§ 5.3.503 - L.R. 26 novembre 2021, n. 30.
Assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e per il triennio 2021/2023.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:26/11/2021
Numero:30


Sommario
Art. 1.  Residui attivi e passivi risultanti dal Rendiconto generale per l'esercizio 2019.
Art. 2.  Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2020.
Art. 3.  Accordo transattivo tra Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.) e Regione siciliana sottoscritto nel mese di agosto 2021.
Art. 4.  Saldo finanziario dell'esercizio finanziario 2019.
Art. 5.  Disavanzo finanziario al 31 dicembre 2019.
Art. 6.  Allegati.
Art. 7.  Variazioni al bilancio della Regione.
Art. 8.  Entrata in vigore.


§ 5.3.503 - L.R. 26 novembre 2021, n. 30.

Assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e per il triennio 2021/2023.

(G.U.R. 2 dicembre 2021, n. 53)

 

Art. 1. Residui attivi e passivi risultanti dal Rendiconto generale per l'esercizio 2019.

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2020, sono rideterminati, in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019, rispettivamente in euro 4.101.259.968,18 ed in euro 3.562.994.740,15.

 

     Art. 2. Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2020.

1. Il Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2020 riportato nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2020 è confermato in euro 1.426.274.294,68.

 

     Art. 3. Accordo transattivo tra Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.) e Regione siciliana sottoscritto nel mese di agosto 2021.

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21 è destinata a garantire gli oneri derivanti dall'Accordo transattivo perfezionato in data 27 agosto 2021 dalla Regione con l'Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.).

2. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 111, comma 1, della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 - Allegato 1, per le finalità dell'articolo 33 della legge regionale n. 21/1965 è determinata in 13.500 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022, 2023, 2024 e 15.140 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025 (Missione 16, Programma 1, Capitolo 546401).

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 2, pari ad euro 11.867.852,60 per l'esercizio finanziario 2022, euro 4.530.265,70 per l'esercizio finanziario 2023, euro 13.500.000,00 per l'esercizio finanziario 2024 ed euro 15.140.000,00 per l'esercizio finanziario 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 21, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni (Missione 20, Programma 3, Capitolo 215754).

 

     Art. 4. Saldo finanziario dell'esercizio finanziario 2019.

1. Il saldo finanziario negativo al 31 dicembre 2019 - Totale Disavanzo (Parte disponibile) integrato dei maggiori accantonamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2019 per euro 34.992.196,45, del Fondo contenzioso per euro 251.029.748,83, degli Altri accantonamenti per euro 102.612.582,56, dei Vincoli derivanti da trasferimenti per euro 142.618.975,79 e della Parte destinata agli investimenti per euro 58.095,21, relativi alle partite dichiarate irregolari nel giudizio di parificazione della Corte dei Conti - Sezioni Riunite per la Regione Siciliana di cui alla deliberazione n. 6/2021/SS.RR./PARI del 18 giugno 2021 parte A) della decisione concernente il "Risultato d'amministrazione", è rideterminato in complessivi euro 7.418.715.638,23.

 

     Art. 5. Disavanzo finanziario al 31 dicembre 2019.

1. Il saldo finanziario negativo al 31 dicembre 2019 - Totale Disavanzo (Parte disponibile) di cui all'articolo 4, pari ad euro 7.418.715.638,23, è composto dalle seguenti quote:

a) euro 1.338.315.181,92 relativo al residuo al 31 dicembre 2019 del disavanzo dell'esercizio 2014 di cui alla Delib.G.R. n. 229 del 14 settembre 2015;

b) euro 4.761.245.284,17 relativo al residuo al 31 dicembre 2019 del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui;

c) euro 187.218.858,42 relativo al residuo al 31 dicembre 2019 del disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2017;

d) euro 1.026.618.749,46 relativo al residuo al 31 dicembre 2019 del disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2018;

e) euro 105.317.564,26 relativo al disavanzo derivante dalia gestione dell'esercizio 2019.

2. A parziale modifica del piano di rientro di cui all'articolo 4, comma 2 della legge regionale 28 dicembre 2019, n. 30 e successive modificazioni il saldo finanziario negativo di euro 7.418.715.638,23, di cui al comma 1, è ripianato come segue:

a) per euro 1.338.315.181,92:

a1) con le quote dell'esercizio 2020 di cui all'articolo 4, comma 2 della legge regionale, n. 30/2019 e successive modificazioni, pari ad euro 57.131.972,20 ed euro 42.420.362,67;

a2) in 13 quote costanti di euro 57.131.972,20 a decorrere dall'esercizio finanziario 2022 relative al residuo al 31 dicembre 2019 del disavanzo dell'esercizio 2014 di cui alla Delib.G.R. n. 229 del 14 settembre 2015 da ripianare ai sensi del comma 886 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ed una quota di euro 114.263.944,43 per l'esercizio 2035 relativa alla quota di cui agli obblighi di copertura a carico dell'esercizio 2021 derivanti dal disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2018 rinviata all'anno successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto ai sensi del secondo periodo del comma 1, dell'articolo 7, del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e successive modificazioni;

