§ 5.2.74 - L.R. 5 gennaio 1999, n. 4.
Integrazione del fondo per i comuni di cui all'articolo 11 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5. Realizzazione di progetti di utilità collettiva. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 contabilità regionale
Data:05/01/1999
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Integrazione del fondo per i comuni per l'esercizio finanziario 1998.
Art. 2.  Destinazione ai comuni di somme affluite in entrata al bilancio della Regione.
Art. 3.  Ulteriore integrazione del fondo per i comuni.
Art. 4.  Interventi a sostegno delle autonomie locali per l'anno 1999.
Art. 5.  Autorizzazione di spesa da destinare alla provincia di Ragusa.
Art. 6.  Benefici ex articolo 5 legge 27 dicembre 1985, n. 816.
Art. 7.  Realizzazione di progetti di utilità collettiva.
Art. 8.  Disposizioni finanziarie in favore dei soggetti impegnati nei progetti per lavori socialmente utili.
Art. 9.  Disposizioni in materia di lavori socialmente utili.
Art. 10.  Contributo in favore delle organizzazioni sindacali dei lavoratori di polizia.
Art. 11.  Piani interregionali.
Art. 12.  Interventi a favore dell'occupazione.
Art. 13.  Servizi di custodia, conservazione e fruizione di beni culturali.
Art. 14.  Cofinanziamento finalità decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Art. 15.  Interventi in materia di agricoltura.
Art. 16.  Interventi in materia di cooperazione.
Art. 17.  Parco d'Orleans.
Art. 18.  Incremento stanziamento capitolo amministrazione Presidenza.
Art. 19.  Interventi in materia di lavori pubblici.
Art. 20.  Personale dell'ex Consorzio per l'autostrada Siracusa-Gela.
Art. 21.  Proroga termini in materia di edilizia residenziale pubblica.
Art. 22.  Acquisizione al demanio regionale delle sede dell'EMS.
Art. 23.  Aree artigianali.
Art. 24.  Interventi in materia di sanità.
Art. 25.  Liquidazione prestazioni ospedaliere.
Art. 26.  Integrazione del Fondo sanitario.
Art. 27.  Farmacie rurali aventi sede nelle isole minori.
Art. 28.  Modifiche all'art. 58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33.
Art. 29.  Differimento limite di impegno.
Art. 30.  Convenzione SIAE.
Art. 31.  Mantenimento in bilancio di stanziamenti.
Art. 32.  Quadro sintetico di cassa.
Art. 33.  Regolazione contabile di tributi di spettanza regionale.
Art. 34.  Termini per l'assunzione degli impegni di spesa.
Art. 35.  Contributo in favore del Club mediterraneo delle ustioni.
Art. 36.      1. In dipendenza delle disposizioni recate dalla presente legge, sono introdotte nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998 le variazioni riepilogate nell'annessa tabella.
Art. 37.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 5.2.74 - L.R. 5 gennaio 1999, n. 4.

Integrazione del fondo per i comuni di cui all'articolo 11 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5. Realizzazione di progetti di utilità collettiva. Disposizioni finanziarie.

(G.U.R. 9 gennaio 1999, n. 2).

 

Titolo I

INTEGRAZIONE DEI FONDI PER LE AUTONOMIE LOCALI

 

Art. 1. Integrazione del fondo per i comuni per l'esercizio finanziario 1998.

     1. Il fondo per i comuni previsto dall'articolo 11 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5 (capitolo 18712) è incrementato per l'anno 1998 di lire 45.131 milioni, di cui lire 30.000 milioni sono riservati ai comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti ad integrazione della quota ordinaria attribuita.

     2. Una quota di lire 1.000 milioni è attribuita al comune di Siracusa quale contributo per i lavori di restauro del Teatro comunale.

     3. Una ulteriore quota di 1.600 milioni è attribuita ai comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 1991 per le stesse finalità di cui al comma 4 dell'articolo 144 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25. La ripartizione delle somme da parte dell'Assessore regionale per gli enti locali avverrà proporzionalmente al fabbisogno accertato e documentato dagli stessi comuni.

