§ 5.3.311 - L.R. 9 ottobre 1998, n. 27.
Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno 1998.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:09/10/1998
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Utilizzo dei fondi globali.
Art. 2.  Variazioni di bilancio - Rubrica Presidenza.
Art. 3.  Interventi nel settore dell'imprenditoria giovanile.
Art. 4.  Intervento in favore di cantina sociale.
Art. 5. 
Art. 6.  Provvedimenti per il personale del settore zolfifero.
Art. 7. 
Art. 8.  Modifiche alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 10.
Art. 9.  Rideterminazione del reddito per l'assegnazione di alloggi per gli appartenenti alle forze dell'ordine.
Art. 10.  Pubblicazione di decreti in materia di acque pubbliche.
Art. 11.  Formazione all'autoimpiego.
Art. 12.  Attività culturali in favore degli emigrati siciliani e degli immigrati in Sicilia.
Art. 13.  Incremento capitoli di bilancio.
Art. 14.  Interventi in favore dell'artigianato.
Art. 15.  Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1996, n. 33.
Art. 16.  Norme sul conferimento di incarico di progettazione di strutture sanitarie.
Art. 17.  Elettrificazione della frazione di Ginostra del comune di Lipari.
Art. 18.  Variazioni di bilancio - Rubrica Turismo.
Art. 19.  Interventi finanziari in favore delle aziende ricettive e turistiche.
Art. 20.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.


§ 5.3.311 - L.R. 9 ottobre 1998, n. 27.

Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno 1998.

(G.U.R. 14 ottobre 1998, n. 52).

 

Art. 1. Utilizzo dei fondi globali.

     1. Per le finalità dell'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata per l'anno 1998 la spesa di lire 38.000 milioni.

     2. Per le finalità degli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 1.000 milioni. La spesa autorizzata dal presente comma è iscritta in apposito capitolo del bilancio della Regione nel quale confluiscono altresì le disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge dei capitoli 33725, 33726, 33727, 33728, 33729, 33730 e 33731 del bilancio della Regione per l'esercizio 1998.

     3. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a promuovere e finanziare progetti di lavoro socialmente utili rivolti alle categorie prioritarie individuate dalla Commissione regionale per l'impiego ed ai lavoratori espulsi dal mercato del lavoro per crisi di azienda, di area o di settore. E' altresì autorizzato a finanziare l'importo integrativo di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 9, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 per progetti approvati ai sensi del citato decreto legislativo e della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di lire 6.200 milioni per l'esercizio finanziario 1998.

     4. Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano (E.M.S.) è incrementato per l'esercizio finanziario 1998 di lire 12.000 milioni, destinati a fare fronte ad oneri urgenti connessi alle proprie finalità istituzionali, esclusi eventuali interventi in favore delle società collegate.

     5. L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere al Consorzio per l'Area di sviluppo industriale di Catania un contributo straordinario di lire 5.000 milioni per l'esercizio 1998 da destinare al ripianamento delle obbligazioni pregresse maturate fino al 31 dicembre 1997.

     6. Per le finalità di cui agli articoli 8 e 10 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34, come sostituiti dall'articolo 18 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 34, l'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 1998, al comune di Siracusa la somma di lire 5.500 milioni.

     7. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a rimborsare le spese effettivamente sostenute dagli enti ed associazioni inserite nel calendario delle manifestazioni turistiche 1994 di cui alla legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, entro i limiti del contributo assegnato, e semprechè tali spese siano state documentate e giustificate nei termini e nei modi previsti dalla circolare dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti n. 46378 del 5 giugno 1993, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 29 del 12 giugno 1993, con espressa esclusione di ogni onere e spese aggiuntivi. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per il 1998, di lire 3.500 milioni per il 1999, di lire 3.500 milioni per il 2000.

     8. Per le finalità di cui all'articolo 65, comma 2, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 59.000 milioni.

     9. Per le medesime finalità di cui al comma 8 è destinata la ulteriore somma di lire 50.000 milioni per l'esercizio finanziario 1998 cui si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo di spesa 21252 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

     10. Per le finalità di cui alla legge regionale 1 luglio 1972, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1998, il limite ventennale di impegno di lire 4.500 milioni.

