§ 40.5.19 - D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.
Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.5 risparmio energetico
Data:26/08/1993
Numero:412


Sommario
Art. 1.  Definizioni.
Art. 2.  Individuazione della zona climatica e dei gradi-giorno.
Art. 3.  Classificazione generale degli edifici per categorie.
Art. 4.  Valori massimi della temperatura ambiente.
Art. 5.  Requisiti e dimensionamento degli impianti termici.
Art. 6.  Rendimento minimo dei generatori di calore.
Art. 7.  Termoregolazione e contabilizzazione.
Art. 8.  Valori limite del fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale.
Art. 9.  Limiti di esercizio degli impianti termici.
Art. 10.  Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici.
Art. 11.  Esercizio e manutenzione degli impianti termici e controlli relativi.
Art. 12.  Entrata in vigore.


§ 40.5.19 - D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.

Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

(G.U. 14 ottobre 1993, n. 242, S.O.).

 

Art. 1. Definizioni.

     1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende:

     a) per «edificio», un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici;

     b) per «edificio di proprietà pubblica», un edificio di proprietà dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, nonché di altri Enti Pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento delle attività dell'Ente, sia ad altre attività o usi, compreso quello di abitazione privata;

     c) per «edificio adibito ad uso pubblico», un edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale di Enti pubblici;

     d) per «edificio di nuova costruzione», salvo quanto previsto dall'articolo 7 comma 3, un edificio per il quale la richiesta di concessione edilizia sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento stesso;

     e) per «climatizzazione invernale», l'insieme di funzioni atte ad assicurare, durante il periodo di esercizio dell'impianto termico consentito dalle disposizioni del presente regolamento, il benessere degli occupanti mediante il controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell'aria;

     f) per «impianto termico», un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono quindi compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari;

     g) per «impianto termico di nuova installazione», un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedente privo di impianto termico;

     h) per «manutenzione ordinaria dell'impianto termico», le operazioni specificamente previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;

     i) per «manutenzione straordinaria dell'impianto termico», gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;

     j) per «proprietario dell'impianto termico», chi è proprietario, in tutto o in parte, dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario del presente regolamento sono da intendersi riferito agli Amministratori;

     l) per «ristrutturazione di un impianto termico», gli interventi rivolti a trasformare l'impianto termico mediante un insieme sistematico di opere che comportino la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;

     m) per «sostituzione di un generatore di calore», la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze;

     n) per «esercizio e manutenzione di un impianto termico», il complesso di operazioni che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti includente: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale;

     o) per «terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico», la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;

     p) per «contratto servizio energia», l'atto contrattuale che disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;

     q) per «valori nominali» delle potenze e dei rendimenti di cui ai punti successivi, quelli dichiarati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo;

     r) per «potenza termica del focolare» di un generatore di calore, il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW;

     s) per «potenza termica convenzionale» di un generatore di calore, la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino; l'unità di misura utilizzata è il kW;

     t) per «potenza termica utile» di un generatore di calore, la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore, corrispondente alla potenza termica del focolare diminuita della potenza termica scambiata dall'involucro del generatore con l'ambiente e della potenza termica persa al camino; l'unità di misura utilizzata è il kW;

     u) per «rendimento di combustione», sinonimo di «rendimento termico convenzionale» di un generatore di calore, il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;

     v) per «rendimento termico utile» di un generatore di calore, il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;

     w) per «temperatura dell'aria in un ambiente», la temperatura dell'aria misurata secondo le modalità prescritte dalla norma tecnica UNI 5364;

     z) per «gradi-giorno» di una località, la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 20 °C, e la temperatura media esterna giornaliera; l'unità di misura utilizzata è il grado-giorno (GG).

 

     Art. 2. Individuazione della zona climatica e dei gradi-giorno.

     1. Il territorio nazionale è suddiviso nelle seguenti sei zone climatiche in funzione dei gradi-giorno, indipendentemente dalla ubicazione geografica:

     Zona A: comuni che presentano un numero di gradi-giorno non superiore a 600;

     Zona B: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900;

     Zona C: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400;

     Zona D: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100;

     Zona E: comuni che presentano un numero gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000;

     Zona F: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000.

     2. La tabella in allegato A, ordinata per regioni e province, riporta per ciascun comune l'altitudine della casa comunale, i gradi-giorno e la zona climatica di appartenenza. Detta tabella può essere modificata ed integrata, con decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie che verranno fissate dall'UNI.

     3. I comuni comunque non indicati nell'allegato A o nelle sue successive modificazioni ed integrazioni adottano, con provvedimento del Sindaco, i gradi-giorno riportati nella tabella suddetta per il comune più vicino in linea d'aria, sullo stesso versante, rettificati, in aumento o in diminuzione, di una quantità pari ad un centesimo del numero di giorni di durata convenzionale del periodo di riscaldamento di cui all'art. 9 comma 2 per ogni metro di quota sul livello del mare in più o in meno rispetto al comune di riferimento. Il provvedimento è reso noto dal Sindaco agli abitanti del Comune con pubblici avvisi entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento stesso e deve essere comunicato al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ed all'ENEA ai fini delle successive modifiche dell'Allegato A.

     4. I comuni aventi porzioni edificate del proprio territorio a quota superiore rispetto alla quota della casa comunale, quota indicata nell'allegato A, qualora detta circostanza, per effetto della rettifica dei gradi-giorno calcolata secondo le indicazioni di cui al comma 3, comporti variazioni della zona climatica, possono, mediante provvedimento del Sindaco, attribuire esclusivamente a dette porzioni del territorio una zona climatica differente da quella indicata in allegato A. Il provvedimento deve essere notificato al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e dell'ENEA e diventa operativo qualora entro 90 giorni dalla notifica di cui sopra non pervenga un provvedimento di diniego ovvero un provvedimento interruttivo del decorso del termine da parte del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. Una volta operativo il provvedimento viene reso noto dal Sindaco agli abitanti mediante pubblici avvisi e comunicato per conoscenza alla regione ed alla provincia di appartenenza.

 

     Art. 3. Classificazione generale degli edifici per categorie.

     1. Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d'uso nelle seguenti categorie:

     E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:

     E.1 [1] abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;

     E.1 [2] abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;

     E.1 [3] edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;

     E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili:  pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;

     E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

     E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili:

     E.4 [1] quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi;

     E.4 [2] quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;

     E.4 [3] quali bar, ristoranti, sale da ballo;

     E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;

     E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:

     E.6 [1] piscine, saune e assimilabili;

     E.6 [2] palestre e assimilabili;

     E.6 [3] servizi di supporto alle attività sportive;

     E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;

     E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.

     2. Qualora un edificio sia costituito da parti individuali come appartenenti a categorie diverse, le stesse devono essere considerate separatamente e cioè ciascuna nella categoria che le compete.

 

     Art. 4. Valori massimi della temperatura ambiente.

     1. [Durante il periodo in cui è in funzione l'impianto di climatizzazione invernale, la media aritmetica delle temperature dell'aria nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare, definite e misurate come indicato al comma 1 lettera w dell'articolo 1, non deve superare i seguenti valori con le tolleranze a fianco indicate:

     a) 18 °C +2 °C di tolleranza per gli edifici rientranti nella categoria E.8;

     b) 20 °C +2 °C di tolleranza per gli edifici rientranti nelle categorie diverse da E.8] [1].

     2. [Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati al comma 1 deve essere ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia] [2].

     3. [Per gli edifici classificati E.3, ed E.6 [1], le autorità comunali, con le procedure di cui al comma 5, possono concedere deroghe motivate al limite massimo del valore della temperatura dell'aria negli ambienti durante il periodo in cui è in funzione l'impianto di climatizzazione invernale, qualora elementi oggettivi legati alla destinazione d'uso giustifichino temperature più elevate di detti valori] [3].

     4. [Per gli edifici classificati come E.8 sono concesse deroghe al limite massimo della temperatura dell'aria negli ambienti, durante il periodo in cui è in funzione l'impianto di climatizzazione invernale, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

     a) le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature superiori al valore limite;

     b) l'energia termica per il riscaldamento ambiente derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo] [4].

     5. Ferme restando le deroghe già concesse per gli edifici esistenti in base alle normative all'epoca vigenti, i valori di temperatura fissati in deroga ai sensi dei commi 3 e 4 devono essere riportati nella relazione tecnica di cui all'articolo 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 assieme agli elementi tecnici di carattere oggettivo che li giustificano. Prima dell'inizio lavori le autorità comunali devono fornire il benestare per l'adozione di tali valori di temperatura; qualora il consenso non pervenga entro 60 giorni dalla presentazione della suddetta relazione tecnica, questo si intende accordato, salvo che non sia stato notificato prima della scadenza un provvedimento interruttivo o di diniego riguardante le risultanze della relazione tecnica.

 

     Art. 5. Requisiti e dimensionamento degli impianti termici.

     1. [Gli impianti termici di nuova installazione nonché quelli sottoposti a ristrutturazione devono essere dimensionati in modo da assicurare, in relazione a:

     - il valore massimo della temperatura interna previsto dall'art. 4,

     - le caratteristiche climatiche della zona,

     - le caratteristiche termofisiche dell'involucro edilizio,

     - il regime di conduzione dell'impianto in base agli obblighi di intermittenza-attenuazione previsti dall'art. 9 del presente decreto, un «rendimento globale medio stagionale», definito al successivo comma 2, non inferiore al seguente valore:

 

g = (65+3 log Pn)%

 

dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o del complesso dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW] [5].

     2. [Il «rendimento globale medio stagionale» dell'impianto termico è definito come rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica ed è calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio di cui all'art. 9. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera l'equivalenza: 10 MJ = 1kWh.

Il rendimento globale medio stagionale risulta dal prodotto dei seguenti rendimenti medi stagionali:

     - rendimento di produzione,

     - rendimento di regolazione,

     - rendimento di distribuzione,

     - rendimento di emissione, e deve essere calcolato secondo le metodologie e le indicazioni riportate nelle norme tecniche UNI che verranno pubblicate entro il 31 ottobre 1993 e recepite dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato entro i successivi trenta giorni] [6].

     3. [Nella sostituzione di generatori di calore di dimensionamento del o dei generatori stessi deve essere effettuato in modo tale che il «rendimento di produzione medio stagionale» definito come il rapporto tra l'energia termica utile generata ed immessa nella rete di distribuzione e l'energia primaria delle fonti energetiche, compresa l'energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio di cui all'art. 9, risulti non inferiore al seguente valore:

 

g = (77+3 log Pn)%

 

per il significato di log Pn e per il fattore di conversione dell'energia elettrica in energia primaria vale quanto specificato ai commi 1 e 2] [7].

     4. [Il «rendimento di produzione medio stagionale» deve essere calcolato secondo le metodologie e le indicazioni riportate nelle norme tecniche UNI di cui al comma 2] [8].

     5. Negli impianti termici ad acqua calda per la climatizzazione invernale con potenza nominale superiore a 350 kW, la potenza deve essere ripartita almeno su due generatori di calore. Alla ripartizione di cui sopra è ammessa deroga nel caso di sostituzione di generatore di calore già esistente, qualora ostino obiettivi impedimenti di natura tecnica o economica quali ad esempio la limitata disponibilità di spazio nella centrale termica.

     6. Negli impianti termici di nuova installazione, nonché in quelli sottoposti a ristrutturazione, la produzione centralizzata dell'energia termica necessaria alla climatizzazione invernale degli ambienti ed alla produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari per una pluralità di utenze, deve essere effettuata con generatori di calore separati, fatte salve eventuali situazioni per le quali si possa dimostrare che l'adozione di un unico generatore di calore non determini maggiori consumi di energia o comporti impedimenti di natura tecnica o economica. Gli elementi tecnico- economici che giustificano la scelta di un unico generatore vanno riportati nella relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. L'applicazione della norma tecnica UNI 8065, relativa ai sistemi di trattamento dell'acqua, è prescritta, nei limiti e con le specifiche indicate nella norma stessa, per gli impianti termici di nuova installazione con potenza complessiva superiore o uguale a 350 kW.

     7. Negli impianti termici di nuova installazione e in quelli sottoposti a ristrutturazione, i generatori di calore destinati alla produzione centralizzata di acqua calda per usi igienici e sanitari per una pluralità di utenze di tipo abitativo devono essere dimensionati secondo le norme tecniche UNI 9182, devono disporre di un sistema di accumulo dell'acqua calda di capacità adeguata, coibentato in funzione del diametro dei serbatoi secondo le indicazioni valide per tubazioni di cui all'ultima colonna dell'allegato B e devono essere progettati e condotti in modo che la temperatura dell'acqua, misurata nel punto di immissione della rete di distribuzione, non superi i 48 °C, +5 °C di tolleranza.

     8. Negli impianti termici di nuova installazione, nella ristrutturazione degli impianti termici nonché nella sostituzione di generatori di calore destinati alla produzione di energia per la climatizzazione invernale o per la produzione di acqua calda sanitaria, per ciascun generatore di calore deve essere realizzato almeno un punto di prelievo dei prodotti della combustione sul condotto tra la cassa dei fumi del generatore stesso ed il camino allo scopo di consentire l'inserzione di sonde per la determinazione del rendimento di combustione e della composizione dei gas di scarico ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni.

     9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente [9].

     9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:

     a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;

     b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;

     c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto;

     d) si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione;

     e) vengono installati pompe di calore a gas o uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto [10].

     9-ter. Per accedere alle deroghe previste al comma 9-bis, è obbligatorio:

     i. nei casi di cui alla lettera a), installare generatori di calore a gas a camera stagna il cui rendimento sia superiore a quello previsto all'articolo 4, comma 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59;

     ii. nei casi di cui alle lettere b), c), e d), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti;

     iii. nel caso di cui alla lettera e), installare pompe di calore a gas o generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti, e pompe di calore a gas, comprese quelle dei generatori ibridi, che abbiano un rendimento superiore a quello previsto all'articolo 4, comma 6, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59;

     iv. in tutti i casi, posizionare i terminali di scarico in conformità alla vigente norma tecnica UNI7129 e successive modifiche e integrazioni [11].

     9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter [12].

     10. In tutti i casi di nuova installazione o di ristrutturazione dell'impianto termico, che comportino l'installazione di generatori di calore individuali che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 90/396/CEE del 29 giugno 1990, è prescritto l'impiego di generatori muniti di marcatura CE. In ogni caso i generatori di calore di tipo B1 (secondo classificazione della norma tecnica UNI-CIG 7129) installati all'interno di locali abitati devono essere muniti all'origine di un dispositivo di sicurezza dello scarico dei prodotti della combustione, secondo quanto indicato nella norma tecnica UNI-CIG EN 297 del 1996 [13].

     11. Negli impianti termici di nuova installazione e nelle opere di ristrutturazione degli impianti termici, la rete di distribuzione deve essere progettata in modo da assicurare un valore del rendimento medio stagionale di distribuzione compatibile con le disposizioni di cui al comma 1 relative al rendimento globale medio stagionale. In ogni caso, come prescrizione minimale, tutte le tubazioni di distribuzione del calore, comprese quelle montanti in traccia o situate nelle intercapedini delle tamponature a cassetta, anche quando queste ultime siano isolate termicamente, devono essere installate e coibentate, secondo le modalità riportate nell'allegato B al presente decreto. La messa in opera della coibentazione deve essere effettuata in modo da garantire il mantenimento delle caratteristiche fisiche e funzionali dei materiali coibenti e di quelli da costruzione, tenendo conto in particolare della permeabilità al vapore dello strato isolante, delle condizioni termoigrometriche dell'ambiente, della temperatura del fluido termovettore. Tubazioni portanti fluidi a temperature diverse, quali ad esempio le tubazioni di mandata e ritorno dell'impianto termico, devono essere coibentate separatamente [14].

