§ 4.2.127 - L.R. 3 novembre 1994, n. 44.
Provvedimenti per il Consorzio per l'autostrada Siracusa-Gela. Abrogazione di norme.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:03/11/1994
Numero:44


Sommario
Art. 1.      1. In vista della definizione delle procedure avviate per la decadenza del rapporto di concessione tra l'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) ed il Consorzio per l'Autostrada [...]
Art. 2.      1. Le unità di personale di cui all'articolo 1 formeranno un contingente ad esaurimento in vista della definitiva determinazione della pianta organica stabilita in sede di riunificazione dei [...]
Art. 3.      1. I posti dell'organico consortile interessati dalla attivazione della procedura di cui all'articolo 1 saranno soppressi con effetto dal giorno successivo alla data di transito del personale.
Art. 4.      1. Il commissario straordinario curerà la definizione dei rapporti con l'ANAS e l'adozione dei provvedimenti conseguenti alla rinuncia alla concessione per l'attivazione dell'istituto della [...]
Art. 5.      1. Per far fronte alle esigenze stagionali di particolare incremento del flusso dei veicoli, i consorzi autostradali Messina -Palermo e Messina- Catania-Siracusa sono autorizzati, in deroga [...]
Art. 6.      1. A partire dall'entrata in vigore della presente legge, il sistema dei controlli degli atti deliberativi dei consorzi autostradali Messina- Palermo e Messina-Catania-Siracusa è articolato [...]
Art. 7.      1. A domanda da presentarsi, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da parte del personale di cui all'articolo 1, gli enti partecipanti al consorzio sono inoltre [...]
Art. 8.      1. La legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 6 agosto 1994, recante «Provvedimenti per il Consorzio per l'autostrada Siracusa- Gela», è abrogata.
Art. 9.      1. All'onere di lire 2.800 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario 1994, destinato alla corresponsione degli emolumenti già maturati al personale dell'ex Consorzio per l'Autostrada [...]
Art. 10.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 4.2.127 - L.R. 3 novembre 1994, n. 44.

Provvedimenti per il Consorzio per l'autostrada Siracusa-Gela. Abrogazione di norme.

(G.U.R. 7 novembre 1994, n. 55).

 

Art. 1.

     1. In vista della definizione delle procedure avviate per la decadenza del rapporto di concessione tra l'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) ed il Consorzio per l'Autostrada Siracusa-Gela e la conseguente cessazione dell'attività del Consorzio medesimo, il personale di ruolo dell'Ente è trasferito, a domanda che dovrà essere presentata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e mantenendo la relativa posizione giuridica ed economica, in equivalenti posti di organico di pari livello e qualifica del Consorzio per l'Autostrada Messina-Catania- Siracusa.

 

     Art. 2.

     1. Le unità di personale di cui all'articolo 1 formeranno un contingente ad esaurimento in vista della definitiva determinazione della pianta organica stabilita in sede di riunificazione dei consorzi.

 

     Art. 3.

     1. I posti dell'organico consortile interessati dalla attivazione della procedura di cui all'articolo 1 saranno soppressi con effetto dal giorno successivo alla data di transito del personale.

     2. Saranno parimenti soppressi, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti di organico apicali di dirigente.

 

     Art. 4.

     1. Il commissario straordinario curerà la definizione dei rapporti con l'ANAS e l'adozione dei provvedimenti conseguenti alla rinuncia alla concessione per l'attivazione dell'istituto della decadenza previsto dall'articolo 9 della convenzione ANAS - Consorzio.

     2. L'autorizzazione prevista dal comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è caducata.

     3. Per gli adempimenti di cui al comma 1 il commissario straordinario si potrà avvalere anche del Servizio ispettivo centrale della Presidenza della Regione siciliana.

 

     Art. 5.

     1. Per far fronte alle esigenze stagionali di particolare incremento del flusso dei veicoli, i consorzi autostradali Messina -Palermo e Messina- Catania-Siracusa sono autorizzati, in deroga all'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 1958, n. 14, a procedere, per gli anni 1994 e 1995, all'assunzione di personale straordinario per un periodo non superiore a tre mesi, con le modalità ed i criteri stabiliti dalla normativa statale in materia [1].

 

     Art. 6.

     1. A partire dall'entrata in vigore della presente legge, il sistema dei controlli degli atti deliberativi dei consorzi autostradali Messina- Palermo e Messina-Catania-Siracusa è articolato secondo le previsioni dei commi successivi.

     2. Le deliberazioni degli organi di amministrazione dei consorzi autostradali Messina-Palermo e Messina-Catania-Siracusa inerenti ai bilanci preventivo e consuntivo sono sottoposte all'approvazione dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, previo parere dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.

     3. Le deliberazioni concernenti regolamenti, statuti e piante organiche dei consorzi o modifiche allo stato giuridico ed economico del relativo personale sono soggette all'approvazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici.

     4. Le restanti deliberazioni sono immediatamente esecutive e vanno trasmesse all'Assessorato regionale dei lavori pubblici entro dieci giorni dalla loro adozione.

     5. Compete all'Assessore regionale per i lavori pubblici il potere di disporre verifiche ed ispezioni straordinarie, nonché di proporre al Presidente della Regione lo scioglimento degli organi consortili in caso di gravi e ripetute irregolarità amministrative.

     6. Gli statuti dei consorzi sono modificati in ossequio alle previsioni del presente articolo.

 

     Art. 7.

     1. A domanda da presentarsi, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da parte del personale di cui all'articolo 1, gli enti partecipanti al consorzio sono inoltre autorizzati ad utilizzare il predetto personale. Alla copertura finanziaria si provvederà utilizzando parte dei fondi di cui all'articolo 9.

 

     Art. 8.

     1. La legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 6 agosto 1994, recante «Provvedimenti per il Consorzio per l'autostrada Siracusa- Gela», è abrogata.

 

     Art. 9.

     1. All'onere di lire 2.800 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario 1994, destinato alla corresponsione degli emolumenti già maturati al personale dell'ex Consorzio per l'Autostrada Siracusa - Gela, si farà fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

     2. La somma di cui al comma 1 sarà resa disponibile a favore del Commissario straordinario del Consorzio mediante ordine di accreditamento.

     3. L'onere per la corresponsione degli emolumenti al personale negli esercizi successivi, valutato in lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - cod. 1001 «Attività ed interventi vari conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza».

 

     Art. 10.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Si veda l'art. 29 della L.R. 8 gennaio 1996, n. 4, per la proroga del presente termine.