§ 3.2.66 - L.R. 27 maggio 1987, n. 24.
Interventi per l'agrumicoltura e per i danni alle aziende agricole causati dalle avversità atmosferiche verificatesi dal dicembre 1986 al marzo 1987.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura: interventi generali
Data:27/05/1987
Numero:24


Sommario
Art. 1.      Per favorire il passaggio ad altri indirizzi produttivi delle superfici agrumetate che, per condizioni climatiche, ambientali, strutturali, fitosanitarie, conseguono insoddisfacenti risultati [...]
Art. 2.      1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere gli aiuti previsti dal regolamento CEE 1204/1982 e dalla presente legge anche per gli interventi riguardanti [...]
Art. 3.      1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad anticipare ai beneficiari che intraprendono le operazioni di riconversione degli agrumeti previste dal regolamento CEE [...]
Art. 4.      1. Ai conduttori di aziende agrumicole rientranti fra i soggetti di cui ai numeri 1 del primo e del secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, l'Assessore regionale [...]
Art. 5.      1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio regionale per l'agricoltura di cui alla legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, emana, entro 180 giorni [...]
Art. 6.      1. Al fine di acquisire idonee informazioni sulla posizione e sulle prospettive dei prodotti agrumari freschi e trasformati siciliani sui mercati nazionali ed esteri di consumo e sulle [...]
Art. 7.      1. Allo scopo di assicurare l'attuazione degli interventi già previsti dal Progetto speciale n. 11 «Sviluppo dell'agrumicoltura» nell'ambito della legge 2 maggio 1976, n. 183, a favore delle [...]
Art. 8.      1. Al fine di migliorare ed agevolare la vendita dei prodotti trasformati a base di agrumi, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può concedere alle associazioni di produttori e [...]
Art. 9. 
Art. 10.      1. Per favorire la penetrazione nei mercati di consumo delle produzioni agrumicole siciliane fresche e/o trasformate, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a [...]
Art. 11.      1. La spesa ammessa in misura forfettizzata per gli interventi previsti dalle lettere a e b dell'articolo 15 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 8, è rispettivamente elevata a lire 3 [...]
Art. 12.      1. Allo scopo di consentire la riconversione e la ristrutturazione delle aziende vivaistiche, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere per la eliminazione e [...]
Art. 13.      1. Alle aziende agricole che hanno subito danni dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dicembre 1986 - marzo 1987 si applicano le disposizioni di cui al titolo V della [...]
Art. 14.      1. Nell'espletamento delle pratiche inerenti la concessione delle provvidenze previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive aggiunte e modificazioni, l'Assessore regionale per [...]
Art. 15.      1. Ai fini della determinazione della compromissione del bilancio economico aziendale, di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, nei confronti delle colture orticole e floricole, [...]
Art. 16.      1. Le agevolazioni per la ricostruzione o il ripristino delle strutture fondiarie aziendali, di cui alla lettera d, secondo comma, dell'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, così come [...]
Art. 17.      1. Per sopperire alle maggiori esigenze di servizio degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, derivanti dall'espletamento dei compiti della presente legge, su richiesta dell'Assessore [...]
Art. 18.      1. A favore delle aziende agricole che ricadono nelle zone delimitate ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 e dell'art. 14 della presente legge che [...]
Art. 19.      1. Le agevolazioni riguardanti la proroga della scadenza delle rate dei prestiti e la successiva rateizzazione prevista dall'art. 1, primo comma, della legge 25 luglio 1956, n. 838, così come [...]
Art. 20.      1. L'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato a prorogare per una sola volta e per non più di 24 mesi i termini di scadenza delle cambiali agrarie relative a prestiti di conduzione assistiti dal [...]
Art. 21.      1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere, in aggiunta alle provvidenze previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive aggiunte e [...]
Art. 22.      1. Per la ricostituzione delle aree produttive agrumicole l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere ai conduttori delle aziende agrumicole di cui all'art. [...]
Art. 23.      1. Agli organismi cooperativi che in ottemperanza alle proprie norme statutarie effettuano operazioni di ammasso, lavorazione, conservazione e commercializzazione di frutta secca e che per [...]
Art. 24.      1. I parametri in atto vigenti e determinati ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, per la ricostruzione di capitali di conduzione, sono raddoppiati
Art. 25.      1. A favore delle imprese agricole che, a carattere stagionale, praticano colture ortofloricole su fondi di aliena proprietà ricadenti nell'ambito delle zone delimitate ai sensi dell'art. 24 [...]
Art. 26.      1. I prestiti di soccorso previsti dalle lettere b e c dell'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive aggiunte e modificazioni, sono concessi direttamente dagli istituti ed enti [...]
Art. 27.      1. Per la concessione delle agevolazioni previste degli articoli 23, 24 e 25 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 è di quelle previste dalla presente legge si applica la semplificazione [...]
Art. 28.      1. L'erogazione da parte dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste degli aiuti, delle anticipazioni e dei rimborsi previsti dagli articoli 21 e 22 della presente legge e dal [...]
Art. 29.      1. Al fine di garantire i livelli occupazionali dei braccianti nei comuni ove ricadono zone e aziende delimitate ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 e dell'art. 14 [...]
Art. 30.      1. La dotazione del Fondo regionale istituito dall'art. 23 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, è incrementata, per l'esercizio 1987, di lire 50.000 milioni
Art. 31.      1. Al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 è aggiunto il seguente punto
Art. 32.      1. Per le finalità della presente legge sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1987, le spese indicate nella seguente tabella