     12. Negli impianti termici di nuova installazione e in quelli sottoposti a ristrutturazione, qualora siano circoscrivibili zone di edificio a diverso fattore di occupazione (ad esempio singoli appartamenti ed uffici, zone di guardiania, uffici amministrativi nelle scuole), è prescritto che l'impianto termico per la climatizzazione invernale sia dotato di un sistema di distribuzione a zone che consenta la parzializzazione di detta climatizzazione in relazione alle condizioni di occupazione dei locali.

     13. Negli impianti termici di nuova installazione e nei casi di ristrutturazione dell'impianto termico, qualora per il rinnovo dell'aria nei locali siano adottati sistemi a ventilazione meccanica controllata, è prescritta l'adozione di apparecchiature per il recupero del calore disperso per rinnovo dell'aria ogni qual volta la portata totale dell'aria di ricambio G ed il numero di ore annue di funzionamento M dei sistemi di ventilazione siano superiori ai valori limite riportati nell'allegato C del presente decreto.

     14. L'installazione nonché la ristrutturazione degli impianti termici deve essere effettuata da un soggetto in possesso dei requisiti di cui agli art. 2 e 3 della legge 5 marzo 1990, n. 46, attenendosi alle prescrizioni contenute nella relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

     15. Per gli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo, ai sensi del comma 7 dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991, in. 10, di soddisfare il fabbisogno energetico favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 10 stessa, salvo impedimenti di natura tecnica od economica. Per quanto riguarda gli impianti termici, tale obbligo si determina in caso di nuova installazione o di ristrutturazione. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica od economica devono essere evidenziati nel progetto e nella relazione tecnica di cui al comma 1 dell'art. 28 della legge stessa relativi all'impianto termico, riportando le specifiche valutazioni che hanno determinato la non applicabilità del ricorso alle fonti rinnovabili o assimilate.

     16. Ai fini di cui al comma 15 il limite di convenienza economica, per gli impianti di produzione di energia di nuova installazione o da ristrutturare, che determina l'obbligo del ricorso alle fonti rinnovabili di energia o assimilate è determinato dal recupero entro un periodo di otto anni degli extracosti dell'impianto che utilizza le fonti rinnovabili o assimilate rispetto ad un impianto convenzionale; il recupero, calcolato come tempo di ritorno semplice, è determinato dalle minori spese per l'acquisto del combustibile, o di altri vettori energetici, valutate ai costi di fornitura all'atto della compilazione del progetto, e dagli eventuali introiti determinati dalla vendita della sovrapproduzione di energia elettrica o termica a terzi. Il tempo di ritorno semplice è elevato da otto a dieci anni per edifici siti nei centri urbani dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, al fine di tener conto della maggior importanza dell'impatto ambientale.

     17. Nel caso l'impianto per produzione di energia venga utilizzato oltre che per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari anche per altri usi, compreso l'utilizzo di energia meccanica e l'utilizzo o la vendita a terzi di energia elettrica, le valutazioni comparative tecniche ed economiche di cui ai commi 15 e 16 vanno effettuate globalmente tenendo conto anche dei suddetti utilizzi e vendite.

     18. L'allegato D al presente decreto individua alcune tecnologie di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia o assimilate elettivamente indicate per la produzione di energia per specifiche categorie di edifici. L'adozione di dette tecnologie per dette categorie di edifici deve essere specificatamente valutata in sede di progetto e di relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 senza che tale adempimento esoneri il progettista dal valutare la possibilità al ricorso ad altre tecnologie d'utilizzo di fonti rinnovabili di energia o assimilate, da lui ritenute valide.

 

     Art. 6. Rendimento minimo dei generatori di calore.

     1. Negli impianti termici di nuova installazione, nella ristrutturazione degli impianti termici nonché nella sostituzione di generatori di calore, i generatori di calore ad acqua calda di potenza nominale utile pari o inferiore a 400 kW devono avere un "rendimento termico utile" conforme a quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660. I generatori ad acqua calda di potenza superiore devono rispettare i limiti di rendimento fissati dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica per le caldaie di potenza pari a 400 kW. I generatori di calore ad aria calda devono avere un "rendimento di combustione" non inferiore ai valori riportati nell'allegato E al presente decreto [15].

     2. Alle disposizioni di cui al comma 1 non sono soggetti:

     a) i generatori di calore alimentati a combustibili solidi;

     b) i generatori di calore appositamente concepiti per essere alimentati con combustibili le cui caratteristiche si discostano sensibilmente da quelle dei combustibili liquidi o gassosi comunemente commercializzati, quali ad esempio gas residui di lavorazioni, biogas;

     c) i generatori di calore policombustibili limitatamente alle condizioni di funzionamento con combustibili di cui alla lettera b.

 

     Art. 7. Termoregolazione e contabilizzazione.

     1. Fermo restando che gli edifici la cui concessione edilizia sia stata rilasciata antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto devono disporre dei sistemi di regolazione e controllo previsti dalle precedenti normative, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano agli impianti termici di nuova installazione e nei casi di ristrutturazione degli impianti termici.

     2. Negli impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per una pluralità di utenze, qualora la potenza nominale del generatore di calore o quella complessiva dei generatori di calore sia uguale o superiore a 35 kW, è prescritta l'adozione di un gruppo termoregolatore dotato di programmatore che consenta la regolazione della temperatura ambiente almeno su due livelli a valori sigillabili nell'arco delle 24 ore. Il gruppo termoregolatore deve essere pilotato da una sonda termometrica di rilevamento della temperatura esterna. La temperatura esterna e le temperature di mandata e di ritorno del fluido termovettore devono essere misurate con una incertezza non superiore a ±2° C.

     3. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia stata rilasciata dopo il 18 luglio 1991, data di entrata im vigore di detto articolo 26, devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli impianti termici al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia rilasciata dopo il 30 giugno 2000, devono essere dotati di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del consumo energetico per ogni singola unità immobiliare [16].

     4. Il sistema di termoregolazione di cui al comma 2 del presente articolo può essere dotato di un programmatore che consenta la regolazione su un solo livello di temperatura ambiente qualora in ogni singola unità immobiliare sia effettivamente installato e funzionante un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione pilotato da una o più sonde di misura della temperatura ambiente dell'unità immobiliare e dotato di programmatore che consenta la regolazione di questa temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore.

     5. Gli edifici o le porzioni di edificio che in relazione alla loro destinazione d'uso sono normalmente soggetti ad una occupazione discontinua nel corso della settimana o del mese devono inoltre disporre di un programmatore settimanale o mensile che consenta lo spegnimento del generatore di calore o l'intercettazione o il funzionamento in regime di attenuazione del sistema di riscaldamento nei periodi di non occupazione.

     6. Gli impianti termici per singole unità immobiliari destinati, anche se non esclusivamente, alla climatizzazione invernale devono essere parimenti dotati di un sistema di termoregolazione pilotato da una o più sonde di misura della temperatura ambiente con programmatore che consenta la regolazione di questa temperatura su almeno due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore.

     7. [Al fine di non determinare sovrariscaldamento nei singoli locali di una unità immobiliare per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni è opportuna l'installazione di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi. L'installazione di detti dispositivi è aggiuntiva rispetto ai sistemi di regolazione di cui ai precedenti commi 2, 4, 5 e 6, ove tecnicamente compatibile con l'eventuale sistema di contabilizzazione, ed è prescritta nei casi in cui la somma dell'apporto termico solare mensile, calcolato nel mese a maggiore insolazione tra quelli interamente compresi nell'arco del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico, e degli apporti gratuiti interni convenzionali sia superiore al 20% del fabbisogno energetico complessivo calcolato nello stesso mese] [17].

     8. L'eventuale non adozione dei sistemi di cui al comma 7 deve essere giustificata in sede di relazione tecnica di cui al comma 1 dell'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10; in particolare la valutazione degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni deve essere effettuata utilizzando la metodologia indicata dalle norme tecniche UNI di cui al comma 3 dell'art. 8.

     9. Nel caso di installazione in centrale termica di più generatori di calore, il loro funzionamento deve essere attivato in maniera automatica in base al carico termico dell'utenza.

 

     Art. 8. Valori limite del fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale. [18]

     [1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto il fabbisogno energetico convenzionale per la climatizzazione invernale è la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura al valore costante di 20°C con un adeguato ricambio d'aria durante una stagione di riscaldamento il cui periodo è convenzionalmente fissato:

     a) per le zone climatiche A, B, C, D, E, dal comma 2 dell'articolo 9 del presente decreto;

     b) per la zona climatica F in 200 giorni a partire dal 5 di ottobre, senza che ciò determini alcuna limitazione dell'effettivo periodo annuale di esercizio.

     2. Il fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale (FEN) è il fabbisogno energetico convenzionale di cui al precedente comma 1 diviso per il volume riscaldato e i gradi-giorno della località. L'unità di misura utilizzata è il kJ/mc GG.

     3. Il calcolo del fabbisogno energetico convenzionale per la climatizzazione invernale definito al comma 1 ed il calcolo del fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale definito al comma 2 devono essere effettuati con la metodologia indicata dalle norme tecniche UNI che verranno pubblicate entro il 31 ottobre 1993 e recepite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro i successivi trenta giorni; tale calcolo deve essere riportato nella relazione tecnica di cui al comma 1 dell'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

     4. La metodologia UNI di cui al comma 3 esprime il bilancio energetico del sistema edificio-impianto termico e tiene conto, in termini di apporti:

     - dell'energia primaria immessa nella centrale termica attraverso i vettori energetici,

     - dell'energia solare fornita all'edificio,

     - degli apporti gratuiti interni quali, ad esempio, quelli dovuti al metabolismo degli abitanti, all'uso della cucina, agli elettrodomestici, all'illuminazione,

in termini di perdite:

     - dell'energia persa per trasmissione e per ventilazione attraverso l'involucro edilizio, comprendente quest'ultima anche l'energia associata all'umidità,

     - dell'energia persa dall'impianto termico nelle fasi di produzione, regolazione, distribuzione ed emissione del calore.

     5. Per edifici con volumetria totale lorda climatizzata inferiore a 10.000 mc è ammesso un calcolo semplificato del fabbisogno energetico convenzionale e del fabbisogno energetico normalizzato, basato su un bilancio energetico del sistema edificio impianto che tiene conto, in termini di apporti:

     - dell'energia primaria immessa nella centrale termica attraverso i vettori energetici,

in termini di perdite:

     - dell'energia persa per trasmissione e per ventilazione attraverso l'involucro edilizio, comprendente quest'ultima anche l'energia associata all'umidità,

     - dell'energia persa dall'impianto termico nelle fasi di produzione, regolazione, distribuzione ed emissione del calore.

     6. Il calcolo del coefficiente di dispersione volumica per trasmissione dell'involucro edilizio deve essere effettuato utilizzando le norme UNI 7357 e non deve superare i valori che saranno fissati dai regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. In attesa della emanazione di detti regolamenti, i valori limite di tale coefficiente restano fissati in conformità di quanto disposto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici del 30 luglio 1986 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 1986, n. 244.

     7. Il valore del fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale di cui al comma 2, calcolato con le metodologie di cui ai commi 3, 4, 5, 6, deve risultare inferiore al seguente valore limite:

 

FEN[lim] = [(Cd + 0.34n) - Ku (0,01I / dTm + a / dTm)] 86.4 / g

 

La predetta formula non è utilizzabile per il calcolo del fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale; essa serve esclusivamente per la determinazione di un valore limite superiore di detto fabbisogno; il valore dei simboli e delle costanti viene di seguito elencato:

Cd = valore limite del coefficiente di dispersione volumica per trasmissione dell'involucro edilizio, espresso in W/mc °C, come fissato in base alle disposizioni richiamate al comma 6 [19];

n = numero dei volumi d'aria ricambiati in un'ora (valore medio nelle 24 ore), espresso in h-1;

0.34 = costante, dimensionata in W h/mc °C, che esprime il prodotto del calore specifico dell'aria per la sua densità;

I = media aritmetica dei valori dell'irradianza solare media mensile sul piano orizzontale espressa in W/m², la media è estesa a tutti i mesi dell'anno interamente compresi nel periodo di riscaldamento di cui al comma 1 del presente articolo; i valori saranno forniti dalle norme tecniche UNI di cui al comma 3;

dTm = differenza di temperatura media stagionale espressa in °C; i valori saranno forniti dalle norme tecniche UNI di cui al comma 3;

0.01 = valore convenzionale, espresso in m-1, della superficie ad assorbimento totale dell'energia solare per unità di volume riscaldato;

a = valore degli apporti gratuiti interni, espresso in W/mc, fissati in conformità a quanto indicato nelle norme tecniche UNI di cui al comma 3;

Ku = coefficiente adimensionato di utilizzazione degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni, calcolato in conformità a quanto indicato nelle norme tecniche UNI di cui al comma 3;

86.4 = migliaia di secondi in un giorno; rappresenta la costante di conversione da W/mc °C (dimensioni della espressione tra parentesi nella formula) a kJ/mc GG (dimensione del FEN);

g = valore del rendimento globale medio stagionale definito all'art. 5

comma 1.

     8. Il valore n, indica la media giornaliera nelle 24 ore del numero dei volumi d'aria ricambiati in un'ora ed è convenzionalmente fissato in 0.5 per l'edilizia abitativa nel caso non sussistano ricambi meccanici controllati.

     9. Nei casi in cui sussistano valori minimi di ricambio d'aria imposti da norme igieniche o sanitarie (in relazione ad esempio: alla destinazione d'uso dell'edificio, all'eventuale presenza nei locali di apparecchi di riscaldamento a focolare aperto), o comunque regolamentati da normative tecniche, il valore di n è convenzionalmente fissato pari ad 1.1 volte i valori succitati, che devono comunque essere espressi in termini di valori medi giornalieri nelle 24 ore.

     10. Per edifici con volumetria totale lorda climatizzata inferiore a 10.000 mc, nel caso sia stato utilizzato il calcolo semplificato di cui al punto 5, il valore limite del fabbisogno energetico normalizzato per climatizzazione invernale, dovrà essere calcolato mediante la formula di cui al comma 7 ponendo I=0, a=0.

     11. La formulazione del valore limite del fabbisogno energetico normalizzato di cui al comma 7 potrà essere variata, anche in relazione all'evoluzione della normativa nazionale o comunitaria, mediante decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato.]

 

     Art. 9. Limiti di esercizio degli impianti termici. [20]

     [1. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti devono essere condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non vengano superati i valori massimi di temperatura fissati dall'articolo 4 del presente decreto.

     2. L'esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell'impianto termico ed alla durata giornaliera di attivazione:

     Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;

     Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;

     Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;

     Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;

     Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;

     Zona F: nessuna limitazione.

     Al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime.

     3. E' consentito il frazionamento dell'orario giornaliero di riscaldamento in due o più sezioni.

     4. La durata di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F deve essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.

     5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4, relative alla limitazione del periodo annuale di esercizio ed alla durata giornaliera di attivazione non si applicano:

     a) agli edifici rientranti nella categoria E.3;

     b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;

     c) agli edifici rientranti nella categoria E.7, solo se adibiti a scuole materne e asili nido;

     d) agli edifici rientranti nella categoria E.1, adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;

     e) agli edifici rientranti nella categoria E.6, adibiti a piscine saune e assimilabii;

     f) agli edifici rientranti nella categoria E.8, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

     6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 non si applicano, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione degli impianti termici per il riscaldamento degli edifici, nei seguenti casi:

     a) edifici rientranti nella categoria E.2 ed E.5, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;

     b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;

     c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;

     d) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, al solo fine di alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 5, di produrre acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;

     e) impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza, dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16 °C +2 °C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2 del presente articolo;

     f) impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza, dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore ed un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;

     g) impianti termici per singole unità immobiliari dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente;

     h) impianti termici condotti mediante «contratti di servizio energia» i cui corrispettivi siano essenzialmente correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente regolamento, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita dal comma 2 ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera e);

     7. In caso di fabbricato in condominio ciascun condomino o locatario può richiedere che, a cura delle Autorità competenti di cui all'art. 31 comma 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e a proprie spese, venga verificata l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

     8. In tutti gli edifici di cui all'art. 3 l'amministratore e, dove questo manchi, il proprietario o i proprietari sono tenuti ad esporre, presso ogni impianto termico centralizzato al servizio di una pluralità di utenti, una tabella concernente:

     a) l'indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto nei limiti di quanto disposto al presente articolo;

     b) le generalità e il domicilio del soggetto responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico.]