     11. Il contributo annuo a favore del Teatro Stabile di Palermo previsto dal comma 1, dell'articolo 1, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 3, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1998, di lire 1.200 milioni. All'onere di lire 1.200 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario 1998, si fa fronte mediante l'utilizzo dello stanziamento del capitolo 21257, codice 1014 del bilancio della Regione. L'onere di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 080100 (codice 1003). Per gli anni successivi si provvederà a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

     12. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere al Teatro Pirandello di Agrigento un contributo di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1998 e 1999.

     13. Il contributo disposto in favore dell'Istituto siciliano mutilati ed invalidi di guerra (ISMIG) è incrementato per l'esercizio finanziario 1998 della somma di lire 2.000 milioni. L'ISMIG deve presentare entro e non oltre il 31 dicembre 1998 un piano di riordino e di rilancio operativo tendente alla realizzazione di nuovi servizi nel settore della prevenzione e della riabilitazione anche attraverso convenzioni con il servizio sanitario. Il piano sopradescritto deve anche comprendere una previsione di entrate derivanti dall'organizzazione dei predetti servizi, con l'obiettivo di garantire una graduale e contestuale riduzione dell'intervento regionale. Per la realizzazione dei fini istituzionali e dei servizi nel settore della prevenzione e riabilitazione l'ISMIG è autorizzato ad operare con le modalità previste dal regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, nonchè con la costituzione di società miste. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, relativo al divieto di alienazione di immobili e di affitti superiori a tre anni è abrogato.

     14. Per mantenere un assortimento librario adeguato alla domanda di consumi culturali, è consentito il finanziamento alla formazione di scorte delle imprese librarie siciliane per un importo, documentato con fatture, non inferiore a lire 200 milioni e non superiore a lire 400 milioni per ciascuna impresa, attraverso un finanziamento bancario da parte degli istituti di credito operanti in Sicilia da estinguersi in cinque anni, compreso l'anno di preammortamento, con rate semestrali. La Regione siciliana interviene con un contributo in conto interessi pari al 40 per cento del totale degli interessi pagati dalle imprese librarie, con esclusione degli eventuali interessi di mora e di ogni altro onere. Prima di concedere il finanziamento gli istituti di credito devono richiedere preventivo nulla osta all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze indicando l'importo del contributo in conto interessi. L'autorizzazione viene infatti concessa, nei limiti delle disponibilità del capitolo di bilancio, seguendo l'ordine cronologico delle richieste di nulla osta pervenute. Il contributo in conto interessi viene corrisposto dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze direttamente agli istituti di credito su richiesta degli stessi corredata dagli estratti conto controfirmati dai titolari delle imprese librarie. Per le finalità del presente comma è autorizzato, per l'anno finanziario 1998, il limite quinquennale di impegno di lire 200 milioni [1].

     15. Alle aziende industriali, commerciali, artigiane, alberghiere e comunque a tutti coloro i quali hanno subito danni a seguito della tromba d'aria che si è abbattuta in alcune zone della provincia di Agrigento e di Caltanissetta nella notte tra il 7 e l'8 novembre 1997, che non siano coperti da assicurazione, è concesso un contributo a fondo perduto pari al 90 per cento dell'ammontare dei danni. Le domande per l'ammissione a detti contributi devono essere presentate alla Presidenza della Regione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le domande devono essere corredate di una perizia giurata, resa da tecnici regolarmente inscritti ad albi o elenchi professionali, contenente l'indicazione analitica dei danni subiti e la corrispondente valutazione e quantificazione del loro ammontare. Per la concessione dei contributi di cui al presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per il 1998, lire 5.300 milioni per il 1999 e lire 5.300 milioni per il 2000 [2].

     16. Allo scopo di consentire l'ulteriore sviluppo delle attività inerenti al bacino idro-termo-minerale di Acireale, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere all'Azienda autonoma delle Terme di Acireale un ulteriore finanziamento di lire 3.500 milioni per l'esercizio finanziario 1998. L'intervento di cui al presente comma può essere destinato, nel limite massimo di lire 150 milioni, alla predisposizione di studi e ricerche volti alla redazione di un razionale piano di sviluppo.

