§ 3.2.48 - L.R. 21 agosto 1984, n. 50.
Provvedimenti straordinari ed urgenti per la difesa e la valorizzazione dell'uva Italia.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura: interventi generali
Data:21/08/1984
Numero:50


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere nel triennio 1984-86 contributi per:
Art. 3.      Nei casi previsti dai punti 2 e 3 del primo comma dell'art. 2, in aggiunta ai contributi in precedenza previsti può essere concesso un contributo forfettario annuale di lire 1,5 milioni per [...]
Art. 4.      Nei casi in cui i vigneti di uva Italia siano stati realizzati mediante mutui di miglioramento fondiario con il concorso nel pagamento degli interessi da parte della Regione, in aggiunta ai [...]
Art. 5.      Per la concessione, a termini della legislazione regionale vigente in materia di credito agrario, di prestiti di conduzione in favore delle aziende che producono uva Italia e ricadenti nei [...]
Art. 6.      Per consentire una più agevole eliminazione dal mercato di uve da tavola con insufficienti caratteristiche qualitative ed organolettiche, nel corso del triennio 1984-1986 in cui trovano [...]
Art. 7.      In favore delle aziende agricole che producono uva Italia è autorizzata la concessione di un contributo di lire 400 per ogni chilogrammo di polietilene acquistato per proteggere i vigneti.
Art. 8.      (Omissis)
Art. 9.      A modifica ed integrazione del primo comma dell'art 9 della L.R. 15 novembre 1982, n. 129 le prove di penetrazione commerciale previste per i mercati degli USA, anche attraverso adeguate [...]
Art. 10.      L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a redigere la carta delle utilizzazioni agricole e forestali dei suoli siciliani, relativa sia alle situazioni attuali che alle [...]
Art. 11.      L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, ai fini della redazione della carta prevista dall'articolo precedente, è autorizzato ad apportare, d'intesa con le Università interessate, [...]
Art. 12.      L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad istituire il «Comitato tecnico-scientifico per la redazione della carta delle utilizzazioni agricole e forestali dei suoli [...]
Art. 13.      La spesa complessiva di lire 90.530 milioni, di cui lire 26.810 milioni per l'anno 1984 e lire 63.720 milioni per gli anni 1985-1986, autorizzata per le finalità della presente legge, trova [...]


§ 3.2.48 - L.R. 21 agosto 1984, n. 50.

Provvedimenti straordinari ed urgenti per la difesa e la valorizzazione dell'uva Italia.

(G.U.R. 22 agosto 1984, n. 36).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere nel triennio 1984-86 contributi per:

     1) l'estirpazione dei vigneti;

     2) l'estirpazione dei vigneti ed il reimpianto con specie arboree o arbustive diverse, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali;

     3) il reinnesto dei vigneti con altre varietà di uva da tavola o da appassire.

     I contributi possono essere concessi:

     a) nella misura forfettaria di lire 5 milioni per ettaro, elevata a 6 milioni per ettaro in favore dei coltivatori diretti, nonché dei mezzadri o coloni in analogia a quanto previsto per l'abbandono temporaneo dal regolamento CEE n. 456/1980 del Consiglio del 18 dicembre 1980, nei casi di cui ai numeri 1 e 2 del precedente comma;

     b) nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge, per le operazioni successive alle estirpazioni nei casi previsti dal punto 2 del precedente comma. Le relative iniziative hanno la precedenza nei finanziamenti;

     c) nella misura del 50% della spesa riconosciuta ammissibile per gli interventi previsti dal punto 3 del precedente comma e per le conseguenti necessarie operazioni. Tale contributo è elevato al 60% della spesa riconosciuta ammissibile in favore dei coltivatori diretti, nonché dei mezzadri o dei coloni.

     Limitatamente agli interventi di cui ai punti 1 e 2 del primo comma i contributi possono essere concessi per i vigneti che hanno superato il quinto anno di produzione e che non abbiano superato il diciassettesimo anno di età.

     Per le finalità di cui alla lett. a) del presente articolo è autorizzata per il triennio 1984-86 la spesa complessiva di lire 16.500 milioni, di cui lire 5.500 milioni per l'esercizio finanziario 1984.

 

     Art. 3.