 

     Art. 10. Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici. [21]

     [1. In deroga a quanto previsto dall'art. 9, i sindaci, su conforme delibera immediatamente esecutiva della giunta comunale, possono ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, sia per i centri abitati, sia per i singoli immobili.

     2. I sindaci assicurano l'immediata informazione della popolazione relativamente ai provvedimenti adottati ai sensi del comma 1.]

 

     Art. 11. Esercizio e manutenzione degli impianti termici e controlli relativi.

     1. [L'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono affidati al proprietario, definito come alla lettera j) dell'articolo 1, comma 1, o per esso ad un terzo, avente i requisiti definiti alla lettera o) dell'articolo 1, comma 1, che se ne assume la responsabilità. L'eventuale atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, che lo espone altresì alle sanzioni amministrative previste dal comma 5 dell'articolo 34 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, deve essere redatto in forma scritta e consegnato al proprietario. Il terzo eventualmente incaricato, non può delegare ad altri le responsabilità assunte, e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle attività di sua competenza, fermo restando il rispetto della legge 5 marzo 1990 n. 46, per le attività di manutenzione straordinaria, e ferma restando la propria diretta responsabilità ai sensi degli articoli 1667 e seguenti del codice civile. Il ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di fornitore di energia per il medesimo impianto, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto servizio energia] [22].

     2. [Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo, dell'unità immobiliare stessa subentra per la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario, nell'onere di adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento e nelle connesse responsabilità limitatamente all'esercizio, alla manutenzione dell'impianto termico ed alle verifiche periodiche di cui al comma 12] [23].

     3. [Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il possesso dei requisiti richiesti al "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico" è dimostrato mediante l'iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria quali, ad esempio, l'albo nazionale dei costruttori - categoria gestione e manutenzione degli impianti termici di ventilazione e condizionamento, oppure mediante l'iscrizione ad elenchi equivalenti dell'Unione europea, oppure mediante certificazione dei soggetto, ai sensi delle norme UNI EN ISO della serie 9.000, per l'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, da parte di un organismo accreditato e riconosciuto a livello italiano o europeo. In ogni caso il terzo responsabile o il responsabile tecnico preposto deve possedere conoscenze tecniche adeguate alla complessità dell'impianto o degli impianti a lui affidati] [24].

     4. [Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione elaborate dal costruttore dell'impianto. Qualora non siano disponibili le istruzioni del costruttore, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente, mentre le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo specifico modello, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle vigenti normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo. In mancanza di tali specifiche indicazioni, i controlli di cui all'allegato H devono essere effettuati almeno una volta l'anno, fermo restando quanto stabilito ai commi 12 e 13] [25].

     4 bis. Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto, l'operatore ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto da rilasciare al responsabile dell'impianto, che deve sottoscriverne copia per ricevuta. L'originale del rapporto sarà da questi conservato ed allegato al libretto di cui al comma 9. Nel caso di impianti di riscaldamento unifamiliari, di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, il rapporto di controllo e manutenzione dovrà essere redatto e sottoscritto conformemente al modello di cui all'allegato H al presente decreto. Tale modello potrà essere modificato ed aggiornato, anche in relazione al progresso della tecnica ed all'evoluzione della normativa nazionale o comunitaria, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto o mediante approvazione di specifiche norme tecniche UNI. Con la medesima procedura potranno essere adottati modelli standard per altre tipologie di impianto [26].

     5. [Il nominativo del responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici deve essere riportato in evidenza sul «libretto di centrale» o sul «libretto di impianto» prescritto dal comma 9] [27].

     6. [Il terzo eventualmente nominato responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico comunica entro sessanta giorni la propria nomina all'ente locale competente per i controlli previsti al comma 3 dell'articolo 31 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. Al medesimo ente il terzo responsabile comunica immediatamente eventuali revoche o dimissioni dall'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto] [28].

     7. [Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici è tra l'altro tenuto:

     - al rispetto del periodo annuale di esercizio;

     - all'osservanza dell'orario prescelto, nei limiti della durata giornaliera di attivazione consentita dall'art. 9;

     - al mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti dalle disposizioni di cui all'art. 4] [29].

     8. [Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, ove non possieda i requisiti necessari o non intenda provvedere direttamente, affida le operazioni di cui al comma 4 a soggetti abilitati alla manutenzione straordinaria degli impianti di cui alla lettera c) dell'articolo 1, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 46. Nel caso di impianti termici a gas il soggetto deve essere abilitato anche per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) della medesima legge 5 marzo 1990, n. 46. Nel caso di impianti termici unifamiliari con potenza nominale dei focolare inferiore a 35 kW, la figura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione si identifica con l'occupante che può, con le modalità di cui al comma 1, delegarne i compiti al soggetto cui è affidata con continuità la manutenzione dell'impianto, che assume pertanto il ruolo di terzo responsabile, fermo restando che l'occupante stesso mantiene in maniera esclusiva le responsabilità di cui al comma 7. Al termine dell'occupazione è fatto obbligo all'occupante di consegnare al proprietario o al subentrante il "libretto di impianto" prescritto al comma 9, debitamente aggiornato, con gli eventuali allegati] [30].

     9. Gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW devono essere muniti di un «libretto di centrale» conforme all'allegato F al presente regolamento; gli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 kW devono essere muniti di un «libretto di impianto» conforme all'allegato G al presente regolamento.

     10. I modelli dei libretti di centrale e dei libretti d'impianto di cui al comma 9 possono essere aggiornati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto.

     11. La compilazione iniziale del libretto nel caso di impianti termici di nuova installazione sottoposti a ristrutturazione, e per impianti termici individuali anche in caso di sostituzione dei generatori di calore, deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione, dalla ditta installatrice che, avendo completato i lavori di realizzazione dell'impianto termico, è in grado di verificarne la sicurezza e funzionalità nel suo complesso, ed è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9 della legge 5 marzo 1990, n. 46, comprensiva, se dei caso, dei riferimenti di cui alla nota 7 del modello di dichiarazione allegato al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1992. Copia della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto, firmata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione, dovrà essere inviata all'ente competente per i controlli di cui al comma 18. La compilazione iniziale del libretto, previo rilevamento dei parametri di combustione, per impianti esistenti all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento nonché la compilazione per le verifiche periodiche previste dal presente regolamento è effettuata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico. Il libretto di centrale ed il libretto di impianto devono essere conservati presso l'edificio o l'unità immobiliare in cui è collocato l'impianto termico. In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale, il terzo responsabile è tenuto a consegnare al proprietario o all'eventuale terzo responsabile subentrante l'originale del libretto, ed eventuali allegati, il tutto debitamente aggiornato [31].

     11 bis. La compilazione iniziale del libretto di centrale e del libretto di impianto ed i successivi aggiornamenti possono essere effettuati anche su supporto informatico; in tal caso ogni singolo libretto dovrà essere stampabile su carta [32].

     12. [Gli elementi da sottoporre a verifica periodica sono quelli riportati sul «libretto di centrale» o sul «libretto di impianto» di cui al comma 9.

Le suddette verifiche vanno effettuate almeno una volta l'anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per i generatori di calore con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW e almeno con periodicità biennale per i generatori di calore con potenza nominale inferiore, ferma restando la periodicità almeno annuale delle operazioni di manutenzione prescritte al comma 4] [33].

     13. [Per le centrali termiche dotate di generatore di calore o di generatori di calore con potenza termica nominale complessiva maggiore o uguale a 350 kW è inoltre prescritta una seconda determinazione del solo rendimento di combustione da effettuare normalmente alla metà del periodo di riscaldamento] [34].

     14. [Il rendimento di combustione, rilevato nel corso delle verifiche di cui al commi 12 e 13, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle vigenti norme tecniche UNI, deve risultare:

     a) per i generatori di calore ad acqua calda installati antecedentemente al 29 ottobre 1993, non inferiore di tre punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale previsto ai sensi dell'articolo 6 per caldaie standard della medesima potenza;

     b) per i generatori di calore ad acqua calda installati a partire dal 29 ottobre 1993, non inferiore al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale previsto ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto per caldaie standard della medesima potenza;

     c) per generatori di calore ad aria calda installati antecedentemente al 29 ottobre 1993, non inferiore a sei punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento di combustione alla potenza nominale indicato all'allegato E;

     d) per generatori di calore ad aria calda installati a partire dal 29 ottobre 1993, non inferiore a tre punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento di combustione alla potenza nominale indicato all'allegato E] [35].

     15. [Qualora i generatori di calore installati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento non possano essere ricondotti mediante operazioni di manutenzione ai valori di rendimento di combustione indicati alle lettere a) e c) del comma 14 è prescritta la loro sostituzione entro i termini appresso indicati:

 

Potenza nominale

Termini

350 kW e oltre

entro il 30 settembre 1994

inferiore a 350 kW per zone climatiche E, F

entro il 30 settembre 1995

inferiore a 350 kW per le restanti zone climatiche

entro il 30 settembre 1996

 

I generatori di calore installati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento per i quali, durante le operazioni di verifica in esercizio, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli indicati alle lettere b) e d) del comma 14, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 300 giorni solari a partire dalla data della verifica] [36].

     16. [I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di verifica in esercizio, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli indicati alle lettere b) e d) del comma 14, sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo prevista alle lettere e), f), g) ed h) del comma 6 dell'art. 9] [37].

     17. [Gli impianti termici che provvedono alla climatizzazione invernale degli ambienti in tutto o in parte mediante l'adozione di macchine e sistemi diversi dai generatori di calore, macchine e sistemi quali ad esempio le pompe di calore, le centrali di cogenerazione al servizio degli edifici, gli scambiatori di calore al servizio delle utenze degli impianti di teleriscaldamento, gli impianti di climatizzazione invernale mediante sistemi solari attivi, devono essere muniti di «libretto di centrale» predisposto, secondo la specificità del caso, dall'installatore dell'impianto ovvero, per gli impianti esistenti, dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione; detto libretto dovrà contenere oltre alla descrizione dell'impianto stesso, l'elenco degli elementi da sottoporre a verifica, i limiti di accettabilità di detti elementi in conformità alle leggi vigenti, la periodicità prevista per le verifiche; un apposito spazio dovrà inoltre essere riservato all'annotazione degli interventi di manutenzione straordinaria. Per la parte relativa ad eventuali generatori di calore il libretto di centrale si atterrà alle relative disposizioni già previste nel presente regolamento] [38].

     18. [Ai sensi dell'art. 31, comma 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, i comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio, in un quadro di azioni che vedano l'Ente locale promuovere la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza, effettuano, con cadenza almeno biennale e con onere a carico degli utenti ed anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, i controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio dell'impianto termico. I risultati dei controlli eseguiti sugli impianti termici devono essere allegati al libretto di centrale o al libretto di impianto di cui al comma 9, annotando i riferimenti negli spazi appositamente previsti. Entro il 31 dicembre 2000 gli enti di cui sopra inviano alla regione di appartenenza, e per conoscenza al Ministero dell'industria, dei commercio e dell'artigianato, una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze dei controlli effettuati nell'ultimo biennio. La relazione sarà aggiornata con frequenza biennale] [39].

     19. [In caso di affidamento ad organismi esterni dei controlli di cui al comma 18, i comuni e le province competenti dovranno stipulare con detti organismi apposite convenzioni, previo accertamento che gli stessi soddisfino, con riferimento alla specifica attività prevista, i requisiti minimi di cui all'allegato I al presente decreto. L'ENEA, nell'ambito dell'accordo di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, o su specifica commessa, fornisce agli enti locali che ne facciano richiesta assistenza per l'accertamento dell'idoneità tecnica dei predetti organismi] [40].

     20. [Limitatamente agli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, gli enti di cui al comma 18 possono, nell'ambito della propria autonomia, con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'ENEA, stabilire che i controlli si intendano effettuati nei casi in cui i manutentori degli impianti termici o i terzi responsabili dell'esercizio e manutenzione o i proprietari degli stessi trasmettano, con le modalità ed entro i termini stabiliti dal provvedimento medesimo, apposita dichiarazione, redatta secondo il modello di cui all'allegato H, con timbro e firma del terzo responsabile o dell'operatore, nel caso la prima figura non esista per l'impianto specifico, e con connessa assunzione di responsabilità, attestante il rispetto delle norme del presente regolamento, con particolare riferimento ai risultati dell'ultima delle verifiche periodiche di cui al comma 12. Gli enti di cui al comma 18 possono altresì stabilire, per manutentori e terzi responsabili, l'obbligo di consegna periodica delle dichiarazioni di cui sopra su supporto informatico standardizzato. Gli enti, qualora ricorrano alla forma di verifica prevista al presente comma, devono comunque effettuare annualmente controlli tecnici a campione su almeno il 5% degli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW esistenti sul territorio, scegliendoli tra quelli per i quali sia pervenuta nell'ultimo biennio la dichiarazione di avvenuta manutenzione, ai fini del riscontro della veridicità della dichiarazione stessa, provvedendo altresì ad effettuare, nei termini previsti dall'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, i controlli su tutti gli impianti termici per i quali la dichiarazione di cui sopra risulti omessa o si evidenzino comunque situazioni di non conformità alle norme vigenti. Gli enti locali, al fine di massimizzare l'efficacia della propria azione, possono programmare i predetti controlli a campione dando priorità agli impianti più vecchi o per i quali si abbia comunque una indicazione di maggiore criticità, avendo peraltro cura di predisporre il campione in modo da evitare distorsioni di mercato. In conformità al principio stabilito dal comma 3, articolo 31, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli oneri per la effettuazione dei controlli a campione sono posti a carico di tutti gli utenti che presentino detta dichiarazione, con opportune procedure definite da ciascun ente locale nell'ambito della propria autonomia] [41].

 

     Art. 12. Entrata in vigore.

     1. Il presente regolamento, salvo quanto disposto al comma 2, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     2. Le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8 e 11 hanno effetto dal novantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di recepimento delle normative UNI previste dall'articolo 5, comma 2, dall'articolo 8, comma 3, dall'articolo 11, comma 14, e dall'allegato B e, in ogni caso, a decorrere dal 1° agosto 1994.

