§ 3.16.211 - L.R. 6 aprile 1996, n. 24.
Integrazioni e modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 ed interpretazione autentica degli articoli 1 e 12. Modifiche dell'articolo 19 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e previdenza sociale
Data:06/04/1996
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Disposizioni per i coordinatori dei progetti di utilità collettiva.
Art. 2.  Requisiti temporali. Oneri assicurativi.
Art. 3.  Modifiche all'articolo 19 della l.r. 1 settembre 1993, n. 25.
Art. 4.  Modifiche all'articolo 12 della l.r. 21 settembre 1990, n. 36.
Art. 5.  Copertura degli oneri applicativi.
Art. 6.  Norma finanziaria. Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 21 dicembre 1995, n. 85.
Art. 7.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 3.16.211 - L.R. 6 aprile 1996, n. 24.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 ed interpretazione autentica degli articoli 1 e 12. Modifiche dell'articolo 19 della legge regionale 1º settembre 1993, n. 25 e dell'articolo 12 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36.

(G.U.R. 11 aprile 1996, n. 17).

 

Art. 1. Disposizioni per i coordinatori dei progetti di utilità collettiva.

     1. Le disposizioni di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 sono estese a tutti i coordinatori che abbiano partecipato alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva, purché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, secondo comma, della legge sopra citata.

     2. La norma di cui al comma 1 trova applicazione anche nei confronti dei coordinatori con incarico di prestazione occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, secondo comma, della citata legge regionale n. 85/95.

     3. L'Agenzia regionale per l'impiego è autorizzata a predisporre i progetti di utilità collettiva necessari per l'impiego dei soggetti di cui ai commi precedenti, ai sensi della normativa dello Stato.

     4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano applicazione nei confronti dei coordinatori dei progetti di utilità collettiva che risultino iscritti alla prima classe delle liste di collocamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2. Requisiti temporali. Oneri assicurativi.

     1. Alle misure di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 accedono coloro che alla data del 31 dicembre 1995 abbiano maturato nei progetti di utilità collettiva disciplinati dall'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche e integrazioni periodi complessivamente non inferiori a centottanta giorni e in servizio alla data del 31 ottobre 1995.

     2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione finanzia anche gli oneri derivanti dagli adempimenti assicurativi connessi allo svolgimento dei progetti di lavori socialmente utili attuati dall'Amministrazione regionale presso le proprie strutture.

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 1 settembre 1993, n. 25. [1]

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 21 settembre 1990, n. 36. [2]

 

     Art. 5. Copertura degli oneri applicativi.

     1. La copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge è inclusa in quella prevista dall'art. 16 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85.

 

     Art. 6. Norma finanziaria. Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 21 dicembre 1995, n. 85.

     1. [3].

     2. Il maggior onere di lire 11.000 milioni per l'esercizio finanziario 1997 derivante dal presente articolo, rispetto a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 16 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 2001.

 

     Art. 7.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Modifica i commi 2 e 3, art. 19, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 che a loro volta modificano gli artt. 7 e 20 della L.R. 15 maggio 1991, n. 27.

[2] Modifica il primo comma e aggiunge il comma 2 bis all'art. 12 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36.

[3] Sostituisce il primo comma, art. 16, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85.