     4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli per gli importi a fianco di ciascuno di essi indicati:

 

 

Capitolo                        Importo (in milioni di lire)

21707                                                  1.000

50379                                                  2.256

54006                                                  2.001

54105                                                    586

64994                                                  1.876

70805                                                 21.633

75001                                                    360

76003                                                  1.474

76101                                                    315

85657                                                  1.101

85807                                                  2.064

87003                                                  9.436

87101                                                  1.029

Totale                                                45.131

 

 

     5. Per l'esercizio finanziario 1998 le spese autorizzate ai sensi dell'articolo 152 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e degli articoli 4 e 10 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, nonché dall'articolo 1 della legge regionale 10 novembre 1997, n. 42 sono ridotte degli importi indicati a fianco di ciascuno dei capitoli di cui al comma 4.

 

     Art. 2. Destinazione ai comuni di somme affluite in entrata al bilancio della Regione.

     1. Per l'esercizio finanziario 1998 le somme affluite in entrata al bilancio della Regione siciliana per effetto del comma 9, dell'articolo 11, della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, esclusa la quota pari al 10 per cento che deve essere ripartita tra le camere di commercio, fino alla concorrenza dell'importo di lire 3.227 milioni, confluiscono al fondo per i comuni previsto dall'articolo 11 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5 (capitolo 18712).

 

     Art. 3. Ulteriore integrazione del fondo per i comuni.

     1. Il fondo per i comuni di cui all'articolo 11 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, è altresì incrementato per l'esercizio finanziario in corso della somma di lire 16.685 milioni cui si provvede, quanto a lire 3.423 milioni, con le somme già affluite in entrata al bilancio della Regione ai sensi del comma 9, dell'articolo 45, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, quanto a lire 2.127 milioni, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 60783, quanto a lire 7.760 milioni mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 21160 e quanto a lire 3.375 milioni mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 21162, del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

 

     Art. 4. Interventi a sostegno delle autonomie locali per l'anno 1999.

     1. Per l'esercizio finanziario 1999, al fine di garantire alle province regionali ed ai comuni lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite in base alla vigente legislazione e a titolo di sostegno allo sviluppo, l'Assessore regionale per gli enti locali assegna, con propri decreti, alle province regionali ed ai comuni medesimi una quota non superiore al 20 per cento delle entrate tributarie della Regione accertate nell'esercizio 1997 con il relativo rendiconto generale consuntivo, al netto delle devoluzioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, previste per l'anno 1999.

     2. Con legge di bilancio la quota di cui al comma 1 è ripartita fra i comuni e le province regionali.

     3. Nell'ambito della quota determinata ai sensi del comma 1, una aliquota pari all'1,50 per cento è riservata ai comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti ad integrazione della quota ordinaria attribuita, e un'aliquota pari allo 0,80 per cento è riservata ai comuni delle isole minori per sopperire alle particolari e maggiori necessità relative ai servizi igienico-sanitari ed ai servizi pubblici obbligatori. Un'ulteriore somma pari a lire 30.000 milioni resta nelle disponibilità dell'Assessorato regionale degli enti locali e viene dallo stesso gestita per i rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggi per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa, ed in convenzione per i ricoveri nelle comunità alloggio e case famiglie dei pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici [1].

     4. Le assegnazioni alle province regionali ed ai comuni sono disposte sulla base dei criteri e dei parametri che saranno individuati con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la Conferenza regione-autonomie locali prevista dall'articolo 43 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. Nelle more della determinazione dei nuovi criteri, l'Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato ad erogare anticipazioni alle province ed ai comuni entro i limiti delle assegnazioni effettuate a valere sull'esercizio finanziario 1998 ed in conformità alle previsioni dell'articolo 11 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5.