§ 3.2.66 - L.R. 27 maggio 1987, n. 24.

Interventi per l'agrumicoltura e per i danni alle aziende agricole causati dalle avversità atmosferiche verificatesi dal dicembre 1986 al marzo 1987.

(G.U.R. n. 22 del 30 maggio 1987)

Titolo I

Interventi per l'agrumicoltura

 

Art. 1.

     Per favorire il passaggio ad altri indirizzi produttivi delle superfici agrumetate che, per condizioni climatiche, ambientali, strutturali, fitosanitarie, conseguono insoddisfacenti risultati tecnico- economici, ancorché situate al di fuori delle zone delimitate dal decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 30 dicembre 1983, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere contestualmente i seguenti incentivi:

     a) un premio di abbandono in ragione di lire 10 milioni per ettaro, fino ad un massimo di 5 ettari di agrumeto estirpato, comprensivo degli oneri sostenuti per l'estirpazione;

     b) gli aiuti previsti dalle vigenti disposizioni di legge per la realizzazione degli investimenti fondiari connessi all'introduzione delle colture sostitutive dell'agrumeto estirpato. Le relative iniziative hanno la precedenza nei finanziamenti e non devono interessare una superficie inferiore a quella oggetto di abbandono dell'agrumeto.

     2. L'erogazione del premio di cui alla lettera a è condizionata dalla sottoscrizione, da parte degli interessati, di un impegno a non reimpiantare per almeno dieci anni agrumi nel medesimo terreno interessato all'estirpazione.

     3. Qualora dopo la concessione del premio di abbandono e nel corso del periodo per il quale si è assunto l'impegno a non procedere al reimpianto, l'azienda venga rilevata in tutto o in parte da altra persona, il beneficiario del premio o gli aventi diritto restano responsabili dell'esecuzione da parte del successore dell'obbligo assunto dal beneficiario, salvo il caso in cui il successore assume per proprio conto tale impegno fino alla scadenza del medesimo.

     4. Nel caso di inosservanza dell'impegno assunto in materia di reimpianto il provvedimento di concessione è revocato per la parte riguardante il premio di abbandono di cui alla predetta lettera a ed il beneficiario è tenuto alla restituzione delle relative somme, rapportate al periodo della violazione, maggiorate degli interessi calcolati sui detti importi al tasso ufficiale di sconto esistente al momento della revoca e con decorrenza dalla data del provvedimento di concessione originaria.

     5. La concessione degli aiuti di cui alle lettere a e b è subordinata alla presentazione del piano di riconversione produttiva, rispondente alle condizioni locali ed alle direttive impartite dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, sia dell'agrumeto da estirpare e sia, ove ne ricorrano le condizioni, delle altre colture o impianti esistenti nell'azienda, nonché alla valutazione della relativa convenienza economica sulla base dei medesimi indici, parametri e limiti previsti dall'art. 29 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13.

 

     Art. 2.

     1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere gli aiuti previsti dal regolamento CEE 1204/1982 e dalla presente legge anche per gli interventi riguardanti altre specie agrumicole e cultivar non contemplate nel decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 30 dicembre 1983.

