§ 3.12.72 - L.R. 5 agosto 1982, n. 97.
Norme per la razionalizzazione del settore della distribuzione stradale dei carburanti.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.12 commercio
Data:05/08/1982
Numero:97


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 


§ 3.12.72 - L.R. 5 agosto 1982, n. 97. [1]

Norme per la razionalizzazione del settore della distribuzione stradale dei carburanti.

(G.U.R. 14 agosto 1982, n. 36).

 

TITOLO I

RAZIONALIZZAZIONE DEL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE STRADALE DEI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE

 

Art. 1.

     La distribuzione stradale di carburanti per autotrazione costituisce pubblico servizio ai sensi dell'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in L. 18 dicembre 1970, n. 1034.

     La presente legge disciplina gli interventi e le azioni dirette ad assicurare il razionale sviluppo del settore ed a correggere gli squilibri della rete di distribuzione dei carburanti in Sicilia.

 

     Art. 2.

     L'installazione e l'esercizio degli impianti stradali di carburante per autotrazione sono soggetti alla autorizzazione dell'Assessorato regionale delle attività produttive, da rilasciare con l'osservanza delle disposizioni contenute nel quinto comma dell'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 convertito nella L. 18 dicembre 1970, n. 1034, nella L.R. 14 marzo 1973 n. 1 e nella presente legge.

     Il rilascio della autorizzazione è subordinato all'autorizzazione, prevista dall'art. 12 della L.R. 2 gennaio 1979, n. 1, di cui al successivo tit. III.

     Non sono soggetti all'autorizzazione né alla autorizzazione di cui ai precedenti commi:

     a) gli impianti di distribuzione dei carburanti utilizzati esclusivamente per autoveicoli della pubblica amministrazione, quando siano ubicati negli spazi di pertinenza delle amministrazioni stesse;

     b) gli impianti di distribuzione di carburanti per uso privato ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, che siano destinati esclusivamente al prelevamento del carburante occorrente agli automezzi dell'impresa titolare dei predetti immobili;

     c) gli impianti di distribuzione di carburante destinati all'esclusivo rifornimento di natanti, ferme restando le facoltà spettanti alla competente autorità marittima.

     Gli impianti di cui ai punti precedenti sono soggetti ad autorizzazione dell'Assessorato regionale delle attività produttive. Nel caso degli impianti di cui alla lett. b del presente articolo, l'Assessore accerterà con indagine preventiva la perfetta rispondenza della richiesta alle esigenze scaturenti sia dal parco macchine posseduto dal richiedente, sia dall'ubicazione dello stabilimento o del cantiere in relazione alla distanza di impianti stradali di distribuzione di carburanti, sia dalla durata dell'attività.

     L'eventuale denegazione delle concessioni o delle autorizzazioni, di cui ai precedenti commi, deve essere motivata.

 

     Art. 3.

     Ai fine di assicurare il miglioramento dei servizi di distribuzione stradale di carburanti per autotrazione e di attuare la ristrutturazione della rete nel modo più rispondente alla necessità dell'utenza, l'Assessore regionale per l'industria provvede al rilascio delle concessioni alla concentrazione e/o delle autorizzazioni ai trasferimenti di impianti esistenti nel rispetto altresì dei criteri che presiedono alla « unità minima di impianto ».

     Si definisce « unità minima di impianto » un unitario complesso commerciale costituito da più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, con le relative attrezzature e servizi igienico-sanitari adeguati all'esigenza dell'utenza e che disponga di un adeguato spazio di rifornimento tale da consentire la sosta degli automezzi al di fuori della sede stradale.

 

     Art. 4.

     In ottemperanza ai criteri di razionalizzazione del settore di cui alla presente legge, nessuna nuova autorizzazione può essere rilasciata dall'Assessore regionale per l'industria fino all'approvazione del piano regionale e comunque in ottemperanza alle prescrizioni del C I P E.