     5. Le assegnazioni alle province regionali ed ai comuni sono destinate prioritariamente al trattamento economico del personale di cui all'articolo 45, comma 6, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, ed allo svolgimento dei servizi socio-assistenziali.

     6. In sede di ripartizione territoriale delle spese in conto capitale del bilancio di previsione regionale, ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti è assicurata almeno una quota pari al 20 per cento dei relativi stanziamenti.

     Una ulteriore quota del fondo, pari al costo del trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori, rimane nella disponibilità dell'Assessorato regionale degli enti locali per essere assegnata ai comuni interessati, che documentano la spesa sostenuta nell'anno precedente, in rapporto al costo per il trasporto con il servizio pubblico di linea e per l'effettiva frequenza [2].

 

     Art. 5. Autorizzazione di spesa da destinare alla provincia di Ragusa.

     1. Al fine di consentire il soddisfacimento delle obbligazioni nascenti dalla sentenza del TAR di Catania del 25 ottobre 1996, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.016 milioni per l'esercizio finanziario 1998 da destinare alla provincia regionale di Ragusa per il pagamento al personale delle spettanze dovute con riferimento agli anni 1991 e 1992 ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21. Al relativo onere si fa fronte con pari riduzione della spesa autorizzata per l'anno 1998 dall'articolo 1 della legge regionale 10 novembre 1997, n. 42 (cap. 21707).

 

     Art. 6. Benefici ex articolo 5 legge 27 dicembre 1985, n. 816.

     1. I benefici previsti dall'articolo 5 della legge 27 dicembre 1985, n. 816 come recepita dalla legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 sono estesi agli assessori dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

 

Titolo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

 

     Art. 7. Realizzazione di progetti di utilità collettiva.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 33720), è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998, l'ulteriore spesa di lire 63.090 milioni, cui si fa fronte per lire 46.100 milioni mediante riduzione delle spese autorizzate per il medesimo esercizio dai sottoindicati articoli della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, per gli importi segnati a fianco degli stessi:

 

                          (milioni di lire)

art. 3                           L. 40.000          (cap. 33735)

art. 24                           L. 4.000          (cap. 33732)

art. 28                           L. 2.100          (cap. 33713)

 

e per lire 16.990 milioni mediante riduzione delle spese autorizzate per il medesimo esercizio dai sottoindicati articoli della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, per gli importi segnati a fianco degli stessi:

 

                          (milioni di lire)

artt. 3-16                        L. 1.000          (cap. 73758)

artt. 5-16                        L. 1.400          (cap. 73759)

artt. 6-16                        L. 4.990          (cap. 73760)

artt. 8-16                        L. 2.400          (cap. 73761)

artt. 3-16                        L. 2.400          (cap. 73902)

artt. 5-16                        L. 2.400          (cap. 73903)

artt. 8-16                        L. 2.400          (cap. 73904)

 

 

     Art. 8. Disposizioni finanziarie in favore dei soggetti impegnati nei progetti per lavori socialmente utili.

     1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, è autorizzato ad impegnare la somma di lire 50.000 milioni a favore dell'INPS per fare fronte al pagamento dei soggetti utilizzati fino al 28 febbraio 1999 nei progetti per lavori socialmente utili approvati dalla Commissione regionale per l'impiego in forza della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni.

     2. L'onere di lire 50.000 milioni per l'esercizio finanziario 1999 derivante dall'applicazione del presente articolo trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione siciliana per il triennio 1998-2000, progetto 08.01.00 - cod. 1003.

 

     Art. 9. Disposizioni in materia di lavori socialmente utili.

     1. [3].

     2. [4].

     3. Ai lavoratori impegnati nei piani di inserimento professionale, progetti di lavori socialmente utili e lavori di pubblica utilità, per quanto concerne i permessi e le aspettative ottenibili per le loro attività istituzionali si applicano le disposizioni vigenti per tutti i lavoratori che ricoprono cariche elettive negli enti locali, fatte salve le norme che regolano il trattamento giuridico ed economico, come stabilito dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468.

