§ 3.12.105 - L.R. 25 marzo 1996, n. 9.
Norme in materia di vendite straordinarie e di liquidazioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.12 commercio
Data:25/03/1996
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Definizione di vendita straordinaria e di liquidazione.
Art. 2.  Vendite di liquidazione.
Art. 3.  Tempi.
Art. 4.  Procedure.
Art. 5.  Pubblicità.
Art. 6.  Divieti.
Art. 7.  Vendite promozionali.
Art. 8.  Vendite di fine stagione o saldi.
Art. 9.  Norme comuni.
Art. 10.  Controlli.
Art. 11.  Sanzioni.
Art. 12.  Abrogazione di norma.
Art. 13.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione


§ 3.12.105 - L.R. 25 marzo 1996, n. 9.

Norme in materia di vendite straordinarie e di liquidazioni.

(G.U.R. 30 marzo 1996, n. 14).

 

Art. 1. Definizione di vendita straordinaria e di liquidazione.

     1. La presente legge disciplina le vendite straordinarie, di liquidazione, speciali, di saldi, di fine stagione, di realizzo, di rimanenze di magazzino, a prezzi scontati o ribassati e tutte le altre che con sinonimi comparativi, superlativi o riferimenti di fantasia vengono presentate, anche attraverso mezzi postali di vendita, come occasioni particolarmente favorevoli per i clienti [1].

     2. Nelle vendite di cui al comma 1 il riferimento, nella presentazione della vendita o nella pubblicità, a fallimento, a procedure fallimentari e simili, anche come termine di paragone, è vietato.

     3. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle vendite disposte dall'autorità giudiziaria a seguito di esecuzione forzata.

 

     Art. 2. Vendite di liquidazione.

     1. Sono considerate vendite di liquidazione quelle forme di vendita al pubblico con le quali chiunque, munito della prescritta autorizzazione o abilitazione per la vendita al dettaglio, cerchi di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, o gran parte di esse, presentando al pubblico la vendita come occasione particolarmente favorevole quando ricorra una delle seguenti condizioni:

     a) cessazione dell'attività commerciale;

     b) cessione della vendita di determinate merci a seguito di rinuncia di una o più tabelle merceologiche;

     c) cessione a titolo definitivo o in affitto dell'azienda [2];

     d) chiusura di una succursale o cessione a titolo definitivo o in affitto di una succursale [3];

     e) trasferimento dell'azienda in altri locali;

     f) ristrutturazione dell'azienda. Per ristrutturazione si intende la trasformazione, il ridimensionamento dell'azienda o il rinnovo dell'arredamento interno e/o delle strutture di vendita, purchè alla vendita di liquidazione per ristrutturazione segua la chiusura della azienda per un periodo non inferiore a dieci giorni.

     2. Nel caso indicato alla lettera a) del comma 1, il sindaco, dopo la conclusione della vendita di liquidazione, entro il termine perentorio di quindici giorni revoca l'autorizzazione.

     3. Nel caso indicato alla lettera b) del comma 1, il sindaco, entro il termine perentorio di quindici giorni, revoca l'autorizzazione limitatamente alle tabelle per le quali sono state effettuate le vendite di liquidazione.

 

     Art. 3. Tempi.

     1. Le vendite di liquidazione di cui alle lettere a), b) ed e) del comma 1 dell'articolo 2 possono essere effettuate durante tutto l'arco dell'anno [4].

     2. Le vendite di liquidazione di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 1 dell'articolo 2 sono vietate nei mesi di novembre, dicembre, maggio e giugno [5].

     3. Le vendite di liquidazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2 non possono avere una durata superiore a tredici settimane.

     4. Le vendite di liquidazione di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 2 non possono avere una durata superiore a sei settimane.

 

     Art. 4. Procedure.

     1. Chi intenda effettuare vendite di liquidazione è tenuto a darne comunicazione con lettera raccomandata al comune almeno dieci giorni prima della data di inizio delle vendite.

     2. Nella comunicazione è indicata:

     a) l'ubicazione dei locali in cui viene effettuata la vendita;

     b) la data di inizio della vendita di liquidazione e la sua durata;

     c) le merci esposte in vendita distinte per voci merceologiche con indicazione della qualità e del prezzo praticato prima della vendita straordinaria e dei prezzi che si intendono praticare nella vendita.