 

 

Allegato A

Tabella dei gradi/giorno dei comuni italiani raggruppati per regione e provincia [42]

 

Piemonte

 

pr

z

gr-g

alt

comune

TO

E

2617

315

AGLIE'

TO

E

2781

257

AIRASCA

TO

F

3974

1080

ALA DI STURA

TO

E

2706

230

ALBIANO D'IVREA

TO

F

3146

610

ALICE SUPERIORE

TO

E

2900

364

ALMESE

TO

F

3789

957

ALPETTE

TO

E

2825

314

ALPIGNANO

TO

E

2813

306

ANDEZENO

TO

F

3495

836

ANDRATE

TO

F

3527

782

ANGROGNA

TO

E

2835

321

ARIGNANO

TO

E

2928

383

AVIGLIANA

TO

E

2748

260

AZEGLIO

TO

E

2684

360

BAIRO

TO

F

3085

440

BALANGERO

TO

E

2732

392

BALDISSERO CANAVESE

TO

E

2985

421

BALDISSERO TORINESE

TO

F

4502

1432

BALME

TO

E

2756

266

BANCHETTE

TO

E

2897

362

BARBANIA

TO

F

3043

1312

BARDONECCHIA

TO

E

2841

325

BARONE CANAVESE

TO

E

2591

265

BEINASCO

TO

E

2827

406

BIBIANA

TO

F

3452

732

BOBBIO PELLICE

TO

E

2740

255

BOLLENGO

TO

E

2639

254

BORGARO TORINESE

TO

F

3020

540

BORGIALLO

TO

E

2737

253

BORGOFRANCO D'IVREA

TO

E

2748

260

BORGOMASINO

TO

E

2945

394

BORGONE SUSA

TO

E

2714

240

BOSCONERO

TO

E

2634

187

BRANDIZZO

TO

E

2847

400

BRICHERASIO

TO

F

3420

797

BROSSO

TO

E

2894

360

BROZOLO

TO

E

2834

320

BRUINO

TO

E

2609

170

BRUSASCO

TO

F

3036

455

BRUZOLO

TO

E

2726

301

BURIASCO

TO

E

2771

276

BUROLO

TO

E

2620

317

BUSANO

TO

F

3014

440

BUSSOLENO

TO

E

2975

414

BUTTIGLIERA ALTA

TO

F

3039

409

CAFASSE

TO

E

2808

303

CALUSO

TO

E

2604

253

CAMBIANO

TO

E

2785

365

CAMPIGLIONE FENILE

TO

E

2781

285

CANDIA CANAVESE

TO

E

2581

237

CANDIOLO

TO

F

3342

659

CANISCHIO

TO

E

2936

459

CANTALUPA

TO

F

3479

750

CANTOIRA

TO

E

2915

374

CAPRIE

TO

E

2743

257

CARAVINO

TO

E

2726

349

CAREMA

TO

E

2578

235

CARIGNANO

TO

E

2714

240

CARMAGNOLA

TO

E

2661

205

CASALBORGONE

TO

E

2717

239

CASCINETTE D'IVREA

TO

E

2961

405

CASELETTE

TO

E

2770

277

CASELLE TORINESE

TO

F

3063

473

CASTAGNETO PO

TO

E

2762

244

CASTAGNOLE PIEMONTE

TO

E

2659

343

CASTELLAMONTE

TO

F

3483

828

CASTELNUOVO NIGRA

TO

E

2678

216

CASTIGLIONE TORINESE

TO

E

2619

177

CAVAGNOLO

TO

E

2723

300

CAVOUR

TO

E

2638

256

CERCENASCO

TO

F

3410

704

CERES

TO

F

5154

1620

CERESOLE REALE

TO

F

4385

1354

CESANA TORINESE

TO

F

3630

851

CHIALAMBERTO

TO

F

3179

550

CHIANOCCO

TO

E

2848

329

CHIAVERANO

TO

E

2778

283

CHIERI

TO

F

3224

664

CHIESANUOVA

TO

F

3479

750

CHIOMONTE

TO

E

2921

378

CHIUSA DI SAN MICHELE

TO

E

2628

183

CHIVASSO

TO

E

2763

273

CICONIO

TO

F

3195

646

CINTANO

TO

F

3096

495

CINZANO

TO

E

2870

344

CIRIE'

TO

F

4994

1760

CLAVIERE

TO

F

3467

742

COASSOLO TORINESE

TO

F

3479

750

COAZZE

TO

E

2646

302

COLLEGNO

TO

F

3094

585

COLLERETTO CASTELNUOVO

TO

E

2779

280

COLLERETTO GIACOSA

TO

E

2918

376

CONDOVE

TO

F

3291

625

CORIO

TO

E

2873

346

COSSANO CANAVESE

TO

E

2706

375

CUCEGLIO

TO

E

2829

377

CUMIANA

TO

E

2975

414

CUORGNE'

TO

E

2781

285

DRUENTO

TO

F

3659

870

EXILLES

TO

E

2618

316

FAVRIA

TO

E

2662

275

FELETTO

TO

F

3781

1154

FENESTRELLE

TO

E

2997

429

FIANO

TO

E

2741

256

FIORANO CANAVESE

TO

E

2724

247

FOGLIZZO

TO

F

3231

585

FORNO CANAVESE

TO

F

3826

1048

FRASSINETTO

TO

E

2759

270

FRONT

TO

E

2815

376

FROSSASCO

TO

E

2740

314

GARZIGLIANA

TO

E

2699

230

GASSINO TORINESE

TO

F

3152

485

GERMAGNANO

TO

F

3510

771

GIAGLIONE

TO

F

3113

506

GIAVENO

TO

E

2951

398

GIVOLETTO

TO

F

3585

821

GRAVERE

TO

F

4019

1110

GROSCAVALLO

TO

E

2945

394

GROSSO

TO

E

2687

293

GRUGLIASCO

TO

F

3497

816

INGRIA

TO

F

3194

560

INVERSO PINASCA

TO

E

2738

256

ISOLABELLA

TO

E

2921

485

ISSIGLIO

TO

E

2737

253

IVREA

TO

E

2915

374

LA CASSA

TO

E

2570

230

LA LOGGIA

TO

F

3197

515

LANZO TORINESE

TO

E

2616

175

LAURIANO

TO

E

2722

245

LEINI

TO

E

3789

957

LEMIE

TO

E

2773

277

LESSOLO

TO

E

2779

353

LEVONE

TO

F

3273

613

LOCANA

TO

E

2756

268

LOMBARDORE

TO

E

2612

241

LOMBRIASCO

TO

E

2722

243

LORANZE'

TO

F

3081

540

LUGNACCO

TO

F

3065

474

LUSERNA SAN GIOVANNI

TO

F

3114

507

LUSERNETTA

TO

E

2661

268

LUSIGLIE'

TO

E

2721

301

MACELLO

TO

E

2819

310

MAGLIONE

TO

E

2928

383

MARENTINO

TO

F

3832

1188

MASSELLO

TO

F

3005

410

MATHI

TO

F

3449

730

MATTIE

TO

E

2838

323

MAZZE'

TO

F

3390

691

MEANA DI SUSA

TO

E

2587

249

MERCENASCO

TO

F

3258

680

MEUGLIANO

TO

F

3329

650

MEZZENILE

TO

E

2858

336

MOMBELLO DI TORINO

TO

F

3302

83

MOMPANTERO

TO

F

3591

825

MONASTERO DI LANZO

TO

E

2553

219

MONCALIERI

TO

F

4545

1461

MONCENISIO

TO

E

2916

375

MONTALDO TORINESE

TO

E

2894

360

MONTALENGHE

TO

E

2728

247

MONTALTO DORA

TO

E

2667

209

MONTANARO

TO

E

2619

177

MONTEU DA PO

TO

E

2846

328

MORIONDO TORINESE

TO

E

2537

229

NICHELINO

TO

F

3904

1062

NOASCA

TO

E

2948

372

NOLE

TO

F

3101

575

NOMAGLIO

TO

E

2623

246

NONE

TO

F

3596

828

NOVALESA

TO

E

2633

326

OGLIANICO

TO

E

2634

273

ORBASSANO

TO

E

2844

327

ORIO CANAVESE

TO

E

2784

344

OSASCO

TO

E

2612

241

OSASIO

TO

F

4100

1100

OULX

TO

E

2594

300

OZEGNA

TO

E

2730

248

PALAZZO CANAVESE

TO

E

2618

243

PANCALIERI

TO

E

2638

330

PARELLA

TO

E

2898

363

PAVAROLO

TO

E

2751

262

PAVONE CANAVESE

TO

F

3209

650

PECCO

TO

E

2964

407

PECETTO TORINESE

TO

F

3266

608

PEROSA ARGENTINA

TO

E

2755

265

PEROSA CANAVESE

TO

F

3620

844

PERRERO

TO

E

2690

364

PERTUSIO

TO

F

3310

590

PESSINETTO

TO

E

2735

325

PIANEZZA

TO

F

3194

560

PINASCA

TO

E

2815

376

PINEROLO

TO

F

3096

495

PINO TORINESE

TO

E

2575

233

PIOBESI TORINESE

TO

E

2704

304

PIOSSASCO

TO

E

2682

288

PISCINA

TO

E

2728

295

PIVERONE

TO

E

2727

249

POIRINO

TO

F

3299

630

POMARETTO

TO

E

2866

451

PONT CANAVESE

TO

E

2902

436

PORTE

TO

F

4640

1524

PRAGELATO

TO

F

4536

1455

PRALI

TO

E

2808

303

PRALORMO

TO

F

3371

678

PRAMOLLO

TO

F

3352

732

PRAROSTINO

TO

F

3239

590

PRASCORSANO

TO

F

3270

611

PRATIGLIONE

TO

E

2645

334

QUAGLIUZZO

TO

E

2770

275

QUASSOLO

TO

E

2643

295

QUINCINETTO

TO

F

3059

470

REANO

TO

F

3783

1023

RIBORDONE

TO

E

2747

262

RIVA PRESSO CHIERI

TO

E

2846

328

RIVALBA

TO

E

2666

294

RIVALTA DI TORINO

TO

E

2942

392

RIVARA

TO

E

2600

304

RIVAROLO CANAVESE

TO

E

2783

286

RIVAROSSA

TO

E

2939

390

RIVOLI

TO

E

2894

360

ROBASSOMERO

TO

F

3056

421

ROCCA CANAVESE

TO

E

2868

412

ROLETTO

TO

E

2762

270

ROMANO CANAVESE

TO

F

3716

956

RONCO CANAVESE

TO

E

2670

211

RONDISSONE

TO

F

3804

967

RORA'

TO

E

2952

399

ROSTA

TO

F

3644

860

ROURE

TO

F

3314

640

RUBIANA

TO

F

3268

675

RUEGLIO

TO

E

2668

349

SALASSA

TO

F

3998

1032

SALBERTRAND

TO

E

2728

247

SALERANO CANAVESE

TO

F

4169

1210

SALZA DI PINEROLO

TO

E

2728

247

SAMONE

TO

E

2673

213

SAN BENIGNO CANAVESE

TO

E

2909

370

SAN CARLO CANAVESE

TO

F

3179

550

SAN COLOMBANO BELMONTE

TO

E

2999

430

SAN DIDERO

TO

E

2845

327

SAN FRANCESCO AL CAMPO

TO

F

3083

486

SAN GERMANO CHISONE

TO

E

2834

320

SAN GILLIO

TO

E

2594

300

SAN GIORGIO CANAVESE

TO

F

3013

420

SAN GIORIO DI SUSA

TO

E

2750

264

SAN GIUSTO CANAVESE

TO

E

2722

385

SAN MARTINO CANAVESE

TO

E

2830

317

SAN MAURIZIO CANAVESE

TO

E

2478

211

SAN MAURO TORINESE

TO

E

2924

451

SAN PIETRO VAL LEMINA

TO

E

2665

347

SAN PONSO

TO

E

2646

195

SAN RAFFAELE CIMENA

TO

E

2823

313

SAN SEBASTIANO DA PO

TO

E

2885

413

SAN SECONDO DI PINEROLO

TO

E

2864

340

SANGANO

TO

E

2888

356

SANT'AMBROGIO DI TORINO

TO

E

2924

380

SANT'ANTONINO DI SUSA

TO

E

2580

237

SANTENA

TO

F

4617

1509

SAUZE D'OULX

TO

F

4694

1560

SAUZE DI CESANA

TO

E

2788

262

SCALENGHE

TO

E

2774

278

SCARMAGNO

TO

F

3008

436

SCIOLZE

TO

F

5165

2035

SESTRIERE

TO

E

2744

258

SETTIMO ROTTARO

TO

E

2664

207

SETTIMO TORINESE

TO

E

2781

282

SETTIMO VITTONE

TO

F

3182

552

SPARONE

TO

E

2680

356

STRAMBINELLO

TO

E

2720

240

STRAMBINO

TO

F

3108

503

SUSA

TO

E

2763

270

TAVAGNASCO

TO

E

2617

239

TORINO

TO

E

2649

197

TORRAZZA PIEMONTE

TO

E

2979

417

TORRE CANAVESE

TO

F

3128

516

TORRE PELLICE

TO

E

2912

372

TRANA

TO

F

3238

654

TRAUSELLA

TO

F

3509

827

TRAVERSELLA

TO

F

3296

628

TRAVES

TO

E

2639

276

TROFARELLO

TO

F

4478

1416

USSEAUX

TO

F

4664

1265

USSEGLIO

TO

E

2925

381

VAIE

TO

F

3119

510

VAL DELLA TORRE

TO

F

3659

870

VALGIOIE

TO

F

3187

508

VALLO TORINESE

TO

E

2722

385

VALPERGA

TO

F

3961

1113

VALPRATO SOANA

TO

F

3206

521

VARISELLA

TO

E

2948

396

VAUDA CANAVESE

TO

E

2555

262

VENARIA

TO

F

3260

604

VENAUS

TO

E

2607

169

VEROLENGO

TO

E

2784

287

VERRUA SAVOIA

TO

E

2710

235

VESTIGNE'

TO

E

2909

470

VIALFRE'

TO

F

3348

738

VICO CANAVESE

TO

E

2922

481

VIDRACCO

TO

E

2643

260

VIGONE

TO

E

2620

253

VILLAFRANCA PIEMONTE

TO

E

2924

380

VILLANOVA CANAVESE

TO

E

2904

367

VILLAR DORA

TO

F

3029

450

VILLAR FOCCHIARDO

TO

F

3350

664

VILLAR PELLICE

TO

F

3149

530

VILLAR PEROSA

TO

E

2925

381

VILLARBASSE

TO

E

2765

274

VILLAREGGIA

TO

E

2576

234

VILLASTELLONE

TO

E

2573

232

VINOVO

TO

E

2604

246

VIRLE PIEMONTE

TO

E

2718

243

VISCHE

TO

E

2902

480

VISTRORIO

TO

F

3515

774

VIU'

TO

E

2682

219

VOLPIANO

TO

E

2772

251

VOLVERA

 

VC

F

3044

569

AILOCHE

VC

F

3877

1191

ALAGNA VALSESIA

VC

E

2779

151

ALBANO VERCELLESE

VC

E

2640

258

ALICE CASTELLO

VC

F

3012

544

ANDORNO MICCA

VC

E

2545

185

ARBORIO

VC

E

2748

127

ASIGLIANO VERCELLESE

VC

F

3032

560

BALMUCCIA

VC

E

2520

166

BALOCCO

VC

E

2665

277

BENNA

VC

E

2541

182

BIANZE'

VC

E

2589

420

BIELLA

VC

E

2971

513

BIOGLIO

VC

F

3172

667

BOCCIOLETO

VC

E

2619

242

BORGO D'ALE

VC

E

2746

126

BORGO VERCELLI

VC

E

2765

354

BORGOSESIA

VC

E

2704

307

BORRIANA

VC

F

3356

809

BREIA

VC

E

2688

295

BRUSNENGO

VC

E

2550

189

BURONZO

VC

F

3253

730

CALLABIANA

VC

F

3334

792

CAMANDONA

VC

E

2588

419

CAMBURZANO

VC

F

3380

827

CAMPERTOGNO

VC

F

3312

775

CAMPIGLIA CERVO

VC

E

2746

340

CANDELO

VC

F

3031

559

CAPRILE

VC

F

4000

1304

CARCOFORO

VC

E

2820

119

CARESANA

VC

E

2758

135

CARESANABLOT

VC

E

2542

183

CARISIO

VC

E

2780

152

CASANOVA ELVO

VC

E

2866

432

CASAPINTA

VC

E

2585

216

CASTELLETTO CERVO

VC

E

2657

271

CAVAGLIA'

