modificazioni di cui ai successivi articoli:

     1. ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti o di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente della Regione o alla Giunta regionale o agli assessori regionali;

     2. ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorrano la Regione o enti pubblici di cui al precedente n. 1, nelle varie forme di intervento o di partecipazione per un importo superiore al 20 per cento;

     3. ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati ed ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrano la Regione o enti pubblici regionali in misura superiore al 50% dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di L. 500 milioni;

     4. ai direttori generali delle aziende autonome della Regione;

     5. ai presidenti e ai direttori generali delle aziende speciali municipali, provinciali e consorziali, di cui al R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, e degli altri organi ed aziende dei Comuni e delle Province;

     5 bis) ai componenti dei consigli di amministrazione e degli organi di sorveglianza degli enti di cui ai punti da 1 a 5 [3].

     1 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni si applicano nel territorio della Regione, anche con riferimento ai soggetti di cui al presente articolo [4].

 

          Art. 8 bis. [5]

    Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano ai componenti del Governo regionale. La documentazione relativa agli adempimenti discendenti dai citati articoli nonché gli ulteriori dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, sono altresì resi pubblici secondo le modalità di cui al predetto decreto legislativo.

 

     Art. 9.

     Le dichiarazioni e gli atti indicati negli artt. 1, 2, 3 e 12, devono essere trasmessi per quanto riguarda i soggetti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 8 alla Presidenza della Regione e, per quanto riguarda i soggetti indicati nel n. 5 dello stesso articolo, al sindaco e al presidente dell'amministrazione locale interessata.

 

     Art. 10.

     La diffida di cui all'art. 4 è effettuata, per quanto riguarda i soggetti indicati negli artt. 7 e 8, secondo i casi, dal Presidente della Regione o dal Sindaco o dal Presidente dell'amministrazione locale interessata i quali, constatata l'inadempienza, ne danno notizia, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nell'albo comunale o provinciale e al relativo consiglio.

     Delle situazioni patrimoniali relative ai soggetti indicati negli artt. 7 e 8 è data altresì pubblicità ai sensi dell'art. 5.

 

     Art. 11.

     La Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana provvederà a predisporre gli occorrenti modelli per le dichiarazioni di cui agli artt. 1, 2 e 3.

 

     Art. 12.

     I soggetti indicati negli artt. 1, 7 e 8 della presente legge, in carica alla data di entrata in vigore della stessa, devono provvedere agli adempimenti previsti ai numeri 1 e 2 dell'art. 1 entro il 31 dicembre 1982.

 

     Art. 13.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 

 


[1] Punto così modificato dall'art. 4 della L.R. 4 gennaio 2014, n. 1.

[2] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 4 gennaio 2014, n. 1.

[3] Punto aggiunto dall'art. 4 della L.R. 4 gennaio 2014, n. 1.

[4] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 4 gennaio 2014, n. 1.

[5] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 4 gennaio 2014, n. 1.