§ 40.5.153 - L. 3 agosto 2013, n. 90.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.5 risparmio energetico
Data:03/08/2013
Numero:90


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione [...]


§ 40.5.153 - L. 3 agosto 2013, n. 90.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonchè altre disposizioni in materia di coesione sociale.

(G.U. 3 agosto 2013, n. 181)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonchè altre disposizioni in materia di coesione sociale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

 

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 4 GIUGNO 2013, N. 63

 

     All'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 1, comma 2:

     dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

     «b-bis) determinare i criteri generali per la certificazione della prestazione energetica degli edifici e per il trasferimento delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione;

     b-ter) effettuare le ispezioni periodiche degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva al fine di ridurre il consumo energetico e le emissioni di biossido di carbonio»;

     la lettera e) è sostituita dalla seguente:

     «e) coniugare le opportunità offerte dagli obiettivi di efficienza energetica con lo sviluppo di materiali, di tecniche di costruzione, di apparecchiature e di tecnologie sostenibili nel settore delle costruzioni e con l' occupazione»;

     dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:

     «h-bis) assicurare l'attuazione e la vigilanza sulle norme in materia di prestazione energetica degli edifici, anche attraverso la raccolta e l'elaborazione di informazioni e dati;

     h-ter) promuovere l'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali».

     All'articolo 2:

     al comma 1 è premesso il seguente:

     «01. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     "c) 'prestazione energetica di un edificio': quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto del livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici. La prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti"»;

     al comma 1:

     al capoverso lettera l-quater) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011»;

     al capoverso lettera l-quinquies), le parole: «"confine del sistema (o energetico dell'edificio)"» sono sostituite dalle seguenti: «"confine del sistema" o "confine energetico dell'edificio"»;

     al capoverso lettera l-octies), le parole: «prodotta all'interno del confine del sistema (in situ)» sono sostituite dalle seguenti: «prodotta in situ»;

     al capoverso lettera l-novies), le parole: «"edificio di riferimento o target» sono sostituite dalle seguenti: «"edificio di riferimento" o "target»;

     al capoverso lettera l-ter decies), le parole: «e utilizzata» sono sostituite dalle seguenti: «e ceduta per l'utilizzo»;

     al capoverso lettera l-sexies decies), la parola: «erogati» è sostituita dalle seguenti: «considerati nella determinazione della prestazione energetica, erogata»;

     il capoverso lettera l-vicies bis) è soppresso;

     al capoverso lettera l-vicies ter), le parole: «alla lettera l-vicies bis)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera l-vicies quater)»;

     al capoverso lettera l-vicies quater), le parole: «a titolo esemplificativo e non esaustivo,» sono sostituite dalle seguenti: «e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel»;

     al capoverso lettera l-vicies quinquies), le parole: «"sistema di climatizzazione estiva, impianto» sono sostituite dalle seguenti: «"sistema di climatizzazione estiva" o "impianto»;

     al capoverso lettera l-vicies sexies), le parole: «dedicato a uno» sono sostituite dalle seguenti: «dedicato a un servizio energetico»;

     è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

     «l-tricies) "impianto termico": impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonchè gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate»;

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     «1-bis. Nell'allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il punto 14 è sostituito dal seguente:

     "14. fabbisogno annuo di energia primaria per la Climatizzazione invernale è la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto"».

     All'articolo 3, comma 1:

     alla lettera c), capoverso 3, lettera e), dopo le parole: «sistemi tecnici» sono inserite le seguenti: «di climatizzazione»;

     alla lettera d), dopo il capoverso 3-bis è inserito il seguente:

     «3-bis. 1. Gli edifici di cui al comma 3, lettera a), sono esclusi dall'applicazione del presente decreto ai sensi del comma 3-bis, solo nel caso in cui, previo giudizio dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il rispetto delle prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici».

     All'articolo 4, comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: «Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le attività propedeutiche all'emanazione dei decreti di cui al primo periodo, di competenza del Ministero dello sviluppo economico, quest'ultimo può avvalersi delle competenze dell'ENEA. Con gli stessi decreti, sono individuate modalità di progettazione, installazione e manutenzione di sistemi di controllo attivo, come i sistemi di automazione, controllo e monitoraggio, finalizzati al risparmio energetico».

