§ 3.3.97 - L.R. 4 aprile 1995, n. 28.
Norme per favorire il risanamento e il reintegro degli allevamenti zootecnici colpiti da malattie infettive. Istituzione dell'anagrafe zootecnica. Norme [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 agricoltura: interventi settoriali
Data:04/04/1995
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Indennità per gli animali abbattuti.
Art. 2.  Incremento delle indennità.
Art. 3.  Adeguamento annuale indennità.
Art. 4.  Istituzione anagrafe zootecnica.
Art. 5.  Divieto di aiuti agli allevatori.
Art. 6.  Identificazione di bovini e ovicaprini.
Art. 7.  Prosecuzione dell'intervento per la Sanderson, la Siciliana zootecnica e la Valle Platani.
Art. 8.  Campagna di meccanizzazione agricola 1995.
Art. 9.  Ripianamento debiti Consorzio manna.
Art. 10.  Concessione aiuti a organismi associatiti.
Art. 11.  Modifica scopi istituzionali Istituto regionale vite e vino.
Art. 12.  Contributi ai vivaisti agrumicoli.
Art. 13.  Modalità di erogazione finanziamenti alle Università.
Art. 14.  Finanziamenti di soccorso decennale alle aziende agricole.
Art. 15.  Proroga rate da ripianare.
Art. 16.  Abrogazione di norma.
Art. 17.  Vincoli di destinazione.
Art. 18.  Ampliamento zone svantaggiate.
Art. 19.  Rispetto obblighi comunitari.
Art. 20.  Entrata in vigore.


§ 3.3.97 - L.R. 4 aprile 1995, n. 28.

Norme per favorire il risanamento e il reintegro degli allevamenti zootecnici colpiti da malattie infettive. Istituzione dell'anagrafe zootecnica. Norme per l'Ente di sviluppo agricolo e per il settore agricolo. Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1986, n. 13.

(G.U.R. 8 aprile 1995, n. 18).

 

TITOLO I

Norme per la zootecnia

 

Art. 1. Indennità per gli animali abbattuti.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1995, la spesa di lire 16.000 milioni per la concessione dell'indennità da corrispondere ai proprietari di animali abbattuti o da abbattere negli anni 1993, 1994 e 1995 in quanto affetti da tubercolosi, brucellosi o da altre malattie infettive e diffusive, e per la corresponsione del compenso ai veterinari liberi professionisti utilizzati nell'azione di risanamento.

     2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta nel rispetto delle procedure di cui alla legge regionale 5 giugno 1989, n. 12.

     3. L'Assessore regionale per la sanità comunica periodicamente all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste i dati relativi agli abbattimenti ed ai risanamenti effettuati.

     4. All'onere di cui al comma 1 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1995.

 

     Art. 2. Incremento delle indennità.

     1. I valori indicati nella tabella di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12, sono incrementati a decorrere dal 1° gennaio 1994 del 30 per cento, per i soli animali iscritti nei libri genealogici.

 

     Art. 3. Adeguamento annuale indennità.

     1. Il comma secondo dell'articolo 1 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4. Istituzione anagrafe zootecnica.

     1. Presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è istituita l'anagrafe zootecnica.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste si avvarrà esclusivamente dei propri uffici e dei servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali siciliane.

     3. Con decreto assessoriale, da emanarsi di concerto con l'Assessore regionale per la sanità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione parlamentare competente, sarà adottato il relativo regolamento d'attuazione.

 

     Art. 5. Divieto di aiuti agli allevatori.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 [1] è vietata la concessione di qualsiasi contribuzione o prestito agevolato agli allevatori che non sottopongono i propri animali ai controlli sanitari previsti come obbligatori dalla normativa vigente.

 

     Art. 6. Identificazione di bovini e ovicaprini.

     1. L'Assessore regionale per la sanità individua un sistema efficace per identificare, in maniera funzionale e duratura, i bovini e gli ovicaprini sottoposti ai controlli sanitari previsti dai piani di eradicazione contro la tubercolosi, la brucellosi e la leucosi bovina enzootica, avvalendosi di una apposita commissione presieduta dall'ispettore regionale veterinario, costituita con proprio decreto, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale.

 

TITOLO II

Norme per l'ESA e per il settore agricolo

Modifiche alla legge regionale n. 13/1986

 

     Art. 7. Prosecuzione dell'intervento per la Sanderson, la Siciliana zootecnica e la Valle Platani.

     1. L'Ente di sviluppo agricolo (ESA) in vista della privatizzazione delle società controllate Sanderson Agrumaria Meridionale S.p.A., Siciliana zootecnica in liquidazione, Valle dei Platani S.r.l., è autorizzato a proseguire, con oneri a carico del proprio bilancio, negli interventi finanziari a favore dei programmi di ristrutturazione anche mediante corsi di formazione rivolti a promuovere la dismissione delle partecipazioni azionarie dell'Ente [2]. A tal fine il capitolo 56003 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1995 è incrementato di lire 1.000 milioni.

     2. All'onere di lire 1.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1995, previsto per le finalità del comma 1, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 55319 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 8. Campagna di meccanizzazione agricola 1995.

     1. Per la campagna di meccanizzazione agricola 1995 i finanziamenti destinati all'ESA sono incrementati per l'esercizio in corso di lire 5.000 milioni.

     2. Il personale operaio avviato al lavoro ed i mezzi tecnici potranno essere utilizzati, su richieste delle prefetture e degli enti locali, anche per lo svolgimento di interventi di protezione civile e nel campo della conservazione del suolo e della tutela ambientale.

     3. Per le finalità dei commi 1 e 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1995, la spesa di lire 5.000 milioni.

