§ 3.9.6a - L.R. 7 agosto 1990, n. 25.
Modificazioni e integrazioni della legislazione regionale in materia di pesca.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 pesca
Data:07/08/1990
Numero:25


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 


§ 3.9.6a - L.R. 7 agosto 1990, n. 25.

Modificazioni e integrazioni della legislazione regionale in materia di pesca.

(G.U.R. n. 38 dell'11 agosto 1990).

 

Art. 1.

     1. Gli interventi di cui alla legge regionale 27 maggio 1987, n. 26 sono prorogati sino al 31 dicembre 1992.

 

     Art. 2.

     1. All'articolo 2 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. All'articolo 3, primo capoverso, lettera b, della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, le parole: «per la costruzione di motopesca a strascico di lunghezza superiore a nove metri fra le perpendicolari» sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     1. La misura del contributo di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, per ogni tonnellata di stazza lorda di naviglio demolito, con conseguente cessazione di attività del natante senza sostituzione, è elevata a lire 4 milioni.

 

     Art. 5.

     1 . La misura dell'indennità prevista dall'articolo 14, comma 2, della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, è aumentata del 50 per cento.

     2. La misura dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 14, comma 4, della citata legge regionale n. 26 del 1987, è elevata a lire 60.000.

     3. Le indennità di cui al presente articolo, nelle misure sopra indicate, decorrono dall'1 gennaio 1990.

     4. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca dispone l'anticipazione del 50 per cento delle indennità di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il termine di novanta giorni dal deposito di documentata istanza alla competente autorità.

     5. (Omissis) [1].

     6. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     7. Al comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, le parole: «dell'anno civile precedente» sono sostituite con le seguenti:

     (Omissis).

     8. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad utilizzare le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, anche per il pagamento delle indennità relative agli anni precedenti e non soddisfatte.

     9. Agli armatori dei natanti che hanno effettuato il fermo temporaneo è corrisposto il rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali pagati per l'intero periodo nel quale i natanti dagli stessi gestiti hanno osservato tale fermo temporaneo. Non si fa luogo a rimborso di oneri per assicurazioni infortuni sul lavoro.

 

     Art. 6.

     1. All'articolo 18, comma 1, della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, le parole: «e delle coste dell'Africa occidentale in via di sviluppo» sono sostituite con le seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 7.

     1. Il contributo di cui all'articolo 21 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, previsto in favore di ciascuno dei consorzi di ripopolamento istituiti ai sensi e per la finalità di cui alla legge regionale 1 agosto 1974, n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni, da utilizzare anche per il loro funzionamento, è elevato alla misura massima di lire 200 milioni annue.

 

     Art. 8.

     1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato alla realizzazione di barriere ed altre opere finalizzate al ripopolamento ittico delle zone di mare ricadenti nell'ambito dei golfi di Catania, Castellammare e Patti.

 

     Art. 9. [2]

     1. Al fine di favorire il ripopolamento ittico nei golfi di Catania, Castellammare e Patti è vietato l'esercizio della pesca a strascico e/o con sistemi allo stesso assimilabili che sono individuati con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca nelle zone di mare così delimitate con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca:

     a) golfo di Catania, nel tratto di mare compreso entro la congiungente tra Capo Molino e Capo Santacroce;

     b) golfo di Patti, nel tratto di mare compreso entro la congiungente tra Capo Milazzo e Capo Calavà;

     c) golfo di Castellammare, nel tratto di mare compreso entro la congiungente tra Capo Rama e Torre dell'Uzzo [3].

     2. Le imprese, persone fisiche o giuridiche, che risiedano o abbiano sede legale nel territorio della Regione e che quivi svolgano la loro attività di pesca a strascico e/o con sistemi allo stesso assimilabili con natanti iscritti nei compartimenti marittimi di Catania, Palermo, Messina, Trapani e Augusta, non in disarmo da oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, operanti nelle aree delimitate ai sensi del comma 1, sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, e successive modificazioni, con esonero dal termine minimo di attività indicato nella medesima legge [4].

     3. Il medesimo esonero si estende ai componenti degli equipaggi dei suddetti natanti al fine di conseguire le indennità previste dell'articolo 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, e successive modificazioni.

     4. Le imprese di pesca ed i componenti degli equipaggi dei natanti interessati al divieto di cui al comma 1 sono ammessi a beneficiare dei contributi e delle indennità di cui ai commi 2 e 3 sino ad un massimo di centocinquanta giorni lavorativi annui e comunque sino al 31 dicembre 1994 [5].

     5. Al fine di favorire l'esodo definitivo dell'attività di pesca a strascico e/o con sistemi allo stesso assimilabili, il contributo di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, è elevato a lire 7 milioni per T.S.L. a favore dei soggetti di cui al presente articolo.

     6. I benefici di cui ai commi precedenti avranno termine qualora i natanti e/o i componenti degli equipaggi, rispettivamente, vengano utilizzati o esplichino qualsiasi altra attività, o comunque se beneficino di altre provvidenze previste dalla presente legge o dalla legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, e successive modificazioni.

 

     Art. 10.

     1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato, per le finalità della presente legge e nell'ambito delle norme statali e comunitarie, ad esercitare l'azione di vigilanza nei golfi di Catania, Castellammare e Patti.

 

     Art. 11.

