§ 4.5.70 - L.R. 3 ottobre 1995, n. 71.
Disposizioni urgenti in materia di territorio e ambiente.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 ambiente
Data:03/10/1995
Numero:71


Sommario
Art. 1.  Interventi nel settore dello smaltimento dei reflui.
Art. 2.  Norme in tema di realizzazione di impianti di depurazione.
Art. 3.  Sanzioni amministrative.
Art. 4.  Riciclaggio in proprio dei residui di lavorazione.
Art. 5.  Pareri del Comitato regionale per la tutela dell'ambiente.
Art. 6.  Autorizzazioni ad attività a ridotto inquinamento atmosferico ed a ridotto impatto ambientale.
Art. 7.  Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 aprile 1995, n. 40.
Art. 8.  Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14.
Art. 9.  Norme interpretative.
Art. 13.  Istituzione della riserva naturale speciale del lago di Pergusa.
Art. 14.  Termine per l'emanazione dei provvedimenti di avvio delle aree protette.
Art. 15.  Modalità di utilizzazione dei proventi delle sanzioni amministrative.
Art. 16.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione


§ 4.5.70 - L.R. 3 ottobre 1995, n. 71.

Disposizioni urgenti in materia di territorio e ambiente.

(G.U.R. 5 ottobre 1995, n. 51).

 

TITOLO I

Interventi nel settore dello smaltimento dei reflui

 

Art. 1. Interventi nel settore dello smaltimento dei reflui.

     1. I comuni possono autorizzare in via provvisoria fino al 30 giugno 1996 lo scarico di reflui da distillerie, cantine e aziende di lavorazione degli agrumi soggette al nulla - osta di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181, anche in mancanza di detto nulla

- osta e del parere della Commissione provinciale per la tutela

dell'ambiente, purché sussistano le seguenti condizioni [1]:

     a) che il titolare dell'impianto, se non ancora munito di detto nulla - osta, abbia presentato la relativa istanza all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;

     b) che, nel caso in cui i reflui della lavorazione debbano essere scaricati in pubbliche fognature, i valori inquinanti degli scarichi siano conformi ai parametri di accettabilità indicati nella tabella «C» allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni;

     c) che, nel caso in cui i reflui della lavorazione debbano essere recapitati fuori dalle pubbliche fognature, i valori inquinanti degli scarichi siano conformi ai parametri di accettabilità indicati nella tabella «A», allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni.

     2. L'istanza del titolare dell'impianto può essere accompagnata da una relazione giurata di un professionista abilitato, che attesti la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1. In tal caso, i comuni rilasciano la relativa autorizzazione entro otto giorni dal ricevimento dell'istanza, fatti salvi i controlli successivi.

     3. I soggetti di cui al comma 1 possono operare sempreché in possesso della autorizzazione sanitaria, della autorizzazione allo scarico e a condizione che lo scarico non comporti costi aggiuntivi o disfunzioni al sistema depurativo pubblico in atto e, comunque, per quanto concerne le distillerie, dei requisiti prescritti dai decreti ministeriali 26 ottobre 1989 e 26 luglio 1990.

     4. [2].

 

     Art. 2. Norme in tema di realizzazione di impianti di depurazione.

     1. I titolari delle attività produttive e delle lavorazioni dotate del nulla - osta di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono avviare la realizzazione dei relativi impianti di depurazione prescritti da norme di legge o da provvedimenti amministrativi adottati dalle autorità preposte alla tutela dell'ambiente previa approvazione delta competente Commissione provinciale per la tutela dell'ambiente. I titolari sono, altresì, tenuti, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto di depurazione, pena il rigetto dell'istanza, a presentare al sindaco, per i provvedimenti di competenza dell'amministrazione comunale, il progetto di realizzazione dell'impianto di depurazione, corredato da una relazione giurata a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme urbanistiche, di sicurezza, igienico-sanitarie ed ambientali vigenti, nonché la conformità alle previsioni dello strumento urbanistico vigente.

