§ 3.2.34 - L.R. 30 dicembre 1977, n. 105.
Provvedimenti per il credito agrario di conduzione.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura: interventi generali
Data:30/12/1977
Numero:105


Sommario
Art. 1.      In attuazione dell'art. 1 della L. 1° luglio 1977, n. 403, è autorizzata per il periodo 1978-1982 la spesa di lire 15.000 milioni, di cui lire 3.000 milioni per l'esercizio finanziario 1978, per [...]
Art. 2.      Almeno il 60 per cento dello stanziamento annuo previsto dal precedente articolo deve essere utilizzato per i prestiti di importo non superiore a lire 5 milioni.
Art. 3.      All'onere di lire 3.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1978 ed agli oneri ricadenti negli esercizi successivi, da determinare in relazione alle effettive necessità ed in conformità [...]


§ 3.2.34 - L.R. 30 dicembre 1977, n. 105.

Provvedimenti per il credito agrario di conduzione.

(G.U.R. 7 gennaio 1978, n. 1).

 

Art. 1.

     In attuazione dell'art. 1 della L. 1° luglio 1977, n. 403, è autorizzata per il periodo 1978-1982 la spesa di lire 15.000 milioni, di cui lire 3.000 milioni per l'esercizio finanziario 1978, per la concessione del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti previsti dal predetto art. 1, lett. c).

     La misura del concorso regionale, che in ogni caso non può essere superiore ai due terzi del tasso massimo di riferimento determinato con decreto del Ministro del tesoro ai sensi del terzo comma dell'art. 1 della L. 1 luglio 1977, n. 403, è determinata dal Comitato regionale per il credito ed il risparmio. Tale concorso, per le operazioni di credito a favore di coltivatori diretti e loro cooperative, dovrà essere maggiorato di due punti.

 

     Art. 2.

     Almeno il 60 per cento dello stanziamento annuo previsto dal precedente articolo deve essere utilizzato per i prestiti di importo non superiore a lire 5 milioni.

     Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 della L. 1 luglio 1977, n. 403, per quanto altro non previsto dalla presente legge, si applicano, limitatamente alle procedure e con esclusione di ogni riferimento all'indicazione del tasso, le disposizioni dell'art. 11 della L. 27 ottobre 1966, n. 910, e successive aggiunte e modificazioni.

 

     Art. 3.

     All'onere di lire 3.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1978 ed agli oneri ricadenti negli esercizi successivi, da determinare in relazione alle effettive necessità ed in conformità a quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, della L.R. 8 luglio 1977, n. 47, si provvede con le assegnazioni di cui all'art. 1 della L. 1 luglio 1977, n. 403.