§ 1.4.112 - L.R. 17 febbraio 1987, n. 8.
Indennità di residenza a favore dei farmacisti rurali e modifica dell'art. 20 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:17/02/1987
Numero:8


Sommario
Art. 1. Indennità di residenza a favore dei farmacisti rurali
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 


§ 1.4.112 - L.R. 17 febbraio 1987, n. 8.

Indennità di residenza a favore dei farmacisti rurali e modifica dell'art. 20 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.

(G.U.R. n. 8 del 21 febbraio 1987).

 

Capo I

Disciplina dell'indennità di residenza a favore dei farmacisti rurali

 

Art. 1.Indennità di residenza a favore dei farmacisti rurali [1]

     1. A decorrere dall'anno 2023, l'Assessore regionale della salute provvede ad erogare, ai titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e successive modificazioni ed integrazioni, l'indennità di residenza nella misura annua lorda di seguito indicata:

     a) euro 25.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente fino a 400 abitanti;

     b) euro 16.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente da 401 e fino a 600 abitanti;

     c) euro 11.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente da 601 e fino a 800 abitanti;

     d) euro 8.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente da 801 e fino a l.000 abitanti;

     e) euro 5.169,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente da 1.001 e fino a 2.000 abitanti;

     f) euro 2.938,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente da 2.001 e fino a 3.000 abitanti;

     g) euro 1.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente da 3.001 fino a 5.000 abitanti, qualora nelle medesime località siano aperte due o più farmacie.

     2. Ai fini della determinazione dell'indennità di residenza di cui al presente articolo si tiene conto della popolazione del comune, località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia, prescindendo dalla popolazione della sede farmaceutica prevista dalla pianta organica.

     3. L'indennità di residenza di cui al presente articolo viene rivalutata annualmente in base al tasso d'inflazione ufficiale rilevato dall'ISTAT relativo all'anno precedente.

     4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 2.077.452,00 di euro annui, si provvede a valere sul Fondo sanitario regionale.

 

     Art. 2.

     1. Le indennità di cui all'articolo precedente sono erogate unicamente per le farmacie che risultano regolarmente aperte al pubblico durante l'anno solare cui dette indennità si riferiscono.

     2. Le predette indennità sono corrisposte agli aventi diritto entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

     3. [Le stesse vengono rivalutate annualmente con decreto dell'Assessore regionale per la sanità in base al tasso di inflazione ufficiale relativo all'anno precedente] [2].

 

     Art. 3.

     1. All'erogazione delle indennità di cui all'art. 1, da effettuare in unica soluzione, provvede l'Assessore regionale per la sanità, il quale si avvale degli uffici dei medici provinciali sia per l'acquisizione della documentazione prescritta, sia per la liquidazione delle indennità stesse, previo accreditamento dei fondi occorrenti.

 

     Art. 4. [3]

     1. Agli oneri derivanti dall'art. 1, valutati in lire 1 .100 milioni annui, si provvede annualmente con le assegnazioni dello Stato per il Fondo sanitario nazionale.

 

Capo II

Disciplina transitoria dell'indennità di residenza per le farmacie rurali

 

     Art. 5.

     1. L'indennità di disagiata residenza relativa agli anni 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986 dovuta per le farmacie rurali nella misura prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 221, e quantificata in lire 1.650 milioni, è corrisposta dall'Assessore regionale per la sanità, su richiesta degli interessati, secondo le modalità fissate dallo stesso.

 

     Art. 6.

     1. Agli oneri derivanti dall'art. 5 si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio 1987; gli oneri autorizzati trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto strategico «E»: Attivazione e qualificazione dell'intervento sociale.

 

Capo III

Modificazioni alla legge regionale 3 maggio 1979, n. 73

 

     Art. 7.

     1. Alla legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 sono apportate, con effetto dal 1° gennaio 1985, le seguenti modifiche:

     a) all'art. 20 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

     b) l'indicazione dell'importo massimo e minimo della prima categoria prevista dall'annessa tabella di determinazione della misura dell'equo indennizzo è sostituita dalla seguente:

 

Prima categoria

 

Importo massimo

 

     «Tre volte l'importo annuo della classe di stipendio più elevata della qualifica di assistente oppure, se più favorevole, tre volte l'importo annuo della classe di stipendio più elevata della qualifica posseduta o spettante».

 

Importo minimo

 

     «Tre volte l'importo annuo della classe di stipendio più elevata della qualifica di assistente diminuito del 4 per cento oppure, se più favorevole, tre volte l'importo annuo della classe di stipendio più elevata della qualifica posseduta o spettante diminuito del 4 per cento».


[1] Articolo già sostituito dall'art. 27 della L.R. 22 febbraio 2023, n. 2 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 10 luglio 2023, n. 7.

[2] Comma abrogato dall'art. 75 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3.

[3] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 10 luglio 2023, n. 7.