 

     Art. 3. Sanzioni amministrative.

     1. Nel caso di rilascio in sanatoria del nulla-osta all'impianto, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente applica contestualmente una sanzione amministrativa da un minimo di lire un milione ad un massimo di lire cento milioni tenuto conto della superficie dell'area dell'impianto e della gravità delle inadempienze commesse.

     2. Le suddette somme confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e sono destinate al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 161 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.

TITOLO II

Snellimento delle procedure in tema di tutela ambientale

 

     Art. 4. Riciclaggio in proprio dei residui di lavorazione.

     1. Ai fini dell'impiego dei residui riutilizzabili in attività produttive e lavorazioni già autorizzate ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181, non è richiesto il nulla- osta di cui al comma primo del predetto articolo 15, fermi restando tutti gli altri vincoli previsti dalla legislazione vigente.

 

     Art. 5. Pareri del Comitato regionale per la tutela dell'ambiente.

     1. Il Comitato regionale per la tutela dell'ambiente si pronuncia sulle questioni ad esso sottoposte dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, entro novanta giorni dalla richiesta. Trascorso detto termine, se il parere non è stato ancora espresso, l'Assessore può assumere le determinazioni di sua competenza, prescindendo da detto parere.

     2. Il disposto di cui al comma 1 si applica anche alle questioni sottoposte al Comitato regionale per la tutela dell'ambiente prima dell'entrata in vigore della presente legge.

     3. [3].

 

     Art. 6. Autorizzazioni ad attività a ridotto inquinamento atmosferico ed a ridotto impatto ambientale.

     1. Le autorizzazioni di carattere ambientale attualmente rilasciate dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per impianti ed attività non sottoposti a procedure di valutazione dell'impatto ambientale secondo le specifiche disposizioni di legge, sono rilasciate dalle province regionali.

     2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate sulla base di schemi generali di autorizzazione, indicanti prescrizioni tecniche e modalità di esercizio, per singoli impianti o attività produttive, predisposti dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

     3. Nelle more dell'emanazione della legge regionale in materia di valutazione dell'impatto ambientale, permangono di competenza del predetto Assessorato le autorizzazioni per attività o per opere incluse negli elenchi 1 e 2 della direttiva comunitaria n. 337 del 1985.

     4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, le province si avvalgono delle Commissioni provinciali per la tutela dell'ambiente.

     5. Con decreto del Presidente della Regione, sulla base di un atto ricognitivo predisposto dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli impianti e le attività di cui al comma 1 e le fonti normative di riferimento.

 

     Art. 7. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 aprile 1995, n. 40.

     1. [4].

     2. [5].

     3. [6].

     4. [7].

     5. [8].

     6. L'articolo 8 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, è abrogato.

     7. Le Camere di commercio sono obbligate ad effettuare la trasmissione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1995 anche alle province regionali competenti ai fini dello svolgimento dell'attività di controllo in materia di smaltimento dei rifiuti e dei residui riutilizzabili.

TITOLO III

Disposizioni in materia di aree naturali protette

 

     Art. 8. Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14.

     1. [9].

     2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge si provvede alla costituzione dei nuovi consigli dei parchi dell'Etna, delle Madonie e dei Nebrodi.

     3. Il consiglio del parco provvede alla nomina del comitato esecutivo entro dieci giorni dal suo insediamento.

     4. Dal comitato esecutivo decadono i componenti che non rivestono più la qualifica di cui al comma 1, capoverso 1.

     5. I componenti del comitato esecutivo non possono esercitare il potere di delega di cui al precedente comma 1, capoverso 2.

 

     Art. 9. Norme interpretative.

     1. L'espressione «aree destinate a riserva», di cui all'articolo 22, comma settimo, della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, così come sostituito dall'articolo 23 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, si riferisce alle aree di riserva in senso proprio, e non anche alle aree destinate a pre-riserva.

