§ 2.11.188 - L.R. 19 aprile 2007, n. 9.
Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, recante istituzione dell'Ente lirico regionale Teatro Massimo "Vincenzo Bellini" di Catania.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.11 informazione, beni e attività culturali
Data:19/04/2007
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Ente lirico regionale Teatro Massimo "Vincenzo Bellini".
Art. 2.  Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1986, n. 19.
Art. 3.  Modifiche all'articolo 51 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni
Art. 4.  Entrata in vigore.


§ 2.11.188 - L.R. 19 aprile 2007, n. 9.

Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, recante istituzione dell'Ente lirico regionale Teatro Massimo "Vincenzo Bellini" di Catania.

(G.U.R. 20 aprile 2007, n. 17).

 

Art. 1. Ente lirico regionale Teatro Massimo "Vincenzo Bellini".

     1. All'Ente lirico regionale Teatro Massimo "Vincenzo Bellini" con sede in Catania non si applicano le disposizioni dell'articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni.

     2. All'Ente lirico di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 2. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1986, n. 19.

     1. Il primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, è sostituito dal seguente:

     "1. Alla nomina del Sovrintendente provvede il Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, previa designazione del consiglio di amministrazione dell'Ente, che delibera a maggioranza tra nominativi di chiara fama e comprovata esperienza in campo amministrativo e teatrale".

     2. Il terzo comma dell'articolo 8 della legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, è sostituito dal seguente:

     "3. Il Sovrintendente può essere esonerato dall'incarico per gravi motivi, con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, previa richiesta, obbligatoria e vincolante, espressa dal consiglio di amministrazione dell'Ente, che delibera a maggioranza".

     3. Il quinto comma dell'articolo 8 della legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, è sostituito dal seguente:

     "5. In caso di mancata designazione, entro il termine di cui al quarto comma da parte del consiglio di amministrazione dell'Ente, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione propone al Presidente della Regione la nomina del Sovrintendente, scelto tra persone di chiara fama e comprovata esperienza in campo amministrativo e teatrale".

     4. Il primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, è sostituito dal seguente:

     "1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è composto:

     a) dal sindaco pro-tempore della città di Catania, che lo presiede;

     b) da due componenti designati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;

     c) da un componente designato dal presidente della provincia regionale di Catania;

     d) da un rappresentante dei lavoratori eletto tra i lavoratori stabilizzati del Teatro Massimo "Vincenzo Bellini" di Catania.".

     5. Il terzo comma dell'articolo 9 della legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, è soppresso.

     6. Il sesto comma dell'articolo 9 della legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, è sostituito dal seguente:

     "6. Ai componenti del consiglio di amministrazione spettano per ogni seduta il trattamento di missione, se dovuto a norma delle vigenti disposizioni, nonché un gettone di presenza il cui importo è determinato con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione".

     7. Il secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, è sostituito dal seguente:

     "2. Le deliberazioni relative alle lettere a), b) e d), sono inviate all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione entro il termine di cinque giorni dalla loro adozione e si intendono definitivamente approvate scaduto il termine di trenta giorni senza che sia stato adottato alcun provvedimento.".

     8. L'articolo 11 della legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, è sostituito dal seguente:

     "Art. 11.

     1. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, ed è composto da tre membri di cui due designati dall'Assessore proponente e uno dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, scelto fra i dirigenti in servizio nell'Assessorato medesimo.

     2. I componenti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

     3. Col decreto di nomina è stabilita la misura dei compensi spettanti ai componenti il collegio dei revisori.".

     9. L'articolo 13 della legge regionale 16 aprile 1986, n. 19 è sostituito dal seguente:

     "Art. 13.

     1. Il personale dell'Ente è assunto esclusivamente per concorso pubblico. Il trattamento economico e giuridico del personale artistico, tecnico e amministrativo è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai dipendenti dei teatri lirici e sinfonici ed eventualmente da accordi integrativi aziendali deliberati dal Consiglio di amministrazione ed inviati per l'approvazione, previo parere dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, al Presidente della Regione, che provvede entro trenta giorni".

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 51 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni

     1. All'articolo 51 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, sono soppresse le parole "nonché dell'Ente autonomo regionale Teatro Massimo Bellini di Catania".

 

     Art. 4. Entrata in vigore.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.