§ 4.4.21 - L.R. 21 febbraio 1977, n. 7.
Provvidenze per gli autoservizi di trasporto.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 trasporti
Data:21/02/1977
Numero:7


Sommario
Art. 1.      Il piano per la graduale pubblicizzazione dei servizi di autolinee in concessione, di cui all'art. 1 della L.R. 6 marzo 1975, n. 4, deve avere come obiettivo fondamentale quello di concorrere ad [...]
Art. 2.      Per soddisfare alle esigenze di cui al precedente articolo, il piano deve ispirarsi ai seguenti criteri:
Art. 3.      Ai fini di una prima attuazione del piano di cui all'art. 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di lire 1.500 milioni per le finalità di cui alla lett. c) dell'art. 2.
Art. 6.      L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad erogare ai privati concessionari di autolinee extraurbane, per il periodo 1° gennaio 1977-31 dicembre 1978, [...]
Art. 7.      Per agevolare il rinnovo del parco autobus dei privati concessionari di autolinee, è autorizzata la spesa di lire 3.200 milioni da inscrivere nell'esercizio finanziario 1977.
Art. 8.      (Omissis)
Art. 9.      Ai fini della redazione del piano di cui alla presente legge l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, per avvalersi della collaborazione di organismi universitari, è [...]
Art. 10.      (Omissis)
Art. 11.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 4.4.21 - L.R. 21 febbraio 1977, n. 7.

Provvidenze per gli autoservizi di trasporto.

(G.U.R. 26 febbraio 1977, n. 8).

 

Art. 1.

     Il piano per la graduale pubblicizzazione dei servizi di autolinee in concessione, di cui all'art. 1 della L.R. 6 marzo 1975, n. 4, deve avere come obiettivo fondamentale quello di concorrere ad un più generale e razionale assetto dei trasporti nella Regione e di realizzare, in particolare, un'organica e ben articolata rete regionale di servizi su strada.

 

     Art. 2.

     Per soddisfare alle esigenze di cui al precedente articolo, il piano deve ispirarsi ai seguenti criteri:

     a) suddivisione del territorio regionale in bacini di traffico da individuare sulla base di reali ed omogenei indici di mobilità in rapporto agli insediamenti abitativi ed alle attività economiche e sociali, al fine di consentire, con criteri di gestione economica, lo sviluppo della imprenditoria pubblica in una armonica coesistenza con quella privata;

     b) promozione, all'interno dei bacini, di consorzi tra comuni con il compito di fissare gli orientamenti che attengono alla istituzione dei servizi, agli aspetti finanziari e gestionali e con la possibilità di estendere i servizi urbani ai comuni che gravitano sulle città capoluogo;

     c) potenziamento e ristrutturazione dell'Azienda Siciliana Trasporti (A.S.T.) anche ai fini del presente articolo.

 

     Art. 3.

     Ai fini di una prima attuazione del piano di cui all'art. 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di lire 1.500 milioni per le finalità di cui alla lett. c) dell'art. 2.

     La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata secondo un programma di esecuzione predisposto dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti e approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale.

 

     Artt. 4. - 5.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 6.

     L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad erogare ai privati concessionari di autolinee extraurbane, per il periodo 1° gennaio 1977-31 dicembre 1978, contributi nella misura massima di lire 110 per chilometro di percorrenza effettiva di linea conforme ai disciplinari di concessione, comprese le corse bis debitamente autorizzate e con esclusione di quelle occasionali, speciali o relative ai servizi di gran turismo.

     L'importo globale dei contributi non dovrà comunque superare, per ciascuna impresa, il disavanzo complessivo risultante dal bilancio dell'anno cui si riferiscono i benefici relativamente a tutti i servizi di trasporto di persone esercitati.

     A tal fine il contributo è erogato trimestralmente e la rata relativa all'ultimo trimestre sarà erogata dopo la presentazione del bilancio.

     La concessione dei benefici di cui al primo comma resta subordinata all'attuazione, da parte delle imprese concessionarie, delle norme e dei contratti vigenti in materia di lavoro e del trattamento economico e normativo previsto dall'art. 4 della presente legge.

     I contributi di cui al presente articolo non si erogano alle aziende con meno di 25 dipendenti, le quali abbiano proceduto a licenziamenti senza giusta causa, comprovati da sentenza del pretore passata in giudicato.

     Il contributo di cui al primo comma è esteso alle aziende speciali che vengano costituite da consorzi di comuni limitrofi, per la gestione di servizi già esercitati dalle aziende private, nell'ambito dei loro territori.

     I contributi di cui al presente articolo sono erogati su richiesta dell'impresa, corredata da apposita dichiarazione attestante i chilometri svolti in base ai disciplinari di concessione per il periodo al quale si riferisce il contributo. La dichiarazione dovrà essere rilasciata sotto la propria responsabilità civile e penale dal concessionario, ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n. 15.

     Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 4 e 5 della L. 22 febbraio 1974, n. 5.

 

     Art. 7.

     Per agevolare il rinnovo del parco autobus dei privati concessionari di autolinee, è autorizzata la spesa di lire 3.200 milioni da inscrivere nell'esercizio finanziario 1977.

     Detta somma verrà ripartita tra le aziende in rapporto al numero dei dipendenti risultanti iscritti nei libri paga e matricola ed al fondo di previdenza degli autoferrotranvieri o all'I.N.P.S., alla data del 31 dicembre 1973.

     La somma a ciascuna azienda spettante verrà corrisposta a presentazione della documentazione attestante l'avvenuto acquisto di autobus nuovi immatricolati nel periodo dal 1° gennaio 1977 al 31 dicembre 1979.

     La somma che la Regione dovrà erogare non potrà superare il 20 per cento della spesa come sopra documentata. In ogni caso, a ciascuna azienda deve essere assicurato un contributo pari al 20 per cento, del costo per l'avvenuto acquisto di almeno un autobus.

     Gli autobus acquistati con il contributo di cui al presente articolo non potranno essere alienati per un periodo di anni cinque a decorrere dalla data di immatricolazione e durante il detto periodo dovranno risultare adibiti ai servizi di linea gestiti dal concessionario che ha ottenuto il contributo.

     La inadempienza agli obblighi di cui al precedente comma, salvo i casi di cessione dell'azienda o di autolinee, autorizzati a norma di legge, comporta la revoca dei benefici di cui ai commi precedenti.

     Alle aziende speciali che vengono costituite da consorzi di comuni limitrofi per la gestione di servizi già esercitati dalle aziende private, nell'ambito del loro territorio, sono estesi i benefici dei contributi previsti dal presente articolo.

     All'Azienda Siciliana Trasporti (A.S.T.) è concesso un contributo di lire 110 per chilometro per le percorrenze risultanti dai disciplinari di concessione, da destinare al rinnovo del parco autobus.

     Almeno il trenta per cento del contributo di cui al precedente comma deve essere impiegato per l'acquisto di automezzi costruiti da aziende siciliane a capitale regionale.

 

     Art. 8.

     (Omissis) [2].

     L'art. 10 della L.R. 20 aprile 1976, n. 43, è soppresso.

 

     Art. 9.

     Ai fini della redazione del piano di cui alla presente legge l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, per avvalersi della collaborazione di organismi universitari, è autorizzato a stipulare apposita convenzione.

 

     Art. 10.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 11.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Disposizioni cessate di efficacia.

[2] Il primo comma modifica l'art. 5 L.R. 30 luglio 1969, n. 31.

[3] Norma finanziaria.