     Nei casi previsti dai punti 2 e 3 del primo comma dell'art. 2, in aggiunta ai contributi in precedenza previsti può essere concesso un contributo forfettario annuale di lire 1,5 milioni per ettaro, a titolo di rimborso delle spese di coltivazione per il biennio successivo al reimpianto o al reinnesto.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata per il triennio 1984-1986 la spesa complessiva di lire 4.500 milioni, di cui lire 1.500 milioni per l'esercizio finanziario 1984.

 

     Art. 4.

     Nei casi in cui i vigneti di uva Italia siano stati realizzati mediante mutui di miglioramento fondiario con il concorso nel pagamento degli interessi da parte della Regione, in aggiunta ai contributi previsti dall'art. 2, può essere concesso, a deconto dell'esposizione debitoria, un contributo pari al 20% del residuo valore capitale mutuato, al netto dell'attualizzazione del concorso regionale sugli interessi.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata per il triennio 1984-1986 la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, di cui lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1984.

 

     Art. 5.

     Per la concessione, a termini della legislazione regionale vigente in materia di credito agrario, di prestiti di conduzione in favore delle aziende che producono uva Italia e ricadenti nei territori comunali delimitati ai sensi dell'art. 20 della L.R. 5 agosto 1982, n. 86 e dell'art. 11 della L.R. 14 giugno 1983, n. 58, è autorizzata la spesa, per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986, di lire 4.000 milioni.

 

     Art. 6.

     Per consentire una più agevole eliminazione dal mercato di uve da tavola con insufficienti caratteristiche qualitative ed organolettiche, nel corso del triennio 1984-1986 in cui trovano applicazione le norme dell'art. 2, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere un contributo integrativo sul prezzo di acquisto del vino proveniente dall'uva Italia ed avviato alla distillazione obbligatoria in applicazione dell'art. 41 del regolamento CEE n. 337/1979 del Consiglio del 5 febbraio 1979 e successive aggiunte e modificazioni.

     La misura del contributo non può superare il 20% del prezzo di orientamento fissato dalla CEE per il vino da tavola A1, che entra in vigore l'anno stesso del raccolto in questione.

     Il contributo è corrisposto dall'Istituto regionale della vite e del vino sulla base della quantità di prodotto consegnato alle distillerie in applicazione dei contratti con le stesse stipulati. L'Istituto medesimo provvede alla ricezione delle istanze, alla relativa istruttoria nonché alla liquidazione e pagamento del contributo.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata per il triennio 1984-1986 la spesa annuale di lire 13.000 milioni.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato all'inizio di ogni campagna ad accreditare anticipatamente all'Istituto regionale della vite e del vino l'80% della spesa autorizzata.

     La somma restante sarà accreditata all'Istituto a norma delle vigenti disposizioni di legge.

 

     Art. 7.

     In favore delle aziende agricole che producono uva Italia è autorizzata la concessione di un contributo di lire 400 per ogni chilogrammo di polietilene acquistato per proteggere i vigneti.

     Il contributo è elevato a lire 450 per chilogrammo se a favore di singoli coltivatori diretti e a lire 500 se a favore di cooperative e loro consorzi nonché di associazioni riconosciute a norma della L. 27 luglio 1967, n. 622 e della L.R. 6 maggio 1981, n. 81.

     Possono essere riammessi alle agevolazioni di cui al presente articolo anche gli acquisti di polietilene destinati al rinnovo delle coperture dei vigneti sempreché vengano effettuati almeno dopo un biennio dalla prima sovvenzione.

     Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per il triennio 1984-1986 la spesa di lire 12.000 milioni, di cui lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1984, lire 5.900 per l'esercizio finanziario 1985 e lire 6.000 milioni per l'esercizio finanziario 1986.

 

     Art. 8.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 9.

     A modifica ed integrazione del primo comma dell'art 9 della L.R. 15 novembre 1982, n. 129 le prove di penetrazione commerciale previste per i mercati degli USA, anche attraverso adeguate iniziative promozionali in favore dell'uva Italia prodotta nel territorio della Regione siciliana, sono estese a tutti i paesi extracomunitari.

     Le agevolazioni di cui al secondo comma dell'art. 9 della L.R. 15 novembre 1982, n. 129, sono concesse anche per le iniziative promozionali poste in essere dalle cooperative agricole, consorzi di cooperative ed associazioni di produttori riconosciute che dimostrino di commercializzare l'uva Italia nei mercati extracomunitari.

 

     Art. 10.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a redigere la carta delle utilizzazioni agricole e forestali dei suoli siciliani, relativa sia alle situazioni attuali che alle capacità d'uso, avvalendosi della collaborazione delle facoltà di agraria delle Università degli studi di Palermo e di Catania.

