§ 4.4.24 - L.R. 17 marzo 1979, n. 44.
Provvedimenti per il potenziamento dei servizi di trasporto di persone.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 trasporti
Data:17/03/1979
Numero:44


Sommario
Art. 1.      L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi pubblici di trasporto di persone, è autorizzato a concedere [...]
Art. 2.      Per le finalità dell'art. 2, lett. c, della L.R. 21 febbraio 1977, n. 7, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1979, la spesa di lire 1.000 milioni
Art. 3.      All'Azienda siciliana trasporti (A.S.T.), per l'esercizio finanziario 1979, è concesso un contributo di lire 1.500 milioni da destinare al potenziamento del fondo per acquisto ed ammodernamento [...]
Art. 4.      All'Azienda siciliana trasporti, per l'esercizio finanziario 1979, è concesso un contributo di lire 5.128 milioni per l'acquisto di autobus nuovi costruiti su telai nazionali e limitatamente a [...]
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      Alle imprese private di cui al precedente art. 5, che applicavano, prima dell'entrata in vigore della presente legge, il contratto A.N.A.C. e che hanno fruito degli interventi regionali per [...]
Art. 7.      L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad erogare ai privati concessionari di autolinee extraurbane, per il periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1981, [...]
Art. 8.      E' istituito presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.) un fondo di rotazione a gestione separata per l'erogazione di mutui alle aziende private [...]
Art. 9.      I benefici di cui ai precedenti artt. 5, 6 e 8 vengono estesi, altresì, alle imprese private esercenti trasporti urbani nel territorio della Regione alla data del 31 dicembre 1978
Art. 10.      La corresponsione alle aziende private dei benefici di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 della presente legge è subordinata all'integrale applicazione, da parte delle aziende medesime, del nuovo [...]
Art. 11.      Nell'ambito delle finalità della presente legge e per consentire agli uffici di cui all'art. 2 del D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, l'esercizio di una più intensa attività di vigilanza, con [...]
Art. 12.      Per l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge sono autorizzate, a carico del bilancio della Regione, le seguenti spese
Art. 13.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione


§ 4.4.24 - L.R. 17 marzo 1979, n. 44.

Provvedimenti per il potenziamento dei servizi di trasporto di persone.

(G.U.R. 20 marzo 1979. n. 13).

 

Art. 1.

     L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi pubblici di trasporto di persone, è autorizzato a concedere alle imprese pubbliche e private, esercenti autoservizi in concessione, contributi nelle misure indicate nella presente legge.

 

     Art. 2.

     Per le finalità dell'art. 2, lett. c, della L.R. 21 febbraio 1977, n. 7, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1979, la spesa di lire 1.000 milioni.

     Detta somma sarà utilizzata con l'osservanza delle procedure previste dal secondo comma dell'art. 3 della stessa L.R. 21 febbraio 1977, n. 7.

 

     Art. 3.

     All'Azienda siciliana trasporti (A.S.T.), per l'esercizio finanziario 1979, è concesso un contributo di lire 1.500 milioni da destinare al potenziamento del fondo per acquisto ed ammodernamento di impianti fissi.

     L'erogazione del contributo di cui al comma precedente è subordinata all'approvazione, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, da parte della Giunta regionale di un piano di utilizzazione che l'Azienda dovrà presentare all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4.

     All'Azienda siciliana trasporti, per l'esercizio finanziario 1979, è concesso un contributo di lire 5.128 milioni per l'acquisto di autobus nuovi costruiti su telai nazionali e limitatamente a modelli di cui al decreto del Ministro dei trasporti del 6 dicembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 326 dell'11 dicembre 1975.

     L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato, altresì, ad erogare all'Azienda siciliana trasporti, per ciascuno degli esercizi finanziari 1980 e 1981, un contributo di lire 160 per ogni chilometro di percorrenza effettiva risultante da dichiarazione del legale rappresentante, per l'acquisto di autobus nuovi.

     L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, previa delibera della Giunta regionale, è autorizzato ad erogare per ciascuno degli esercizi finanziari 1979, 1980, 1981 contributi per un importo, rispettivamente, di lire 3.000 milioni, di lire 4.500 milioni e di lire 4.500 milioni per agevolare il rinnovo del parco autobus delle aziende municipalizzate esercenti il trasporto urbano, dei comuni che gestiscono direttamente servizi urbani e dei consorzi di comuni che in atto esercitano servizio pubblico di autolinee.