     4. I permessi e le aspettative di cui al comma 3 sono estesi ai consulenti o consiglieri di parità per l'esercizio dei compiti di istituto.

     5. Nel territorio della Regione siciliana le funzioni e le attribuzioni del consulente o consigliere di parità, regionale e provinciale, sono quelle previste dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, e dalle altre disposizioni statali in materia.

 

     Art. 10. Contributo in favore delle organizzazioni sindacali dei lavoratori di polizia.

     1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, è autorizzato ad erogare in favore delle organizzazioni sindacali dei lavoratori appartenenti alla Polizia di Stato maggiormente rappresentative a livello regionale, per l'anno 1998, un contributo complessivo di lire 350 milioni. All'onere relativo si fa fronte mediante riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 1 della legge regionale 10 novembre 1997, n. 42 (cap. 21707).

 

     Art. 11. Piani interregionali.

     1. Le disposizioni contenute nel comma 6, dell'articolo 1 del decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, si applicano ai giovani residenti nel territorio della Regione siciliana con le seguenti modifiche ed integrazioni:

     a) i piani interregionali possono prevedere lo svolgimento di attività presso imprese, anche artigianali o cooperative, operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi;

     b) ai piani interregionali si applicano le disposizioni contenute negli articoli 19, 24 e 25 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30;

     c) l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, è autorizzato a promuovere e finanziare i piani interregionali, di cui al comma 6, dell'articolo 1, del decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, con le risorse statali e comunitarie e con le modalità di cui alla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30;

     d) i piani interregionali devono prevedere l'impegno ad assumere almeno il 60 per cento dei giovani nei progetti, anche attraverso contratti di formazione e lavoro o di apprendistato. Sarà conferita priorità al finanziamento dei piani interregionali che prevedano, alla conclusione, il posizionamento lavorativo nell'ambito del territorio della Regione siciliana;

     e) i piani interregionali ed i piani regionali possono attivarsi fino al 31 dicembre 2000.

 

     Art. 12. Interventi a favore dell'occupazione.

     1. Al fine di consentire la prosecuzione a favore dei lavoratori interessati ai processi di crisi aziendale della ex Pirelli di Villafranca Tirrena e di Siracusa, degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 5.000 milioni, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'apposito fondo destinato al finanziamento di nuovi interventi legislativi iscritto nel bilancio del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati.

     2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, è autorizzato a porre a carico degli stanziamenti di cui al comma 1 gli oneri connessi con gli adempimenti assicurativi scaturenti da progetti per lavori socialmente utili promossi dall'Amministrazione regionale e da enti ed aziende da essa dipendenti o vigilati, nel limite massimo di lire 400 milioni.

     3. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi a favore dei lavoratori interessati ai processi per l'inserimento nel mercato del lavoro di cui all'articolo 70 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 13.000 milioni (cap. 33738). Al relativo onere si provvede con il rientro di pari importo al bilancio della Regione (cap. 5683) delle disponibilità dell'apposito fondo destinato al finanziamento di nuovi interventi legislativi, iscritto nel bilancio del fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati.

 

Titolo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 13. Servizi di custodia, conservazione e fruizione di beni culturali.

     1. Per le finalità di cui al comma 1, dell'articolo 4, della legge regionale 12 marzo 1997, n. 7, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, la spesa di lire 30.000 milioni.

     2. L'onere di 30.000 milioni per il 1999 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1998-2000, progetto 08.01.00 - codice 1003.

 

     Art. 14. Cofinanziamento finalità decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

     1. Per le finalità previste dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è autorizzata nell'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 600 milioni per il cofinanziamento regionale degli interventi finanziati dall'articolo 45 del citato decreto legislativo.

     2. All'onere di lire 600 milioni previsto dal comma 1 si fa fronte mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata nell'esercizio finanziario 1998 dall'articolo 28 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 (capitolo 33713).