     2. La concessione degli aiuti è subordinata alla osservanza delle direttive emanate dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste sentito il Consiglio regionale per l'agricoltura di cui alla legge regionale 25 marzo 1986, n. 13.

 

     Art. 3.

     1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad anticipare ai beneficiari che intraprendono le operazioni di riconversione degli agrumeti previste dal regolamento CEE 1204/1982, nonché quelle integrative previste dalla presente legge, fino all'80 per cento dell'ammontare della spesa ammessa a rimborso secondo le seguenti modalità:

     - una prima somministrazione pari al 40 per cento dopo l'emissione del decreto d'impegno;

     - una seconda somministrazione pari al 40 per cento dopo l'avvenuta esecuzione di almeno il 50 per cento delle opere approvate, accertata da parte degli organi competenti.

     2. Le anticipazioni di cui al precedente comma sono concesse anche in attuazione delle norme di cui agli articoli 21 e 22.

     3. Per le anticipazioni in tutto o in parte non utilizzate entro il termine stabilito con il provvedimento di concessione ai beneficiari si applica, a deconto del contributo da ammettere a liquidazione, una penalità commisurata all'applicazione del tasso ufficiale di sconto ridotto di due punti, determinato alla data di emanazione del provvedimento di erogazione del contributo medesimo.

     4. Le precedenti disposizioni si applicano ai provvedimenti dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste assentiti anche in data precedente all'entrata in vigore della presente legge e riguardanti opere e lavori non ancora collaudati [1].

 

     Art. 4.

     1. Ai conduttori di aziende agrumicole rientranti fra i soggetti di cui ai numeri 1 del primo e del secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può concedere l'aiuto complementare previsto dal regolamento CEE 1204/1982 e dalla presente legge nella stessa misura e con le medesime modalità indicate dal suddetto regolamento comunitario.

 

     Art. 5.

     1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio regionale per l'agricoltura di cui alla legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, emana, entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, le direttive e i criteri per la realizzazione di nuovi impianti agrumicoli, nell'ambito della iniziativa per il ricambio delle aree produttive prevista dall'art. 1, punto 1, lettera c, primo trattino, del regolamento CEE 1204/1982.

     2. Entro il termine di cui al precedente comma, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio regionale per l'agricoltura, procederà alla individuazione per aree agrumicole, delle specie e delle cultivar di agrumi per le quali esistono dati ed elementi relativi al loro mancato adattamento alle condizioni pedoclimatiche specifiche delle predette aree.

 

     Art. 6.

     1. Al fine di acquisire idonee informazioni sulla posizione e sulle prospettive dei prodotti agrumari freschi e trasformati siciliani sui mercati nazionali ed esteri di consumo e sulle principali cause che influenzano l'intensità della domanda, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a finanziare, mediante la stipula di apposite convenzioni, specifiche indagini di mercato da affidare ad enti ed organismi specializzati.

     2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste dà comunicazione alla Commissione legislativa «Agricoltura e foreste» dell'Assemblea regionale siciliana delle convenzioni di cui al comma precedente.

     3. Alle convenzioni di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni recate dall'art. 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 20.

 

     Art. 7.

     1. Allo scopo di assicurare l'attuazione degli interventi già previsti dal Progetto speciale n. 11 «Sviluppo dell'agrumicoltura» nell'ambito della legge 2 maggio 1976, n. 183, a favore delle iniziative che, alla data del 31 dicembre 1985, sono state oggetto di proposta regionale di concessione o finanziamento, ma che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno ottenuto i conseguenti provvedimenti di competenza dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere le seguenti agevolazioni contributive e creditizie:

     a) contributo in conto capitale nella misura del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile;

     b) mutui agevolati ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modifiche ed integrazioni, per una durata non superiore ai 15 anni, oltre al periodo di somministrazione che non può superare i due anni ed a quello di preammortamento che non può superare i tre anni, per la parte di spesa ammessa non coperta dal contributo in conto capitale di cui alla lettera a. Il tasso di interesse a carico dei beneficiari è stabilito nella misura pari a quella vigente in campo nazionale alla data del 1° gennaio di ciascun anno ed ha validità annuale. Gli oneri a carico della Regione gravano sull'autorizzazione di spesa di cui all'art 55, per le finalità dell'art. 26 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13.