VC

F

3195

685

CELLIO

VC

E

2727

325

CERRETO CASTELLO

VC

E

2629

250

CERRIONE

VC

F

3610

1004

CERVATTO

VC

E

2613

237

CIGLIANO

VC

F

3235

716

CIVIASCO

VC

E

2902

460

COGGIOLA

VC

E

2768

143

COLLOBIANO

VC

E

2633

253

COSSATO

VC

E

2750

129

COSTANZANA

VC

F

3104

615

CRAVAGLIANA

VC

E

2505

154

CRESCENTINO

VC

E

2795

377

CREVACUORE

VC

E

2589

420

CROSA

VC

E

2522

167

CROVA

VC

E

2811

390

CURINO

VC

E

2753

131

DESANA

VC

F

3229

711

DONATO

VC

E

2689

296

DORZANO

VC

F

3439

873

FOBELLO

VC

E

2810

143

FONTANETTO PO

VC

E

2509

157

FORMIGLIANA

VC

E

2763

353

GAGLIANICO

VC

E

2502

263

GATTINARA

VC

E

2572

206

GHISLARENGO

VC

E

2548

187

GIFFLENGA

VC

F

3079

596

GRAGLIA

VC

E

2514

161

GREGGIO

VC

E

2927

479

GUARDABOSONE

VC

E

2519

165

LAMPORO

VC

E

2445

219

LENTA

VC

E

2772

360

LESSONA

VC

E

2757

134

LIGNANA

VC

E

2549

188

LIVORNO FERRARIS

VC

E

2720

320

LOZZOLO

VC

F

3010

543

MAGNANO

VC

E

2598

226

MASSAZZA

VC

E

2748

341

MASSERANO

VC

E

2584

416

MEZZANA MORTIGLIENGO

BI

F

3020

541

MIAGLIANO

VC

F

3448

880

MOLLIA

VC

E

2723

322

MONCRIVELLO

VC

E

2748

341

MONGRANDO

VC

F

3117

625

MOSSO SANTA MARIA

VC

E

2804

107

MOTTA DE' CONTI

VC

E

2568

203

MOTTALCIATA

VC

F

3058

580

MUZZANO

VC

F

3092

606

NETRO

VC

E

2576

410

OCCHIEPPO INFERIORE

VC

E

2909

465

OCCHIEPPO SUPERIORE

VC

E

2776

149

OLCENENGO

VC

E

2768

143

OLDENICO

VC

E

2802

137

PALAZZOLO VERCELLESE

VC

E

2782

122

PERTENGO

VC

F

3168

664

PETTINENGO

VC

E

2776

117

PEZZANA

VC

E

2802

383

PIATTO

VC

F

3669

1050

PIEDICAVALLO

VC

F

3196

686

PILA

VC

F

3282

752

PIODE

VC

F

3162

660

PISTOLESA

VC

F

3123

630

POLLONE

VC

E

2691

357

PONDERANO

VC

F

3129

634

PORTULA

VC

E

2867

459

POSTUA

VC

F

3025

554

PRALUNGO

VC

E

2776

117

PRAROLO

VC

E

2850

420

PRAY

VC

E

2642

260

QUAREGNA

VC

E

2798

406

QUARONA

VC

E

2764

140

QUINTO VERCELLESE

VC

F

3344

800

QUITTENGO

VC

F

3497

917

RASSA

VC

F

4139

1411

RIMA SAN GIUSEPPE

VC

F

3482

906

RIMASCO

VC

F

3833

1176

RIMELLA

VC

F

3774

1112

RIVA VALDOBBIA

VC

E

2829

126

RIVE

VC

E

2522

278

ROASIO

VC

E

2641

460

RONCO BIELLESE

VC

E

2771

145

RONSECCO

VC

E

2704

307

ROPPOLO

VC

F

3451

882

ROSAZZA

VC

F

3361

813

ROSSA

VC

E

2592

221

ROVASENDA

VC

F

3251

728

SABBIA

VC

F

3070

589

SAGLIANO MICCA

VC

F

3118

626

SALA BIELLESE

VC

E

2784

155

SALASCO

VC

E

2763

139

SALI VERCELLESE

VC

E

2557

194

SALUGGIA

VC

E

2680

289

SALUSSOLA

VC

E

2514

161

SAN GERMANO VERCELLESE

VC

E

2561

197

SAN GIACOMO VERCELLESE

VC

F

3338

795

SAN PAOLO CERVO

VC

E

2724

323

SANDIGLIANO

VC

E

2542

183

SANTHIA'

VC

F

3113

622

SCOPA

VC

F

3161

659

SCOPELLO

VC

F

3292

760

SELVE MARCONE

VC

E

2567

313

SERRAVALLE SESIA

VC

E

2895

454

SOPRANA

VC

F

3123

630

SORDEVOLO

VC

E

2821

450

STRONA

VC

E

2820

119

STROPPIANA

VC

F

3161

659

TAVIGLIANO

VC

E

2601

429

TERNENGO

VC

E

2687

495

TOLLEGNO

VC

F

3113

622

TORRAZZO

VC

E

2764

140

TRICERRO

VC

E

2793

130

TRINO

VC

F

3182

675

TRIVERO

VC

E

2537

179

TRONZANO VERCELLESE

VC

E

2675

285

VALDENGO

VC

E

2811

390

VALDUGGIA

VC

E

2576

410

VALLANZENGO

VC

E

2608

434

VALLE MOSSO

VC

E

2647

464

VALLE SAN NICOLAO

VC

E

2855

450

VARALLO

VC

F

3259

734

VEGLIO

VC

E

2751

130

VERCELLI

VC

E

2665

277

VERRONE

VC

E

2710

312

VIGLIANO BIELLESE

VC

E

2541

293

VILLA DEL BOSCO

VC

E

2606

232

VILLANOVA BIELLESE

VC

E

2793

162

VILLARBOIT

VC

E

2759

136

VILLATA

VC

E

2704

307

VIVERONE

VC

E

2928

506

VOCCA

VC

E

2870

435

ZIMONE

VC

E

2944

492

ZUBIENA

VC

F

3049

573

ZUMAGLIA

 

NO

E

2743

337

AGRATE CONTURBIA

NO

E

2943

517

AMENO

NO

F

3477

902

ANTRONA SCHIERANCO

NO

E

2577

210

ANZOLA D'OSSOLA

NO

E

2900

458

ARIZZANO

NO

E

2957

523

ARMENO

NO

F

3104

615

AROLA

NO

E

2580

212

ARONA

NO

F

3192

683

AURANO

NO

F

3156

655

BACENO

NO

F

3174

669

BANNIO ANZINO

NO

E

2597

225

BARENGO

NO

E

2436

205

BAVENO

NO

F

3073

591

BEE

NO

E

2428

199

BELGIRATE

NO

E

2659

192

BELLINZAGO NOVARESE

NO

E

2523

257

BEURA CARDEZZA

NO

E

2628

160

BIANDRATE

NO

E

2810

389

BOCA

NO

F

3578

980

BOGNANCO

NO

E

2666

278

BOGOGNO

NO

E

2821

420

BOLZANO NOVARESE

NO

E

2693

299

BORGO TICINO

NO

E

2458

118

BORGOLAVEZZARO

NO

E

2559

307

BORGOMANERO

NO

E

2753

345

BRIGA NOVARESE

NO

E

2571

205

BRIONA

NO

E

2883

445

BROVELLO CARPUGNINO

NO

F

3169

665

CALASCA CASTIGLIONE

NO

E

2688

178

CALTIGNACA

NO

E

2547

290

CAMBIASCA

NO

E

2666

161

CAMERI

NO

E

2597

225

CANNERO RIVIERA

NO

E

2583

214

CANNOBIO

NO

E

2993

530

CAPREZZO

NO

E

2570

204

CARPIGNANO SESIA

NO

E

2616

151

CASALBELTRAME

NO

E

2788

372

CASALE CORTE CERRO

NO

E

2478

170

CASALEGGIO NOVARA

NO

E

2590

131

CASALINO

NO

E

2603

141

CASALVOLONE

NO

E

2541

182

CASTELLAZZO NOVARESE

NO

E

2598

226

CASTELLETTO SOPRA TICINO

NO

E

2607

233

CAVAGLIETTO

NO

E

2476

243

CAVAGLIO D'AGOGNA

NO

F

3042

41

CAVAGLIO SPOCCIA

NO

E

2782

367

CAVALLIRIO

NO

F

3283

753

CEPPO MORELLI

NO

E

2422

127

CERANO

NO

E

2919

499

CESARA

NO

E

2949

517

COLAZZA

NO

E

2509

268

COMIGNAGO

NO

E

2798

380

COSSOGNO

NO

F

3460

889

CRAVEGGIA

NO

E

2507

267

CRESSA

NO

E

2627

337

CREVOLADOSSOLA

NO

E

2961

505

CRODO

NO

E

2536

289

CUREGGIO

NO

F

3456

886

CURSOLO ORASSO

NO

E

2743

337

DIVIGNANO

NO

E

2542

272

DOMODOSSOLA

NO

E

2610

235

DORMELLETTO

NO

F

3391

836

DRUOGNO

NO

F

3174

669

FALMENTA

NO

E

2577

210

FARA NOVARESE

NO

E

2498

260

FONTANETO D'AGOGNA

NO

F

3968

1280

FORMAZZA

NO

E

2655

153

GALLIATE

NO

E

2428

132

GARBAGNA NOVARESE

NO

E

2824

397

GARGALLO

NO

E

2802

383

GATTICO

NO

F

3087

602

GERMAGNO

NO

E

2473

241

GHEMME

NO

E

2431

201

GHIFFA

NO

F

3224

707

GIGNESE

NO

E

2782

367

GOZZANO

NO

E

2472

129

GRANOZZO CON MONTICELLO

NO

E

2579

211

GRAVELLONA TOCE

NO

E

2579

322

GRIGNASCO

NO

F

3360

812

GURRO

NO

F

3252

729

INTRAGNA

NO

E

2816

416

INVORIO

NO

E

2544

184

LANDIONA

NO

E

2562

198

LESA

NO

F

3239

719

LOREGLIA

NO

F

4030

1327

MACUGNAGA

NO

F

3209

696

MADONNA DEL SASSO

NO

E

2676

397

MAGGIORA

NO

F

3294

761

MALESCO

NO

E

2487

177

MANDELLO VITTA

NO

E

2745

258

MARANO TICINO

NO

E

2575

297

MASERA

NO

E

2909

465

MASSIMO VISCONTI

NO

F

3308

772

MASSIOLA

NO

E

2583

214

MEINA

NO

E

2570

204

MERGOZZO

NO

E

2650

266

MEZZOMERICO

NO

E

2909

479

MIASINO

NO

F

3242

721

MIAZZINA

NO

E

2581

213

MOMO

NO

E

2936

486

MONTECRESTESE

NO

E

2970

512

MONTESCHENO

NO

E

2831

430

NEBBIUNO

NO

E

2430

133

NIBBIOLA

NO

E

2889

476

NONIO

NO

E

2463

159

NOVARA

NO

E

2512

263

OGGEBBIO

NO

E

2606

232

OLEGGIO

NO

E

2685

293

OLEGGIO CASTELLO

NO

E

2688

295

OMEGNA

NO

E

2584

215

ORNAVASSO

NO

E

2687

294

ORTA SAN GIULIO

NO

E

2485

228

PALLANZENO

NO

E

2739

334

PARUZZARO

NO

E

2701

305

PELLA

NO

E

2693

299

PETTENASCO

NO

E

2510

247

PIEDIMULERA

NO

E

2490

232

PIEVE VERGONTE

NO

E

2782

390

PISANO

NO

E

2869

461

POGNO

NO

E

2676

286

POMBIA

NO

E

2518

275

PRATO SESIA

NO

E

3396

840

PREMENO

NO

F

3344

800

PREMIA

NO

E

2477

222

PREMOSELLO CHIOVENDA

NO

F

3422

860

QUARNA SOPRA

NO

F

3347

802

QUARNA SOTTO

NO

F

3227

710

RE

NO

E

2515

162

RECETTO

NO

E

2509

268

ROMAGNO SESIA

NO

E

2646

146

ROMENTINO

NO

E

2565

304

SAN BERNARDINO VERBANO

NO

E

2789

373

SAN MAURIZIO D'OPAGLIO

NO

E

2619

153

SAN NAZZARO SESIA

NO

E

2458

155

SAN PIETRO MOSEZZO

NO

F

3365

816

SANTA MARIA MAGGIORE

NO

F

3029

557

SEPPIANA

NO

E

2554

192

SILLAVENGO

NO

E

2453

225

SIZZANO

NO

E

2892

452

SORISO

NO

E

2472

129

SOZZAGO

NO

E

2430

200

STRESA

NO

E

2631

251

SUNO

NO

E

2471

128

TERDOBBIATE

NO

F

3484

907

TOCENO

NO

E

2463

122

TORNACO

NO

F

3307

771

TRAREGO VIGGIONA

NO

F

3734

1100

TRASQUERA

NO

E

2481

136

TRECATE

NO

R

2980

520

TRONTANO

NO

E

2987

525

VALSTRONA

NO

F

3185

677

VANZONE CON SAN CARLO

NO

E

2606

232

VAPRIO D'AGOGNA

NO

E

2694

300

VARALLO POMBIA

NO

F

3043

568

VARZO

NO

E

2426

197

VERBANIA

NO

E

2769

357

VERUNO

NO

E

2464

123

VESPOLATE

NO

E

2478

170

VICOLUNGO

NO

F

3061

582

VIGANELLA

NO

E

2888

449

VIGNONE

NO

E

2523

257

VILLADOSSOLA

NO

F

3354

807

VILLETTE

NO

E

2581

124

VINZAGLIO

NO

E

2598

226

VOGOGNA

 

CN

F

3803

1200

ACCEGLIO

CN

F

3349

834

AISONE

CN

E

2528

172

ALBA

CN

F

3148

672

ALBARETTO DELLA TORRE

CN

F

3016

650

ALTO

CN

F

4403

1684

ARGENTERA

CN

F

3135

661

ARGUELLO

CN

E

2914

483

BAGNASCO

CN

E

2768

365

BAGNOLO PIEMONTE

CN

E

2786

380

BALDISSERO D'ALBA

CN

E

2508

274

BARBARESCO

CN

E

2776

372

BARGE

CN

E

2688

301

BAROLO

CN

E

2680

294

BASTIA MONDOVI'

CN

F

3364

846

BATTIFOLLO

CN

E

2958

491

BEINETTE

CN

F

4264

1572

BELLINO

CN

F

3107

639

BELVEDERE LANGHE

CN

E

2605

349

BENE VAGIENNA

CN

F

3147

671

BENEVELLO

CN

F

3079

616

BERGOLO

CN

F

3062

575

BERNEZZO

CN

E

2938

502

BONVICINO

CN

F

3104

636

BORGO SAN DALMAZZO

CN

E

2899

471

BORGOMALE

CN

E

2915

484

BOSIA

CN

F

3254

757

BOSSOLASCO

CN

F

3047

590

BOVES

CN

E

2614

290

BRA

CN

E

2827

546

BRIAGLIA

CN

F

3939

1310

BRIGA ALTA

CN

E

2894

467

BRONDELLO

CN

F

3067

606

BROSSASCO

CN

E

2935

500

BUSCA

CN

E

2966

525

CAMERANA

CN

E

2899

471

CAMO

CN

E

2554

193

CANALE

CN

F

3834

1225

CANOSIO

CN

F

3498

954

CAPRAUNA

CN

F

3062

575

CARAGLIO

CN

E

2573

257

CARAMAGNA PIEMONTE

CN

E

2635

258

CARDE'

CN

E

2766

364

CARRU'

CN

F

3171

690

CARTIGNANO

CN

E

2613

240

CASALGRASSO

CN

E

2602

350

CASTAGNITO

CN

F

4107

1296

CASTELDELFINO

CN

E

2812

402

CASTELLAR

CN

E

2869

447

CASTELLETTO STURA

CN

E

2842

425

CASTELLETTO UZZONE

CN

E

2522

285

CASTELLINALDO

CN

F

3075

613

CASTELLINO TANARO

CN

F

3730

1141

CASTELMAGNO

CN

F

3236

743

CASTELNUOVO DI CEVA

CN

E

2749

350

CASTIGLIONE FALLETTO

CN

E

2821

408

CASTIGLIONE TINELLA

CN

E

2985

540

CASTINO

CN

E

2589

270

CAVALLERLEONE

CN

E

2608

285

CAVALLERMAGGIORE

CN

F

3890

1270

CELLE DI MACRA

CN

E

2946

424

CENTALLO

CN

E

2628

301

CERESOLE ALBA

CN

F

3167

687

CERRETO LANGHE

CN

F

3066

578

CERVASCA

CN

E

2631

304

CERVERE

CN

E

2781

376

CEVA

CN

E

2612

288

CHERASCO

CN

F

3028

575

CHIUSA DI PESIO

CN

E

2831

549

CIGLIE'