     Fino all'approvazione del citato piano regionale non possono altresì essere autorizzate modifiche agli impianti esistenti che consistono nell'installazione di nuove colonnine di carburante, a meno che l'esigenza di installazione di nuove colonnine dipenda dalla concentrazione di impianti. Possono, però, essere autorizzate modifiche che consistano nella installazione di colonnine ad erogazione semplice con altre ad erogazione doppia del medesimo prodotto, ovvero nell'inversione di destinazione di serbatoi già esistenti, ovvero nell'aumento della capacità di stoccaggio dell'impianto medesimo.

 

     Art. 5.

     Per la concentrazione degli impianti debbono essere rispettati i seguenti criteri:

     a) gli impianti da concentrare possono appartenere al medesimo o a diversi concessionari;

     b) le nuove concessioni per le concentrazioni debbono essere rilasciate a soggetti in possesso dei requisiti previsti nelle leggi di cui al primo comma del superiore art. 2;

     c) l'impianto risultante dalla concentrazione deve presentare le caratteristiche dell'« unità minima di impianto » di cui al secondo comma del superiore art. 3;

     d) la concentrazione potrà essere effettuata su un impianto preesistente ovvero realizzando un nuovo impianto con diversa ubicazione.

     I trasferimenti e le concentrazioni debbono avvenire nell'ambito della medesima provincia e riguardare impianti in esercizio, con esclusione di quegli impianti nei cui confronti deve essere pronunciata la decadenza ai sensi del successivo art. 14.

     In nessun caso, comunque, la concentrazione può essere autorizzata ove essa comporti riduzione del numero complessivo degli addetti.

 

     Art. 6.

     La nuova autorizzazione o autorizzazione al potenziamento o alle modifiche, l'autorizzazione al trasferimento ed alla concentrazione sul medesimo impianto di distribuzione di carburanti stradali non può essere rilasciata qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

     a) impianto che insiste in zone classificate « centri storici » dagli strumenti urbanistici;

     b) impianto posto a marciapiede che non abbia una propria sede di rifornimento, la cui dislocazione sia tale da costituire ostacolo alla viabilità urbana ed extra-urbana;

     c) impianto posto in prossimità di incroci, curve o dossi che costituisce pericolo per la circolazione;

     d) impianto che, al di fuori delle ipotesi sopra previste, costituisce intralcio per la circolazione.

 

     Art. 7.

     L'Assessore regionale per l'industria, in deroga al criterio del mantenimento della capacità complessiva di erogazione per gli impianti da concentrare, può consentire l'aumento dei limiti di erogazione a condizione che il nuovo impianto sia dotato di una serie di servizi (bar, market, lavaggio, piccola officina) da fornire all'utente e non vi sia riduzione del numero degli addetti.

     L'aumento della capacità di erogazione dell'impianto è concessa fino al massimo di un terzo rispetto al totale della capacità di erogazione degli impianti che si concentrano.

 

     Art. 8.

     Il numero delle apparecchiature automatiche per la erogazione di carburanti con il sistema self service a prepagamento non può eccedere il 5 per cento degli impianti esistenti nell'ambito del territorio provinciale.

     Nuove autorizzazioni, necessarie per raggiungere tale percentuale, debbono essere prioritariamente rilasciate per impianti che svolgono il servizio notturno; in ogni caso il sistema self service può essere consentito solo presso impianti che dispongono di sufficiente spazio di rifornimento, tale da permettere l'ordinato svolgimento delle operazioni senza pregiudizio per il traffico e la pubblica incolumità.

     L'Assessore regionale per l'industria può consentire, al di fuori del limite di cui al primo comma del presente articolo, l'installazione di impianti self service in zone particolari o per particolari esigenze, su richiesta motivata dei concessionari che validamente operino nella zona con la salvaguardia degli interessi degli impianti vicini ubicati nella medesima direttrice di marcia.

 

     Art. 9.

     Allo scopo di evitare la realizzazione di nuove iniziative in zone già servite da impianti, le concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti per la distribuzione del gpl. (gas di petrolio liquefatto) e le autorizzazioni per le modifiche consistenti nel cambio di destinazione degli erogatori e dei serbatoi tra carburanti liquidi e gpl. possono essere rilasciate solo nel caso in cui gli impianti di gpl. autorizzati, sulla base delle rilevazioni regionali, non raggiungano il 5 per cento dell'intera rete di carburanti e sempre che siano rispettati i prescritti limiti di distanza dal più vicino impianto gpl. preesistente.