     2. Con il provvedimento di concessione dei contributi in conto capitale di cui al comma precedente l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste dispone l'anticipazione in favore del beneficiario del 50 per cento dell'ammontare del contributo che potrà essere erogato a seguito di apposita richiesta dell'interessato, corredata di sottoscrizione d'impegno ad utilizzare le somme anticipate entro il periodo massimo di dodici mesi dall'avvenuta erogazione.

     3. Per le anticipazioni in tutto o in parte non utilizzate entro il termine stabilito con il provvedimento di concessione ai beneficiari si applica, a deconto del contributo da ammettere a liquidazione, una penalità commisurata all'applicazione del tasso ufficiale di sconto ridotto di due punti, determinato alla data di emanazione del provvedimento di erogazione del contributo medesimo.

     4. Le domande per l'ammissione alle agevolazioni previste dal presente articolo debbono essere presentate, a pena di decadenza, all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 8.

     1. Al fine di migliorare ed agevolare la vendita dei prodotti trasformati a base di agrumi, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può concedere alle associazioni di produttori e loro unioni, costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622 e della legge regionale 6 maggio 1981, n. 81; ed ai consorzi di cooperative che dispongono di impianti per la trasformazione di agrumi in succhi e derivati un contributo fino al 90 per cento della spesa ammessa per le convenzioni stipulate con società od esperti di alta e comprovata specializzazione nei settori commerciali e/o delle tecnologie delle trasformazioni.

     2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste determina con proprio decreto i livelli delle spese da ammettere a contributo, per le attività e gli interventi di cui al precedente comma.

 

     Art. 9. [2]

 

     Art. 10.

     1. Per favorire la penetrazione nei mercati di consumo delle produzioni agrumicole siciliane fresche e/o trasformate, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere contributi a favore delle associazioni di produttori e loro unioni, riconosciute ai sensi della legislazione nazionale e regionale, nonché di consorzi legalmente costituiti ai fini della tutela e della valorizzazione dei prodotti agrumicoli freschi e/o trasformati per l'attuazione di specifici programmi finalizzati alla propaganda delle produzioni tipiche siciliane su ben definiti mercati di consumo.

     2. Tali consorzi, ai fini della concessione dei contributi di cui al comma precedente, devono essere costituiti con la partecipazione, per almeno il 51 per cento, da associazioni di produttori o loro unioni, regolarmente riconosciute ai sensi della legislazione nazionale e regionale, le quali devono impegnarsi all'approntamento del prodotto avente i requisiti qualitativi e merceologici previsti nel programma di cui al comma precedente.

     3. Possono partecipare alla costituzione dei consorzi associazioni di produttori e/o loro unioni la cui base territoriale, risultante dai rispettivi catastini, non sia inferiore rispettivamente a 2.000 e 15.000 ettari.

     4. I programmi di cui al primo comma sono valutati e coordinati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentita la commissione legislativa competente.

     5. I contributi liquidati a consuntivo sulla base delle spese sostenute sono concessi nella misura prevista dagli "Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo" 2000/C 28/2 e nella Comunicazione della Commissione europea 87/C 302/6 recante regolamentazione degli aiuti nazionali a favore della pubblicità dei prodotti agricoli [3].

 

     Art. 11.

     1. La spesa ammessa in misura forfettizzata per gli interventi previsti dalle lettere a e b dell'articolo 15 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 8, è rispettivamente elevata a lire 3 milioni e a lire 2,7 milioni per ettaro [4].

     2. Il finanziamento straordinario di cui all'art. 17 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 8, a richiesta degli istituti interessati, può essere erogato, fermo restando quanto disposto dall'articolo medesimo, anche nel triennio 1988-1990.

 

     Art. 12.

     1. Allo scopo di consentire la riconversione e la ristrutturazione delle aziende vivaistiche, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere per la eliminazione e la distruzione di piantine di agrumi certificate ai sensi del decreto ministeriale 30 marzo 1973, un indennizzo una tantum per l'anno 1987 che viene fissato in base alle caratteristiche possedute dalle piantine stesse alla data del 30 giugno 1987.

     2. L'indennizzo è concesso a favore di produttori associati, in possesso delle autorizzazioni prescritte dalla vigente legislazione, tramite le associazioni medesime, a condizione che i produttori siano impegnati in programmi di ristrutturazione degli impianti produttivi e limitatamente alle piantine che abbiano superato i due anni dall'innesto.

