§ 4.4.18 - L.R. 6 marzo 1975, n. 4.
Proroga, con modifiche, delle provvidenze di cui alla legge regionale 22 febbraio 1974, n. 6, recante anticipazioni di contributi statali alle aziende [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 trasporti
Data:06/03/1975
Numero:4


Sommario
Art. 1.      L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti provvederà alla redazione di un piano per la graduale pubblicizzazione dei servizi di autolinee in concessione e lo [...]
Art. 2.      Le provvidenze di cui all'art. 1 della legge regionale 22 febbraio 1974, n. 6, in favore dei lavoratori delle autolinee in concessione, sono prorogate sino al 31 dicembre 1975, nelle misure e [...]
Art. 3.      L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad erogare, tramite le imprese concessionarie di autolinee che applicano il contratto collettivo di lavoro, al [...]
Art. 4.      L'erogazione prevista dalla presente legge ha carattere di anticipazione di corrispondenti concessioni dello Stato alle imprese predette, tramite le Regioni, in attesa della definitiva [...]
Art. 5.      Al completamento di tutte le operazioni relative al pagamento delle erogazioni di cui alla presente legge, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti trasmetterà al [...]
Art. 6.      All'onere di lire 3.648 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20913 del bilancio della Regione per l'anno finanziario [...]
Art. 7.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 4.4.18 - L.R. 6 marzo 1975, n. 4.

Proroga, con modifiche, delle provvidenze di cui alla legge regionale 22 febbraio 1974, n. 6, recante anticipazioni di contributi statali alle aziende private esercenti autoservizi in concessione per assegno perequativo al personale. [*]

(G.U.R. 8 marzo 1975, n. 10).

 

Art. 1.

     L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti provvederà alla redazione di un piano per la graduale pubblicizzazione dei servizi di autolinee in concessione e lo trasmetterà alla Assemblea regionale siciliana, entro il 31 marzo 1976 [1], per l'approvazione con legge.

 

     Art. 2.

     Le provvidenze di cui all'art. 1 della legge regionale 22 febbraio 1974, n. 6, in favore dei lavoratori delle autolinee in concessione, sono prorogate sino al 31 dicembre 1975, nelle misure e con le modalità di cui al successivo art. 3.

 

     Art. 3.

     L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad erogare, tramite le imprese concessionarie di autolinee che applicano il contratto collettivo di lavoro, al personale delle aziende private esercenti autoservizi in concessione, una somma pari a lire 80.000, comprensiva degli oneri fiscali e sociali sia a carico del datore di lavoro che del lavoratore, per nove mensilità, dal 1 luglio 1974 al 28 febbraio 1975, per ciascun dipendente risultante dai libri matricola alla data del 1 luglio 1974.

     L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è, altresì, autorizzato ad erogare, tramite le imprese di cui al comma precedente, una somma pari a lire 100.000, comprensiva degli oneri fiscali e sociali sia a carico del datore di lavoro che del lavoratore per dodici mensilità, a decorrere dal 1 marzo 1975 e sino al 31 dicembre 1975, per ciascun dipendente risultante dai libri di matricola alla data del 1 marzo 1975.

     Le somme di cui sopra sono erogate ai dipendenti, per il tramite delle imprese, in unica soluzione per quanto concerne il periodo 1 luglio 1974 - 28 febbraio 1975; mentre sono pagate mensilmente per quanto concerne il periodo successivo.

     A tal fine ciascuna imprese presenta per il primo periodo con scadenza 28 febbraio 1975 e, mensilmente, per il periodo successivo, per i propri dipendenti, elenchi sui quali l'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio apporrà il visto di accertamento.

 

     Art. 4.

     L'erogazione prevista dalla presente legge ha carattere di anticipazione di corrispondenti concessioni dello Stato alle imprese predette, tramite le Regioni, in attesa della definitiva applicazione dello accordo raggiunto presso il Ministero del lavoro con le organizzazioni sindacali e di cui al «Protocollo d' intesa» del 29 maggio 1974, per la estensione del trattamento economico e normativo degli autoferrotramvieri al personale dipendente da aziende concessionarie di autoservizi di linea, e comunque sino al 31 dicembre 1975.

 

     Art. 5.

     Al completamento di tutte le operazioni relative al pagamento delle erogazioni di cui alla presente legge, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti trasmetterà al Ministero dei trasporti la documentazione necessaria per il recupero delle somme anticipate.

 

     Art. 6.

     All'onere di lire 3.648 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20913 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 7.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[*] Vedi le LL.RR. 20 aprile 1976, n. 43 e 21 febbraio 1977, n. 7.

[1] Termine così prorogato dall'art. 1 della L.R. 20 aprile 1976, n. 43.