§ 2.9.171 - L.R. 13 luglio 2021, n. 16.
Disposizioni per il coordinamento degli interventi contro la povertà e l'esclusione sociale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.9 assistenza sociale
Data:13/07/2021
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Interventi a titolarità regionale.
Art. 3.  Immobili IPAB.
Art. 4.  Norma finanziaria.
Art. 5.  Norma finale.


§ 2.9.171 - L.R. 13 luglio 2021, n. 16.

Disposizioni per il coordinamento degli interventi contro la povertà e l'esclusione sociale.

(G.U.R. 23 luglio 2021, n. 31 - S.O. n. 44)

 

Art. 1. Finalità.

1. In armonia con i principi e con gli obiettivi indicati dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli articoli 2, 3 e 118 della Costituzione, la Regione promuove azioni ed interventi contro l'indigenza, l'esclusione sociale e la povertà, operando il coordinamento delle politiche regionali, delle autonomie locali e del terzo settore e promuovendone l'integrazione con le misure statali e dell'Unione europea, nell'ottica di un approccio orientato all'inclusione, alla resilienza ed alla valorizzazione della persona.

2. Nell'ambito delle proprie competenze, la Regione promuove, anche in regime di sussidiarietà, avvalendosi degli enti del terzo settore riconosciuti ed operanti a favore dei soggetti indicati dalla presente legge, l'erogazione di interventi in favore di singole persone e nuclei familiari in condizioni di particolare disagio socio-economico, di marginalità ed esclusione sociale, anche con particolare riferimento ai casi per i quali gli interventi già previsti da altre disposizioni risultino inidonei e/o insufficienti.

3. Per le finalità di cui alla presente legge, gli organismi rappresentativi degli enti del terzo settore costituiscono riferimento essenziale per la rilevazione e la sintesi dei fabbisogni sociali emergenti.

 

     Art. 2. Interventi a titolarità regionale.

1. Nell'ambito delle finalità previste dalla presente legge e ad integrazione degli strumenti già previsti dalla legislazione vigente, la Regione promuove e sostiene, mediante un bando pubblico destinato a sostenere il potenziamento o l'avvio di iniziative territoriali a favore di nuclei o persone in condizioni di povertà:

a) misure d'intervento straordinario per i casi di indigenza, bisogno ed emergenza alimentare;

b) azioni di sostegno per il ricovero di indigenti e soggetti in condizione di marginalità sociale estrema;

c) azioni a sostegno delle persone in condizione di isolamento ed esclusione sociale.

2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a), sono realizzati dagli enti elencati dall'articolo 4, commi 1 e 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni operanti nel territorio regionale da almeno 10 anni e già operanti nella distribuzione alimentare realizzata nell'ambito del Programma Operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) e possono consistere nell'erogazione diretta di pasti nonché di generi alimentari a favore di singole persone e nuclei familiari ovvero nell'organizzazione e nella gestione di reti di raccolta e redistribuzione dei predetti generi agli enti impegnati direttamente nell'erogazione.

3. Gli interventi di cui al comma 1, lettera b), sono realizzati dagli enti elencati dall'articolo 4, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni operanti nel settore nel territorio regionale e possono consistere nell'accoglienza temporanea a carattere residenziale e semiresidenziale ove rilevata l'oggettiva e contingente condizione di bisogno degli interessati, nelle more della presa in carico da parte dei competenti servizi sociali.

4. Gli interventi di cui al comma 1, lettera c), sono realizzati dagli enti elencati dall'articolo 4, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni operanti nel settore nel territorio regionale e possono consistere in iniziative ed attività di promozione socio-educativa e socio-culturale anche in funzione di orientamento per l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari, compresi quelli di assistenza domiciliare, di contrasto alla devianza ed alla dispersione scolastica e di inserimento nell'ambito dei programmi di inclusione sociale esistenti.

5. Per le finalità di cui al presente articolo la Regione, anche in accordo con altri enti pubblici, promuove la valorizzazione e l'assegnazione in comodato d'uso di immobili appartenenti al patrimonio regionale, degli enti ed organismi del settore regionale e di immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati alla Regione nel rispetto della normativa vigente nonché di immobili non utilizzati dalle IPAB.

6. Con decreto del Presidente della Regione, emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, previo parere della Commissione "Salute, Servizi Sociali e Sanitari" dell'Assemblea regionale siciliana, sono determinati i criteri per l'attribuzione dei benefici finanziari a sostegno degli interventi di cui al presente articolo nonché le relative modalità di erogazione e rendicontazione coerenti con le previsioni relative al Programma operativo complementare (POC) 2014-2020.

7. Entro quindici giorni dal decreto di cui al comma 6, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, è adottato l'avviso generale di selezione.

7-bis. È istituito un fondo, con una dotazione per l'anno 2023 di 1.700 migliaia di euro, per far fronte ad interventi straordinari relativi all'acquisto di medicinali del paziente, non forniti dal Servizio sanitario nazionale, spese di vitto, alloggio e trasporto in favore del paziente e/o di un familiare che versano in condizione di particolare disagio socio-economico (Missione 12, Programma 4) [1].

7-ter. Al fondo possono accedere i pazienti affetti da patologie gravissime, oncologiche, genetiche e malattie rare, che non ricevono altri contributi o sussidi da enti pubblici [2].

7-quater. Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro sono determinati i criteri e le modalità di erogazione e di rendicontazione per il riconoscimento del beneficio [3].

 

     Art. 3. Immobili IPAB.

1. Nell'ambito delle azioni di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2, le IP AB siciliane, secondo le modalità previste dall'articolo 31 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 possono stipulare contratti per diritti reali di godimento, locazioni e comodato d'uso o possono disporre donazioni dei propri immobili non strumentali, non utilizzati per gli scopi sociali dell'IPAB e non produttivi di reddito, a favore della Regione e degli enti locali, al fine di promuovere azioni di sostegno per il ricovero di indigenti e di soggetti in condizione di marginalità sociale estrema e/o per i fini istituzionali dell'ente ricevente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili per gli immobili in favore dell'amministrazione regionale e dei comuni per il ricovero degli indigenti e di soggetti in condizione di marginalità sociale estrema.

3. Ogni IPAB del territorio siciliano, entro il 31 gennaio di ogni anno, trasmette all'assessorato competente ed al comune ove ha sede l'elenco degli immobili che rispondono ai criteri di cui al presente articolo e l'elenco degli immobili strumentali all'attività istituzionale dell'IPAB e di quelli non destinati al raggiungimento delle finalità dell'ente.

4. La mancata applicazione del comma 3 comporta l'intervento sostitutivo da parte della Regione.

 

     Art. 4. Norma finanziaria.

1. Per le finalità di cui alla presente legge la relativa spesa è determinata in 15.000 migliaia di euro, di cui 5.000 migliaia di euro per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 2, 5.000 migliaia di euro per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 2 e 5.000 migliaia di euro per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 2, cui si fa fronte mediante parte delle disponibilità degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9. Il Governo della Regione è autorizzato ad avviare le eventuali conseguenti modifiche del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020.

 

     Art. 5. Norma finale.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma aggiunto dall'art. 26 della L.R. 22 febbraio 2023, n. 2.

[2] Comma aggiunto dall'art. 26 della L.R. 22 febbraio 2023, n. 2.

[3] Comma aggiunto dall'art. 26 della L.R. 22 febbraio 2023, n. 2.