     In deroga alla disposizione di cui al precedente comma, l'Assessore regionale per l'industria può consentire l'installazione e l'esercizio di impianti di gpl. per particolari esigenze o in zone particolari, su motivata richiesta degli interessati, anche oltre il limite percentuale predetto.

 

     Art. 10.

     Le concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti per la distribuzione di gas metano per autotrazione possono essere rilasciate solo nel caso in cui non si ecceda il limite massimo dell'uno per cento del numero degli impianti esistenti nell'ambito del territorio provinciale.

     In deroga alla disposizione di cui al precedente comma, l'Assessore regionale per l'industria può consentire l'installazione e l'esercizio di impianti di gas metano per autotrazione per particolari esigenze o in zone particolari, su motivata richiesta degli interessati, anche oltre il limite percentuale predetto.

 

     Art. 11.

     Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti debbono approntare proposte di razionalizzazione e ristrutturazione delle proprie reti.

     Tali proposte:

     a) individuano gli impianti che, sulla base di criteri fissati nella presente legge, dovranno essere eliminati. trasferiti o concentrati;

     b) indicano le aree prescelte per i trasferimenti e le concentrazioni, seguendo un criterio di distribuzione degli impianti che assicuri i servizi nelle varie zone territoriali, con particolare riguardo a quelle di espansione urbana e nuova viabilità;

     c) indicano gli impianti da potenziare (aumento capacità - inversione

     Le proposte di cui ai commi precedenti debbono essere trasmesse, nel termine di cui al primo comma, all'Assessorato regionale delle attività produttive.

     Trascorso tale termine, l'Assessore regionale per l'industria predispone un piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione che sottopone, per il parere, alla Commissione di cui al successivo tit. IV.

     Il piano è approvato con decreto dell'Assessore regionale per l'industria, ha durata di tre anni ed alla scadenza annuale dovranno essere presentati dai titolari degli impianti all'Assessorato regionale delle attività produttive gli stati di attuazione e gli adeguamenti necessari.

 

     Art. 12.

     Gli impianti, il cui erogato annuo riferito ad uno degli anni del biennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi inferiore a mc. 150, sono gradualmente eliminati secondo le disposizioni emanate dall'Assessore regionale per l'industria, sentita la Commissione di cui al successivo tit. IV.

     Sono, comunque, esclusi dall'eliminazione quei punti di vendita che:

     a) hanno avuto un basso erogato per causa di forza maggiore a carattere temporaneo;

     b) sono ancora nella fase iniziale di avviamento commerciale;

     c) sono ubicati in località montana, piccole isole e centri isolati ove costituiscono l'unico punto di riferimento di carburanti e distino almeno 10 km., sulla viabilità ordinaria, da altro impianto di distribuzione.

 

     Art. 13.

     L'Assessore regionale per l'industria determina annualmente, per ciascuna provincia, anche sulla base delle indicazioni dei comuni, e dello stato di attuazione del piano, e sentito il parere della Commissione di cui al successivo tit. IV, il numero massimo ed i criteri obiettivi per il rilascio delle nuove concessioni.

 

     Art. 14.

     La decadenza e la revoca previste dall'art. 16 del D.L. 26 novembre 1970, n. 745, convertito in L. 18 dicembre 1970, n. 1034 e dall'art. 18 del suo regolamento d'attuazione del 27 ottobre 1971, n. 1269, sono comminate con decreto dell'Assessore per l'industria.

     La decadenza nei confronti dei concessionari che hanno disattivato o rimosso l'impianto senza la preventiva autorizzazione dell'Assessorato stesso è pronunciata con decreto motivato previo accertamento della sussistenza dei presupposti di fatto.

 

     Art. 15.

     Restano salve, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni contenute nell'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 convertito nella L. 18 dicembre 1970, n. 1034, e nel relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 27 ottobre 1972, n. 1269, riguardanti la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione.