     La concessione dei contributi di cui al presente articolo è condizionata all approvazione, da parte dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, di un piano di miglioramento dei servizi e della gestione. L'erogazione del contributo avverrà a presentazione di documentazione comprovante la spesa.

     Le aziende che intenderanno fruire del contributo dovranno presentare il piano di cui al precedente comma entro il termine perentorio di mesi 6 dall'entrata in vigore della presente legge.

     Almeno il 50 per cento degli acquisti di autobus da effettuare con il contributo di cui al presente articolo dovrà essere effettuato presso aziende siciliane a prevalente capitale pubblico regionale.

 

     Art. 5.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 6.

     Alle imprese private di cui al precedente art. 5, che applicavano, prima dell'entrata in vigore della presente legge, il contratto A.N.A.C. e che hanno fruito degli interventi regionali per l'applicazione del protocollo d'intesa e dell'accordo ministeriale 1976-1978 l'Assessore regionale per ll turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a corrispondere una somma pari alla differenza tra l'indennità di liquidazione spettante al dipendente sulla base del contratto A.N.A.C. e quella dovuta sulla base del trattamento economico e normativo già determinato in sede ministeriale il 30 giugno 1976, aggiornata all'ultima retribuzione, e limitatamente alla parte maturata sino al 31 dicembre 1978.

     Le somme di cui al presente articolo verranno erogate alle aziende in concomitanza con l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro di ogni singolo dipendente o nei casi previsti dalla L. 29 maggio 1982, n. 297 [2].

 

     Art. 7.

     L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad erogare ai privati concessionari di autolinee extraurbane, per il periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1981, contributi nella misura appresso indicata per ogni chilometro di percorrenza effettuata in conformità ai disciplinari di concessione, comprese le corse bis debitamente autorizzate e con esclusione di quelle occasionali, speciali o relative ai servizi di gran turismo e di nuova istituzione:

     a) lire 95 per le aziende con un numero di dipendenti non superiore a 25 unità;

     b) lire 90 per le aziende con un numero di dipendenti da 26 a 50 unità;

     c) lire 85 per le aziende con un numero di dipendenti superiore a 50 unità.

     L'importo dei contributi non dovrà superare, per ciascuna azienda, il disavanzo di gestione complessivo risultante dal bilancio dell'anno al quale si riferiscono i benefici relativamente a tutti i servizi di trasporto in concessione esercitati.

     Il contributo è erogato trimestralmente e la rata relativa all'ultimo trimestre sarà corrisposta dopo la presentazione del bilancio.

     Il contributo di cui al primo comma del presente articolo viene elevato rispettivamente a lire 165, 160 e 155 per quelle aziende che alla fine di ciascun esercizio avranno dimostrato di aver investito, per acquisto di autobus nuovi, una somma pari all'intero ammontare del contributo annuo determinato ai sensi del presente comma.

     Alle aziende la cui percorrenza chilometrica annua non supera i 200.000 chilometri e che procederanno all'acquisto di un autobus nuovo nell'esercizio 1979 il contributo è elevato, per il triennio 1979-1981, nelle misure indicate al comma precedente.

     Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi quarto e quinto, il contributo relativo all'ultimo trimestre sarà corrisposto con l'integrazione fino alle misure di cui ai commi precedenti per l'intero anno corrispondente e la presentazione del bilancio verrà sostituita dalla produzione della documentazione comprovante gli investimenti effettuati nel corrispondente esercizio nella misura prevista dal quarto e quinto comma del presente articolo.

     I contributi di cui al presente articolo sono erogati con le modalità e condizioni previste dal quarto, quinto, settimo e ottavo comma dell'art. 6 della L.R. 21 febbraio 1977, n. 7.

     Gli autobus acquistati con il superiore contributo non possono essere alienati se non dopo trascorsi cinque anni dalla data di immatricolazione e per il detto periodo dovranno risultare adibiti ai servizi di linea gestiti dal concessionario che ha ottenuto il contributo.