CN

F

3135

661

CISSONE

CN

E

2687

300

CLAVESANA

CN

E

2568

204

CORNELIANO D'ALBA

CN

E

2621

247

CORTEMILIA

CN

E

2618

244

COSSANO BELBO

CN

E

2991

460

COSTIGLIOLE SALUZZO

CN

F

3040

585

CRAVANZANA

CN

F

3866

1318

CRISSOLO

CN

F

3012

534

CUNEO

CN

F

3282

780

DEMONTE

CN

E

2930

496

DIANO D'ALBA

CN

E

2681

295

DOGLIANI

CN

F

3086

622

DRONERO

CN

F

4345

1637

ELVA

CN

F

3424

894

ENTRACQUE

CN

E

2721

327

ENVIE

CN

E

2641

263

FARIGLIANO

CN

E

2620

246

FAULE

CN

F

3191

706

FEISOGLIO

CN

E

2637

375

FOSSANO

CN

F

3420

891

FRABOSA SOPRANA

CN

F

3110

641

FRABOSA SOTTANA

CN

F

3245

750

FRASSINO

CN

F

3508

962

GAIOLA

CN

E

2908

478

GAMBASCA

CN

F

3085

621

GARESSIO

CN

E

2741

345

GENOLA

CN

E

2711

319

GORZEGNO

CN

F

3195

710

GOTTASECCA

CN

E

2542

301

GOVONE

CN

E

2557

195

GRINZANE CAVOUR

CN

E

2615

360

GUARENE

CN

E

2975

532

IGLIANO

CN

F

3133

660

ISASCA

CN

E

2951

513

LA MORRA

CN

E

2804

353

LAGNASCO

CN

F

3203

715

LEQUIO BERRIA

CN

E

2722

328

LEQUIO TANARO

CN

E

2838

422

LESEGNO

CN

E

2993

547

LEVICE

CN

F

3566

1009

LIMONE PIEMONTE

CN

F

3028

575

LISIO

CN

F

3400

875

MACRA

CN

E

2575

328

MAGLIANO ALFIERI

CN

E

2815

403

MAGLIANO ALPI

CN

E

2961

521

MANGO

CN

E

2814

404

MANTA

CN

E

2639

310

MARENE

CN

E

2871

448

MARGARITA

CN

F

3835

1225

MARMORA

CN

F

3068

607

MARSAGLIA

CN

E

2885

460

MARTINIANA PO

CN

F

3162

683

MELLE

CN

F

3169

689

MOIOLA

CN

F

3426

896

MOMBARCARO

CN

E

2878

454

MOMBASIGLIO

CN

E

2780

508

MONASTERO DI VASCO

CN

F

3110

726

MONASTEROLO CASOTTO

CN

E

2615

291

MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

CN

E

2606

235

MONCHIERO

CN

E

2640

395

MONDOVI'

CN

E

2776

372

MONESIGLIO

CN

E

2910

480

MONFORTE D'ALBA

CN

E

2707

316

MONTA'

CN

F

3307

800

MONTALDO DI MONDOVI'

CN

E

2723

378

MONTALDO ROERO

CN

E

2879

427

MONTANERA

CN

F

3014

564

MONTELUPO ALBESE

CN

F

3470

931

MONTEMALE DI CUNEO

CN

F

3208

720

MONTEROSSO GRANA

CN

E

2805

395

MONTEU ROERO

CN

F

3234

741

MONTEZEMOLO

CN

E

2651

320

MONTICELLO D'ALBA

CN

E

2640

262

MORETTA

CN

E

2850

431

MOROZZO

CN

F

3231

739

MURAZZANO

CN

E

2637

260

MURELLO

CN

E

2718

325

NARZOLE

CN

E

2550

308

NEIVE

CN

E

2887

461

NEVIGLIE

CN

F

3288

785

NIELLA BELBO

CN

E

2775

371

NIELLA TANARO

CN

E

2899

471

NOVELLO

CN

E

2873

450

NUCETTO

CN

F

3828

1220

ONCINO

CN

F

3122

736

ORMEA

CN

F

3865

1250

OSTANA

CN

F

3076

614

PAESANA

CN

E

2762

362

PAGNO

CN

F

3327

816

PAMPARATO

CN

F

3109

640

PAROLDO

CN

E

2868

446

PERLETTO

CN

F

3179

697

PERLO

CN

F

3022

570

PEVERAGNO

CN

E

2713

321

PEZZOLO VALLE UZZONE

CN

E

2939

503

PIANFEI

CN

E

2910

480

PIASCO

CN

F

3860

1246

PIETRAPORZIO

CN

E

2556

194

PIOBESI D'ALBA

CN

E

2721

327

PIOZZO

CN

E

2727

381

POCAPAGLIA

CN

E

2619

245

POLONGHERA

CN

F

4316

1614

PONTECHIANALE

CN

F

3334

822

PRADLEVES

CN

F

3592

1030

PRAZZO

CN

E

2904

475

PRIERO

CN

E

2482

253

PRIOCCA

CN

E

2981

537

PRIOLA

CN

F

3245

750

PRUNETTO

CN

E

2637

260

RACCONIGI

CN

E

2748

351

REVELLO

CN

E

2852

433

RIFREDDO

CN

F

3245

750

RITTANA

CN

F

3332

820

ROASCHIA

CN

E

2883

458

ROASCIO

CN

F

3166

686

ROBILANTE

CN

F

3292

788

ROBURENT

CN

F

3064

604

ROCCA CIGLIE'

CN

E

2828

414

ROCCA DE' BALDI

CN

F

3183

700

ROCCABRUNA

CN

E

2862

574

ROCCAFORTE MONDOVI'

CN

F

3151

674

ROCCASPARVERA

CN

F

3116

646

ROCCAVIONE

CN

E

2654

273

ROCCHETTA BELBO

CN

E

2607

284

RODDI

CN

F

3071

610

RODDINO

CN

E

2981

537

RODELLO

CN

E

2978

535

ROSSANA

CN

E

2665

282

RUFFIA

CN

E

2910

480

SALE DELLE LANGHE

CN

F

3078

615

SALE SAN GIOVANNI

CN

E

2797

389

SALICETO

CN

E

2657

391

SALMOUR

CN

E

2735

340

SALUZZO

CN

F

3783

1184

SAMBUCO

CN

F

3525

976

SAMPEYRE

CN

F

3105

637

SAN BENEDETTO BELBO

CN

F

3236

743

SAN DAMIANO MACRA

CN

E

2866

444

SAN MICHELE MONDOVI'

CN

E

2592

272

SANFRE'

CN

E

2923

490

SANFRONT

CN

E

2782

378

SANT'ALBANO STURA

CN

E

2683

346

SANTA VITTORIA D'ALBA

CN

E

2563

170

SANTO STEFANO BELBO

CN

E

2724

330

SANTO STEFANO ROERO

CN

E

2817

320

SAVIGLIANO

CN

F

3243

748

SCAGNELLO

CN

E

2682

296

SCARNAFIGI

CN

E

2828

414

SERRALUNGA D'ALBA

CN

F

3260

762

SERRAVALLE LANGHE

CN

E

2758

357

SINIO

CN

E

2955

516

SOMANO

CN

E

2624

298

SOMMARIVA DEL BOSCO

CN

E

2797

389

SOMMARIVA PERNO

CN

F

3663

1087

STROPPO

CN

E

2874

451

TARANTASCA

CN

E

2800

391

TORRE BORMIDA

CN

E

2885

460

TORRE MONDOVI'

CN

E

2640

262

TORRE SAN GIORGIO

CN

F

3188

704

TORRESINA

CN

E

2823

410

TREISO

CN

E

2738

341

TREZZO TINELLA

CN

E

2647

383

TRINITA'

CN

F

3275

774

VALDIERI

CN

F

3111

642

VALGRANA

CN

F

3288

785

VALLORIATE

CN

F

3346

831

VALMALA

CN

E

2996

549

VENASCA

CN

E

2727

381

VERDUNO

CN

F

3306

799

VERNANTE

CN

E

2834

420

VERZUOLO

CN

E

2753

353

VEZZA D'ALBA

CN

E

2891

598

VICOFORTE

CN

F

3096

630

VIGNOLO

CN

E

2955

431

VILLAFALLETTO

CN

E

2802

526

VILLANOVA MONDOVI'

CN

E

2647

268

VILLANOVA SOLARO

CN

F

3070

609

VILLAR SAN COSTANZO

CN

F

3436

904

VINADIO

CN

F

3341

827

VIOLA

CN

E

2892

380

VOTTIGNASCO

 

AT

E

2703

263

AGLIANO

AT

E

2943

549

ALBUGNANO

AT

E

2622

260

ANTIGNANO

AT

E

2782

357

ARAMENGO

AT

E

2617

123

ASTI

AT

E

2695

216

AZZANO D'ASTI

AT

E

2659

173

BALDICHIERI D'ASTI

AT

E

2527

141

BELVEGLIO

AT

E

2838

424

BERZANO DI SAN PIETRO

AT

E

2575

198

BRUNO

AT

E

2670

224

BUBBIO

AT

E

2733

299

BUTTIGLIERA D'ASTI

AT

E

2535

151

CALAMANDRANA

AT

E

2699

258

CALLIANO

AT

E

2817

399

CALOSSO

AT

E

2734

300

CAMERANO CASASCO

AT

E

2540

157

CANELLI

AT

E

2661

176

CANTARANA

AT

E

2676

231

CAPRIGLIO

AT

E

2713

275

CASORZO

AT

E

2858

447

CASSINASCO

AT

E

2522

271

CASTAGNOLE DELLE LANZE

AT

E

2677

232

CASTAGNOLE MONFERRATO

AT

E

2701

260

CASTEL BOGLIONE

AT

E

2830

414

CASTEL ROCCHERO

AT

E

2680

235

CASTELL'ALFERO

AT

E

2690

247

CASTELLERO

AT

E

2673

227

CASTELLETTO MOLINA

AT

E

2552

109

CASTELLO DI ANNONE

AT

E

2511

122

CASTELNUOVO BELBO

AT

E

2689

246

CASTELNUOVO CALCEA

AT

E

2688

245

CASTELNUOVO DON BOSCO

AT

E

2752

321

CELLARENGO

AT

E

2600

234

CELLE ENOMONDO

AT

E

2717

280

CERRETO D'ASTI

AT

E

2574

109

CERRO TANARO

AT

E

2717

280

CESSOLE

AT

E

2701

261

CHIUSANO D'ASTI

AT

E

2688

245

CINAGLIO

AT

E

2588

350

CISTERNA D'ASTI

AT

E

2539

291

COAZZOLO

AT

E

2895

491

COCCONATO

AT

E

2671

225

COLCAVAGNO

AT

E

2723

287

CORSIONE

AT

E

2697

219

CORTANDONE

AT

E

2733

299

CORTANZE

AT

E

2671

225

CORTAZZONE

AT

E

2659

211

CORTIGLIONE

AT

E

2713

275

COSSOMBRATO

AT

E

2498

242

COSTIGLIOLE D'ASTI

AT

F

2698

257

CUNICO

AT

E

2704

264

DUSINO SAN MICHELE

AT

E

2707

268

FERRERE

AT

E

2714

276

FONTANILE

AT

E

2664

217

FRINCO

AT

E

2725

289

GRANA

AT

E

2733

299

GRAZZANO BADOGLIO

AT

E

2518

131

INCISA SCAPACCINO

AT

E

2628

136

ISOLA D'ASTI

AT

E

2843

430

LOAZZOLO

AT

E

2711

272

MARANZANA

AT

E

2684

240

MARETTO

AT

E

2627

260

MOASCA

AT

E

2495

219

MOMBALDONE

AT

E

2604

233

MOMBERCELLI

AT

E

2681

200

MONALE

AT

E

2471

191

MONASTERO BORMIDA

AT

E

2738

305

MONCALVO

AT

E

2821

403

MONCUCCO TORINESE

AT

E

2540

292

MONGARDINO

AT

E

2863

454

MONTABONE

AT

E

2706

267

MONTAFIA

AT

E

2699

258

MONTALDO SCARAMPI

AT

E

2727

292

MONTECHIARO D'ASTI

AT

E

2613

244

MONTEGROSSO D'ASTI

AT

E

2701

260

MONTEMAGNO

AT

E

2752

321

MONTIGLIO

AT

E

2818

400

MORANSENGO

AT

E

2524

138

NIZZA MONFERRATO

AT

E

2999

615

OLMO GENTILE

AT

E

2751

320

PASSERANO MARMORITO

AT

E

2704

264

PENANGO

AT

E

2713

275

PIEA

AT

E

2828

412

PINO D'ASTI

AT

E

2734

300

PIOVA' MASSAIA

AT

E

2708

232

PORTACOMARO

AT

E

2711

273

QUARANTI

AT

E

2608

150

REFRANCORE

AT

E

2684

203

REVIGLIASCO D'ASTI

AT

E

2697

256

ROATTO

AT

E

2842

428

ROBELLA

AT

E

2677

195

ROCCA D'ARAZZO

AT

F

3120

759

ROCCAVERANO

AT

E

2837

423

ROCCHETTA PALAFEA

AT

E

2498

107

ROCCHETTA TANARO

AT

E

2632

179

SAN DAMIANO D'ASTI

AT

F

3032

655

SAN GIORGIO SCARAMPI

AT

E

2510

257

SAN MARTINO ALFIERI

AT

E

2735

301

SAN MARZANO OLIVETO

AT

E

2705

265

SAN PAOLO SOLBRITO

AT

E

2712

274

SCANDELUZZA

AT

E

2695

253

SCURZOLENGO

AT

E

2976

588

SEROLE

AT

E

2755

325

SESSAME

AT

E

2711

272

SETTIME

AT

E

2669

223

SOGLIO

AT

E

2714

239

TIGLIOLE

AT

E

2710

271

TONCO

AT

E

2843

430

TONENGO

AT

E

2642

278

VAGLIO SERRA

AT

E

2719

282

VALFENERA

AT

E

2671

225

VESIME

AT

E

2701

261

VIALE

AT

E

2694

252

VIARIGI

AT

E

2529

279

VIGLIANO D'ASTI

AT

E

2723

287

VILLA SAN SECONDO

AT

E

2686

206

VILLAFRANCA D'ASTI

AT

E

2701

260

VILLANOVA D'ASTI

AT

E

2708

269

VINCHIO

 

AL

E

2613

156

ACQUI TERME

AL

E

2831

415

ALBERA LIGURE

AL

E

2559

95

ALESSANDRIA

AL

E

2717

280

ALFIANO NATTA

AL

E

2833

418

ALICE BEL COLLE

AL

E

2547

77

ALLUVIONI CAMBIO'

