§ 4.1.26 - L.R. 11 aprile 1981, n. 65.
Norme integrative della L.R. 27 dicembre 1978, n. 71, riguardante norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia urbanistica e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:11/04/1981
Numero:65


Sommario
Art. 1.  (Limiti di edificazione nei Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici).
Art. 2.  (Obbligo dei Comuni di dotarsi di piani regolatori comunali).
Art. 3.  (Pareri della soprintendenza ai beni culturali sui regolamenti edilizi e programmi di fabbricazione).
Art. 4.  (Interventi sostitutivi).
Art. 5.  (Relazione geologica).
Art. 6.  (Conformità delle costruzioni statali e regionali alle prescrizioni degli strumenti urbanistici).
Art. 7.  (Procedura per l'esecuzione di opere di interesse statale o regionale non coincidenti con le previsioni degli strumenti urbanistici).
Art. 8.  (Piani territoriali di coordinamento).
Art. 9.      (Omissis)
Art. 10.  (Piani regolatori dei porti di interesse nazionale).
Art. 13.  (Studi diretti alla conoscenza dei litorali per la costruzione dei porti e per la difesa dei litorali. Difesa delle coste).
Art. 14.  (Efficacia dei piani regolatori dei porti di interesse nazionale e regionale).
Art. 15.  (Centro interregionale di coordinamento).
Art. 16.      (Omissis)
Art. 17.      Per le finalità di cui al primo comma dell'art. 15, per l'anno finanziario 1981 è stanziata la somma di lire tre milioni.
Art. 18.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 4.1.26 - L.R. 11 aprile 1981, n. 65.

Norme integrative della L.R. 27 dicembre 1978, n. 71, riguardante norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia urbanistica e di regime dei suoli.

(G.U.R. 18 aprile 1981, n. 19).

 

Art. 1. (Limiti di edificazione nei Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici).

     I limiti di edificazione a scopo residenziale nei Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono quelli indicati alle lettere a e b dell'ultimo comma dell'art. 4 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, e nel rispetto degli arretramenti prescritti alle lettere a, d ed e dell'art. 15 della L.R. 12 giugno 1976, n. 78.

     Nei predetti Comuni possono essere realizzate opere pubbliche nel rispetto delle leggi che ne regolano l'edificazione, previa autorizzazione dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentito il Consiglio regionale dell'urbanistica.

 

     Art. 2. (Obbligo dei Comuni di dotarsi di piani regolatori comunali).

     I Comuni dotati di programmi di fabbricazione approvati anteriormente all'entrata in vigore della L.R. 31 marzo 1972, n. 19, sono tenuti ad adottare il piano regolatore entro venti mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     I rimanenti Comuni provvisti di programmi di fabbricazione adeguati alle disposizioni contenute nella L. 31 marzo 1972, n. 19, hanno la facoltà di procedere alla formazione del piano regolatore generale del proprio territorio.

 

     Art. 3. (Pareri della soprintendenza ai beni culturali sui regolamenti edilizi e programmi di fabbricazione).

     I pareri della soprintendenza ai beni culturali e ambientali sui regolamenti edilizi e programmi di fabbricazione riguardanti Comuni gravati dal vincolo di cui alla L. 29 giugno 1939, n. 1497, devono essere resi entro 60 giorni dalla richiesta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

     Qualora detto termine trascorre infruttuosamente, il parere richiesto si intende reso favorevolmente.

     Le determinazioni dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente sui predetti regolamenti edilizi e programmi di fabbricazione devono essere assunte entro due mesi dall'acquisizione del parere della soprintendenza o dalla data di scadenza dei termini assegnati al predetto organo.

 

     Art. 4. (Interventi sostitutivi).

     I commissari ad acta nominati in via sostitutiva dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per l'adozione di piani regolatori generali e/o piani particolareggiati non formulano controdeduzioni sulle osservazioni ed opposizioni pervenute in seguito alla pubblicazione degli stessi.

     Le osservazioni ed opposizioni sono trasmesse dai commissari ad acta al progettista del piano, il quale, entro i termini indicati dal quinto comma dell'art. 3 della L.R. 27 dicembre 1978, n. 71, è tenuto a formulare le proprie deduzioni visualizzandole in apposite tavole del piano medesimo.

