§ 6.4.3 - Legge 7 gennaio 1974, n. 5.
Inquadramento nei ruoli ferroviari dei lavoratori dipendenti dalle imprese appaltatrici del servizio di manipolazione, carica e manutenzione degli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:6. Appalti
Capitolo:6.4 appalto pubblico di servizi
Data:07/01/1974
Numero:5


Sommario
Art. 1.      I dipendenti delle imprese appaltatrici del servizio di manipolazione, carica e manutenzione accumulatori, che l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato assume in gestione diretta, sono [...]
Art. 2.      L'inquadramento di cui al precedente articolo è altresì subordinato al possesso da parte degli interessati, alla data di effettiva assunzione, dei requisiti prescritti dall'art. 3 della legge 26 [...]
Art. 3.      L'inquadramento viene effettuato mediante nomina in prova nelle qualifiche di prima assunzione del gruppo del personale di ruolo corrispondente alle mansioni prevalentemente espletate nel [...]
Art. 4.      Gli inquadramenti di cui all'art. 1 della presente legge sono disposti entro i limiti dell'aumento di pianta conseguentemente previsto, ad integrazione degli organici del personale della Azienda [...]
Art. 5.      Per gli inquadramenti di cui alla presente legge il direttore generale delle ferrovie dello Stato, con propria deliberazione, emanerà un quadro di corrispondenza tra le mansioni svolte dai [...]
Art. 6.      Il personale inquadrato ai sensi degli articoli 1 e 4 della presente legge viene collocato a riposo d'ufficio al compimento dell'età di cui al quadro n. 9 del decreto del Presidente della [...]
Art. 7.      La spesa derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in annue lire 980 milioni, graverà sul bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.


§ 6.4.3 - Legge 7 gennaio 1974, n. 5.

Inquadramento nei ruoli ferroviari dei lavoratori dipendenti dalle imprese appaltatrici del servizio di manipolazione, carica e manutenzione degli accumulatori per l'illuminazione dei treni.

(G.U. 7 febbraio 1974, n. 36).

 

     Art. 1.

     I dipendenti delle imprese appaltatrici del servizio di manipolazione, carica e manutenzione accumulatori, che l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato assume in gestione diretta, sono inquadrati mediante concorsi speciali per titoli nei ruoli dell'Azienda dietro domanda da presentare nel termine di 30 giorni dalla data dei relativi bandi.

     Sono ammessi all'inquadramento i predetti dipendenti che siano occupati per il servizio indicato al primo comma alla data del 1° settembre 1972.

 

          Art. 2.

     L'inquadramento di cui al precedente articolo è altresì subordinato al possesso da parte degli interessati, alla data di effettiva assunzione, dei requisiti prescritti dall'art. 3 della legge 26 marzo 1958, n. 425, ferma restando l'applicazione dell'art. 5 della medesima legge, ad eccezione del limite massimo di età che non deve superare, alla data di entrata in vigore della presente legge, il 50° anno elevabile ai 55 anni nel caso di anzianità accertata superiore ai 7 anni, nell'espletamento di servizi ferroviari alle dipendenze di ditte appaltatrici, e fatte comunque salve le disposizioni a favore di categorie speciali già regolamentate per legge.

     Il titolo di studio necessario per l'inquadramento deve essere posseduto alla data di scadenza del termine previsto dal primo comma del precedente art. 1.

     L'accertamento dell'idoneità fisica verrà effettuato con i criteri della revisione di cui al decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12.

     L'utilizzazione avverrà nelle mansioni per le quali il personale sarà stato riconosciuto fisicamente idoneo a norma del precedente comma.

     In mancanza dei requisiti fisici richiesti per l'inquadramento nella qualifica per la quale il dipendente concorre, l'inquadramento stesso sarà effettuato nella qualifica iniziale di un gruppo inferiore per la quale il concorrente sia riconosciuto fisicamente idoneo e sempreché per detta qualifica risultino vacanze di posti dopo che siano state esaurite le relative graduatorie [1].

 

          Art. 3.

     L'inquadramento viene effettuato mediante nomina in prova nelle qualifiche di prima assunzione del gruppo del personale di ruolo corrispondente alle mansioni prevalentemente espletate nel periodo intercorrente fra il 1° marzo 1972 e il 31 agosto 1972.