     3. La comunicazione è corredata dei seguenti documenti:

     a) per la cessazione dell'attività commerciale: copia dell'atto di rinuncia e di deposito presso il comune dell'autorizzazione amministrativa per la vendita al dettaglio [6];

     b) per la rinuncia ad una o più tabelle merceologiche: copia dell'atto di rinuncia e di deposito presso il comune delle relative autorizzazioni amministrative per la vendita al dettaglio [7];

     c) per la cessione a titolo definitivo e/o affitto dell'azienda: copia dell'atto pubblico o della scrittura privata registrata;

     d) per la chiusura di una succursale: copia dell'atto di rinuncia all'autorizzazione amministrativa; per la cessione a titolo definitivo o in affitto della succursale: copia del relativo atto pubblico o scrittura privata registrata;

     e) per il trasferimento dell'azienda in altri locali: copia dell'autorizzazione a trasferirsi. In caso di trasferimento non soggetto ad autorizzazione: copia della comunicazione, che deve essere trasmessa al comune in via preventiva;

     f) per la ristrutturazione dell'azienda: copia della eventuale concessione o licenza edilizia e dichiarazione dettagliata dei lavori da effettuarsi, cui dovrà fare seguito - entro e non oltre 90 giorni dal termine dei lavori di ristrutturazione - l'inoltro di copia delle fatture relative.

     4. Nei casi previsti alle lettere a), b), d) del comma 3, le autorizzazioni o abilitazioni di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 mantengono la loro validità per la durata delle vendite straordinarie.

 

     Art. 5. Pubblicità.

     1. Le asserzioni pubblicitarie relative alle vendite disciplinate dalla presente legge sono presentate graficamente in modo non ingannevole per il consumatore e contengono gli estremi delle comunicazioni previste dal precedente articolo e la durata delle vendite.

     2. Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi asserzione pubblicitaria relativa sia alla composizione merceologica e alla qualità delle merci vendute, sia agli sconti o ribassi dichiarati.

     3. Nel caso che per una stessa voce merceologica si pratichino prezzi di vendita diversi, a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, nella pubblicità è indicato con lo stesso rilievo tipografico il prezzo più alto e quello più basso. Nel caso venga indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata sono venduti a tale prezzo.

     4. La data di inizio delle vendite straordinarie, di liquidazione o promozionali deve essere di dimensione grafica non inferiore a quella utilizzata per pubblicizzare la percentuale di ribasso [8].

 

     Art. 6. Divieti.

     1. Un mese prima dell'inizio delle vendite di liquidazione è vietato introdurre nei locali e pertinenze del punto di vendita interessato ulteriori merci del genere di quelle per le quali viene effettuata la vendita di liquidazione. Il divieto di rifornimento riguarda sia le merci acquistate sia quelle concesse in conto deposito [9].

     2. E' vietato effettuare le vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.

 

     Art. 7. Vendite promozionali.

     1. Le vendite promozionali con sconti o ribassi, presentate al pubblico come occasioni favorevoli di acquisto, con l'ausilio di qualunque mezzo di comunicazione, possono essere effettuate per tutte le merci comprese nell'autorizzazione d'esercizio con un massimo di cinque prodotti per ciascuna tabella merceologica.

     2. La ditta dà comunicazione delle vendite di cui al comma 1 con lettera raccomandata al comune almeno dieci giorni prima dell'inizio delle vendite.

     3. Le vendite non possono avere durata superiore a ventuno giorni e si possono effettuare nell'ambito del periodo stabilito con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca entro il 30 giugno per il biennio successivo, previo parere delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale, delle associazioni di consumatori e dell'ANCI [10].

     4. Ciascuna azienda non può effettuare più di tre vendite promozionali per ogni anno solare [11].

     5. Per le vendite promozionali di cui al comma 4 lo sconto o il ribasso deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita ed è esposto al pubblico.

     6. Nelle comunicazioni pubblicitarie che attengono alle vendite promozionali sono indicati gli estremi della comunicazione al comune.

     7. Le vendite promozionali dei generi alimentari e dei prodotti per l'igiene della persona e della casa si possono effettuare in qualunque periodo dell'anno senza la preventiva comunicazione di cui al comma 2 e senza le limitazioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo [12].