     3. I limiti di cui al comma precedente non si applicano alle piantine anche non certificate innestate con marze della cultivar «Navelina» ove non siano disponibili garanzie in merito alle condizioni di sanità delle suddette marze.

     4. L'indennizzo di cui al primo comma è determinato nella misura di lire 3.000 per piantina.

Titolo II

   Interventi per i danni alle aziende agricole causati dalle avversità

atmosferiche verificatesi dal dicembre 1986 al marzo 1987

 

     Art. 13.

     1. Alle aziende agricole che hanno subito danni dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dicembre 1986 - marzo 1987 si applicano le disposizioni di cui al titolo V della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 e quelle previste dal presente titolo.

 

     Art. 14.

     1. Nell'espletamento delle pratiche inerenti la concessione delle provvidenze previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive aggiunte e modificazioni, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad avvalersi, ai sensi dell'art. 12 della medesima legge, di perizie giurate elaborate, per conto e nell'interesse delle aziende agricole e zootecniche danneggiate, da agronomi, periti agrari, agrotecnici e professionisti ai quali i rispettivi regolamenti attribuiscono competenza in materia di rilevamenti di danni in agricoltura, a tal fine specificatamente incaricati dalle organizzazioni professionali dei produttori agricoli maggiormente rappresentative, o dai singoli titolari di aziende agricole sempreché tali liberi professionisti risultino regolarmente iscritti nei relativi albi professionali.

     2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste determina, sentite le organizzazioni professionali dei produttori agricoli maggiormente rappresentative, con proprio decreto da pubblicare entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, le notizie, le indicazioni, i rilievi ed i dati che debbono in ogni caso essere contenuti nelle perizie di cui al precedente comma.

     3. Le perizie giurate elaborate in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge debbono essere integrate, ove necessario, degli elementi indicati dal precedente comma.

     4. In ogni caso, le perizie anzidette debbono contenere i dati riguardanti la compromissione del bilancio aziendale e la relativa misura.

     5. Le risultanze di tali perizie sostituiscono a tutti gli effetti gli accertamenti dei danni di competenza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, sempreché si riferiscano ad aziende ricadenti nell'ambito delle zone delimitate ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13.

     6. Per le aziende agricole che non risultassero comprese nelle zone delimitate ai sensi del precedente comma ma che abbiano subito danni in misura non inferiore a quella prevista dall'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, rilevati anche attraverso le perizie giurate previste dal presente articolo, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste provvede con proprio decreto alla relativa delimitazione entro 30 giorni dall'accertamento dell'entità dei danni. Gli accertamenti debbono essere effettuati dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio entro 20 giorni dalla data di presentazione della istanza o della relativa perizia giurata.

     7. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a rimborsare, contestualmente alla concessione delle agevolazioni previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive aggiunte e modificazioni, e dagli articoli 18, 21, 22 e 25 della presente legge, le spese sostenute dalle aziende per le perizie giurate di cui al presente articolo, dimostrabili con fatture quietanzate, fino ad importi massimi di lire 200 mila per ciascuna perizia.

     8. Nel caso di perizie elaborate in conformità al primo comma, per il tramite delle organizzazioni professionali di categoria, i rimborsi di cui al precedente comma, maggiorati di una aliquota del 10 per cento per spese generali, vanno effettuati a favore delle organizzazioni professionali medesime.

     9. La valutazione e l'entità percentualizzata dei danni subiti dai produttori agricoli, gli elenchi nominativi dei danneggiati e le agevolazioni singolarmente concesse sono comunicati al sindaco di ciascun comune interessato cui è fatto obbligo di esporre all'albo pretorio per 45 giorni consecutivi i relativi atti.

     10.Gli elenchi nominativi dei danneggiati vengono graduati in base all'entità dei danni subiti con elenchi articolati in due distinte graduatorie, comprendenti una le istanze corredate di perizia giurata, l'altra le istanze non corredate di perizia giurata [5].

     11. All'atto della definizione di una delle graduatorie di cui al comma 10 e indipendentemente dal completamento dell'altra le provvidenze e le agevolazioni di cui alla presente legge vengono prioritariamente concesse alle aziende che hanno subito i darmi percentualmente più rilevanti, sino al limite di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 [6].