     Per provvedere alla liquidazione del contributo ancora da corrispondere alle imprese per l'esercizio 1978, in virtù dell'art. 6 della L.R. 21 febbraio 1977, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 60.000.000.

 

     Art. 8.

     E' istituito presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.) un fondo di rotazione a gestione separata per l'erogazione di mutui alle aziende private esercenti autoservizi extraurbani in concessione nel territorio della Regione, per l'acquisto di autobus nuovi e per l'ammodernamento, ampliamento, costruzione o acquisto di impianti destinati all'esercizio delle autolinee in concessione.

     L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti e autorizzato a stipulare con l'I.R.F.I.S. apposita convenzione intesa a disciplinare la gestione del fondo di cui al precedente comma.

     Il tasso d'interesse sulle operazioni previste al primo comma del presente articolo viene determinato periodicamente dal Comitato regionale per il credito e il risparmio. Detto tasso, nella prima applicazione della presente legge, è fissato nella misura del 5 per cento.

     Fermo restando quanto previsto dalle LL.RR. 6 maggio 1976, n. 45, e 1° agosto 1977, n. 68, sui saldi giornalieri di cassa l'I.R.F.I.S. è tenuto a contabilizzare e versare direttamente in entrata al bilancio della Regione, alla fine di ogni esercizio finanziario un interesse al medesimo tasso corrisposto per il servizio generale di cassa regionale.

     Gli utili netti della gestione del fondo sono portati ad incremento del fondo stesso.

     Le spese e gli oneri accessori relativi alla gestione del fondo, nonché l'ammontare delle eventuali perdite sono addebitate al fondo di rotazione.

     Per le attività derivanti dall'attuazione della convenzione, tutte incluse e nessuna esclusa, è attribuito all'I.R.F.I.S. un compenso annuo da corrispondersi al 31 dicembre di ogni anno in misura percentuale sull'importo complessivo delle operazioni di credito effettuate. Detto compenso non potrà superare la misura dell'1,75 per cento ed è posto a carico del fondo stesso.

     Per la stipulazione della convenzione prevista dal presente articolo si prescinde dal parere del Consiglio di giustizia amministrativa.

     E' fatto obbligo all'I.R.F.I.S. di comunicare semestralmente all'Assemblea regionale siciliana l'elenco delle operazioni autorizzate a norma del presente articolo.

     Resta salva l'applicazione della L. 25 novembre 1971, n. 1041.

     Alla gestione del fondo sopraintende il Comitato previsto dalla L.R. 21 dicembre 1973, n. 50, integrato, con diritto a voto, dal direttore regionale preposto alla direzione regionale per i trasporti e le comunicazioni dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e da un funzionario addetto alla direzione medesima.

     (Omissis) [3].

     La durata dei prestiti resta fissata in cinque anni per l'acquisto degli autobus e in dieci anni per le altre finalità di cui al primo comma del presente articolo.

     Le domande per le agevolazioni previste dal presente articolo dovranno essere inoltrate all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti che provvederà, entro 30 giorni, previo esame di competenza, all'invio presso l'I.R.F.I.S. per la istruttoria successiva.

     La concessione dei finanziamenti previsti dal presente articolo è disposta con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, previa istruttoria di competenza condotta dall'I.R.F.I.S. ed approvata dal Comitato previsto dalla L.R. 21 dicembre 1973, n. 50, integrato con l'undicesimo comma del presente articolo.

     L'I.R.F.I.S., entro novanta giorni [4] dal ricevimento delle domande, provvederà alla definizione dell'istruttoria per l'ammissione al finanziamento.

     I finanziamenti previsti dal presente articolo sono assistiti:

     - quelli destinati all'acquisto di autobus dall'iscrizione di privilegio presso il pubblico registro automobilistico della provincia di competenza;

     - quelli destinati alle altre finalità da iscrizione di ipoteca presso la competente conservatoria [5].

     I beni acquistati con il finanziamento di cui al presente articolo, per la durata del mutuo, non potranno essere alienati o destinati ad uso diverso da quello per cui il mutuo è stato concesso. L'inosservanza di tale obbligo comporta la revoca del mutuo.

     In ogni caso il finanziamento di cui al presente articolo non potrà superare l'85 per cento della spesa per la quale si richiede il mutuo.