     4. All'onere di lire 5.000 milioni di cui al presente articolo, ricadente nell'esercizio 1995, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 9. Ripianamento debiti Consorzio manna.

     1. Al fine di ripianare le esposizioni debitorie del Consorzio obbligatorio produttori manna nei confronti degli istituti che esercitano il credito agrario, per le anticipazioni ai frassinicoltori che abbiano conferito il prodotto all'ammasso volontario nelle decorse annate agrarie, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo una tantum di lire 45 milioni al Consorzio medesimo.

     2. Il contributo è corrisposto dall'Amministrazione regionale con vincolo di destinazione.

     3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, ricadente nell'esercizio finanziario 1995, si fa fronte utilizzando parte della disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1995.

 

     Art. 10. Concessione aiuti a organismi associatiti.

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 11. Modifica scopi istituzionali Istituto regionale vite e vino.

     1. All'articolo 6 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 58, e dall'articolo 8 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 50, le parole: «prodotti dagli organismi cooperative cantine sociali e di loro consorzi» sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 12. Contributi ai vivaisti agrumicoli. [3]

     1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad erogare un contributo non superiore a lire 2.500 per pianta a favore dei vivaisti agrumicoli che realizzino la riconversione produttiva dei loro vivai, sostituendo le specie e le varietà già innestate con altre con destinazione ornamentale.

     2. Il contributo è concesso a condizione che le piantine vengano innestate ad una altezza non superiore a 25 cm. e appartengano a lotti di piante in possesso di passaporto europeo.

     3. Il contributo può essere concesso sino ad un terzo delle piantine accertate per ciascuna azienda.

     4. Le modalità di erogazione delle somme sono determinate con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

     5. Per le finalità del presente articolo è prevista per gli esercizi 1995 e 1996 la spesa complessiva di lire 3.000 milioni.

     6. All'onere di lire 1.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1995 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo, e quanto a lire 2.000 milioni per il 1996 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 2001.

 

     Art. 13. Modalità di erogazione finanziamenti alle Università.

     1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad erogare annualmente con mandato diretto, in un'unica soluzione e nei limiti stabiliti per ciascun esercizio finanziario, i finanziamenti previsti dalle convenzioni per l'attuazione di programmi di sperimentazione e di ricerca applicata per il settore agricolo con le Università a norma delle leggi regionali 3 giugno 1975, n. 24, e 20 aprile 1976, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni.

     2. L'erogazione di cui al comma 1 va effettuata all'atto dell'approvazione definitiva delle convenzioni previa dichiarazione da parte delle Università dell'avvio delle azioni previste nelle convenzioni.

     3. Le Università sono obbligate, per ciascuna convenzione, ad inviare all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, alla fine di ogni anno, dettagliate relazioni sulle attività svolte e sui risultati conseguiti e a fare pervenire, contestualmente, l'attestazione dell'avanzamento della spesa.

     4. Sulla base delle relazioni e delle attestazioni annuali di spesa di cui al comma 3 si procede all'erogazione delle successive annualità previste dalla convenzione purché si attesti dalle Università l'avvenuta utilizzazione di almeno il 70 per cento delle precedenti assegnazioni finanziarie.

     5. Nei cinque anni successivi all'ultimo pagamento relativo a ciascuna convenzione, l'Università tiene a disposizione delle autorità preposte al controllo tutti i documenti giustificativi delle spese.

     6. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche all'erogazione delle somme previste da convenzioni in atto.

 

     Art. 14. Finanziamenti di soccorso decennale alle aziende agricole.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito con modificazioni dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, è autorizzato, per l'anno finanziario 1995, il limite di impegno decennale di lire 13.000 milioni cui si provvede con la riduzione di pari importo del limite di impegno decennale di lire 52.000 milioni autorizzato con l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1989, n. 286.

 

     Art. 15. Proroga rate da ripianare.

     1. Ai mutui previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito con modificazioni dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, per quanto concerne la proroga delle rate da ripianare, si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 4 del decreto- legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1989, n. 286.

     2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1995, la spesa di lire 4.000 milioni cui si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

 

     Art. 16. Abrogazione di norma.

     1. Il penultimo comma dell'articolo 18 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, modificato dalla legge regionale 7 agosto 1990, n. 23, è abrogato.

 

     Art. 17. Vincoli di destinazione. [4]

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 28 primo comma della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, si applicano a tutti i vincoli di inamovibilità ed immodificabilità previsti per le opere di miglioramento fondiario, ivi compresi gli interventi previsti dall'articolo 6 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni, anche se finanziati antecedentemente all'entrata in vigore della medesima legge regionale 25 marzo 1986, n. 13. Per i macchinari e le attrezzature il vincolo di destinazione all'impiego previsto per il quale è stato concesso l'aiuto è di almeno cinque anni dalla data di collaudo.

 

     Art. 18. Ampliamento zone svantaggiate.

     1. Alla tabella A di cui all'articolo 47 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, è aggiunto: «Castiglione di Sicilia (parte residua del territorio comunale non compresa nell'elenco delle zone svantaggiate delimitate a norma della direttiva CEE n. 268/75)».

 

     Art. 19. Rispetto obblighi comunitari.

     1. Gli interventi di cui alla presente legge si intendono subordinati al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione della procedura di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del trattato istitutivo della Comunità europea.

 

     Art. 20. Entrata in vigore.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Termine così prorogato dall'art. 57 della L.R. 7 marzo 1997, n. 6.

[2] Periodo così sostituito dall'art. 18 della L.R. 8 gennaio 1996, n. 2.

[3] Articolo così modificato ai commi 1, 2, e 3 dall'art. 11 della L.R. 18 maggio 1996, n. 33.

[4] Articolo così modificato dall’art. 20 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.