     12. I rimborsi di cui al comma 8, a parziale modifica di quanto disposto dal comma 7, possono essere effettuati indipendentemente dalla concessione delle agevolazioni contributive e creditizie previste dalla presente legge, sempreché si riferiscano a perizie le cui risultanze siano accolte dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste [7].

     13. Per la concessione delle provvidenze e delle agevolazioni di cui al titolo II della presente legge, si considerano aziende agricole anche i singoli fondi rustici [8].

 

     Art. 15.

     1. Ai fini della determinazione della compromissione del bilancio economico aziendale, di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, nei confronti delle colture orticole e floricole, per produzione lorda globale deve intendersi quella delle colture in atto al verificarsi dell'evento calamitoso.

 

     Art. 16.

     1. Le agevolazioni per la ricostruzione o il ripristino delle strutture fondiarie aziendali, di cui alla lettera d, secondo comma, dell'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, così come sostituita dall'art. 4 della legge 13 maggio 1985, n. 198, si aggiungono agli interventi consentiti dall'art. 24 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13.

 

     Art. 17.

     1. Per sopperire alle maggiori esigenze di servizio degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, derivanti dall'espletamento dei compiti della presente legge, su richiesta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, l'Ente di sviluppo agricolo distacca presso gli ispettorati stessi proprio personale in servizio presso le sezioni periferiche dell'assistenza tecnica istituite ai sensi della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73, che rientrano, in tutto o in parte, nell'ambito delle zone delimitate ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 e dell'art. 14 della presente legge.

     2. L'Assessore regionale alla Presidenza, su richiesta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, è autorizzato a distaccare dai diversi rami dell'Amministrazione regionale e degli enti locali territoriali personale tecnico ed amministrativo, anche assunto in base alla legge l giugno 1977, n. 285, e alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive aggiunte e modificazioni.

     3. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad utilizzare, per le medesime finalità, personale dei ruoli dell'assistenza tecnica di cui alla legge regionale 1 agosto 1977, n. 73, operante nelle zone delimitate ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 e dell'art. 14 della presente legge, anche in deroga alle specifiche attività ed ai compiti previsti dalla medesima legge regionale l agosto 1977, n. 73 e successive aggiunte e modificazioni.

     4. Le spese per le competenze principali ed accessorie, compreso il trattamento di missione eventualmente spettante, rimangono a carico rispettivamente dell'Ente di sviluppo agricolo e dell'Assessorato regionale alla Presidenza.

 

     Art. 18.

     1. A favore delle aziende agricole che ricadono nelle zone delimitate ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 e dell'art. 14 della presente legge che hanno subito danni alle strutture produttive, ammesse a fruire delle agevolazioni previste dalla vigente legislazione, di cui sia accertabile la esecuzione ancorché non collaudabili a causa dei danni subiti, possono essere concesse le agevolazioni previste dall'art. 16.

     2. La verifica dell'avvenuta ricostituzione o ripristino delle opere e dei lavori di cui al presente articolo esplica efficacia anche nei confronti del provvedimento originario di concessione.

     3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono cumulabili con quelle previste nei provvedimenti originari di concessione per i quali, ad ogni effetto di legge, i termini sono prorogati di dodici mesi.

 

     Art. 19.

     1. Le agevolazioni riguardanti la proroga della scadenza delle rate dei prestiti e la successiva rateizzazione prevista dall'art. 1, primo comma, della legge 25 luglio 1956, n. 838, così come sostituito dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, si aggiungono agli interventi consentiti dall'art. 24 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13.

 

     Art. 20.

     1. L'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato a prorogare per una sola volta e per non più di 24 mesi i termini di scadenza delle cambiali agrarie relative a prestiti di conduzione assistiti dal fondo di rotazione dell'Ente stesso, riguardanti le aziende delimitate ai sensi dell'art. 14.

     2. Le domande per ottenere l'agevolazione prevista dal precedente comma dovranno essere presentate, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, all'Ente di sviluppo agricolo.

     3. Per le finalità del presente articolo il fondo di rotazione dell'Ente di sviluppo agricolo, istituito con l'art. 14 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21 e successive modificazioni, è incrementato di lire 8.000 milioni per l'esercizio finanziario 1987.

 

     Art. 21.

