§ 2.11.147 - L.R. 13 luglio 1995, n. 51.
Contributo annuale alla Fondazione Museo Mandralisca di Cefalù, all'Associazione Istituto internazionale del papiro di Siracusa, alla Associazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.11 informazione, beni e attività culturali
Data:13/07/1995
Numero:51


Sommario
Art. 1.      1. L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a corrispondere annualmente un contributo di lire 300 milioni alla Fondazione Museo [...]
Art. 2.      1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari a lire 1.000 milioni per l'anno 1995, si farà fronte mediante utilizzo del capitolo 21257 del bilancio della Regione che [...]
Art. 3.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 2.11.147 - L.R. 13 luglio 1995, n. 51.

Contributo annuale alla Fondazione Museo Mandralisca di Cefalù, all'Associazione Istituto internazionale del papiro di Siracusa, alla Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari Museo delle Marionette di Palermo ed alla Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella a Capo d'Orlando.

(G.U.R. n. 38 del 22 luglio 1995).

 

Art. 1.

     1. L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a corrispondere annualmente un contributo di lire 300 milioni alla Fondazione Museo Mandralisca di Cefalù, di lire 100 milioni alla Associazione Istituto internazionale del papiro di Siracusa, di lire 300 milioni alla Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari Museo delle Marionette di Palermo e di lire 300 milioni alla Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella a Capo d'Orlando per il perseguimento dei fini istituzionali.

 

     Art. 2.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari a lire 1.000 milioni per l'anno 1995, si farà fronte mediante utilizzo del capitolo 21257 del bilancio della Regione che presenta le relative disponibilità.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.