 

     Art. 15. Interventi in materia di agricoltura.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 31 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni (cap. 55630), è autorizzata, per l'esercizio 1998, l'ulteriore spesa di lire 900 milioni, cui si fa fronte con pari riduzione della spesa autorizzata dell'articolo 1 della legge regionale 10 novembre 1997, n. 42 (cap. 21707).

 

     Art. 16. Interventi in materia di cooperazione.

     1. Per consentire il pagamento dei premi di esportazione previsti dall'articolo 56 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, cui l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è tenuto in forza di pronunce in sede giurisdizionale o amministrativa, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 30 milioni cui si provvede con uguale riduzione dello stanziamento del capitolo 35163 del bilancio della Regione per il medesimo esercizio.

 

     Art. 17. Parco d'Orleans.

     1. Per provvedere al saldo del contributo regionale a favore della ditta ragioniere Lauricella Salvatore previsto dall'articolo 47 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 309 milioni.

     2. All'onere di cui al comma 1 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 10627 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio in corso.

 

     Art. 18. Incremento stanziamento capitolo amministrazione Presidenza.

     1. Per l'esercizio finanziario 1998 lo stanziamento del capitolo di spesa 10649 dell'amministrazione Presidenza è incrementato di lire 8 milioni.

     2. All'onere di cui al comma 1 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 10325 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.

 

     Art. 19. Interventi in materia di lavori pubblici.

     1. Per l'esercizio finanziario 1998 gli stanziamenti dei capitoli di spesa sottoelencati dello stato di previsione della spesa

dell'Amministrazione dei lavori pubblici sono incrementati degli importi indicati a fianco di ciascuno di essi:

 

- capitolo 69451                                  + 600 milioni;

- capitolo 68351                                  + 120 milioni;

- capitolo 68352                                + 1.295 milioni.

 

     2. All'onere di cui al comma 1 si provvede con parte delle disponibilità dei capitoli sottoelencati dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei lavori pubblici del bilancio della Regione per l'esercizio in corso:

 

- capitolo 69902                                  - 115 milioni;

- capitolo 70315                                - 1.500 milioni;

- capitolo 70314                                  - 400 milioni.

 

 

     Art. 20. Personale dell'ex Consorzio per l'autostrada Siracusa-Gela.

     1. Per consentire al personale dell'ex Consorzio per l'autostrada Siracusa-Gela di cui all'articolo 7 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 44, transitato tutto a far data dall'1 ottobre 1997 nel Consorzio per le autostrade siciliane, di percepire il saldo degli emolumenti relativi agli stipendi dei mesi di agosto e settembre 1997, ai ratei della tredicesima e quattordicesima mensilità dell'anno 1997, agli oneri derivanti dall'applicazione del contratto per i dipendenti dei consorzi autostradali a partire da gennaio 1997, nonché ai ratei dell'indennità di liquidazione ed all'adeguamento degli scatti maturati, è autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di lire 782 milioni.

 

     2. Alla spesa di cui al comma 1 si fa fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo 69902 del bilancio della Regione.

 

     Art. 21. Proroga termini in materia di edilizia residenziale pubblica.

     1. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, per usufruire della riduzione del prezzo di acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, già prorogato dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 37, dall'articolo 24 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, dall'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 47, e dall'articolo 10 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1999.

 

     Art. 22. Acquisizione al demanio regionale delle sede dell'EMS.

     1. I beni immobili sede dell'Ente minerario siciliano sono acquisiti al demanio regionale al valore stimato congruo dall'Ispettorato regionale tecnico dei lavori pubblici, per essere utilizzati dall'Amministrazione regionale quale sede dei propri uffici.

     2. Il valore dei beni immobili indicati nel comma 1, al netto dell'importo del debito residuo del mutuo ipotecario contratto dall'Ente minerario siciliano con l'Irfis in data 5 dicembre 1993, nonché del credito vantato dalla Regione nei confronti dell'Ente minerario siciliano, per effetto della decisione della Comunità Economica Europea del 2 febbraio 1994, relativa alla legge regionale 15 maggio 1991, n. 23, ed all'articolo 5 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 8, è decurtato dal fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano di cui alla legge regionale 11 gennaio 1963, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni.

