§ 3.13.51 - L.R. 1 settembre 1998, n. 17.
Istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.13 turismo e industria alberghiera
Data:01/09/1998
Numero:17


Sommario
Art. 1.      1. Le province regionali ed i comuni costieri ricadenti nel loro territorio provvedono, a mezzo di conferenza di servizi, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad [...]
Art. 2.      1. Lungo le spiagge libere di propria pertinenza i comuni sono tenuti ad assicurare la presenza di almeno due bagnini di salvataggio ogni 150 metri lineari e fino ad un massimo di due chilometri [...]
Art. 3.      1. I comuni provvedono all'espletamento dei servizi di cui alla presente legge direttamente o mediante affidamento a imprese, società ed associazioni specializzate nel settore.
Art. 4.      1. Gli esercenti attività connesse alla balneazione presso le spiagge demaniali devono assicurare la presenza, tra il proprio personale, di almeno due addetti in possesso del brevetto di [...]
Art. 5.      1. L'Assessore per gli enti locali è autorizzato ad erogare un contributo annuo pari al 50 per cento degli oneri retributivi relativi al personale addetto alla vigilanza e al salvataggio. Un [...]
Art. 6.      1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1999 e lire 4.000 milioni per l'anno 2000.
Art. 7.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.


§ 3.13.51 - L.R. 1 settembre 1998, n. 17.

Istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane.

(G.U.R. 5 settembre 1998, n. 44).

 

Art. 1.

     1. Le province regionali ed i comuni costieri ricadenti nel loro territorio provvedono, a mezzo di conferenza di servizi, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad individuare le spiagge ricadenti nel territorio dei comuni stessi da adibire alla balneazione fra quelle ritenute idonee a tale scopo dagli organi competenti e nel rispetto delle disposizioni emanate dalle competenti capitanerie di porto.

     2. Lungo le spiagge di cui al comma 1 i comuni sono tenuti ad assicurare un servizio di vigilanza balneare con presenza di bagnini di salvataggio.

     3. I comuni di cui al comma 1 sono tenuti altresì a dotare le spiagge delle attrezzature e dei servizi necessari per l'incolumità della vita a mare, nel rispetto delle disposizioni emanate dalle competenti capitanerie di porto.

     4. Il servizio di vigilanza predisposto dai comuni deve essere assicurato tutti i giorni, senza interruzioni, dalle ore 9 alle ore 19, per un periodo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centoventi giorni tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno.

 

     Art. 2.

     1. Lungo le spiagge libere di propria pertinenza i comuni sono tenuti ad assicurare la presenza di almeno due bagnini di salvataggio ogni 150 metri lineari e fino ad un massimo di due chilometri lineari.

     2. Il personale addetto alla vigilanza balneare deve essere munito di brevetto di salvataggio rilasciato dalla Società nazionale di salvamento o dalla Federazione italiana nuoto (FIN) - Sezione salvamento.

 

     Art. 3.

     1. I comuni provvedono all'espletamento dei servizi di cui alla presente legge direttamente o mediante affidamento a imprese, società ed associazioni specializzate nel settore.

     2. Nel caso di gestione diretta, i comuni provvedono all'assunzione dei bagnini tramite richiesta numerica all'Ufficio di collocamento.

 

     Art. 4.

     1. Gli esercenti attività connesse alla balneazione presso le spiagge demaniali devono assicurare la presenza, tra il proprio personale, di almeno due addetti in possesso del brevetto di salvataggio rilasciato dalla Società nazionale di salvamento o dalla FIN - Sezione salvamento.

 

     Art. 5.

     1. L'Assessore per gli enti locali è autorizzato ad erogare un contributo annuo pari al 50 per cento degli oneri retributivi relativi al personale addetto alla vigilanza e al salvataggio. Un contributo annuo pari alla metà del restante 50 per cento sarà erogato a ciascun comune costiero dalla provincia regionale competente per territorio.

     2. A tal fine, entro il 31 gennaio di ogni anno, i comuni provvedono a far pervenire all'Assessorato regionale degli enti locali apposita istanza documentata. L'Assessore provvede ad assegnare le somme entro il 31 marzo di ogni anno.

 

     Art. 6.

     1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1999 e lire 4.000 milioni per l'anno 2000.

     2. Gli oneri di cui al comma 1 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 1003.

 

     Art. 7.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.