a.3) in 2 quote di euro 42.420.362,67 a decorrere dall'esercizio finanziario 2022 e una quota di euro 14.140.120,89 per l'esercizio 2024 relative alle quote non recuperate al 31 dicembre 2018 del disavanzo dell'esercizio 2014 di cui alla Delib.G.R. n. 229 del 14 settembre 2015 da ripianare ai sensi del comma 1, dell'articolo 7, del decreto legislativo n. 158/2019 e successive modificazioni, nonché una quota di euro 282.802.417,79 per l'esercizio 2025 relativa alla quota di cui agli obblighi di copertura a carico dell'esercizio 2021 derivanti dal disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2018 rinviata all'anno successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto, ai sensi del secondo periodo del comma 1, dell'articolo 7, del decreto legislativo n. 158/2019 e successive modificazioni;

b) per euro 4.761.245.284,17:

b1) con le quote dell'esercizio 2020 di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 30/2019 e successive modificazioni pari ad euro 164.180.871,87 ed euro 49.254.261,56;

b2) in 23 quote costanti di euro 164.180.871,87 a decorrere dall'esercizio finanziario 2022 relative al residuo al 31 dicembre 2019 del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui da ripianare ai sensi dell'articolo 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni ed una quota di euro 328.361.743,69 per l'esercizio 2045 relativa alla quota di cui agli obblighi di copertura a carico dell'esercizio 2021 derivanti dal disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2018 rinviata all'anno successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto, ai sensi del secondo periodo del comma 1, dell'articolo 7, del decreto legislativo n. 158/2019 e successive modificazioni;

b3) in 2 quote di euro 49.254.261,56 a decorrere dall'esercizio finanziario 2022 e una quota di euro 16.418.087,19 per l'esercizio 2024 relative alle quote non recuperate al 31 dicembre 2018 da ripianare ai sensi del comma 1, dell'articolo 7, del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e successive modificazioni, nonché una quota di euro 328.361.743,73 per l'esercizio 2025 relativa alla quota di cui agli obblighi di copertura a carico dell'esercizio 2021 derivanti dal disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2018 rinviata all'anno successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto, ai sensi del secondo periodo del comma 1, dell'articolo 7, del decreto legislativo n. 158/2019 e successive modificazioni;

c) per euro 187.218.858,42:

c1) con la quota dell'esercizio 2020 di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 30/2019 e successive modificazioni pari ad euro 6.240.628,61;

c2) in 27 quote costanti di euro 6.240.628,61 a decorrere dall'esercizio finanziario 2022 relative al disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2017 da ripianare ai sensi del comma 874 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018, ed una quota di euro 12.481.257,34 per l'esercizio 2049 relativa alla quota di cui agli obblighi di copertura a carico dell'esercizio 2021 derivanti dal disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2018 rinviata all'anno successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto, ai sensi del secondo periodo del comma 1, dell'articolo 7, del decreto legislativo n. 158/2019 e successive modificazioni;

d) per euro 1.026.018.749,46:

d1) con la quota dell'esercizio 2020 di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 30/2019 e successive modificazioni pari ad curo 102.661.874,95;

d2) in 2 quote di euro 102.661.874,95 a decorrere dall'esercizio 2022 e una quota di euro 34.220.624,98 per l'esercizio 2024 relative al disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2018 da ripianare ai sensi del comma 1, dell'articolo 7, del decreto legislativo n. 158/2019 e successive modificazioni, nonché una quota di euro 684.412.499,63 per l'esercizio 2025 relativa alla quota di cui agli obblighi di copertura a carico dell'esercizio 2021 derivanti dal disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2018 rinviata all'anno successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto, ai sensi del secondo periodo del comma 1, dell'articolo 7, del decreto legislativo n. 158/2019 e successive modificazioni;

e) per euro 105.317.564,26:

e1) in 2 quote di euro 52.658.782,13 a decorrere dall'esercizio 2021 relative al disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019 da ripianare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione non oltre la durata della legislatura regionale, ai sensi del comma 12, dell'articolo 42, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni [1].

3. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, per gli esercizi finanziari 2021 e successivi cessano di avere vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 30/2019 e successive modificazioni.

 

     Art. 6. Allegati.

1. È approvata la Nota integrativa all'assestamento, ivi compresi i prospetti del disavanzo di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2016 (Allegato 1).

2. Gli allegati al Bilancio di previsione 2021/2023 di cui alle lettere h), o), p) e q) dell'articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 10 sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

a) Prospetto dimostrativo del risultato presunto al 31 dicembre 2020 (Allegato 2);

b) a1) Elenco risorse accantonate - Bilancio di Previsione 2021-2023 (Allegato 3);

c) a2) Elenco risorse vincolate - Bilancio di Previsione 2021-2023 e a2.1) Elenco da trasferimenti - Bilancio di Previsione 2021/2023 (Allegato 4);

d) a3) Elenco risorse destinate agli investimenti - Bilancio di Previsione 2021-2023 (Allegato 5).

 

     Art. 7. Variazioni al bilancio della Regione.

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella "A" discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.

 

     Art. 8. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

Allegati

(Omissis)


[1] Il presente comma ha cessato di avere vigore per effetto dell'art. 53 della L.R. 22 febbraio 2023, n. 2.