     La carta di cui al presente articolo sostituisce ad ogni effetto le carte previste dall'art. 28 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24, dall'art. 24 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36 e dall'art. 9 della L.R. 5 agosto 1982, n. 86 e successive modifiche.

 

     Art. 11.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, ai fini della redazione della carta prevista dall'articolo precedente, è autorizzato ad apportare, d'intesa con le Università interessate, le opportune modifiche alle convenzioni già stipulate per la redazione delle carte sostituite, osservando le disposizioni dell'art. 16 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24 e dell'art. 2, secondo comma, della L.R. 31 marzo 1972, n. 19 e successive modifiche, nonché ai programmi esecutivi delle medesime convenzioni, approvati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

     I tempi di redazione della carta delle utilizzazioni agricole e forestali dei suoli saranno stabiliti nei programmi esecutivi di cui al primo comma.

     Per la redazione della carta, l'Università degli studi di Palermo dovrà utilizzare apposite aerofotogrammetrie rilevate per tutto il territorio siciliano successivamente al 31 agosto 1984 e dovrà fornire all'Università degli studi di Catania le aerofotogrammetrie relative ai territori ai quali avrà riguardo l'attività di questa Università.

     I fondi già attribuiti alle Università degli studi di Catania e Palermo per la redazione delle carte sostituite possono essere utilizzati per la redazione della carta delle utilizzazioni agricole e forestali dei suoli siciliani, in relazione alle convenzioni ed ai programmi esecutivi di cui al primo comma. Per le stesse finalità è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 3.500 milioni, di cui lire 1.700 milioni per l'esercizio finanziario 1984 e lire 1.800 milioni per l'esercizio finanziario 1985.

     Le sezioni operative e quelle periferiche dell'assistenza tecnica, istituite con la L.R. 1° agosto 1977, n. 73, possono essere autorizzate, su richiesta delle Università degli studi di Catania e di Palermo, a prestare la propria attività per lo svolgimento di specifici compiti inerenti alla realizzazione della carta suindicata.

     Per quanto non espressamente richiamato dall'articolo precedente e dal presente articolo, sono abrogate le disposizioni dell'art. 28 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24, dell'art. 24 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36, dell'art. 9 della L.R. 5 agosto 1982, n. 86.

 

     Art. 12.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad istituire il «Comitato tecnico-scientifico per la redazione della carta delle utilizzazioni agricole e forestali dei suoli siciliani», composto da due docenti della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Catania, da due docenti della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Palermo, designati dai rispettivi consigli di facoltà, e da quattro dirigenti dei ruoli tecnici agrario e delle foreste dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

     Il Comitato è nominato con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ed è presieduto dal direttore regionale per gli interventi strutturali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste o da un dirigente dallo stesso delegato. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell'Assessorato con qualifica non inferiore ad assistente.

     Il Comitato determina gli indirizzi generali ed i relativi aggiornamenti concernenti la redazione della carta delle utilizzazioni agricole e forestali dei suoli siciliani anche al fine di uniformarne le metodologie.

     A tutti i componenti del Comitato tecnico-scientifico sono corrisposti, salvi, in quanto spettanti, i rimborsi spese e le indennità di missione nella misura prevista per il direttore regionale, i compensi previsti dalla deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 1980, n. 145 e successive aggiunte e modificazioni, con le modalità ivi indicate.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 10 milioni per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986.

     Gli oneri ricadenti negli esercizi successivi saranno determinati a norma dell'art. 7, secondo comma, della L.R. 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche.

 

     Art. 13.

     La spesa complessiva di lire 90.530 milioni, di cui lire 26.810 milioni per l'anno 1984 e lire 63.720 milioni per gli anni 1985-1986, autorizzata per le finalità della presente legge, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.78 «Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi».

     All'onere di lire 26.810 milioni ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede, quanto a lire 18.810 milioni con parte delle disponibilità del cap. 21257 e quanto a lire 8.000 milioni con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

     Gli oneri relativi alle finalità degli artt. 2, 3 e 4, ricadenti negli esercizi finanziari 1985-1986, saranno determinati a norma dell'art. 7, secondo comma, della L.R. 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche.

 

 


[1] Modifica art. 8 L.R. 5 agosto 1982, n. 86.

[2] Modifica art. 6, primo comma, L.R. 30 luglio 1973, n. 28.