     3. La Regione siciliana è autorizzata a subentrare all'Ente minerario siciliano nel mutuo ipotecario stipulato con l'Irfis per la residua somma valutata in lire 64.000 milioni con le seguenti modalità:

     a) fino a lire 45.300 milioni per rate di ammortamento scadute e a scadere a tutto il 31 dicembre 1998 comprensive degli oneri per interessi moratori, l'Irfis è autorizzato ad avvalersi per lire 21.940 milioni delle disponibilità del fondo di rotazione ex articolo 5, legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 riferite sia all'autorizzazione di cui all'articolo 5 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, che all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 108, e, per lire 23.360 milioni, delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, e successive modifiche e integrazioni, che vengono ridotte di pari importo.

     b) per lire 9.000 milioni e lire 9.700 milioni per rate di ammortamento a scadere rispettivamente negli anni 1999 e 2000 con onere a carico del bilancio della Regione.

     4. Agli oneri di cui al comma 3, lett. b), per gli esercizi finanziari 1999 e 2000 si provvede con la riduzione, rispettivamente di lire 9.000 milioni e lire 9.700 milioni, della spesa autorizzata con l'articolo 1 della legge regionale 10 novembre 1997, n. 42.

 

     Art. 23. Aree artigianali.

     1. Nelle more della definizione delle procedure previste dall'articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 1997, n. 46, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, è autorizzato ad accreditare ai comuni di Alia, Petralia Soprana e San Cipirello, le somme occorrenti per l'acquisizione definitiva degli immobili su cui insistono le opere relative alle aree artigianali attrezzate la cui realizzazione era stata affidata alla SIRAP S.p.A., nell'ambito del secondo piano annuale di attuazione della legge 1 marzo 1986, n. 64 e oggetto di procedure espropriative non ancora concluse.

     2. I comuni di cui al comma 1 sono autorizzati a procedere al pagamento delle somme dovute ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge regionale 24 dicembre 1997, n. 46, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 e dall'articolo 3, secondo periodo, della citata legge n. 46 del 1997 e sempre che detti soggetti non abbiano proposto richiesta di insinuazione al passivo fallimentare della SIRAP S.p.A. o che, ove tale richiesta sia stata già avanzata, ne recedano.

     3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni per l'esercizio finanziario 1998, cui si fa fronte mediante l'utilizzazione delle somme assegnate alla Regione ai sensi della legge 1 marzo 1986, n. 64, per l'attuazione del piano indicato al comma 1.

 

     Art. 24. Interventi in materia di sanità.

     1. Per le finalità dell'articolo 12, comma 1, della legge regionale 7 novembre 1995, n. 81, è autorizzata a carico dell'esercizio 1999, l'ulteriore spesa di lire 197.938.000 cui si provvede mediante riduzione di pari importo nello stanziamento iscritto nel bilancio pluriennale della Regione - progetto 05.05.01. (cap. 42840).

 

     Art. 25. Liquidazione prestazioni ospedaliere.

     1. Per la liquidazione delle prestazioni ospedaliere all'estero o presso luoghi di cura non convenzionati, altamente specializzati, esistenti nel territorio nazionale, di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, relative ad istanze pervenute anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 5 gennaio 1991, n. 3, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998, l'ulteriore spesa di lire 1.100 milioni (cap. 42806).

     2. All'onere di lire 1.100 milioni derivante dal comma 1, si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo di spesa 42730 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.

 

     Art. 26. Integrazione del Fondo sanitario.

1. La quota del Fondo sanitario nazionale - parte corrente - a carico della Regione, per l'anno finanziario 1998, prevista dall'articolo 9 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, in lire 3.510.091 milioni è incrementata di lire 26.846 milioni e si inscrive al capitolo 41724.

