§ 57.8.13 – D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14.
Valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.8 riconoscimento dei titoli di studio
Data:15/01/1987
Numero:14


Sommario
Art. 1.      1. Il diploma rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali universitarie costituisce l'unico titolo abilitante per l'esercizio della professione di assistente sociale
Art. 2.      1. L'esercizio professionale cui si riferisce il diploma di cui all'art. 1 consiste nell'operare, in rapporto di lavoro subordinato od autonomo, con i principi, le [...]
Art. 3.      1. L'efficacia giuridica di cui al presente decreto è riconosciuta di diritto ai diplomi già rilasciati dalle scuole universitarie per assistenti sociali e di servizio [...]
Art. 4.      1. La stessa efficacia giuridica è riconosciuta al diploma di assistente sociale, comunque conseguito, di coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto [...]
Art. 5.      1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le scuole dirette a fini speciali universitarie per assistenti sociali convalidano i titoli [...]
Art. 6.      1. Al fine di attuare il graduale passaggio dal precedente al nuovo ordinamento, è consentito, per un periodo di tempo limitato al completamento dei corsi da parte degli [...]


§ 57.8.13 – D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14.

Valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

(G.U. 5 febbraio 1987, n. 29).

 

     Art. 1.

     1. Il diploma rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali universitarie costituisce l'unico titolo abilitante per l'esercizio della professione di assistente sociale.

     2. Per il pubblico impiego il predetto diploma è titolo necessario per l'accesso alle posizioni caratterizzate dalle corrispondenti mansioni, secondo le definizioni dei profili professionali proprie degli ordinamenti delle rispettive amministrazioni.

 

          Art. 2.

     1. L'esercizio professionale cui si riferisce il diploma di cui all'art. 1 consiste nell'operare, in rapporto di lavoro subordinato od autonomo, con i principi, le conoscenze, i metodi specifici del servizio sociale e nell'ambito del sistema organizzato dalle risorse sociali, in favore di persone singole, di gruppi e di comunità, per prevenire e risolvere situazioni di bisogno.

 

          Art. 3.

     1. L'efficacia giuridica di cui al presente decreto è riconosciuta di diritto ai diplomi già rilasciati dalle scuole universitarie per assistenti sociali e di servizio sociale già esistenti - Università di Siena, Parma, Firenze, Perugia, Pisa, Roma "La Sapienza" e Istituto pareggiato "Maria SS. Assunta" di Roma - ai fini di quanto previsto dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

 

          Art. 4.

     1. La stessa efficacia giuridica è riconosciuta al diploma di assistente sociale, comunque conseguito, di coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono in servizio quali assistenti sociali presso le amministrazioni dello Stato o altre amministrazioni pubbliche, o che abbiano svolto tale servizio per almeno un quinquennio presso le predette amministrazioni.

     2. Gli effetti suindicati si estendono a coloro che verranno assunti dalle amministrazioni dello Stato o da altre amministrazioni pubbliche in esito a concorsi espletati o a quelli banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. Per gli interessati che non siano in possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, il suddetto riconoscimento opera limitatamente al fine del mantenimento nell'attuale posizione di impiego.

 

          Art. 5.

     1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le scuole dirette a fini speciali universitarie per assistenti sociali convalidano i titoli rilasciati nel precedente ordinamento in esito ai corsi di assistenti sociali per la durata triennale, o almeno biennale fino al 1959, da enti e istituzioni pubbliche e private, ove gli interessati sostengano, con esito positivo, la discussione di una tesi e un colloquio sulle materie professionali di servizio sociale [1].

     2. Gli interessati dovranno presentare alla scuola che effettua l'esame di convalida il diploma di maturità, il documento (diploma o certificato) di conseguimento del titolo di assistente sociale, la specificazione degli esami e dei tirocini sostenuti, nonché il titolo della tesi di diploma a suo tempo discussa.

 

          Art. 6.

     1. Al fine di attuare il graduale passaggio dal precedente al nuovo ordinamento, è consentito, per un periodo di tempo limitato al completamento dei corsi da parte degli allievi già iscritti, il funzionamento delle attuali scuole per assistenti sociali, che, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, siano dichiarate idonee per la disponibilità di attrezzature, personale e mezzi e per l'ordinamento degli studi, che deve essere conforme alle prescrizioni contenute nel decreto del Ministro della pubblica istruzione previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, per le scuole dirette a fini speciali universitarie per assistenti sociali.

     2. Le scuole interessate devono presentare domanda, entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al citato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, per ottenere la dichiarazione di idoneità.

     3. L'attività delle scuole di cui al presente articolo si svolge sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, che a tal fine può avvalersi delle Università.

     4. Ai diplomi rilasciati in applicazione dei precedenti commi è riconosciuta l'efficacia giuridica di cui al presente decreto.


[1] Il termine di tre anni di cui al presente comma è stato prorogato di un anno dall' art. 3 del D.P.R. 5 luglio 1989, n. 280.