     17. Per consentire lo sviluppo delle attività inerenti allo sfruttamento delle acque termali di Sciacca, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere all'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca un contributo straordinario di lire 1.500 milioni per l'esercizio finanziario 1998. All'onere di cui al presente comma si provvede per lire 1.000 milioni mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 87502 e per lire 500 milioni mediante l'utilizzazione di parte delle disponibilità del capitolo 60791 (codice 5001) del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.

     18. Le disposizioni dettate all'articolo 51 bis della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano anche con riguardo alle Aziende autonome delle Terme di Acireale e Sciacca.

     19. Per Il pagamento dei contributi spettanti alle imprese che hanno effettuato assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 1997, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, e successive modifiche, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 90.000 milioni a carico dell'esercizio 1999 cui si provvede mediante riduzione di pari importo della somma accantonata nel bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000, progetto 08.01.00, codice 1003.

     20. Alle medesime finalità di cui al comma 19 è destinata la somma di lire 100.000 milioni cui si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo di spesa 60759 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998.

     21. Al fine di consentire il completamento degli interventi inseriti nel programma operativo plurifondo della Sicilia 1990/1993 (FESR), approvato con decisione della Commissione europea n. C[90]2516/3 del 14 dicembre 1990, le cui obbligazioni, giuridicamente vincolanti, sono state assunte anteriormente alla chiusura dello stesso (31 dicembre 1995) e per i quali i lavori sono stati avviati entro il 31 dicembre 1997, sono autorizzate, negli esercizi 1998 e 1999, le seguenti spese distinte per competenti amministrazioni:

     (Omissis).

     I lavori finanziati con gli importi sopra indicati devono essere completati e collaudati entro il 31 dicembre 1999 [2]a.

     22. [3].

     23. Le spese autorizzate dal presente articolo sono riepilogate nella tabella sottoindicata:

     (Omissis).

     24. Agli oneri ricadenti nel triennio 1998-2000 derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 21 del presente articolo si provvede mediante riduzione dei capitoli indicati nella tabella di seguito riportata per gli importi segnati a fianco di ciascuno di essi:

     (Omissis).

     25. In dipendenza del presente articolo le somme accantonate nei fondi globali come da elenco n. 5 annesso al bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1998-2000, sono così utilizzate:

     (Omissis).

 

     Art. 2. Variazioni di bilancio - Rubrica Presidenza.

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione dell'esercizio finanziario 1998 sono introdotte le seguenti variazioni:

     - capitolo 10004 + 150 milioni;

     - capitolo 10005 + 100 milioni;

     - capitolo 10006 + 200 milioni;

     - capitolo 10151 + 300 milioni;

     - capitolo 10152 + 50 milioni;

     - capitolo 10675 + 300 milioni.

     2. All'onere complessivo di lire 1.100 milioni si provvede con la riduzione di pari importo, della spesa autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 dalla legge regionale 17 aprile 1990, n. 6 e successive aggiunte e modificazioni (capitolo 10513).

 

     Art. 3. Interventi nel settore dell'imprenditoria giovanile.

     1. [4].

 

     Art. 4. Intervento in favore di cantina sociale.

     1. L'ente di sviluppo agricolo (ESA), socio della "Cantina sociale del coltivatore diretto", società cooperativa a responsabilità limitata in Vallelunga Pratameno, è autorizzato a trasferire in proprietà alla predetta società l'immobile e le attrezzature dello stabilimento enologico già concesso in gestione a titolo gratuito.

     2. L'ESA è autorizzato a sottoscrivere le quote sociali equivalenti al valore dei beni trasferiti per l'aumento del capitale della cooperativa di cui al comma 1.

     3. La valutazione dei beni da trasferire è effettuata dai competenti uffici in base alle disposizioni di legge.

 

     Art. 5. [5]

 

     Art. 6. Provvedimenti per il personale del settore zolfifero.