     All'articolo 5, comma 1: al capoverso Art. 4-bis:

     al comma 2, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014» e le parole: «con il parere della Conferenza unificata» sono sostituite dalle seguenti: «sentita la Conferenza unificata»;

     al comma 3:

     alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto dell'esigenza prioritaria di contenere il consumo del territorio»;

     la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     «c) l'individuazione, sulla base dell'analisi costi-benefici sul costo di vita economico, di casi specifici per i quali non si applica quanto disposto al comma 1»;

     al capoverso Art. 4-ter:

     al comma 2, dopo le parole: «edifici scolastici» sono inserite le seguenti: «e agli ospedali»; dopo le parole: «attraverso le ESCO» sono inserite le seguenti: «, il ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato, società private appositamente costituite» e, dopo le parole: «edilizia pubblica» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusa l'attestazione della prestazione energetica dell'intervento successiva a tale realizzazione, entro i limiti delle risorse del fondo stesso»;

     al comma 3, dopo le parole: «del rendimento energetico dell'edificio,» sono inserite le seguenti: «analogo al contratto di rendimento energetico europeo EPC,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, recante disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013»;

     al comma 4, le parole: «30 aprile 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».

     All'articolo 6, comma 1, capoverso Art. 6:

     al comma 1, le parole da: «L'attestato» fino a: «è rilasciato» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'attestato di prestazione energetica degli edifici è rilasciato» e le parole: «al termine dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «prima del rilascio del certificato di agibilità»;

     al comma 2, nel primo periodo, dopo la parola: «vendita» sono inserite le seguenti: «, di trasferimento di immobili a titolo gratuito» e, nell'ultimo periodo, le parole: «congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori» sono sostituite dalle seguenti: «entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità»;

     al comma 3, dopo la parola: «vendita» sono inserite le seguenti: «, negli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito»;

     dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. L'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti»;

     al comma 4, dopo le parole: «destinazione d'uso,» sono inserite le seguenti: «la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e»;

     al comma 5, secondo periodo, le parole: «degli impianti termici» sono sostituite dalle seguenti: «dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici» e le parole da: «dal decreto» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75»;

     al comma 6, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni»;

     dopo il comma 6 è inserito il seguente:

     «6-bis. Il fondo di garanzia di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è utilizzato entro i limiti delle risorse del fondo stesso anche per la copertura delle spese relative alla certificazione energetica e agli adeguamenti di cui al comma 6 del presente articolo»;

     al comma 8, le parole: «l'indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale» sono sostituite dalle seguenti: «gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale»;

     al comma 11, le parole: «rilascio della prestazione energetica» sono sostituite dalle seguenti: «rilascio dell'attestato di prestazione energetica» e le parole: «sistema di attestazione energetica» sono sostituite dalle seguenti: «sistema di certificazione energetica»;

     al comma 12, alinea, le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158».

     All'articolo 7:

     al comma 1, capoverso 1, al primo periodo, dopo le parole: «impiantistiche termotecniche» è inserita la seguente: «, elettriche» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o alla domanda di concessione edilizia»; al secondo periodo, la parola: «mera» è soppressa e le parole da: «decreto 22 gennaio 2008» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37» e, nell'ultimo periodo, le parole: «applicazione della norma predetta» sono sostituite dalle seguenti: «applicazione del predetto articolo 26, comma 7,»;

     al comma 2:

     all'alinea, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «del citato articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005»;

     il capoverso 1-bis è sostituito dal seguente:

     «1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7, in caso di edifici soggetti a ristrutturazione importante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1 è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica».