 

     Art. 9.

     I benefici di cui ai precedenti artt. 5, 6 e 8 vengono estesi, altresì, alle imprese private esercenti trasporti urbani nel territorio della Regione alla data del 31 dicembre 1978.

     Il contributo di cui al primo comma dell'art. 7 è esteso alle aziende speciali che vengono costituite da consorzi di comuni limitrofi per la gestione di servizi già esercitati da concessionari privati o da consorzi di comuni nell'ambito dei loro territori.

     Il contributo di cui al primo comma dell'art. 7 è altresì esteso ai consorzi di comuni che gestiscono in atto servizi pubblici di autolinee.

 

     Art. 10.

     La corresponsione alle aziende private dei benefici di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 della presente legge è subordinata all'integrale applicazione, da parte delle aziende medesime, del nuovo trattamento economico e normativo determinato in sede ministeriale il 30 giugno 1976, e successive variazioni e rinnovi contrattuali nazionali.

 

     Art. 11.

     Nell'ambito delle finalità della presente legge e per consentire agli uffici di cui all'art. 2 del D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, l'esercizio di una più intensa attività di vigilanza, con l'espletamento di missioni per conto dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, il cap. 10314 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1979 è aumentato di lire 10 milioni.

 

     Art. 12.

     Per l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge sono autorizzate, a carico del bilancio della Regione, le seguenti spese:

     - art. 2, lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1979;

     - art. 3, lire 1.500 milioni per l'esercizio finanziario 1979;

     - art. 4, comma primo, lire 5.128 milioni per l'esercizio finanziario 1979;

     - art. 4, comma secondo, lire 5.000 milioni, in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1980 e 1981;

     - art. 4, comma terzo, lire 12.000 milioni, in ragione di lire 3.000 milioni, 4.500 milioni e 4.500 milioni rispettivamente per ciascuno degli esercizi finanziari 1979, 1980 e 1981;

     - art. 5, primo e secondo comma, ed art. 9, comma primo, lire 7.650 milioni annui a decorrere dall'esercizio finanziario 1979;

     - art. 5, ultimo comma, lire 240 milioni per l'esercizio finanziario 1979;

     - artt. 6 e 9, comma primo, lire 400 milioni annui a decorrere dall'esercizio finanziario 1979;

     - art. 7, dal primo al nono comma, ed art. 9, lire 19.200 milioni, in ragione di lire 6.400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1979, 1980 e 1981;

     - art. 7, ultimo comma, lire 60 milioni per l'esercizio finanziario 1979;

     - artt. 8 e 9, primo comma, lire 12.000 milioni, di cui lire 3.500 milioni per l'esercizio finanziario 1979, lire 4.750 milioni per l'esercizio finanziario 1980 e lire 3.750 milioni per l'esercizio finanziario 1981;

     - art. 11, lire 10 milioni per l'esercizio finanziario 1979.

     All'onere di lire 28.888 milioni, a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso, si provvede:

     - quanto a lire 26.324 milioni, utilizzando parte della disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979;

     - quanto a lire 2.564 milioni, pari al 50 per cento della spesa autorizzata per le finalità del precedente art. 4, primo comma, con parte delle economie accertate al 31 dicembre 1978 sul cap. 60751, provenienti dalla assegnazione dello Stato per l'anno 1978, di cui all'art. 17 del D.L. 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella L. 16 ottobre 1975, n. 493, utilizzabili a norma dell'art. 10, secondo comma, della L.R. 8 luglio 1977, n. 47.

     Gli oneri a carico degli esercizi finanziari successivi a quelli in corso troveranno riscontro nel bilancio pluriennale della Regione a norma dell'art. 1, quarto comma, della L.R. 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 13.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA


[1] Articolo abrogato con art. 39 L.R. 14 giugno 1983, n. 68.

[2] Comma così sostituito con art. 38 L.R. 14 giugno 1983, n. 68.

[3] I commi 12 e 13 sono stati abrogati con art. 4 L.R. 15 maggio 1991, n. 30.

[4] Termine così modificato con art. 27 L.R. 14 giugno 1983, n. 68.

[5] Comma così sostituito con art. 27 L.R. 14 giugno 1983, n. 68.