     2. Al relativo onere si fa fronte con le riduzioni degli importi indicati a fianco di ciascuno dei capitoli sotto elencati:

 

- cap. 10325                              - lire 15.000 milioni;

- cap. 21160                               - lire 2.638 milioni;

- cap. 21162                               - lire 1.625 milioni;

- cap. 60759                               - lire 7.583 milioni.

 

 

     Art. 27. Farmacie rurali aventi sede nelle isole minori.

     1. L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato ad erogare un'indennità di residenza in favore dei titolari di farmacie rurali private, aventi sede nelle isole minori [5].

     1 bis. A decorrere dall’esercizio finanziario 2010 la spesa per le finalità di cui al presente articolo è determinata ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 [6].

     2. L'indennità di cui al comma 1 è erogata per il tramite dei comuni nel cui territorio le farmacie sono ubicate e compete unicamente a quelle che risultano regolarmente aperte durante l'anno solare cui l'indennità si riferisce. I comuni delle isole minori interessate si avvalgono del settore farmaceutico dell'AUSL competente per territorio per l'acquisizione della documentazione necessaria.

     3. Le assegnazioni delle somme ai comuni sono disposte sulla base dei criteri e dei parametri che sono individuati con successivo decreto del Presidente della Regione.

     4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 455 milioni, cui si provvede

 

con la riduzione di pari importo della spesa autorizzata con l'articolo 1

della legge regionale 10 novembre 1997, n. 42 (cap. 21707).

 

     Art. 28. Modifiche all'art. 58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33.

     1. [7].

     2. [8].

 

     Art. 29. Differimento limite di impegno.

     1. Il limite di impegno autorizzato per l'anno finanziario 1998 dall'articolo 1, comma 14, della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27, è differito all'anno 1999 (cap. 21110, lire 200 milioni).

 

     Art. 30. Convenzione SIAE.

     1. La convenzione stipulata il 4 luglio 1988 tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e la Società italiana autori ed editori, concernente l'affidamento dei servizi relativi all'accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi, approvata con decreto assessoriale 5 luglio 1988, n. 216, prorogata di un anno con atto aggiuntivo del 6 marzo 1988, con scadenza 31 dicembre 1997, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1998, mantenendo le percentuali di aggio fissate per il 1997 ed escludendo qualunque procedura di adeguamento delle medesime.

 

     Art. 31. Mantenimento in bilancio di stanziamenti.

     1. Gli assessori regionali, mediante decreti possono mantenere in bilancio, quali residui, le somme stanziate per interventi previsti da leggi sottoposte all'esame di cui all'articolo 93 del Trattato CEE.

     2. Sui decreti di cui al comma 1 non possono essere emessi mandati di pagamento fino a quando non siano concluse favorevolmente le procedure previste dall'articolo 93 del Trattato CEE.

 

     Art. 32. Quadro sintetico di cassa.

     1. Al bilancio della Regione per l'anno 1999 è allegato un quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'anno medesimo, articolato per titoli e categorie con riguardo alle entrate, e per titoli e amministrazioni con riguardo alle spese.

     2. Le previsioni di cassa relative alle spese costituiscono il limite per le autorizzazioni di pagamento.

     3. Nella parte della spesa del quadro sintetico delle previsioni di cassa di cui al comma 1 è altresì iscritto un fondo di riserva di cassa da utilizzare, su proposta dell'Assessore del competente ramo di amministrazione, per il pagamento dei residui perenti reiscritti in bilancio e per l'eventuale integrazione delle dotazioni di cassa di ciascuna amministrazione in relazione ad indifferibili necessità; alle occorrenti variazioni si provvede con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.