 

TITOLO II

CRITERI PER LE CONCESSIONI RELATIVE A DEPOSITI DI OLII MINERALI E

STABILIMENTI DI IMBOTTIGLIAMENTO DEL GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO

 

     Art. 16.

     Al fine di non accrescere il numero dei depositi di olii minerali e degli stabilimenti di imbottigliamento di gas di petrolio liquefatto, nessuna nuova autorizzazione può essere rilasciata dall'Assessore regionale per l'industria fino al 31 dicembre 1983.

     Gli ampliamenti e le modifiche della capacità dei depositi e stabilimenti preesistenti potranno essere autorizzati solo in presenza di comprovate ed effettive esigenze di mercato, previo parere della Camera di commercio, industria, agricoltura e degli uffici tecnici dell'imposta di fabbricazione (UTIF) interessati, che dovranno tenere conto dei consumi registrati nella provincia nel biennio precedente.

     Le concessioni per nuovi depositi di olii minerali e stabilimenti di imbottigliamento di gas di petrolio liquefatto potranno essere rilasciate, dopo il 31 dicembre 1983, sussistendo le medesime esigenze e con le stesse modalità di cui al comma precedente.

 

     Art. 17.

     L'attività di distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole costituisce pubblico servizio ed è soggetto a autorizzazione della Regione.

     La autorizzazione di cui al primo comma può essere accordata a chi sia titolare di una autorizzazione regionale per l'attività di imbottigliamento di gas di petrolio liquefatto o sia in grado di esibire un contratto di fornitura da raffineria, da importatore di gpl. o da stabilimento di imbottigliamento.

     Per le concessioni di imbottigliamento gpl., richieste ai sensi del precedente art. 16, il relativo decreto dell'Assessore regionale per l'industria può, a domanda, comprendere anche l'attività di distribuzione.

     La autorizzazione è accordata previo parere della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, dell'UTIF, del comune interessato e del Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

     Coloro che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, già esercitino con recipienti propri la distribuzione di gas di petrolio liquefatto debbono chiedere, entro sei mesi da tale data, la autorizzazione di cui al presente articolo.

 

     Art. 18.

     L'Assessore regionale per l'industria determina annualmente per ciascuna provincia, anche sulla base dei pareri dei comuni, delle camere di commercio, degli UTIF competenti e sentito il parere della Commissione di cui al successivo tit. IV, il numero massimo ed i criteri obiettivi per il rilascio delle nuove concessioni.

 

     Art. 19.

     Le domande dirette ad ottenere nuove concessioni per depositi di prodotti petroliferi e/o stabilimenti di imbottigliamento di gas di petrolio liquefatto presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge e non ancora definite dovranno essere riesaminate tenendo conto dei criteri contenuti nel secondo comma del precedente art. 16.

 

TITOLO III

CRITERI PER L'INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI NEL TERRITORIO COMUNALE

 

     Art. 20.

     Per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge ed allo scopo di assicurare la migliore localizzazione territoriale degli impianti, i comuni rilasciano le autorizzazioni di cui all'art. 12 della L.R. 2 gennaio 1979, n. 1, per l'installazione dei distributori stradali di carburante per autotrazione con l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente titolo e previa valutazione degli interessi locali attinenti all'assetto territoriale.

     Le autorizzazioni comunali di cui al precedente comma sono comunicate all'Assessore regionale per l'industria per il rilascio delle concessioni di cui al precedente art. 2.

     L'eventuale reiezione da parte del comune dell'istanza per l'installazione di distributori di carburanti per autotrazione deve essere motivata.

 

     Art. 21.

     L'autorizzazione all'installazione di distributori stradali di carburanti per autotrazione può essere rilasciata purché ricorrano i seguenti requisiti:

     a) la distanza minima fra gli impianti siti nelle strade urbane non sia inferiore a metri 300;

     b) la distanza minima fra gli impianti nelle strade extraurbane non sia inferiore a 20 km., indipendentemente dai confini del territorio del comune.

     L'autorizzazione può essere rilasciata anche in difetto dei requisiti di cui al comma precedente qualora vi sia assenza del servizio nel comune o, comunque, entro il raggio di 10 km. dal centro urbano.