     In mancanza di adeguato titolo di studio, l'inquadramento viene effettuato nella qualifica di prima assunzione del gruppo inferiore.

     In mancanza del titolo di studio di licenza elementare l'interessato dovrà presentare entro e non oltre il periodo di inquadramento in prova il titolo stesso.

 

          Art. 4.

     Gli inquadramenti di cui all'art. 1 della presente legge sono disposti entro i limiti dell'aumento di pianta conseguentemente previsto, ad integrazione degli organici del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, stabiliti dalla legge 29 ottobre 1971, n. 880, nei seguenti quantitativi di posti:

personale degli uffici

n.

48

personale dell'esercizio

"

1.428

     Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, con proprio decreto, ripartirà fra le singole qualifiche interessate all'inquadramento, i sopraindicati contingenti di posti in aumento.

     Le vacanze nelle qualifiche interessate all'inquadramento, limitatamente agli aumenti di organico del personale dell'esercizio di cui al precedente comma, e di cui all'art. 9 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, eventualmente residuate dopo la sistemazione del personale di cui all'art. 1 della presente legge e di cui all'art. 6 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, saranno coperte per una sola volta, mediante concorsi speciali per titoli, cui potranno partecipare i lavoratori dipendenti da imprese appaltatrici di servizi non assunti in gestione diretta dall'Azienda, svolti con continuità nell'ambito dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

     Sono ammessi all'inquadramento di cui al precedente comma i lavoratori occupati per uno dei servizi predetti alla data del 1° settembre 1972 e che fino alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano continuato ad intrattenere rapporto di lavoro, per lo espletamento di servizi ferroviari, con imprese appaltatrici. I requisiti per l'inquadramento sono quelli indicati dall'art. 2 della presente legge, fatta eccezione per il limite massimo di età che non deve superare il 45° anno.

     Gli interessati verranno iscritti in graduatorie compartimentali distinte per ciascuna delle qualifiche in cui l'inquadramento viene effettuato secondo le modalità e i criteri indicati nel precedente art. 3.

 

          Art. 5.

     Per gli inquadramenti di cui alla presente legge il direttore generale delle ferrovie dello Stato, con propria deliberazione, emanerà un quadro di corrispondenza tra le mansioni svolte dai dipendenti delle ditte appaltatrici e le mansioni proprie delle varie qualifiche del personale ferroviario di ruolo.

     Per i concorsi di inquadramento sono nominate dal direttore generale delle ferrovie dello Stato apposite commissioni compartimentali, comprendenti i rappresentanti del personale con i criteri delle commissioni di avanzamento.

 

          Art. 6.

     Il personale inquadrato ai sensi degli articoli 1 e 4 della presente legge viene collocato a riposo d'ufficio al compimento dell'età di cui al quadro n. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

     Al personale medesimo, in caso di cessazione dal servizio, compete la pensione con le norme di cui al testo unico 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni, purché abbia compiuto almeno 10 anni di servizio utile, in difetto di che compete il sussidio per una sola volta in luogo di pensione nella misura prevista per i casi di cui all'art. 21 del citato testo unico, purchè abbia prestato almeno un anno intero di effettivo servizio.

     Al personale stesso, in caso di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, si applica, ove occorra, il secondo comma dell'articolo 165 della legge 26 marzo 1958, n. 425, fino al raggiungimento della predetta anzianità minima per il conseguimento del diritto a pensione a carico del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato.

     Il personale inquadrato in ruolo ai sensi dell'art. 1 della presente legge e che all'atto di entrata in vigore di essa abbia superato il 50° anno di età, anziché essere iscritto al Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato viene assicurato, ove già non lo sia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     Il collocamento a riposo del personale di cui al precedente comma avviene al compimento del 60° anno di età nel caso in cui il quadro n. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077, preveda l'esonero al compimento del 58° anno.

 

          Art. 7.

     La spesa derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in annue lire 980 milioni, graverà sul bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

     Agli oneri indicati, relativi agli anni finanziari 1973 e 1974, l'Azienda provvederà, fino alla concorrenza dei predetti importi di lire 980 milioni per ciascun anno, con sovvenzioni del Tesoro, alla cui copertura si farà fronte con corrispondenti riduzioni dei fondi iscritti ai capitoli n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1973 e 1974.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Comma aggiunto dall'art. 7 della L. 6 giugno 1975, n. 197.