     1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere, in aggiunta alle provvidenze previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive aggiunte e modificazioni, ai conduttori di aziende agrumicole che ricadono nelle zone delimitate ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 e dell'art. 14 della presente legge le cui strutture produttive risultano compromesse per non meno del 50 per cento della propria capacità produttiva, il rimborso per le spese di coltivazione in misura analoga a quella disposta per l'applicazione del regolamento CEE 1204/1982 per ciascuno degli anni occorrenti per il ripristino della efficienza delle piantagioni danneggiate.

     2. Ai conduttori delle aziende agrumicole di cui al precedente comma rientranti fra i soggetti di cui al n. 1 del primo comma ed al n. 1 del secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può concedere l'aiuto complementare previsto dal regolamento CEE 1204/1982 nella stessa misura e con le medesime modalità indicate dal suddetto Regolamento comunitario.

 

     Art. 22.

     1. Per la ricostituzione delle aree produttive agrumicole l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere ai conduttori delle aziende agrumicole di cui all'art. 21, le cui strutture risultano compromesse per non meno dell'80 per cento della capacità produttiva, aiuti analoghi a quelli previsti dall'art. 1, punto 1, lettera c, primo alinea, del regolamento CEE 1204/1982 fino ad una superficie non superiore ad ettari cinque. Per le superfici eccedenti tali limiti si provvederà in conformità a quanto disposto dall'art. 1, secondo comma, lettera d, della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modifiche.

 

     Art. 23.

     1. Agli organismi cooperativi che in ottemperanza alle proprie norme statutarie effettuano operazioni di ammasso, lavorazione, conservazione e commercializzazione di frutta secca e che per effetto degli eventi calamitosi del mese di marzo 1987 vedranno decurtati i quantitativi dei prodotti complessivamente conferiti dai soci in misura superiore al 50 per cento della media annua dei conferimenti medesimi, avvenuti nel triennio 1984-1986, è concesso in via eccezionale, e limitatamente all'annata agraria in corso, un contributo una tantum corrispondente al 75 per cento dell'importo medio annuo dei prestiti per spese di gestione ottenuti nel triennio 1984-1986. Tale contributo è concesso in alternativa ai prestiti agrari previsti dall'art. 18, primo comma, punto 2, della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13.

     2. In favore dei predetti organismi cooperativi che abbiano contratto mutui anteriormente al 31 dicembre 1986 sono concessi altresì prestiti per il pagamento delle rate dei mutui scadute o scadenti entro l'anno 1987, compresi i relativi interessi ed accessori dovuti agli istituti di credito e all'IRCAC.

     3. Per la erogazione di tali prestiti si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24.

     4. La concessione del contributo una tantum di cui al primo comma e del prestito previsto dal secondo comma è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione rilasciata dai componenti del consiglio di amministrazione sotto la propria personale responsabilità comprovante che:

     - gli impianti arborei di frutta secca dei propri soci risultano ubicati, almeno per il 60 per cento, nei territori delimitati ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 e dell'art. 14 della presente legge;

     - per effetto dei danni alla produzione del comparto interessato, l'organismo cooperativo è in grado di potere ricevere in conferimento dai propri soci quantitativi di prodotto in misura non superiore alla media indicata al primo comma.

 

     Art. 24.

     1. I parametri in atto vigenti e determinati ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, per la ricostruzione di capitali di conduzione, sono raddoppiati.

     2. I contributi previsti dall'art. 2 della legge 13 maggio 1985, n. 198 sono elevati ad un massimo di:

     - lire 5 milioni per le colture ortive in pieno campo e per tutte le altre colture;

     - lire 10 milioni per le colture olivicole, mandorlicole e per le altre colture arboree da frutto specializzate;

     - lire 18 milioni per le colture foraggere;

     - lire 20 milioni per le colture agrumicole;

     - lire 30 milioni per le colture ortive protette.

     3. Il maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo è posto a totale carico del bilancio della Regione, e ad esso si fa fronte con le disponibilità recate dal fondo istituito dall'art. 23 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 e da quelle previste dalla presente legge.

 

     Art. 25.

     1. A favore delle imprese agricole che, a carattere stagionale, praticano colture ortofloricole su fondi di aliena proprietà ricadenti nell'ambito delle zone delimitate ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 e dell'art. 14 della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere contributi in conto capitale nella misura massima prevista dall'art. 24.

 

     Art. 26.

     1. I prestiti di soccorso previsti dalle lettere b e c dell'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive aggiunte e modificazioni, sono concessi direttamente dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario in Sicilia sulla base di formali nulla-osta che saranno rilasciati dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio per le operazioni di importo non superiore a lire 300 milioni.