     All'articolo 8, comma 1:

     alla lettera a), capoverso lettera a), dopo le parole: «i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, comunicano» sono inserite le seguenti: «entro centoventi giorni»;

     alla lettera a), capoverso lettera c), dopo le parole: «alle regioni» sono inserite le seguenti: «e alle province autonome» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, avvalendosi del sistema informativo di cui all'articolo 4, comma 1-bis»;

     dopo la lettera a) è inserita la seguente:

     «a-bis) al comma 3-bis, le parole: "Ai sensi dell'articolo 1, comma 3," sono soppresse»;

     alla lettera b), capoverso 5-ter, le parole: «le regioni possono provvedere o prendere provvedimenti migliorativi» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni e le province autonome possono adottare provvedimenti migliorativi»;

     alla lettera b), capoverso 5-quinquies, nell'alinea, dopo le parole: «e le province autonome» sono inserite le seguenti: «, in conformità a quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e 16 aprile 2013, n. 75,»;

     alla lettera b), capoverso 5-sexies, nell'alinea, le parole: «con il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione» sono sostituite dalle seguenti: «con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

     alla lettera b), capoverso 5-sexies, nella lettera d), le parole: «Piano nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Piano d'azione».

     All'articolo 9, comma 1, capoverso Art. 11, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

     «e-bis) UNI EN 15193 - Prestazione energetica degli edifici - Requisiti energetici per illuminazione».

     All'articolo 10, comma 1, capoverso Art. 14, la parola: «provvede» è sostituita dalle seguenti: «si provvede».

     All'articolo 12, comma 1, capoverso Art. 15:

     al comma 2, dopo le parole: «i controlli» sono inserite le seguenti: «periodici e diffusi»;

     al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «L'ente locale e la regione» sono inserite le seguenti: «o la provincia autonoma»;

     al comma 4, le parole: «contestualmente alla dichiarazione di fine lavori» sono sostituite dalle seguenti: «prima del rilascio del certificato di agibilità».

     Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

     «Art. 13-bis. (Modifica dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192). - 1. L'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente:

     "Art. 17. (Clausola di cedevolezza). - 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto. Sono fatte salve, in ogni caso, le norme di attuazione delle regioni e delle province autonome che, alla data di entrata in vigore della normativa statale di attuazione, abbiano già provveduto al recepimento"».

     All'articolo 14:

     al comma 1, le parole da: «, con l'esclusione delle spese» fino alla fine del comma sono soppresse;

     dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     «3-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) elabora le informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali. Nell'ambito di tale attività, l'ENEA predispone il costante aggiornamento del sistema di reportistica multi-anno delle dichiarazioni ai fini della detrazione fiscale di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già attivo e assicura, su richiesta, il necessario supporto tecnico alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano».

     All'articolo 15:

     al comma 1, dopo le parole: «ed incentivi selettivi di carattere strutturale» sono inserite le seguenti: «, da adottare entro il 31 dicembre 2013», dopo le parole: «la realizzazione di interventi per il miglioramento» sono inserite le seguenti: «, l'adeguamento antisismico», dopo le parole: «per l'incremento» sono inserite le seguenti: «dell'efficienza idrica e» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella definizione delle misure e degli incentivi di cui al primo periodo è compresa l'installazione di impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico di tipo domestico, produttivo e agricolo nei comuni dove è stato rilevato il superamento del limite massimo di tolleranza stabilito dall'Organizzazione mondiale della sanità o da norme vigenti, ovvero dove i sindaci o altre autorità locali sono stati costretti ad adottare misure di precauzione o di divieto dell'uso dell'acqua per i diversi impieghi.»;

     dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. Nella definizione delle misure di cui al comma 1 si tiene conto dell'opportunità di agevolare ulteriori interventi rispetto a quelli previsti dal presente decreto, quali ad esempio le schermature solari, la micro-cogenerazione e la micro-trigenerazione per il miglioramento dell'efficienza energetica, nonchè interventi per promuovere l'incremento dell'efficienza idrica e per la sostituzione delle coperture di amianto negli edifici»;

     alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e idrica».

     Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

     «Art. 15-bis. (Banca dati degli incentivi in materia di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili). - 1. Al fine di monitorare l'andamento, e i relativi costi, delle attività connesse ai settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonchè di prevenire eventuali fenomeni fraudolenti nella richiesta di riconoscimento dei diversi meccanismi incentivanti previsti dalle singole normative di settore, è istituita presso il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) una banca dati nazionale in cui confluiscono i flussi di dati relativi ai soggetti beneficiari degli incentivi erogati dal GSE e quelli acquisiti da altre amministrazioni pubbliche autorizzate ad erogare incentivi o sostegni finanziari per attività connesse ai settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili.

     2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, utilizzando le competenze istituzionali dell'ENEA, individua, con apposito decreto, le modalità di gestione dei flussi informativi della banca dati di cui al comma 1, oltre alle opportune forme di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni interessate e il GSE, per assicurare un celere e compiuto afflusso per via telematica dei dati in proprio possesso alla banca dati stessa, in modo da riscontrare eventuali anomalie, e per individuare idonee forme di pubblicità di tali informazioni.

     3. All'attuazione del presente articolo, dal quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

     All'articolo 16:

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Per le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, spetta, fino al 31 dicembre 2013, una detrazione dall'imposta lorda pari al 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare»;

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonchè A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro».

     Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

     «Art. 16-bis. (Interventi per favorire l'accesso al credito). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, promuove con l'Associazione bancaria italiana una verifica sulle condizioni per offrire credito agevolato ai soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni previste, ai sensi del presente decreto, per gli interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia».

     All'articolo 17, comma 1, capoverso 2, le parole: «Entro il 31 ottobre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2013».

     Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

     «Art. 17-bis. (Requisiti degli impianti termici). - 1. Con decorrenza 31 agosto 2013, il comma 9 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

     "9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.

     9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:

     a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;

     b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;

     c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.

     9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis è obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni.

     9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter"».

     All'articolo 18:

     al comma 1, le parole da: «sono abrogati» fino a: «allegato A» sono sostituite dalle seguenti: «sono abrogati gli articoli 2, comma 1, lettere d), e) ed f), 5 e 12, i punti 2, 11, 12, 18, 22 e 56 dell'Allegato A»;

     dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. Al punto 4 dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, le parole: "soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera c)" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti di cui all'articolo 4, comma 1-bis"»;

     dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     «3-bis. I decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso "1", all'articolo 6, comma 1, capoverso "Art. 6", comma 12, e all'articolo 7, comma 1, capoverso "1", terzo periodo, sono emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

     All'articolo 19, comma 1:

     la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) al secondo periodo, le parole: "a supporti integrativi o ad altri beni" sono sostituite dalle seguenti: "a beni diversi dai supporti integrativi"»;

     dopo la lettera a) è inserita la seguente:

     «a-bis) il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le università, ivi inclusi i dizionari, e ai libri fruibili dai disabili visivi, a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano commercializzabili separatamente. Qualora non ricorrano tali condizioni, ai beni ceduti congiuntamente si applica il sesto periodo."».

     All'articolo 20, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 121), le parole: "somministrazioni di alimenti e bevande; prestazioni" sono sostituite dalle seguenti: "somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori automatici; prestazioni"».

     All'articolo 21, comma 3:

     all'alinea, le parole da: «a 271,3 milioni di euro» fino a: «al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a 274 milioni di euro per l'anno 2014, a 379,7 milioni di euro per l'anno 2015, a 265,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 262,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023»;

     alla lettera a), le parole: «229 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «194 milioni», le parole: «e a 413,1 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e a 379 milioni» e dopo le parole: «maggiori entrate» sono inserite le seguenti: «e delle minori spese»;

     alla lettera b), le parole: «quanto a 42,3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 44,8 milioni», le parole: «a 50,7 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a 54,7 milioni», le parole: «e a 31,7 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e a 34,7 milioni» e le parole: «e a 28,8 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e a 31,8 milioni»;

     alla lettera c), le parole: «17,8 milioni di euro per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «0,2 milioni di euro per l'anno 2014, a 20 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2024»;

     alla lettera d), dopo le parole: «quanto a» sono inserite le seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2014 e a»;

     dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

     «e-bis) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2014, a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2023 e a 32,7 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».