§ 5.3.403 - L.R. 29 dicembre 2009, n. 13.
Interventi finanziari urgenti per l’anno 2009 e disposizioni per l’occupazione. Autorizzazione per l’esercizio provvisorio per l’anno 2010.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:29/12/2009
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Proroghe dei contratti di personale a tempo determinato
Art. 2.  Proroga dei contratti del personale del CEFPAS
Art. 3. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)
Art. 4.  Operazioni connesse alla chiusura del POR 2000-2006
Art. 5.  Contributo straordinario all’Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo
Art. 6.  Modifiche alla Tabella "G" allegata alla legge regionale 14 maggio 2009, n. 6
Art. 7.  Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione
Art. 8.  Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione
Art. 9.  Modifiche all’articolo 17 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, in materia di credito agrario
Art. 10.  Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, in materia di consolidamento di passività onerose in agricoltura
Art. 11.  Interventi in favore dell’Esa
Art. 12.  Norme in materia di politiche del lavoro
Art. 13.  Norme in materia di valutazione ambientale strategica
Art. 14.  Esercizio provvisorio del bilancio della Regione
Art. 15.  Trasporto ordini di accreditamento
Art. 16.  Effetti della manovra
Art. 17.  Abrogazioni e modifiche di norme
Art. 18.  Entrata in vigore


§ 5.3.403 - L.R. 29 dicembre 2009, n. 13.

Interventi finanziari urgenti per l’anno 2009 e disposizioni per l’occupazione. Autorizzazione per l’esercizio provvisorio per l’anno 2010.

(G.U.R. 31 dicembre 2009, n. 61)

 

Titolo I

DISPOSIZIONI PER L'OCCUPAZIONE

 

Art. 1. Proroghe dei contratti di personale a tempo determinato

1. Il termine dei contratti di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 15 può essere prorogato, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 marzo 2010. Gli oneri discendenti dall’applicazione del presente comma, valutati in 4.008 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2010, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009-2011, U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

2. I contratti di lavoro stipulati ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere prorogati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 marzo 2010, osservando i periodi di discontinuità previsti dal comma 3 dell’articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Le garanzie occupazionali di cui all’articolo 1, comma 2, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4, sono confermate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 marzo 2010. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2010, la spesa di 6.213 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009-2011 nell’U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

3. L’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a disporre, per l’anno 2010, la prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all’articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17. Al relativo onere si fa fronte, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con le risorse destinate al Fondo unico per il precariato di cui all’articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

4. Nelle more dell’affidamento mediante procedure di evidenza pubblica dei servizi di cui all’articolo 12 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, l’Agenzia regionale per l’impiego, l’orientamento, i servizi e le attività formative è autorizzata a prorogare al 31 marzo 2010 i progetti attuativi degli sportelli multifunzionali di cui all’articolo 41 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni. Per le finalità del presente comma è autorizzata per l’esercizio finanziario 2010 la spesa di 16.900 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009-2011 nell’U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1001.

5. Per l’esercizio finanziario 2010, a valere sulle assegnazioni annuali in favore dei comuni, l’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato ad utilizzare l’importo di 9.000 migliaia di euro da destinare, con specifico vincolo, per le finalità dell’articolo 15 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, per consentire la prosecuzione, sino al 31 marzo 2010, dei lavori effettuati dai soggetti destinatari delle disposizioni recate dall’articolo 2, comma 6, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4.

6. A decorrere dall’1 gennaio 2010, l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, è autorizzato ad utilizzare il personale a tempo determinato di cui al comma 6 dell’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 e successive modifiche, i cui contratti, in scadenza al 31 dicembre 2009, possono essere prorogati al 31 marzo 2010. Per le finalità del presente comma è autorizzata per l’esercizio finanziario 2010 la spesa di 2.100 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009/2011 nell’U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1001.

7. Per assicurare la continuità dell’azione tecnico-amministrativa dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, Dipartimento regionale dell’ambiente, possono essere prorogati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, nelle more dell’attuazione degli strumenti di programmazione extraregionali, sino al 31 marzo 2010, i contratti al personale selezionato con procedure di evidenza pubblica di seguito elencato:

a) 19 unità di personale contrattualizzato dal Dipartimento regionale territorio ed ambiente, ai sensi del decreto del Dirigente generale del medesimo Dipartimento n. 450 del 28 giugno 2002;

b) 45 unità di personale a tempo determinato contrattualizzato ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3;

c) 18 unità di personale di cui all’avviso pubblico per la selezione di esperti a supporto delle politiche ambientali relativo al comunicato della Presidenza della Regione pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana 28 luglio 2006, n. 9, serie speciale concorsi;

d) 1 unità di personale contrattualizzato dal Ministero dello sviluppo economico - PON-ATAS 2000-2006, che ha prestato servizio al Dipartimento regionale territorio ed ambiente fino al 31 ottobre 2008;

e) 10 unità di personale contrattualizzato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, progetto PODIS, che ha prestato servizio presso il Dipartimento regionale territorio ed ambiente fino al 30 giugno 2008. 8. Per le finalità del comma 7, per l’esercizio finanziario 2010, è autorizzata la spesa complessiva di 875 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009-2011 U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

 

     Art. 2. Proroga dei contratti del personale del CEFPAS

1. Per assicurare la continuità dell’azione istituzionale del Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS) possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2010 i contratti di lavoro del personale del Centro, selezionato con procedure di evidenza pubblica, nei limiti della disponibilità finanziaria di cui lo stesso ente è dotato, ai sensi del comma 17 dell’articolo 25 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.