     1. E' autorizzato lo svolgimento della seconda Conferenza regionale della pesca.

     2. Per l'organizzazione e l'indizione di detta conferenza l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad avvalersi, mediante stipula di apposita convenzione, degli organismi di cui all'articolo 6, comma 3, della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, nonché di enti ed istituti altamente specializzati.

     3. A detta conferenza possono essere invitati i paesi rivieraschi del Mediterraneo per un esame congiunto delle problematiche inerenti alla pesca nel Mediterraneo.

 

     Art. 12.

     1. La violazione delle norme comunque interessanti l'esercizio della pesca e delle attività connesse, previste dalla presente legge e dalla legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, comporta la sanzione amministrativa della decadenza da ogni agevolazione prevista nelle leggi citate.

 

     Art. 13.

     1. E' istituita, presso l'Assessorato regionale della cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, la Direzione regionale della pesca.

     2. In relazione al disposto del comma 1, la tabella A di cui all'articolo 1 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modificazioni è di conseguenza modificata.

 

     Art. 14.

     1. Il numero degli esperti di cui alla lettera n dell'articolo 14 della legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1, è elevato a sette.

 

     Art. 15.

     1. Nello statuto dei consorzi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 1 agosto 1974, n. 31, la partecipazione dei rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali e delle maggiori associazioni cooperative di pescatori è elevata da tre a quattro unità.

     2. Nel relativo statuto deve essere contenuta altresì la previsione che al consiglio di amministrazione dei consorzi partecipi, con voto consultivo, un rappresentante dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

 

     Art. 16.

     1. Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1990, la spesa complessiva di lire 50.000 milioni, così ripartita:

     - lire 3.000 milioni per le finalità dell'articolo 8 (opere di ripopolamento ittico nei golfi di Catania, Castellammare e Patti);

     - lire 500 milioni per le finalità dell'articolo 10 (vigilanza sulla pesca);

     - lire 300 milioni per le finalità dell'articolo 11 (seconda Conferenza regionale della pesca);

     - lire 46.200 milioni per il rifinanziamento della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, secondo la seguente ripartizione:

Art. 3, comma 1 - lire 1.500 milioni, così ripartiti:

     - lire 500 milioni, lettera a (costruzione di natanti non superiori a metri 9 fra le perpendicolari);

     - lire 500 milioni, lettera b (costruzione natanti a strascico superiori a metri 9);

     - lire 500 milioni, lettera c (trasformazione, ammodernamento natanti ed acquisto motore).

Art. 4. - lire 2.000 milioni così ripartiti:

     - lire 1.000 milioni, lettera a (demolizione natanti);

     - lire 1.000 milioni, comma 2 (acquisto attrezzature). Art. 5. - lire 2.000 milioni di cui:

     - lire 1.000 milioni per contributo in conto capitale (per iniziative poste in essere da cooperative);

     - lire 1.000 milioni per finanziamento a tasso agevolato (per iniziative poste in essere da cooperative).

Art. 6, lire 500 milioni.

Art. 8, lire 500 milioni (piano regionale ripopolamento ittico). Art. 10, lire 500 milioni (contributi sul pagamento di interessi relativi a finanziamenti in favore di commercianti).

Art. 12, lire 1.000 milioni (tonnare).

Art. 13, lire 100 milioni (contributi in favore di Istituti di Stato). Art. 14, lire 22.150 milioni (fermo temporaneo).

Art. 18, lire 500 milioni (società miste).

Art. 19, lire 100 milioni (borse di studio).

Art. 21, lire 600 milioni (consorzi di ripopolamento).

Art. 22, lire 1.000 milioni (acquicoltura).

Art. 23, limite d'impegno decennale per anno 1990, lire 750 milioni (finanziamenti per acquicolture).

Art. 24, lire 500 milioni (attrezzature a terra) di cui lire 300 milioni per contributo a fondo perduto e lire 200 milioni quale limite di impegno quinquennale, per l'anno 1990, per contributi sugli interessi sulla restante parte di ciascun finanziamento.

Art. 25, lire 1.000 milioni con limite dodicennale (finanziamento costruzione natanti).

Art. 26, lire 500 milioni (credito di esercizio).

Art. 27, lire 5.000 milioni (mercati ittici).

Art. 28, lire 6.000 milioni (attrezzature portuali).

     2. A decorrere dall'anno 1991, le spese di cui al comma 1 saranno determinate ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

     3. All'onere di cui al comma 1, ricadente nell'esercizio finanziario 1990, si provvede, quanto a lire 23.950 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 21257 e, quanto a lire 26.050 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

     4. L'onere di lire 50.000 milioni autorizzato dalla presente legge per l'anno 1990 e quelli per gli anni 1991 e 1992, valutati in lire 50.000 milioni in ragione di anno, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del progetto 03.11 «Consolidamento ed ampliamento della base produttiva» - codice 3111 «Fondo per l'occupazione».

 

     Art. 17.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

 


[1] Comma abrogato con art. 49 L.R. 11 maggio 1993, n. 15.

[2] Articolo abrogato dall'art. 41 della L.R. 20 giugno 2019, n. 9.

[3] Comma così modificato dall’art. 139 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[4] Vedi art. 1 L.R. 6 aprile 1995, n. 33, per interpretazione del presente comma.

[5] Così modificato con art. 49 L.R. 11 maggio 1993, n. 15.