     4. Al fine di adeguare le previsioni di cassa alle effettive esigenze di ciascuna amministrazione regionale, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di cassa fra le previsioni delle singole amministrazioni nonché fra titoli; lo stesso è inoltre autorizzato ad apportare alle previsioni di cassa le variazioni derivanti da maggiori o minori entrate di cassa, nonché quelle conseguenti all'applicazione di leggi e per il pagamento di obbligazioni indifferibili e improrogabili [9].

     5. Entro il limite delle autorizzazioni di cassa di ciascuna amministrazione, i pagamenti sono disposti, di norma, per importi non superiori a un dodicesimo per ciascun mese dell'esercizio, e secondo le seguenti priorità: spese per gli organi; stipendi, pensioni ed altri assegni obbligatori al personale; interessi e quote di ammortamento mutui e altre spese aventi natura obbligatoria; spese per calamità naturali; spese connesse a finanziamenti statali e comunitari; annualità relative a limiti di impegno; residui perenti reiscritti in bilancio; competenze accessorie al personale; spese di funzionamento dei servizi; trasferimenti connessi a spese di personale e di funzionamento di enti ed aziende.

 

     Art. 33. Regolazione contabile di tributi di spettanza regionale.

     1. Per consentire la regolazione contabile dei tributi di spettanza regionale riscossi con le procedure di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, imputati dalla struttura di gestione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo medesimo al netto delle compensazioni per rimborsi dovuti ai contribuenti e delle altre poste negative a norma del decreto del Ministro delle finanze 15 ottobre 1998, tenuto conto dell'andamento del gettito delle entrate tributarie realizzato, sono introdotte nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998 le seguenti variazioni in aumento:

 

Stato di previsione della entrata

 

Capitolo                    Importo (in milioni di lire)

1023                                             203.492

1024                                              31.965

1025                                                 100

1026                                               8.636

1027                                               2.468

1028                                                   4

1032                                                 145

1035                                                  14

1041                                                  63

1171                                                  14

1178                                                   5

1203                                             333.069

Totale                                           579.975

 

Stato di previsione della spesa

 

Capitolo                    Importo (in milioni di lire)

21657                                             26.851

21801                                            235.474

22201                                            317.650

Totale                                           579.975

 

 

     Art. 34. Termini per l'assunzione degli impegni di spesa.

     1. Sugli stanziamenti autorizzati con la presente legge le amministrazioni competenti sono autorizzate ad assumere impegni di spesa entro e non oltre 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Limitatamente all'esercizio 1998 il termine di cui al comma 1 si applica anche ai provvedimenti di impegno di spesa da emettere in esecuzione dell'articolo 31.

 

     Art. 35. Contributo in favore del Club mediterraneo delle ustioni.

     1. Il contributo a favore del Club mediterraneo delle ustioni per il conseguimento dei propri scopi statutari ed in considerazione del suo recente ingresso nella Organizzazione mondiale della sanità è incrementato di lire 75 milioni nell'esercizio finanziario 1998.

 

     2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata dall'articolo 1, della legge regionale 10 novembre 1997, n. 42, per l'esercizio finanziario 1998 (cap. 21707).

 

     Art. 36.

     1. In dipendenza delle disposizioni recate dalla presente legge, sono introdotte nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998 le variazioni riepilogate nell'annessa tabella.

 

     Art. 37.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

(Viene omessa la tabella di cui all'art. 36).

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 57 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

[2] Comma aggiunto dall'art. 47 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

[3] Sostituisce il comma 4, art. 1 della L.R. 23 gennaio 1998, n. 3.

[4] Inserisce l'art. 15 bis nella L.R. 7 agosto 1997, n. 30.

[5] Comma così modificato dall'art. 56 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[6] Comma inserito dall'art. 95 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11.

[7] Modifica il comma 1, art. 58 della L.R. 18 maggio 1996, n. 33.

[8] Modifica il comma 3, art. 58 della L.R. 18 maggio 1996, n. 33.

[9] Comma così modificato dall'art. 34 della L.R. 17 marzo 2000, n. 8, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000, come stabilito dall'art. 41 della stessa L.R. 8/2000.