 

     Art. 22.

     L'autorizzazione del comune, prevista dall'art. 12 della L.R. n. 1 del 1979, non può essere rilasciata nei casi di cui alle lett. a, b, c e d del precedente art. 6.

 

TITOLO IV

COMMISSIONE CONSULTIVA REGIONALE PER LA RISTRUTTURAZIONE E LA DISCIPLINA DEL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI

 

     Art. 23.

     Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti ed allo scopo di consentire all'Amministrazione regionale di disporre di un organo consultivo per le attività inerenti alla disciplina del settore è istituita la Commissione consultiva regionale per la ristrutturazione e la disciplina della rete distributiva dei carburanti.

     La Commissione, con sede presso l'Assessorato regionale delle attività produttive:

     a) esprime parere ai fini delle determinazioni di cui agli artt. 11, 12, 13 e 18 della presente legge;

     b) esprime pareri per l'adozione degli atti amministrativi aventi carattere generale relativi alla razionalizzazione ed alla ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti;

     c) esprime pareri e formula proposte sui problemi concernenti la razionalizzazione e la disciplina del settore.

 

     Art. 24.

     La Commissione è costituita con decreto dell'Assessore regionale per l'industria ed è composta:

     a) dall'Assessore regionale per l'industria che la presiede;

     b) dal direttore regionale dell'Assessorato regionale delle attività produttive, che presiede in caso di assenza o impedimento del presidente;

     c) dal direttore regionale dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;

     d) da un dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale delle attività produttive, il quale assume, inoltre, le funzioni di segretario;

     e) dal dirigente del servizio idrocarburi del Corpo regionale delle miniere;

     f) da un rappresentante dell'ENI;

     g) da un rappresentante dell'Associazione nazionale delle aziende petrolifere private (U.P.);

     h) da un rappresentante dell'Associazione degli imprenditori privati del settore distributori carburanti (Assopetroli);

     i) da due rappresentanti dei gestori degli impianti, designati dalle organizzazioni di settore;

     l) da un rappresentante dell'A.C.I.

     Sono abrogate le norme di cui all'art. 2 della L.R. 14 marzo 1973, n. 7 e successive aggiunte e modificazioni.

 

     Art. 25.

     I componenti della Commissione durano in carico quattro anni e possono essere riconfermati.

     Il presidente può chiamare di volta in volta a partecipare alle riunioni della Commissione, senza diritto di voto, esperti e tecnici.

     Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti della commissione.

     Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti.

     In caso di parità, prevale il voto del presidente.

 

     Art. 26.

     Ai componenti della Commissione, agli esperti ed ai tecnici spettano i compensi previsti dall'art. 4 della L.R. 2 marzo 1962, n. 3, anche in deroga al disposto dell'art. 10 della L.R. 4 giugno 1970, n. 5, nella misura stabilita dalla Giunta regionale.

     Per il trattamento di missione eventualmente dovuto i componenti estranei all'Amministrazione regionale sono equiparati ai personale regionale con qualifica di dirigente.

     Per il funzionamento della Commissione di cui all'art. 24 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 35 milioni nonché la spesa annua di lire 70 milioni a decorrere dall'anno 1983.

     Gli oneri relativi, valutati in lire 35 milioni per l'anno in corso e in lire 70 milioni per gli anni 198300 e successivi, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.4.: « Fondi destinati al finanziamento dei " progetti prioritari " previsti dai " Quadro di riferimento della programmazione regionale e piano per l'impiego delle risorse nel periodo 1982-84 ", progetto " Iniziative legislative conformi agli indirizzi di piano per far fronte a nuovi progetti " » mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

     Agli oneri ricadenti nell'esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

TITOLO V

FRUIZIONE DA PARTE DEI PESCATORI DELLE ISOLE MINORI DEI CONTRIBUTI SUL GASOLIO PREVISTI DALLA L.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 56 E SUCCESSIVE MODIFICHE

 

     Art. 27.

     (Omissis).

 

 


[1] Così modificata dall'art. 49 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3.