§ 5.3.329 - L.R. 17 marzo 2000, n. 9.
Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:17/03/2000
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Stato di previsione dell'entrata.
Art. 2.  Stato di previsione della spesa.
Art. 3.  Elenchi.
Art. 4.  Ripartizione territoriale delle spese in conto capitale.
Art. 5.  Totale generale del bilancio annuale.
Art. 6.  Bilancio pluriennale.
Art. 7.  Quadro generale riassuntivo.
Art. 8.  Quadro sintetico delle previsioni di cassa.
Art. 9.  Azienda delle foreste demaniali.
Art. 10.  Annessi.
Art. 11.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 2000.


§ 5.3.329 - L.R. 17 marzo 2000, n. 9.

Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002.

(G.U.R. 20 marzo 2000, n. 13 -  Suppl. Ord.).

 

Art. 1. Stato di previsione dell'entrata.

     1. La Regione è autorizzata ad accertare le entrate da essa direttamente deliberate.

     2. E' altresì autorizzata a riscuotere e versare nella propria cassa tutte le entrate ad essa comunque spettanti in base agli articoli 36 e seguenti dello Statuto e alle relative norme di attuazione dovute per l'anno finanziario 2000 giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella A).

 

     Art. 2. Stato di previsione della spesa.

     1. Il Presidente della Regione e gli assessori regionali, in relazione alla loro preposizione, sono autorizzati ad impegnare e pagare le spese della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).

 

     Art. 3. Elenchi.

     1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa.

     2. Le spese per le quali può esercitarsi da parte del Presidente della Regione la facoltà di cui all'articolo 9, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni, sono descritte nell'elenco n. 2 annesso allo stato di previsione della spesa.

     3. I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà al Presidente della Regione di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni, sono quelli descritti nell'elenco n. 3 annesso allo stato di previsione della spesa.

     4. I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni, sono quelli descritti nell'elenco n. 4 annesso allo stato di previsione della spesa.

     5. Sono considerate spese correnti di amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, quelle descritte nell'elenco n. 5 annesso allo stato di previsione della spesa.

 

     Art. 4. Ripartizione territoriale delle spese in conto capitale.

     1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, primo comma, n. 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli assessori regionali, ciascuno per la parte di propria competenza, presentano alla Giunta regionale le proposte di ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e relativa appendice per l'anno finanziario 2000, con riferimento agli indici demografici, di disoccupazione, di emigrazione e di reddito medio pro-capite.

     2. Gli assessori regionali, entro sessanta giorni dall'approvazione della delibera di ripartizione da parte della Giunta regionale, determinano la spesa dei singoli capitoli concernenti opere pubbliche per un importo pari almeno all'80 per cento dello stanziamento.

     3. Entro sessanta giorni dall'approvazione della delibera di ripartizione da parte della Giunta regionale, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione determina la spesa per i cantieri di lavoro per un importo pari al 50 per cento dello stanziamento previsto.

     4. Copia della delibera di ripartizione territoriale dei fondi è trasmessa alla Commissione bilancio dell'Assemblea regionale entro il termine di dieci giorni dalla sua adozione.

 

     Art. 5. Totale generale del bilancio annuale.

     1. E' approvato in lire 25.429.311 milioni il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000.

 

     Art. 6. Bilancio pluriennale.

     1. E' approvato in lire 65.005.050 milioni il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio pluriennale della Regione siciliana per il triennio 2000-2002, nelle risultanze di cui alle tabelle C e D allegate alla presente legge.

     2. Al bilancio pluriennale è annesso l'elenco n. 6 relativo agli oneri a carico del triennio 2000-2002 per far fronte a nuovi provvedimenti legislativi.

 

     Art. 7. Quadro generale riassuntivo.

     1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000 e per il triennio 2000-2002 con i relativi allegati.

 

     Art. 8. Quadro sintetico delle previsioni di cassa.

     1. Al bilancio della Regione per l'anno 2000 è allegato il quadro sintetico delle previsioni di cassa articolato per titoli e categorie con riguardo alle entrate e per titoli e amministrazioni con riguardo alle spese.

 

     Art. 9. Azienda delle foreste demaniali.

     1. E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000 e per il triennio 2000-2002, allegato al bilancio della Regione (appendice n. 1).

 

     Art. 10. Annessi.

     1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, è approvato l'elenco dei capitoli aggiunti al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 2000 (annesso n. 1).

     2. Alla presente legge è allegato l'indice cronologico degli atti (annesso n. 2).

 

     Art. 11.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 2000.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

ALLEGATI

(Omissis)