 

     Art. 8. Vendite di fine stagione o saldi.

     1. Per vendite di fine stagione o saldi si intendono le vendite di prodotti di carattere stagionale, di articoli di moda ed in genere di quei prodotti che siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono esitati durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo. Esse sono presentate al pubblico come tali, devono comunque presentare caratteristiche di qualità risultanti dalle etichette di confezione e si possono effettuare soltanto nei seguenti due periodi dell'anno [13]:

     a) le date di svolgimento dei saldi invernali e dei saldi estivi sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca entro il 30 giugno per il biennio successivo, previo parere delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, delle associazioni di consumatori e dell'ANCI [14];

     b) [15]

     2. Per effettuare tali vendite non occorre inoltrare alcuna comunicazione.

     3. Le date di cui al comma 1 possono essere modificate, in virtù dell'andamento del mercato, con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentite le organizzazioni di categoria [16].

 

     Art. 9. Norme comuni.

     1. Le merci offerte nelle vendite disciplinate dalla presente legge sono separate in modo inequivocabile da quelle che eventualmente siano poste in vendita alle condizioni ordinarie; se tale separazione non è possibile, quest'ultime non potranno essere messe in vendita.

     2. Per merci offerte in vendita a «prezzo di costo» o «sottocosto», si intendono quelle il cui prezzo di vendita è rispettivamente uguale o inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto, comprensivo della imposta sul valore aggiunto.

     3. I prezzi pubblicizzati sono praticati nei confronti dei compratori fino all'esaurimento delle scorte senza limitazioni di quantità e senza abbinamento di vendite.

     4. L'esaurimento delle scorte di talune merci durante il periodo di vendita è portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile all'esterno del locale di vendita. Gli organi di vigilanza possono controllare se le scorte siano effettivamente esaurite.

     5. Le comunicazioni di cui al presente titolo non sono necessarie nel caso di vendita per corrispondenza di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

 

     Art. 10. Controlli.

     1. I membri del corpo di vigilanza del comune hanno facoltà di accedere ai punti di vendita per effettuare i controlli e possono avvalersi per tale incarico di periti e di esperti iscritti negli appositi albi istituiti presso i tribunali.

     2. I periti e gli esperti sono muniti di un documento di riconoscimento e della lettera di incarico rilasciata dal comune.

 

     Art. 11. Sanzioni.

     1. Chiunque violi le norme della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa, erogata dal sindaco, consistente nel pagamento di una somma da lire 2.500.000 a lire 7.500.000; nel caso di recidiva l'importo delle sanzioni è raddoppiato per la prima volta e triplicato per le successive. A partire dalla seconda recidiva si applica la sanzione massima.

 

     Art. 12. Abrogazione di norma.

     1. L'articolo 28 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23 è abrogato.

 

     Art. 13.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 1997, n. 28.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 6 agosto 1997, n. 28.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 6 agosto 1997, n. 28.

[4] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 6 agosto 1997, n. 28.

[5] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 6 agosto 1997, n. 28.

[6] Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.R. 6 agosto 1997, n. 28.

[7] Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.R. 6 agosto 1997, n. 28.

[8] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 6 agosto 1997, n. 28.

[9] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 6 agosto 1997, n. 28.

[10] Comma già sostituito dall'art. 7, comma 1, della L.R. 6 agosto 1997, n. 28, modificato dall’art. 50 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20 e così ulteriormente sostituito dall’art. 96 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[11] Comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, della L.R. 6 agosto 1997, n. 28.

[12] Comma aggiunto dall'art. 7, comma 2, della L.R. 6 agosto 1997, n. 28.

[13] Comma così integrato dall'art. 8 della L.R. 6 agosto 1997, n. 28.

[14] Lettera sostituita dall'art. 8 della L.R. 6 agosto 1997, n. 28 e modificata dall’art. 50 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20. Le precedenti lettere a) e b) sono state così sostituite dall’attuale lettera a) dall’art. 96 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[15] Le precedenti lettere a) e b) sono state così sostituite dall’attuale lettera a) dall’art. 96 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[16] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 6 agosto 1997, n. 28.