     1. [6].

     2. Il personale che in atto usufruisce delle previsioni normative di cui alla legge regionale 6 giugno 1975, n, 42 e successive modifiche ed integrazioni, cessa dai relativi benefici all'atto del conseguimento dei requisiti minimi di legge per l'ottenimento della pensione di vecchiaia o di anzianità, secondo la normativa previdenziale comune e generale per l'assicurazione obbligatoria. La disposizione del presente comma ha efficacia anche per i prepensionati ai quali sono pervenuti provvedimenti sospensivi.

     3. Per i prepensionati di cui al comma 2 la cessazione del trattamento dell'indennità di prepensionamento ha effetto dall'entrata in vigore della presente legge; resta comunque facoltativa l'anticipazione della pensione di vecchiaia o di anzianità per i prepensionati che sono stati addetti al sottosuolo di cui alla legge 3 gennaio 1960, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni [7].

 

     Art. 7. [5]

 

     Art. 8. Modifiche alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 10.

     1. [8].

 

     Art. 9. Rideterminazione del reddito per l'assegnazione di alloggi per gli appartenenti alle forze dell'ordine.

     1. [9].

 

     Art. 10. Pubblicazione di decreti in materia di acque pubbliche.

     1. Le disposizioni contenute nell'articolo 18 del Testo Unico n. 1775 del 1933 e nell'articolo 20 del Regolamento 1920/1285 relative alla pubblicazione dei decreti di concessione di derivazione di acque pubbliche, si applicano esclusivamente alle grandi derivazioni, mentre la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dei decreti assessoriali di concessione per piccole derivazioni va eseguita per estratto e a stralcio.

 

     Art. 11. Formazione all'autoimpiego.

     1. Per le finalità dell'articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 3 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 8.500 milioni cui si fa fronte mediante riduzione delle spese autorizzate dagli articoli della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e per gli importi riportati a fianco degli stessi:

     - articoli 9-16, lire 2.900 milioni (capitolo 33656);

     - articoli 3-16, lire 1.450 milioni (capitolo 33716);

     - articoli 5-16, lire 1.950 milioni (capitolo 33717);

     - articoli 8-16, lire 2.200 milioni (capitolo 33718).

 

     Art. 12. Attività culturali in favore degli emigrati siciliani e degli immigrati in Sicilia.

     1. Il capitolo 34364 del bilancio della Regione siciliana per l'anno 1998 è incrementato di lire 790 milioni cui si fa fronte:

     - per lire 540 milioni mediante corrispondente riduzione per lo stanziamento del capitolo 33007;

     - per lire 250 milioni mediante corrispondente riduzione della spesa autorizzata ai sensi degli articoli 8/16 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 (capitolo 33718).

 

     Art. 13. Incremento capitoli di bilancio.

     1. I capitoli 33655 e 34051 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1998 sono incrementati rispettivamente di lire 990 milioni e di lire 300 milioni, cui si fa fronte:

     - per lire 500 milioni mediante corrispondente riduzione del capitolo 33007;

     - per lire 500 milioni mediante corrispondente riduzione della spesa autorizzata ai sensi degli articoli 3-16 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 (capitolo 33716);

     - per lire 290 milioni mediante corrispondente riduzione del capitolo 34052.

 

     Art. 14. Interventi in favore dell'artigianato.

     1. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui agli articoli 27 e 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad utilizzare le relative disponibilità finanziarie con le modalità di cui al comma 8, dell'articolo 5, della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25.

 

     Art. 15. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1996, n. 33. [1]0

 

     Art. 16. Norme sul conferimento di incarico di progettazione di strutture sanitarie.