 

     Art. 3.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

 

     Art. 4. Operazioni connesse alla chiusura del POR 2000-2006

1. In relazione alla chiusura del Programma operativo regionale (POR) della Sicilia 2000-2006, le somme impegnate e non pagate al 30 giugno 2009, vigenti al 30 settembre 2009 a fronte delle quali non corrispondano obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono considerate eliminate dalle scritture contabili e dal conto del patrimonio della Regione dell’esercizio finanziario 2009.

2. Le amministrazioni regionali entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto motivato, da registrarsi presso le competenti ragionerie centrali, possono disporre il mantenimento degli impegni cui corrispondano eventuali obbligazioni giuridicamente perfezionate.

3. Le risorse rinvenienti dall’applicazione delle disposizioni previste dai commi 1 e 2, nonché le risorse liberate realizzate sugli assi del POR Sicilia Fondo Sociale Europeo (FSE) 2000-2006, sono destinate al finanziamento del piano formativo 2010 predisposto ai sensi della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24.

 

Titolo II

INTERVENTI FINANZIARI URGENTI PER L'ANNO 2009

 

     Art. 5. Contributo straordinario all’Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo

1. L’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca è autorizzato, per l’esercizio finanziario 2009, ad erogare un ulteriore contributo straordinario di 300 migliaia di euro in favore dell’Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo, finalizzato al pagamento di salari, stipendi, competenze ed oneri accessori del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2008.

 

     Art. 6. Modifiche alla Tabella "G" allegata alla legge regionale 14 maggio 2009, n. 6

1. Alla Tabella "G" allegata alla legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, è apportata, per l’esercizio finanziario 2009, la seguente modifica in migliaia di euro: U.P.B. 7.3.2.6.1, capitolo 717910 + 58.000.

 

     Art. 7. Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2009 sono introdotte le variazioni di cui all’allegata Tabella "B", che costituisce parte integrante della presente legge.

 

     Art. 8. Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2009 sono introdotte le variazioni di cui all’allegata Tabella "C", che costituisce parte integrante della presente legge, discendenti dagli articoli 5, 6 e 9.

 

Titolo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, LAVORO E URBANISTICA

 

     Art. 9. Modifiche all’articolo 17 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, in materia di credito agrario

1. All’articolo 17 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b bis) è concesso, altresì, alle cooperative di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il concorso nel pagamento degli interessi sul tasso di riferimento sui prestiti agrari per anticipo ai soci conferenti, nei limiti e conformemente a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 (aiuti de minimis) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006. L’aiuto di cui alla presente lettera può anche essere concesso alle condizioni e nei limiti previsti nella Comunicazione della Commissione 2009/C 16/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 22 gennaio 2009 serie C/16 - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica - e successive modifiche ed integrazioni, conformemente a quanto previsto dall’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio del 3 giugno 2009 e successive modifiche e integrazioni, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2009) 4277 del 28 maggio 2009 (aiuto n. 248/2009) e dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta comunicazione e della decisione di autorizzazione della Commissione europea.";

b) alla lettera a) del comma 6, le parole "8.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "4.000 migliaia di euro";

c) alla lettera b) del comma 6, le parole "12.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "6.000 migliaia di euro";

d) dopo la lettera b) del comma 6 è aggiunta la seguente:

"b bis) 10.000 migliaia di euro per le agevolazioni di cui al comma 1, lettera b bis)".

 

     Art. 10. Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, in materia di consolidamento di passività onerose in agricoltura

1. L’articolo 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, è sostituito dal seguente: "Articolo 18 - Consolidamento passività onerose e interventi per la capitalizzazione - 1. Alle imprese agricole singole e associate possono essere concessi contributi in conto interessi su finanziamenti di durata almeno decennale, di cui almeno uno di preammortamento, contratti per il pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, comprese quelle scadute e non pagate, già prorogate o in corso di proroga, poste in essere alla data di entrata in vigore del presente articolo e con scadenza entro il 30 giugno 2010; possono essere concessi, altresì, contributi in conto capitale o finanziamenti agevolati finalizzati all’aumento del capitale sociale.

2. L’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste stabilisce con proprio decreto, le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1, ivi compresa la misura massima delle agevolazioni stesse.

3. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi nei limiti e conformemente a quanto previsto dal regolamento CE n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 (aiuti de minimis) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 337 del 21 dicembre 2007 per le imprese agricole di produzione primaria, mentre nei limiti e conformemente al regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 (aiuti de minimis) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006 per le imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

4. Per le imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi anche alle condizioni e nei limiti previsti nella Comunicazione della Commissione 2009/C 16/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 22 gennaio 2009 serie C/16 - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica - e successive modifiche ed integrazioni. Gli aiuti sono concessi conformemente a quanto previsto dall’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 e successive modifiche e integrazioni, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2009) 4277 del 28 maggio 2009 (aiuto n. 248/2009), e dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta Comunicazione e della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

5. Per le imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi anche alle condizioni e nei limiti previsti nella Comunicazione del!a Commissione (2009/C261/02) che modifica il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 261 del 31 ottobre 2009 e successive modifiche ed integrazioni. Gli aiuti sono concessi conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attuazione della suddetta Comunicazione e successive modifiche e integrazioni, nonché dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta comunicazione e della relativa decisione di autorizzazione della Commissione europea.

6. Per le finalità del presente articolo, il fondo unico costituito presso l’Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), ai sensi dell’articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è incrementato, per l’esercizio finanziario 2009 di 5.000 migliaia di euro".

 

     Art. 11. Interventi in favore dell’Esa

1. Le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, non trovano applicazione per il triennio 2008-2010.

 

     Art. 12. Norme in materia di politiche del lavoro [1]

1. Al fine dell’ottimizzazione dei fondi destinati dallo Stato ai sensi del comma 6 dell’articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il Dirigente generale dell’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale è autorizzato a finanziare progettualità da destinare a politiche attive del lavoro in contesti di particolare degrado sociale ed occupazionale. I predetti fondi sono incrementati per il periodo 1 gennaio-31 marzo 2010, di 400 migliaia di euro. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l’esercizio finanziario 2010 la spesa di 400 migliaia di euro. Il relativo onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009-2011, U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

 

     Art. 13. Norme in materia di valutazione ambientale strategica

1. Il comma 3 dell’art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, è così sostituito:

"3. I piani ed i programmi e le loro varianti individuati all’articolo 6, commi 2, 3 e 3 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, le cui direttive siano state deliberate dal consiglio comunale prima del 31 luglio 2007, non sono assoggettati all’applicazione delle disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica contenute nel medesimo decreto legislativo, ma si concludono secondo la normativa regionale previgente in materia urbanistica e di valutazione ambientale".

 

Titolo IV

AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO PROVVISORIO PER L’ANNO 2010

 

     Art. 14. Esercizio provvisorio del bilancio della Regione

1. Il Governo della Regione è autorizzato, a norma dell’articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 31 marzo 2010, il bilancio della Regione per l’anno finanziario 2010, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge nonché le note di variazioni presentate all’Assemblea regionale e gli effetti derivanti dalla presente legge.

2. La limitazione per dodicesimi nell’assunzione degli impegni e nell’effettuazione dei pagamenti non si applica, oltre che alle spese di cui all’ultimo comma dell’articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, alle spese concernenti la realizzazione di interventi comunitari previsti nel Programma operativo 2007-2013 e nel Programma attuativo regionale FAS 2007-2013, alle spese per la prevenzione e gli interventi per il controllo degli incendi boschivi, per interventi di tipo conservativo e per interventi nel settore della forestazione e per gli interventi di protezione civile, nonché alle spese relative agli interventi previsti dal comma 2 dell’art. 3, lettere g) ed h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Titolo V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

 

     Art. 15. Trasporto ordini di accreditamento

1. Al comma 5 dell’art. 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) prima delle parole "possono essere trasportati" aggiungere la parola "non";

b) le parole "per intero o per la parte inestinta, su richiesta dei funzionari delegati" sono soppresse.

2. Al comma 6 dell’art. 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola "sono" è sostituita con le parole "non possono essere";

b) le parole "sempre che gli impegni cui si riferiscono non debbano essere eliminati a termini del terzo comma del precedente art. 12" sono soppresse.

3. All’art. 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6 bis. Ove necessario e sempre che gli impegni cui si riferiscano non debbano essere eliminati alla chiusura dell’esercizio, a norma del comma 4 dell’articolo 12, gli ordini di accreditamento di cui ai commi 5 e 6 possono essere riemessi nell’esercizio finanziario successivo.".

 

     Art. 16. Effetti della manovra

1. Gli effetti della manovra finanziaria e la relativa copertura derivanti dalla presente legge sono indicati nell’allegato prospetto "Effetti della manovra per il triennio 2009-2011", che costituisce parte integrante della presente legge.

 

     Art. 17. Abrogazioni e modifiche di norme

1. Il comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 è abrogato.

2. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche e integrazioni, è abrogata.

3. Al comma 24 dell’articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "dall’1 gennaio 2011" sono sostituite dalle parole "dall’1 gennaio 2012";

b) le parole "Entro l’esercizio 2009" sono sostituite dalle parole "Entro l’esercizio 2010".

4. Al comma 2 quinquies dell’articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 dopo le parole "è trasferito," sono aggiunte le parole "o comandato,".

 

     Art. 18. Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. Le disposizioni di cui ai Titoli I e IV della presente legge si applicano a decorrere dall’1 gennaio 2010.

3. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

ALLEGATI

Variazioni di bilancio

(Omissis)


[1] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 28 gennaio 2014, n. 5.