     2. Il vincolo paesaggistico, di cui all'articolo 82, comma 5, lettera f) [10], del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, così come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, di conversione in legge del decreto 27 giugno 1985, n. 312, si applica, nel territorio della Regione siciliana, alle riserve naturali e alle relative aree di protezione o pre-riserva. Esso si applica, altresì, prima dell'emanazione dei decreti istitutivi, alle aree destinate a riserva o a pre-riserva nel piano di cui all'articolo 5 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, e successive modificazioni.

     3. Nelle aree di pre-riserva di cui al comma 2, fino all'approvazione, con le modalità specificate nel decreto costitutivo dell'area protetta, della normativa d'uso definitiva di cui all'articolo 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, non è comunque consentita la realizzazione di opere che alterino in modo significativo il paesaggio della pre-riserva stessa o che possano arrecare pregiudizio agli equilibri degli ambienti naturali della riserva [11].

 

     Artt. 10. - 12. [12].

 

     Art. 13. Istituzione della riserva naturale speciale del lago di Pergusa.

     1. Ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, è istituita la riserva naturale speciale del lago di Pergusa, con il fine di salvaguardare il bacino pergusino e le relative presenze florofaunistiche, entro i confini previsti dal piano regionale dei parchi e delle riserve di cui all'articolo 5 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, successive modificazioni.

     2. Si individua nella provincia regionale di Enna l'ente gestore della riserva onde garantire gli interventi mirati e concertati con gli organismi regionali preposti.

     3. Al fine di consentire l'immediato espletamento dei lavori necessari al mantenimento delle più importanti specie florofaunistiche e al ripristino e mantenimento del livello storico del regime delle acque, si autorizza la provincia regionale di Enna, quale ente gestore della riserva naturale speciale del lago di Pergusa, ad operare anche in deroga all'articolo 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, come sostituito dall'art. 16 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14. Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente comma sono a carico dell'ente gestore.

     4. In deroga al regolamento per la gestione della riserva di cui ai commi precedenti è consentita l'attività motoristica sportiva dal 15 marzo al 30 ottobre. E' altresì consentita la realizzazione di strutture turistico-ricettive per le quali si applica la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 89 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 [13].

 

     Art. 14. Termine per l'emanazione dei provvedimenti di avvio delle aree protette.

     1. Per ogni singola riserva il decreto di cui al terzo comma dell'articolo 6 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, così come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, deve essere emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 15. Modalità di utilizzazione dei proventi delle sanzioni amministrative. [14]

 

     Art. 16.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Il termine del 30 giugno 1996 di cui al presente comma è prorogato al 31 marzo 1997 con art 1, L.R. 9 dicembre 1996, n. 50.

[2] Modifica il 3° comma dell'art. 15 della L.R. 18 giugno 1977, n. 39.

[3] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 9 dicembre 1996, n. 50.

[4] Aggiungono un comma agli artt. 1 e 3 della L.R. 21 aprile 1995, n. 40.

[5] Aggiungono un comma agli artt. 1 e 3 della L.R. 21 aprile 1995, n. 40.

[6] Modificano il comma 2° dell'art. 3, 3° dell'art. 4, 1° dell'art. 7 della L.R. 21 aprile 1995, n. 40.

[7] Modificano il comma 2° dell'art. 3, 3° dell'art. 4, 1° dell'art. 7 della L.R. 21 aprile 1995, n. 40.

[8] Modificano il comma 2° dell'art. 3, 3° dell'art. 4, 1° dell'art. 7 della L.R. 21 aprile 1995, n. 40.

[9] Sostituisce i commi 5°, 6°e 7° dell'art. 9 della L.R. 9 agosto 1988, n. 14.

[10] Così sostituito dall'art. 4 della L.R. 30 ottobre 1995, n. 77.

[11] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 30 ottobre 1995, n. 77.

[12] Modificano gli artt. 9, 24, 25, 23 della L.R. 6 maggio 1981, n. 98.

[13] Comma aggiunto dall’art. 40 della L.R. 19 maggio 2003, n. 7.

[14] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 6 maggio 1981, n. 98 come sostituito dall'art. 28 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.