     Le osservazioni e le opposizioni sono decise dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

     Le deliberazioni assunte dai commissari ad acta in sostituzione dei consigli comunali, allorquando debbono essere successivamente trasmesse all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per i provvedimenti di competenza, non sono soggette al visto della commissione provinciale di controllo e non sono revocabili dai consigli comunali [1].

     Le deliberazioni di cui al comma precedente sono assunte dai commissari, sentito il consiglio comunale convocato dallo stesso commissario ad acta.

 

     Art. 5. (Relazione geologica).

     La formazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi deve essere compatibile con gli studi geologici che i Comuni sono tenuti ad effettuare nel territorio interessato.

     La disposizione indicata nel precedente comma si applica a tutti i Comuni della Regione anche se non risultino inclusi negli elenchi delle località sismiche da consolidare o da trasferire.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 6. (Conformità delle costruzioni statali e regionali alle prescrizioni degli strumenti urbanistici).

     Compete all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente accertare che le opere da eseguirsi dalle amministrazioni statali o da enti statali istituzionalmente competenti non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti nel territorio comunale in cui esse ricadono.

     Sono fatte salve le opere destinate alla difesa nazionale.

     Ferme restando le norme contenute nell'art. 9 della L.R. 31 marzo 1972, n. 19, per le opere che non risultano di competenza comunale ai sensi della L.R. 2 gennaio 1979, n. 1, il sindaco è tenuto a trasmettere, per conoscenza, all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente copia del progetto con l'attestazione di conformità allo strumento urbanistico vigente.

     Nel caso che le opere di competenza statale o regionale vengano eseguite senza il visto di conformità, i sindaci dei Comuni interessati sono tenuti ad informare l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente che è tenuto a disporre la sospensione dei lavori in pendenza della regolarizzazione della pratica amministrativa.

 

     Art. 7. (Procedura per l'esecuzione di opere di interesse statale o regionale non coincidenti con le previsioni degli strumenti urbanistici).

     Qualora per rilevante interesse pubblico sia necessario eseguire opere di interesse statale o regionale da parte degli enti istituzionalmente competenti in difformità dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici, i progetti di massima o esecutivi, ove compatibili con l'assetto territoriale, possono essere autorizzati dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentiti i comuni interessati. Nel caso di avviso contrario da parte di uno o più comuni interessati, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta le proprie determinazioni sentito il Consiglio regionale dell'urbanistica.

     I comuni sono obbligati ad esprimere il loro parere su richiesta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto. Trascorso infruttuosamente detto termine, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente nomina, senza diffida, un commissario ad acta per la convocazione del consiglio o dei consigli comunali.

     In caso di mancato pronunziamento del consiglio o dei consigli nel termine di trenta giorni dalla data per la convocazione, si prescinde dal parere.

     Nelle more dell'adozione dei piani territoriali provinciali di cui all'articolo 12 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 ed all'articolo 5 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche per le opere indicate al primo comma del predetto articolo 12.

     Le autorizzazioni assessoriali costituiscono a tutti gli effetti varianti agli strumenti urbanistici comunali, ai piani comprensoriali, ai piani settoriali e ai piani territoriali di coordinamento.

     Dette autorizzazioni vengono notificate ai Comuni interessati e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana [2]a.

 

     Art. 8. (Piani territoriali di coordinamento).

     L'approvazione dei piani territoriali di coordinamento di cui agli artt. 5 e 6 della L. 17 agosto 1942, n. 1150, modificati dall'art. 29 della L.R. 26 maggio 1973, n. 21, è demandata all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente sentito il Consiglio regionale dell'urbanistica.

 

     Art. 9.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 10. (Piani regolatori dei porti di interesse nazionale).

     Relativamente ai piani regolatori dei porti di interesse nazionale, il parere della Regione per quanto attiene alla compatibilità delle previsioni dei medesimi con l'assetto del territorio, con le attrezzature pubbliche esistenti e da realizzare sul demanio marittimo e con le infrastrutture di accesso ai porti stessi, è espresso dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

 

     Artt. 11. - 12.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 13. (Studi diretti alla conoscenza dei litorali per la costruzione dei porti e per la difesa dei litorali. Difesa delle coste).

