§ 1.7.25 - L.R. 8 maggio 1998, n. 6.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, recante «Nuove norme per la elezione diretta del sindaco, del presidente della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.7 enti locali: norme elettorali
Data:08/05/1998
Numero:6


Sommario
Art. 4.  Interpretazione autentica dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.
Art. 5.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 1.7.25 - L.R. 8 maggio 1998, n. 6.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, recante «Nuove norme per la elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale».

(G.U.R. 11 maggio 1998, n. 24).

 

     Artt. 1. - 3. [1]

 

Art. 4. Interpretazione autentica dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

     1. La disposizione di cui al comma 2, dell'articolo 11, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, per quanto riguarda la cessazione dei consigli comunali e provinciali va interpretata nel senso che a tal fine non sono considerate le dimissioni da consigliere per opzione alla carica di assessore.

 

     Art. 5.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Modificano gli artt. 6, 7 e 15 della L.R. 15 settembre 1997, n. 35.