AL

E

2697

256

ALTAVILLA MONFERRATO

AL

E

2547

77

ALZANO SCRIVIA

AL

E

2664

248

ARQUATA SCRIVIA

AL

E

2926

425

AVOLASCA

AL

E

2817

119

BALZOLA

AL

E

2676

149

BASALUZZO

AL

E

2563

96

BASSIGNANA

AL

E

2634

297

BELFORTE MONFERRATO

AL

E

2587

125

BERGAMASCO

AL

E

2709

270

BERZANO DI TORTONA

AL

E

2629

175

BISTAGNO

AL

E

2704

295

BORGHETTO DI BORBERA

AL

E

2807

107

BORGO SAN MARTINO

AL

E

2567

105

BORGORATTO ALESSANDRINO

AL

E

2617

121

BOSCO MARENGO

AL

E

2783

358

BOSIO

AL

E

2559

91

BOZZOLE

AL

E

2724

288

BRIGNANO FRASCATA

AL

E

2911

510

VABELLA LIGURE

AL

E

2701

261

CAMAGNA MONFERRATO

AL

E

2694

252

CAMINO

AL

E

2778

383

CANTALUPO LIGURE

AL

E

2699

176

CAPRIATA D'ORBA

AL

E

2700

177

CARBONARA SCRIVIA

AL

E

2617

160

CARENTINO

AL

E

2734

300

CAREZZANO

AL

E

2661

329

CARPENETO

AL

F

3287

958

CARREGA LIGURE

AL

E

2695

254

CARROSIO

AL

E

2504

230

CARTOSIO

AL

E

2565

102

CASAL CERMELLI

AL

E

2815

116

CASALE MONFERRATO

AL

E

2655

321

CASALEGGIO BOIRO

AL

E

2548

159

CASALNOCETO

AL

E

2903

398

CASASCO

AL

E

2712

191

CASSANO SPINOLA

AL

E

2642

190

CASSINE

AL

E

2785

360

CASSINELLE

AL

E

2818

400

CASTELLANIA

AL

E

2655

144

CASTELLAR GUIDOBONO

AL

E

2567

104

CASTELLAZZO BORMIDA

AL

E

2939

544

CASTELLETTO D'ERRO

AL

E

2650

200

CASTELLETTO D'ORBA

AL

E

2707

268

CASTELLETTO MERLI

AL

E

2648

197

CASTELLETTO MONFERRATO

AL

E

2585

123

CASTELNUOVO BORMIDA

AL

E

2606

85

CASTELNUOVO SCRIVIA

AL

E

2577

116

CASTELSPINA

AL

E

2916

516

CAVATORE

AL

E

2707

268

CELLA MONTE

AL

E

2717

280

CERESETO

AL

E

2693

251

CERRETO GRUE

AL

E

2671

225

CERRINA MONFERRATO

AL

E

2694

252

CONIOLO

AL

E

2702

262

CONZANO

AL

E

2738

305

COSTA VESCOVATO

AL

E

2822

405

CREMOLINO

AL

E

2677

232

CUCCARO MONFERRATO

AL

E

2807

387

DENICE

AL

E

2986

600

DERNICE

AL

F

3080

712

FABBRICA CURONE

AL

E

2578

114

FELIZZANO

AL

F

3091

725

FRACONALTO

AL

E

2685

160

FRANCAVILLA BISIO

AL

E

2583

124

FRASCARO

AL

E

2701

261

FRASSINELLO MONFERRATO

AL

E

2804

104

FRASSINETO PO

AL

E

2671

143

FRESONARA

AL

E

2609

112

FRUGAROLO

AL

E

2643

192

FUBINE

AL

E

2734

300

GABIANO

AL

E

2601

142

GAMALERO

AL

E

2723

287

GARBAGNA

AL

E

2763

334

GAVAZZANA

AL

E

2678

233

GAVI

AL

E

2564

98

GIAROLE

AL

E

2905

400

GREMIASCO

AL

E

2655

206

GROGNARDO

AL

E

2711

303

GRONDONA

AL

E

2548

78

GUAZZORA

AL

E

2546

76

ISOLA SANT'ANTONIO

AL

E

2631

293

LERMA

AL

E

2740

307

LU

AL

E

2776

350

MALVICINO

AL

E

2528

142

MASIO

AL

E

2695

254

MELAZZO

AL

E

2523

253

MERANA

AL

E

2586

124

MIRABELLO MONFERRATO

AL

E

2575

226

MOLARE

AL

E

2546

76

MOLINO DEI TORTI

AL

E

2711

273

MOMBELLO MONFERRATO

AL

E

2716

279

MOMPERONE

AL

E

2723

287

MONCESTINO

AL

E

2986

600

MONGIARDINO LIGURE

AL

E

2580

18

MONLEALE

AL

E

2923

525

MONTACUTO

AL

E

2664

332

MONTALDEO

AL

E

2666

334

MONTALDO BORMIDA

AL

E

2577

116

MONTECASTELLO

AL

E

2953

560

MONTECHIARO D'ACQUI

AL

E

2648

197

MONTEGIOCO

AL

E

2945

448

MONTEMARZINO

AL

E

2820

123

MORANO SUL PO

AL

E

2820

402

MORBELLO

AL

E

2801

380

MORNESE

AL

E

2758

328

MORSASCO

AL

E

2766

338

MURISENGO

AL

E

2717

197

NOVI LIGURE

AL

E

2572

107

OCCIMIANO

AL

E

2802

381

ODALENGO GRANDE

AL

E

2725

289

ODALENGO PICCOLO

AL

E

2717

280

OLIVOLA

AL

E

2667

220

ORSARA BORMIDA

AL

E

2704

264

OTTIGLIO

AL

E

2541

186

OVADA

AL

E

2569

107

OVIGLIO

AL

E

2689

246

OZZANO MONFERRATO

AL

E

2734

300

PADERNA

AL

E

2882

476

PARETO

AL

E

2662

330

PARODI LIGURE

AL

E

2731

214

PASTURANA

AL

E

2657

212

PECETTO DI VALENZA

AL

E

2559

95

PIETRA MARAZZI

AL

E

2554

86

PIOVERA

AL

E

2601

142

POMARO MONFERRATO

AL

E

2646

104

PONTECURONE

AL

E

2835

140

PONTESTURA

AL

E

2467

186

PONTI

AL

E

2806

385

PONZANO MONFERRATO

AL

F

3010

629

PONZONE

AL

E

2879

369

POZZOL GROPPO

AL

E

2695

171

POZZOLO FORMIGARO

AL

E

2591

245

PRASCO

AL

E

2665

136

PREDOSA

AL

E

2581

121

QUARGNENTO

AL

E

2596

135

QUATTORDIO

AL

E

2722

285

RICALDONE

AL

E

2600

140

RIVALTA BORMIDA

AL

E

2566

103

RIVARONE

AL

E

2620

280

ROCCA GRIMALDA

AL

F

3073

704

ROCCAFORTE LIGURE

AL

E

2784

390

ROCCHETTA LIGURE

AL

E

2717

280

ROSIGNANO MONFERRATO

AL

E

2704

264

SALA MONFERRATO

AL

E

2484

83

SALE

AL

E

2638

301

SAN CRISTOFORO

AL

E

2718

281

SAN GIORGIO MONFERRATO

AL

E

2651

205

SAN SALVATORE MONFERRATO

AL

E

2769

342

SAN SEBASTIANO CURONE

AL

E

2926

425

SANT'AGATA FOSSILI

AL

E

2774

265

SARDIGLIANO

AL

E

2734

300

SAREZZANO

AL

E

2684

240

SERRALUNGA DI CREA

AL

E

2740

225

SERRAVALLE SCRIVIA

AL

E

2589

127

SEZZADIO

AL

E

2629

175

SILVANO D'ORBA

AL

E

2565

102

SOLERO

AL

E

2667

220

SOLONGHELLO

AL

E

2493

217

SPIGNO MONFERRATO

AL

E

2701

260

SPINETO SCRIVIA

AL

E

2740

225

STAZZANO

AL

E

2608

150

STREVI

AL

E

2650

315

TAGLIOLO MONFERRATO

AL

E

2692

250

TASSAROLO

AL

E

2649

199

TERRUGGIA

AL

E

2669

222

TERZO

AL

E

2803

102

TICINETO

AL

E

2516

122

TORTONA

AL

E

2734

300

TREVILLE

AL

E

2671

341

TRISOBBIO

AL

E

2587

125

VALENZA

AL

E

2564

97

VALMACCA

AL

E

2741

308

VIGNALE MONFERRATO

AL

E

2660

243

VIGNOLE BORBERA

AL

E

2522

128

VIGUZZOLO

AL

E

2827

410

VILLADEATI

AL

E

2713

193

VILLALVERNIA

AL

E

2758

329

VILLAMIROGLIO

AL

E

2810

111

VILLANOVA MONFERRATO

AL

E

2625

170

VILLAROMAGNANO

AL

E

2617

161

VISONE

AL

E

2635

182

VOLPEDO

AL

E

2618

243

VOLPEGLINO

AL

E

2743

342

VOLTAGGIO

 

Valle d'Aosta

 

AO

F

3994

1190

ALLEIN

AO

F

3843

1074

ANTEY SAINT ANDRE'

AO

E

2850

583

AOSTA

AO

E

2774

361

ARNAD

AO

F

3396

776

ARVIER

AO

F

3395

775

AVISE

AO

F

4781

1699

AYAS

AO

E

2937

640

AYMAVILLES

AO

E

2832

400

BARD

AO

F

4641

1606

BIONAZ

AO

F

3516

839

BRISSOGNE

AO

F

4453

1338

BRUSSON

AO

F

3791

1040

CHALLAND SAINT ANSELME

AO

F

3321

744

CHALLAND SAINT VICTOR

AO

E

2912

486

CHAMBAVE

AO

F

4955

1815

CHAMOIS

AO

E

2971

523

CHAMPDEPRAZ

AO

F

4373

1427

CHAMPORCHER

AO

F

3351

746

CHARVENSOD

AO

F

3012

549

CHATILLON

AO

F

4333

1534

COGNE

AO

F

3926

1224

COURMAYEUR

AO

E

2700

322

DONNAS

AO

F

3996

1176

DOUES

AO

F

3997

1170

EMARESE

AO

F

4137

1270

ETROUBLES

AO

F

3063

541

FENIS

AO

F

3372

760

FONTAINEMORE

AO

F

3803

1047

GABY

AO

F

3505

988

GIGNOD

AO

E

2915

626

GRESSAN

AO

F

4787

1635

GRESSONEY LA TRINITE'

AO

F

4726

1385

GRESSONEY SAINT JEAN

AO

E

2778

364

HONE

AO

F

3472

869

INTROD

AO

F

3672

960

ISSIME

AO

E

2786

387

ISSOGNE

AO

E

2925

632

JOVENCAN

AO

F

4698

1644

LA MAGDALEINE

AO

F

3734

1001

LA SALLE

AO

F

4394

1441

LA THUILE

AO

F

3223

655

LILLIANES

AO

E

2785

406

MONTJOVET

AO

F

3617

923

MORGEX

AO

F

3026

529

NUS

AO

F

4266

1356

OLLOMONT

AO

F

4313

1377

OYACE

AO

F

3210

661

PERLOZ

AO

E

2802

551

POLLEIN

AO

E

2735

345

PONT SAINT MARTIN

AO

F

3402

780

PONTBOSET

AO

E

2971

523

PONTEY

AO

F

3738

1004

PRE' SAINT DIDIER

AO

E

2778

535

QUART

AO

F

4820

1725

RHEMES NOTRE DAME

AO

F

4059

1218

THEMES SAINT GEORGES

AO

F

3327

870

ROISAN

AO

E

2904

619

SAINT CHRISTOPHE

AO

F

3424

809

SAINT DENIS

AO

E

2913

625

SAINT MARCEL

AO

F

4032

1200

SAINT NICOLAS

AO

F

4292

1373

SAINT OYEN

AO

F

3263

731

SAINT PIERRE

AO

F

4511

1519

SAINT RHEMY

AO

F

3053

575

SAINT VINCENT

AO

E

2935

639

SARRE

AO

F

4466

1489

TORGNON

AO

F

4728

1664

VALGRISENCHE

AO

F

3462

960

VALPELLINE

AO

F

4544

1541

VALSAVARENCHE

AO

F

4524

1528

VALTOURNENCHE

AO

F

3744

1017

VERRAYES

AO

E

2793

391

VERRES

AO

E

2982

670

VILLENEUVE

 

 

Lombardia

 

VA

F

3029

655

AGRA

VA

E

2605

334

ALBIZZATE

VA

E

2433

205

ANGERA

VA

E

2651

381

ARCISATE

VA

E

2525

290

ARSAGO SEPRIO

VA

E

2602

332

AZZATE

VA

E

2676

399

AZZIO

VA

E

2679

401

BARASSO

VA

E

2513

263

BARDELLO

VA

E

2764

520

BEDERO VALCUVIA

VA

E

2608

350

BESANO

VA

E

2761

300

BESNATE

VA

E

2506

258

BESOZZO

VA

E

2512

262

BIANDRONNO

VA

E

2620

345

BISUSCHIO

VA

E

2521

273

BODIO LOMNAGO

VA

E

2461

225

BREBBIA

VA

E

2543

303

BREGANO

VA

E

2531

276

BRENTA

VA

E

2668

352

BREZZO DI BEDERO

VA

E

2751

510

BRINZIO

VA

E

2772

429

BRISSAGO VALTRAVAGLIA

VA

E

2711

411

BRUNELLO

VA

E

2527

289

BRUSIMPIANO

VA

E

2567

306

BUGUGGIATE

VA

E

2861

226

BUSTO ARSIZIO

VA

E

2705

414

CADEGLIANO VICONAGO

VA

E

2513

281

CADREZZATE

VA

E

2525

276

CAIRATE

VA

E

2702

404

CANTELLO

VA

E

2559

296

CARAVATE

VA

E

2880

240

CARDANO AL CAMPO

VA

E

2633

354

CARNAGO

VA

E

2352

194

CARONNO PERTUSELLA

VA

E

2700

403

CARONNO VARESINO

VA

E

2671

382

CASALE LITTA

VA

E

2608

350

CASALZUIGNO

VA

E

2713

426

CASCIAGO

VA

E

2938

282

CASORATE SEMPIONE

VA

E

2909

261

CASSANO MAGNAGO

VA

E

2534

296

CASSANO VALCUVIA

VA

E

2847

216

CASTELLANZA

VA

E

2756

514

CASTELLO CABIAGLIO

VA

E

2572

310

CASTELSEPRIO

VA

E

2505

257

CASTELVECCANA

VA

E

2568

307

CASTIGLIONE OLONA

VA

E

2593

325

CASTRONNO

VA

E

2716

268

CAVARIA CON PREMEZZO

VA

E

2491

265

CAZZAGO BRABBIA

VA

E

2876

237

CISLAGO

VA

E

2501

254

CITTIGLIO

VA

E

2693

468

CLIVIO

VA

E

2552

291

COCQUIO TREVISAGO

VA

E

2549

307

COMABBIO

VA

E

2652

382

COMERIO

VA

E

2543

281

CREMENAGA

VA

E

2589

322

CROSIO DELLA VALLE

VA

E

2778

530

CUASSO AL MONTE

VA

E

2759

516

CUGLIATE FABIASCO

VA

E

2666

450

CUNARDO

VA

F

3050

670

CURIGLIA CON MONTEVIASCO

VA

E

2531

294

CUVEGLIO

VA

E

2577

309

CUVIO

VA

E

2596

327

DAVERIO

VA

E

2692

411

DUMENZA

VA

E

2778

530

DUNO

VA

E

2915

265

FAGNANO OLONA

VA

E

2840

211

FERNO

VA

E

2569

299

FERRERA DI VARESE

VA

E

2877

238

GALLARATE

VA

E

2607

335

GALLIATE LOMBARDO

VA

E

2511

261

GAVIRATE

VA

E

2652

368

GAZZADA SCHIANNO

VA

E

2569

303

GEMONIO

VA

E

2437

226

GERENZANO

VA

E

2433

204

GERMIGNAGA

VA

E

2935

280

GOLASECCA

VA

E

2905

258

GORLA MAGGIORE

VA

E

2876

237

GORLA MINORE

VA

E

2562

303

GORNATE OLONA

VA

E

2632

250

GRANTOLA

VA

E

2485

261

INARZO

VA

E

2669

394

INDUNO OLONA

VA

E

2454

220

ISPRA

VA

E

2591

324

JERAGO CON ORAGO

VA

E

2507

275

LAVENA PONTE TRESA

VA

E

2433

205

LAVENO MOMBELLO

VA

E

2482

240

LEGGIUNO

VA

E

2540

287

LONATE CEPPINO

VA

E

2879

205

LONATE POZZOLO

VA

E

2598

329

LOZZA

VA

E

2465

202

LUINO

VA

E

2712

425

LUVINATE

VA

E

2415

210

MACCAGNO

VA

E

2527

291

MALGESSO

VA

E

2634

355

MALNATE

VA

E

2736

500

MARCHIROLO

VA

E

2862

227

MARNATE

VA

F

3142

728

MARZIO

VA

E

2599

343

MASCIAGO PRIMO

VA

E

2840

277

MERCALLO

VA

E

2573

305

MESENZANA

VA

E

2771

525

MONTEGRINO VALTRAVAGLIA

VA

E

2462

226

MONVALLE

VA

E

2721

432

MORAZZONE

VA

E

2513

281

MORNAGO

VA

E

2530

293

OGGIONA CON SANTO STEFANO

VA

E

2879

239

OLGIATE OLONA

VA

E

2393

194

ORIGGIO

VA

E

2754

456

ORINO

VA

E

2585

333

OSMATE

VA

E

2524

289

PINO SULLA SPONDA DEL LAGO

VA

E

2512

280

PORTO CERESIO

VA

E

2425

199

PORTO VALTRAVAGLIA

VA

E

2534

296

RANCIO VALCUVIA

VA

E

2446

214

RANCO

VA

E

2796

543

SALTRIO

VA

E

2854

221

SAMARATE

VA

E

2458

223

SANGIANO

VA

E

2418

212

SARONNO

VA

E

2620

198

SESTO CALENDE

VA

E

2593

325

SOLBIATE ARNO

VA

E

2466

247

SOLBIATE OLONA

VA

E

2938

282

SOMMA LOMBARDO

VA

E

2685

392

SUMIRAGO

VA

E

2487

262

TAINO

VA

E

2513

281

TERNATE

VA

E

2562

303

TRADATE

VA

E

2502

273

TRAVEDONA MONATE

VA

E

2597

342

TRONZANO LAGO MAGGIORE

VA

E

2408

205

UBOLDO

VA

E

2760

460

VALGANNA

VA

E

2532

281

VARANO BORGHI

VA

E

2652

382

VARESE

VA

E

2641

360

VEDANO OLONA

VA

F

3362

896

VEDDASCA

VA

E

2586

320

VENEGONO INFERIORE

VA

E

2601

331

VENEGONO SUPERIORE

VA

E

2498

270

VERGIATE

VA

E

2712

482

VIGGIU'