     Al fine di dotare l'Amministrazione regionale degli strumenti operativi di ricerca e di conoscenza l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, su richiesta dell'ufficio del Genio civile - opere marittime di Palermo, è autorizzato a stipulare convenzioni con enti di ricerca di importanza nazionale, con istituzioni universitarie, società ed enti privati altamente specializzati, per lo studio di fattibilità dei porti e delle condotte sottomarine per scarico rifiuti liquidi, per studi meteomarini e trasporto litoraneo, per rilievi topografici e batimetrici, per prelievi ed analisi dei campioni dei materiali superficiali, per sondaggi e relative analisi, per studi psammografici, per studi dei corsi di acqua e relative torbide, per studi di modelli matematici o fisici di dispositivi portuali nonché di opere di difesa del litorale.

     La redazione dei piani regolatori di cui al precedente art. 9, laddove occorra prevedere strutture a mare, deve essere preceduta da studi specifici diretti ad accertare che le nuove strutture siano fattibili sotto il profilo anche della funzionalità e non costituiscano grave pregiudizio per l'integrità delle coste e degli insediamenti circostanti.

     Gli studi, di cui al precedente comma, devono essere affidati ad enti pubblici specializzati.

     L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è autorizzato a redigere il piano regionale per la difesa del litorale marino costituente demanio marittimo regionale.

     Detto piano può comprendere anche aree limitrofe a quelle di pertinenza del demanio marittimo regionale, da acquisire per accertate esigenze di salvaguardia delle coste.

     Il piano è approvato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentito il Consiglio regionale dell'urbanistica.

     Per la redazione del piano per la difesa delle coste l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è autorizzato a stipulare le convenzioni di cui al primo comma del presente articolo.

     Sulla base delle indicazioni del piano di difesa delle coste, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente affida incarichi per la progettazione esecutiva all'ufficio del Genio civile - opere marittime di Palermo o ad istituti universitari e provvede all'esecuzione delle opere nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

     Il progetto esecutivo deve essere corredato da analisi economica - costi - benefici.

 

     Art. 14. (Efficacia dei piani regolatori dei porti di interesse nazionale e regionale).

     Le previsioni dei piani regolatori dei porti, sia di interesse nazionale che di interesse regionale, prevalgono su quelle previste negli strumenti urbanistici comunali vigenti.

     Nel caso di accertato contrasto tra i sopradetti strumenti di pianificazione, fermo restando il disposto del comma precedente, i Comuni sono obbligati a revisionare i propri strumenti urbanistici nel termine massimo di un anno dall'approvazione dei piani regolatori dei porti.

 

     Art. 15. (Centro interregionale di coordinamento).

     La Regione siciliana (Assessorato del territorio e dell'ambiente) è autorizzata a fare parte del «Centro interregionale di coordinamento e di documentazione per i problemi inerenti alle informazioni territoriali» e a corrispondere la quota parte necessaria per il suo funzionamento.

     L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente è autorizzato a corrispondere altresì contributi annui alla sezione siciliana dell'Istituto nazionale dell'urbanistica per il funzionamento dell'ente.

 

     Art. 16.

     (Omissis) [6].

 

     Art. 17.

     Per le finalità di cui al primo comma dell'art. 15, per l'anno finanziario 1981 è stanziata la somma di lire tre milioni.

     Per le finalità di cui al secondo comma dell'art. 15, per l'anno finanziario 1981 è stanziata la somma di lire due milioni.

     All'onere di lire 5 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede con lo stanziamento del cap. 44205 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

     Gli oneri a carico degli esercizi successivi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 06.02.02.03.: «Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma» (Fondi ordinari - spesa in conto capitale), mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

 

     Art. 18.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] L'originario ultimo comma è così sostituito con art. 4 L.R. 21 agosto 1984, n. 66.

[2] Comma abrogato con art. 7 L.R. 21 agosto 1984, n. 66.

[2]2a Articolo così modificato con art. 6 L.R. 30 aprile 1991, n. 15 e successivamente così modificato ed integrato con art. 10 L.R. 21 aprile 1995, n. 40.

[3] Articolo abrogato con art. 20 L.R. 29 aprile 1985, n. 21.

[4] Articoli abrogati con art. 40 L.R. 4 gennaio 1984, n. 1.

[6] Modifica l'art. 1 L.R. 15 marzo 1963, n. 21.