§ 5.3.174 - L.R. 18 gennaio 1973, n. 1.
Esercizio provvisorio del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1973.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:18/01/1973
Numero:1


Sommario
Art. 1.      Il Governo della Regione è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge e comunque non oltre il 30 aprile 1973, il bilancio della Regione siciliana per [...]
Art. 2.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione con effetto dal primo gennaio 1973.


§ 5.3.174 - L.R. 18 gennaio 1973, n. 1.

Esercizio provvisorio del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1973.

(G.U.R. 18 gennaio 1973, n. 3).

 

Art. 1.

     Il Governo della Regione è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge e comunque non oltre il 30 aprile 1973, il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1973, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge nonché secondo la nota di variazioni, presentati all'Assemblea.

 

     Art. 2.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione con effetto dal primo gennaio 1973.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.