VA

E

2614

196

VIZZOLA TICINO

 

CO

E

2359

204

ABBADIA LARIANA

CO

E

2385

222

AIRUNO

CO

E

2679

429

ALBAVILLA

CO

E

2640

402

ALBESE CON CASSANO

CO

E

2670

423

ALBIOLO

CO

E

2446

265

ALSERIO

CO

E

2596

371

ALZATE BRIANZA

CO

E

2446

265

ANNONE DI BRIANZA

CO

E

2537

329

ANZANO DEL PARCO

CO

E

2649

366

APPIANO GENTILE

CO

E

2368

210

ARGEGNO

CO

E

2484

292

AROSIO

CO

E

2837

427

ASSO

CO

F

3014

661

BALLABIO

CO

E

2960

627

BARNI

CO

E

2578

358

BARZAGO

CO

E

2595

370

BARZANO'

CO

F

3158

769

BARZIO

CO

E

2259

229

BELLAGIO

CO

E

2220

202

BELLANO

CO

E

2605

377

BENE LARIO

CO

E

2730

423

BEREGAZZO CON FIGLIARO

CO

E

2682

431

BINAGO

CO

E

2689

436

BIZZARONE

CO

F

3152

762

BLESSAGNO

CO

E

2271

231

BLEVIO

CO

E

2453

270

BOSISIO PARINI

CO

E

2553

298

BREGNANO

CO

E

2575

356

BRENNA

CO

E

2358

203

BRIENNO

CO

E

2365

208

BRIVIO

CO

F

3085

715

BRUNATE

CO

E

2503

305

BULCIAGO

CO

E

2580

317

BULGAROGRASSO

CO

E

2406

237

CABIATE

CO

E

2514

313

CADORAGO

CO

F

3206

800

CAGLIO

CO

E

2705

405

CAGNO

CO

E

2471

283

CALCO

CO

E

2457

273

CAMPIONE D'ITALIA

CO

E

2594

369

CANTU'

CO

E

2801

402

CANZO

CO

E

2667

421

CAPIAGO INTIMIANO

CO

E

2233

204

CARATE URIO

CO

E

2449

267

CARBONATE

CO

E

2446

265

CARIMATE

CO

E

2753

481

CARLAZZO

CO

E

2453

270

CARUGO

CO

F

3211

804

CASARGO

CO

F

3237

822

CASASCO D'INTELVI

CO

E

2581

360

CASATENOVO

CO

E

2837

427

CASLINO D'ERBA

CO

E

2555

342

CASNATE CON BERNATE

CO

E

2544

334

CASSAGO BRIANZA

CO

E

2580

317

CASSINA RIZZARDI

CO

F

3272

849

CASSINA VALSASSINA

CO

E

2538

330

CASTELLO DI BRIANZA

CO

E

2882

459

CASTELMARTE

CO

E

2695

398

CASTELNUOVO BOZZENTE

CO

E

2993

650

CASTIGLIONE D'INTELVI

CO

E

2638

400

CAVALLASCA

CO

F

3590

1071

CAVARGNA

CO

E

2964

630

CERANO D'INTELVI

CO

E

2491

297

CERMENATE

CO

E

2228

201

CERNOBBIO

CO

E

2449

267

CERNUSCO LOMBARDONE

CO

E

2496

300

CESANA BRIANZA

CO

E

2481

290

CIRIMIDO

CO

E

2452

269

CIVATE

CO

E

2960

627

CIVENNA

CO

E

2467

280

CLAINO CON OSTENO

CO

E

2243

218

COLICO

CO

E

2862

558

COLLE BRIANZA

CO

E

2375

215

COLONNO

CO

E

2228

201

COMO

CO

E

2368

210

CONSIGLIO DI RUMO

CO

E

2755

483

CORRIDO

CO

E

2755

483

CORTENOVA

CO

E

2521

318

COSTA MASNAGA

CO

F

3177

780

CRANDOLA VALSASSINA

CO

E

2613

383

CREMELLA

CO

F

3191

792

CREMENO

CO

E

2528

323

CREMIA

CO

E

2565

349

CUCCIAGO

CO

F

3206

800

CUSINO

CO

E

2271

238

DERVIO

CO

E

2788

506

DIZZASCO

CO

E

2493

298

DOLZAGO

CO

E

2376

216

DOMASO

CO

E

2229

208

DONGO

CO

E

2232

210

DORIO

CO

E

2993

650

DOSSO DEL LIRO

CO

E

2676

385

DREZZO

CO

E

2653

411

ELLO

CO

E

2524

320

ERBA

CO

F

3362

910

ESINO LARIO

CO

E

2775

383

EUPILIO

CO

E

2826

533

FAGGETO LARIO

CO

E

2664

376

FALOPPIO

CO

E

2541

290

FENEGRO'

CO

E

2537

329

FIGINO SERENZA

CO

E

2604

334

FINO MORNASCO

CO

E

2596

371

GALBIATE

CO

E

2494

299

GARBAGNATE MONASTERO

CO

E

2361

205

GARLATE

CO

F

3010

662

GARZENO

CO

E

2355

201

GERA LARIO

CO

E

2879

570

GERMASINO

CO

E

2655

370

GIRONICO

CO

E

2584

320

GRANDATE

CO

E

2699

443

GRANDOLA ED UNITI

CO

E

2355

201

GRAVEDONA

CO

E

2284

247

GRIANTE

CO

E

2615

342

GUANZATE

CO

E

2423

249

IMBERSAGO

CO

E

2902

586

INTROBIO

CO

F

3069

704

INTROZZO

CO

E

2561

346

INVERIGO

CO

E

2230

202

LAGLIO

CO

E

3022

671

LAINO

CO

E

2467

280

LAMBRUGO

CO

F

3358

907

LANZO D'INTELVI

CO

E

2879

570

LASNIGO

CO

E

2383

214

LECCO

CO

E

2366

209

LENNO

CO

E

2356

202

LEZZENO

CO

E

2220

202

LIERNA

CO

E

2522

276

LIMIDO COMASCO

CO

E

2615

384

LIPOMO

CO

F

3028

675

LIVO

CO

E

2519

274

LOCATE VARESINO

CO

E

2432

255

LOMAGNA

CO

E

2550

296

LOMAZZO

CO

E

2753

368

LONGONE AL SEGRINO

CO

E

2534

327

LUISAGO

CO

E

2568

351

LURAGO D'ERBA

CO

E

2547

294

LURAGO MARINONE

CO

E

2587

322

LURATE CACCIVIO

CO

F

3126

744

MAGREGLIO

CO

E

2398

231

MALGRATE

CO

E

2373

214

MANDELLO DEL LARIO

CO

F

3106

730

MARGNO

CO

E

2427

252

MARIANO COMENSE

CO

E

2262

225

MASLIANICO

CO

E

2222

203

MENAGGIO

CO

E

2484

292

MERATE

CO

E

2439

260

MERONE

CO

E

2226

206

MEZZEGRA

CO

E

2533

326

MISSAGLIA

CO

F

3330

890

MOGGIO

CO

E

2484

292

MOLTENO

CO

E

2420

247

MOLTRASIO

CO

E

2524

320

MONGUZZO

CO

E

2540

331

MONTANO LUCINO

CO

E

2811

522

MONTEMEZZO

CO

E

2750

479

MONTEVECCHIA

CO

E

2646

406

MONTICELLO BRIANZA

CO

E

2657

414

MONTORFANO

CO

F

3592

1070

MORTERONE

CO

E

2219

201

MOZZATE

CO

E

2219

201

MUSSO

CO

E

2496

300

NESSO

CO

E

2504

306

NIBIONNO

CO

E

2463

277

NOVEDRATE

CO

E

2450

268

OGGIONO

CO

E

2719

415

OLGIATE COMASCO

CO

E

2477

287

OLGIATE MOLGORA

CO

E

2362

206

OLGINATE

CO

E

2365

208

OLIVETO LARIO

CO

E

2655

370

OLTRONA DI SAN MAMETTE

CO

E

2623

390

ORSENIGO

CO

E

2423

249

OSNAGO

CO

E

2403

235

OSSUCCIO

CO

E

2447

266

PADERNO D'ADDA

CO

F

3191

790

PAGNONA

CO

E

2655

412

PARE'

CO

F

3034

679

PARLASCO

CO

E

2980

641

PASTURO

CO

E

2993

650

PEGLIO

CO

F

3135

750

PELLIO INTELVI

CO

E

2601

374

PEREGO

CO

E

2630

395

PERLEDO

CO

E

2373

214

PESCATE

CO

E

2236

213

PIANELLO DEL LARIO

CO

F

3321

881

PIGRA

CO

E

2880

571

PLESIO

CO

E

2506

307

POGNANA LARIO

CO

F

3305

870

PONNA

CO

E

2503

305

PONTE LAMBRO

CO

E

2460

275

PORLEZZA

CO

F

3490

1000

PREMANA

CO

E

2862

558

PRIMALUNA

CO

E

2870

450

PROSERPIO

CO

E

2444

264

PUSIANO

CO

F

3017

667

RAMPONIO VERNA

CO

E

2998

654

REZZAGO

CO

E

2446

265

ROBBIATE

CO

E

2689

394

RODERO

CO

E

2484

292

ROGENO

CO

E

2637

357

RONAGO

CO

E

2555

342

ROVAGNATE

CO

E

2416

244

ROVELLASCA

CO

E

2410

240

ROVELLO PORRO

CO

E

2372

213

SALA COMACINA

CO

F

3279

852

SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA

CO

F

3176

779

SAN FEDELE INTELVI

CO

E

2633

397

SAN FERMO DELLA BATTAGLIA

CO

F

3482

995

SAN NAZZARO VAL CAVARGNA

CO

E

2246

220

San Siro

CO

E

2246

220

SANT'ABBONDIO

CO

E

2596

371

SANTA MARIA HOE'

CO

E

2239

215

SANTA MARIA REZZONICO

CO

E

2922

600

SCHIGNANO

CO

E

2490

296

SENNA COMASCO

CO

E

2457

273

SIRONE

CO

E

2719

457

SIRTORI

CO

E

2762

445

SOLBIATE

CO

E

2355

201

SORICO

CO

F

3170

775

SORMANO

CO

E

2801

515

STAZZONA

CO

F

3170

775

SUEGLIO

CO

E

2460

275

SUELLO

CO

E

2790

507

TACENO

CO

E

2723

460

TAVERNERIO

CO

E

2262

225

TORNO

CO

F

3140

754

TREMENICO

CO

E

2253

225

TREMEZZO

CO

E

2680

430

TREZZONE

CO

E

2410

240

TURATE

CO

E

2718

414

UGGIATE TREVANO

CO

F

3552

1044

VAL REZZO

CO

E

2932

494

VALBRONA

CO

E

2501

304

VALGREGHENTINO

CO

E

2402

234

VALMADRERA

CO

E

2709

408

VALMOREA

CO

E

2460

275

VALSOLDA

CO

E

2246

220

VARENNA

CO

F

3243

826

VELESO

CO

F

3108

731

VENDROGNO

CO

E

2578

316

VENIANO

CO

E

2559

345

VERCANA

CO

E

2423

249

VERDERIO INFERIORE

CO

E

2425

250

VERDERIO SUPERIORE

CO

E

2555

342

VERTEMATE CON MINOPRIO

CO

E

2903

587

VESTRENO

CO

E

2623

390

VIGANO'

CO

E

2627

350

VILLA GUARDIA

CO

E

3208

802

ZELBIO

 

SO

F

3419

950

ALBAREDO PER SAN MARCO

SO

F

3256

490

ALBOSAGGIA

SO

F

3011

229

ANDALO VALTELLINO

SO

F

3734

1172

APRICA

SO

E

2447

266

ARDENNO

SO

F

3206

800

BEMA

SO

E

2844

370

BERBENNO DI VALTELLINA

SO

E

2700

444

BIANZONE

SO

F

3838

1225

BORMIO

SO

F

3047

577

BUGLIO IN MONTE

SO

F

3111

335

CAIOLO

SO

F

3590

1071

CAMPODOLCINO

SO

F

3629

1098

CASPOGGIO

SO

F

3012

664

CASTELLO DELL'ACQUA

SO

E

2734

468

CASTIONE ANDEVENNO

SO

F

3066

287

CEDRASCO

SO

E

2761

487

CERCINO

SO

E

2426

333

CHIAVENNA

SO

F

3433

960

CHIESA IN VALMALENCO

SO

E

2873

390

CHIURO

SO

F

3004

504

CINO

SO

F

3091

719

CIVO

SO

F

3080

302

COLORINA

SO

F

3013

231

COSIO VALTELLINO

SO

F

3041

568

DAZIO

SO

F

3001

218

DELEBIO

SO

E

2386

223

DUBINO

SO

F

3319

557

FAEDO VALTELLINO

SO

F

3067

289

FORCOLA

SO

F

3064

285

FUSINE

SO

F

3561

1050

GEROLA ALTA

SO

E

2355

283

GORDONA

SO

F

3001

656

GROSIO

SO

F

3054

590

GROSOTTO

SO

F

3465

983

LANZADA

SO

F

4648

1816

LIVIGNO

SO

F

3011

515

LOVERO

SO

F

4056

1399

MADESIMO

SO

E

2369

211

MANTELLO

SO

F

3032

552

MAZZO DI VALTELLINA

SO

F

3037

681

MELLO

SO

F

3092

720

MENAROLA

SO

E

2459

274

MESE

SO

F

3041

567

MONTAGNA IN VALTELLINA

SO

F

3042

262

MORBEGNO

SO

E

2371

212

NOVATE MEZZOLA

SO

F

3535

1032

PEDESINA

SO

E

2375

215

PIANTEDO

SO

F

3082

304

PIATEDA

SO

E

2496

382

PIURO

SO

F

3039

564

POGGIRIDENTI

SO

E

2758

485

PONTE IN VALTELLINA