     1. Al fine di consentire una più veloce fruibilità, anche per parti funzionali, di presidi ospedalieri e delle altre strutture sanitarie da realizzare con finanziamenti a valere sulle risorse stanziate dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dalla legge 5 giugno 1990, n. 135 e successive modifiche ed integrazioni o con altre provvidenze finanziarie regionali e nazionali, i direttori generali delle aziende ospedaliere e delle aziende unità sanitarie locali sono autorizzati, limitatamente agli interventi già indicati nella delibera della giunta di governo n. 423 del 29 ottobre 1997 di approvazione del programma straordinario di investimenti in sanità, al conferimento dell'incarico di progettazione esecutiva. Per il pagamento degli oneri di progettazione delle opere che non dovessero giungere a finanziamento si farà fronte con le disponibilità dei fondi spettanti agli enti medesimi ai sensi dell'articolo 11, comma 9 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5.

 

     Art. 17. Elettrificazione della frazione di Ginostra del comune di Lipari.

     1. Al fine di consentire l'elettrificazione nell'isola di Stromboli della frazione di Ginostra del comune di Lipari l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente può autorizzare, previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (CRPPN), da rilasciarsi entro quindici giorni dalla richiesta - trascorsi i quali si prescinde dal parere - anche in deroga a quanto previsto dal regolamento concernente la Riserva naturale orientata dell'isola di Stromboli e Strombolicchio, la realizzazione di un impianto fotovoltaico, nonchè la realizzazione dei lavori di costruzione della rete di distribuzione dell'energia elettrica nella frazione da parte dell'Enel.

 

     Art. 18. Variazioni di bilancio - Rubrica Turismo.

     1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere i contributi di cui all'articolo 117 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, per gli anni 1996/1997, utilizzando le disponibilità del capitolo 87502 Rubrica turismo dell'esercizio finanziario 1998.

     2. Per le finalità dell'articolo 34 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni, il capitolo 47653 è incrementato, per l'esercizio 1998 di lire 14.150 milioni. Al relativo onere si provvede:

     - per lire 3.000 milioni mediante riduzione di parte della spesa autorizzata dall'articolo 10 della legge regionale 28 marzo 1996, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 47706);

     - per lire 6.200 milioni mediante riduzione di parte della spesa autorizzata dall'articolo 10 della legge regionale 28 marzo 1996, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 47709);

     - per lire 3.000 milioni mediante riduzione di parte della spesa autorizzata dall'articolo 14 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 88258);

     - per lire 1.950 milioni mediante riduzione di parte della spesa autorizzata dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 87521).

     3. Per le finalità dell'articolo 21 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 19 e dell'articolo 32 della legge regionale 9 maggio 1974, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni il capitolo 47704 è incrementato, per l'esercizio 1998, di lire 3.250 milioni. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di parte della spesa autorizzata dall'articolo 10 della legge regionale 28 marzo 1996, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 47706).

     4. Per le finalità dell'articolo 51 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e successive modifiche ed integrazioni il capitolo 47211 è incrementato, per l'esercizio 1998, di lire 285 milioni. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di parte della spesa autorizzata dall'articolo 14 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 88259).

 

     Art. 19. Interventi finanziari in favore delle aziende ricettive e turistiche.

     1. [1]1.

 

     Art. 20.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Si veda l'art. 29 della L.R. 5 gennaio 1999, n. 4.

[2] Comma già modificato dall'art. 55 della L.R. 18 dicembre 2000, n. 26 e così ulteriormente modificato dall'art. 56 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[2]2a Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 104 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[3] Comma abrogato dall'art. 36 della L.R. 17 marzo 2000, n. 8, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000, come stabilito dall'art. 41 della stessa L.R. 8/2000.

[4] Aggiunge i commi 8 e 9 all'art. 22 della L.R. 1 settembre 1993, n. 25.

[5] Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana.

[6] Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

[7] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 20 gennaio 1999, n. 5.

[5] Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana.

[8] Modifica il comma 1, art. 1 della L.R. 27 marzo 1996, n. 10.

[9] Sostituisce il comma 3, art. 5 bis della L.R. 31 dicembre 1985, n. 54.

[1]10 Rubrica così rettificata con avviso pubblicato nella G.U.R. 21 novembre 1998, n. 59. Sostituisce il comma 1, art. 54 della L.R. 18 maggio 1996, n. 33.

[1]11 Sostituisce il comma 1, art. 17 della L.R. 6 aprile 1996, n. 27.