§ 1.4.34 - L.R. 7 maggio 1958, n. 14.
Norme sul personale della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:07/05/1958
Numero:14


Sommario
Art. 1.      In applicazione dei decreti legislativi coordinati nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del decreto legislativo del Presidente della [...]
Art. 2.      Il Governo della Regione è delegato ad emanare entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per il funzionamento del servizio di liquidazione della [...]
Art. 3.      Il personale non di ruolo, anche se proveniente da altre Amministrazioni e che da atti di ufficio di data certa risulti comunque in servizio alla data del 31 dicembre 1957 presso i singoli rami [...]
Art. 4.      Al personale di cui al precedente articolo è esteso, in quanto applicabile e sulla base del titolo di studio posseduto, il trattamento economico e lo stato giuridico del grado iniziale vigente [...]
Art. 5.      L'inquadramento di cui all'articolo precedente è effettuato, su domanda dell'interessato, da presentare entro i 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Presidente [...]
Art. 6.      Sono vietate nuove assunzioni di personale non di ruolo, di salariati, di cottimisti di diurnisti e di personale comunque denominato presso gli uffici dell'Amministrazione centrale della [...]
Art. 7.      Le norme contenute nell'art. 6 si applicano a tutti gli enti locali comunque dipendenti o vigilati dalla Regione.
Art. 8.      Gli amministratori della Regione e degli enti indicati nei precedenti articoli che abbiano emesso provvedimenti di assunzione in violazione alle disposizioni contenute nell'articolo stesso, sono [...]
Art. 9.      Le nuove assunzioni di personale fatte per pubblico concorso.
Art. 10.      L'Assessore al Bilancio, finanze e demanio è autorizzato ad introdurre le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Art. 11.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 1.4.34 - L.R. 7 maggio 1958, n. 14.

Norme sul personale della Regione.

(G.U.R. 7 maggio 1958, n. 27).

 

Art. 1.

     In applicazione dei decreti legislativi coordinati nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del decreto legislativo del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e fermo restando quanto disposto dall'art. 28 della legge regionale 13 maggio 1953, n. 34 e successive modifiche e dagli articoli 2 e seguenti della regionale 21 aprile 1955, n. 37, i coefficienti di stipendio per il personale dei ruoli centrali dell'Amministrazione regionale, a decorrere dal 1° luglio 1956, sono quelli di cui alla tabella unica allegata al predetto decreto 11 gennaio 1956, n. 19 secondo le corrispondenze previste negli articoli 73, 77, 80 e 82 del decreto legislativo del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 rispetto alle qualifiche cui detti coefficienti sono attribuiti.

     Al personale di grado VIII di gruppo C corrisponde la qualifica di archivista principale ed il coefficiente n. 325.

     Il personale dei ruoli centrali dell'Amministrazione regionale continua ad essere denominato secondo le qualifiche indicate nella legge regionale 13 maggio 1953, n. 34 pur essendo applicabili allo stesso le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato in relazione alla corrispondenza delle carriere determinate in conformità al precedente primo comma, e tutte le altre norme previste da particolari stati giuridici.

     Agli Ispettori regionali di prima e seconda classe di cui alla tabella N allegata alla legge regionale 13 maggio 1953, n. 34, è attribuito provvisoriamente il coefficiente 900, indicato nel citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, corrispondente al grado IV indicato dall'art. 29 della predetta legge regionale 13 maggio 1953, n. 34.

 

     Art. 2.

     Il Governo della Regione è delegato ad emanare entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per il funzionamento del servizio di liquidazione della pensione e del trattamento di quiescenza spettante al personale dipendente dall'Amministrazione regionale, in rapporto al trattamento economico di cui al precedente articolo.

     Il personale necessario per il funzionamento dei servizi di cui al comma precedente è prelevato da quello attualmente in servizio presso l'Amministrazione centrale della Regione.

 

     Art. 3.

     Il personale non di ruolo, anche se proveniente da altre Amministrazioni e che da atti di ufficio di data certa risulti comunque in servizio alla data del 31 dicembre 1957 presso i singoli rami dell'Amministrazione centrale della Regione e presso uffici centrali dipendenti, con qualunque qualifica e forma, e con mansioni corrispondenti a quelle dei gruppi A, B, C, subalterni, e di operai salariati, è inquadrato in appositi ruoli speciali di personale in rapporto al titolo di studio posseduto, sempre, che ricorrano le seguenti condizioni:

     1) che l'interessato abbia prestato regolare servizio;

     2) che l'interessato abbia la cittadinanza italiana, risulti di regolare condotta morale e non abbia riportato condanne per delitti non colposi.

 

     Art. 4.

     Al personale di cui al precedente articolo è esteso, in quanto applicabile e sulla base del titolo di studio posseduto, il trattamento economico e lo stato giuridico del grado iniziale vigente per il personale della corrispondente categoria dei ruoli speciali transitori, salvo le limitazioni di cui al successivo art. 5. Al personale che svolge effettive mansioni di operaio viene attribuito il trattamento economico del personale subalterno.

 

     Art. 5.

     L'inquadramento di cui all'articolo precedente è effettuato, su domanda dell'interessato, da presentare entro i 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Presidente della Regione e degli Assessori rispettivamente competenti.

 

     Art. 6.

     Sono vietate nuove assunzioni di personale non di ruolo, di salariati, di cottimisti di diurnisti e di personale comunque denominato presso gli uffici dell'Amministrazione centrale della Regione, presso le amministrazioni di enti pubblici istituiti con legge regionale e sottoposti alla vigilanza della Regione.

     In caso di infrazione alla predetta disposizione, i provvedimenti relativi sono nulli.

 

     Art. 7.

     Le norme contenute nell'art. 6 si applicano a tutti gli enti locali comunque dipendenti o vigilati dalla Regione.

 

     Art. 8.

     Gli amministratori della Regione e degli enti indicati nei precedenti articoli che abbiano emesso provvedimenti di assunzione in violazione alle disposizioni contenute nell'articolo stesso, sono personalmente e solidalmente responsabili degli impegni di spesa conseguenti all'assunzione.

 

     Art. 9.

     Le nuove assunzioni di personale fatte per pubblico concorso.

 

     Art. 10.

     L'Assessore al Bilancio, finanze e demanio è autorizzato ad introdurre le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

     Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente si fa fronte utilizzando le disponibilità dei capitoli 13, 21, 22 e 23 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso.

 

     Art. 11.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.