     2. Per le iniziative a carattere interprovinciale di importo non superiore a lire 300 milioni l'esecuzione dell'istruttoria e il rilascio del nulla-osta sono di competenza dell'ispettorato provinciale nel cui territorio ricade la maggior aliquota della superficie agricola utilizzata.

     3. Per le operazioni di importo superiore a lire 300 milioni, ferma restando la competenza istruttoria da parte degli ispettorati, i nulla-osta saranno emessi dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

 

     Art. 27.

     1. Per la concessione delle agevolazioni previste degli articoli 23, 24 e 25 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 è di quelle previste dalla presente legge si applica la semplificazione delle procedure di cui all'art. 49 della suddetta legge regionale 25 marzo 1986, n. 13.

     2. Nei casi in cui l'azienda richiedente abbia in corso o abbia già avuto definite pratiche per l'ottenimento delle agevolazioni previste dalla legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, potrà essere prodotta in allegato alla domanda ed in sostituzione della documentazione di rito, dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, nella quale si attesti l'avvenuta presentazione della documentazione per le pratiche medesime.

 

     Art. 28.

     1. L'erogazione da parte dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste degli aiuti, delle anticipazioni e dei rimborsi previsti dagli articoli 21 e 22 della presente legge e dal decreto del Ministero della agricoltura e delle foreste del 30 dicembre 1983, attuativo del regolamento CEE 1204/1982, nel caso di impiego di manodopera dipendente, è subordinata al rispetto da parte degli interessati del contratto collettivo di lavoro degli operai agricoli.

 

     Art. 29.

     1. Al fine di garantire i livelli occupazionali dei braccianti nei comuni ove ricadono zone e aziende delimitate ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 e dell'art. 14 della presente legge, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare, per il triennio 1987-1989, cantieri di lavoro rivolti al ripristino dell'efficienza della viabilità rurale di uso pubblico e ad opere di manutenzione di parchi e giardini pubblici sino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

     2. La realizzazione dei cantieri di lavoro sarà affidata ai comuni e alle province regionali. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica la vigente normativa regionale sui cantieri di lavoro [9].

     3. Per i lavori indicati dal primo comma, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Giunta regionale, approva con decreto il programma delle opere ed i relativi importi.

     4. I lavoratori beneficiari di cui al presente articolo sono individuati negli elenchi anagrafici dei rispettivi comuni.

     5. All'onere occorrente per far fronte alle finalità di cui al presente articolo si provvede, per l'esercizio finanziario 1987, con la somma di lire 5.000 milioni attinta dalle disponibilità di cui all'art. 30.

 

     Art. 30.

     1. La dotazione del Fondo regionale istituito dall'art. 23 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, è incrementata, per l'esercizio 1987, di lire 50.000 milioni.

     2. Per gli anni successivi le dotazioni di cui al precedente comma saranno determinate a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Titolo III

Norme finali

 

     Art. 31.

     1. Al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 è aggiunto il seguente punto:

     (Omissis).

Titolo IV

Norme finanziarie

 

     Art. 32.

     1. Per le finalità della presente legge sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1987, le spese indicate nella seguente tabella:

     (Omissis).

     2. Gli oneri predetti trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, quanto a lire 41.300 milioni nel Progetto strategico «C»: Consolidamento ed ampliamento della base produttiva, codice 03.00 e quanto a lire 76.000 milioni nel Progetto finanziamento di attività ed interventi conformi agli indirizzi di piano collegati all'emergenza, codice 07.09.

     3. All'onere di lire 117.300 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario 1987, si provvede quanto a lire 1.000 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257, quanto a lire 75.000 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo e quanto a lire 41.300 milioni con parte delle disponibilità finanziarie provenienti dalle assegnazioni statali, relative all'anno 1986, di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, comprese nella disponibilità del capitolo 60770 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA


[1] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 19 maggio 1988, n. 8.

[2] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 5 gennaio 1991, n. 1.

[3] Comma così modificato dall'art. 127 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 32.

[4] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 1 febbraio 1989, n. 3.

[5] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 19 maggio 1988, n. 9.

[6] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 19 maggio 1988, n. 9.

[7] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 19 maggio 1988, n. 9.

[8] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 19 maggio 1988, n. 9.

[9] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.R. 31 ottobre 1987, n. 35.