§ 2.2.37 - L.R. 27 maggio 1987, n. 32.
Nuove norme in materia di personale e di organizzazione dei servizi delle unità sanitarie locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.2 istituzione e disciplina delle u.s.l.
Data:27/05/1987
Numero:32


Sommario
Art. 1.      1. In relazione alla particolare situazione determinatasi in Sicilia a seguito dell'attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 121 e successive integrazioni, le unità [...]
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      1. I benefici previsti dall'articolo 8 della legge 20 maggio 1985, n. 207, vengono mantenuti fino al 31 dicembre 1987.
Art. 5.      1. Per soddisfare le esigenze assistenziali delle strutture ed unità operative del Policlinico universitario di Palermo ed al fine di assicurare la piena utilizzazione delle convenzioni previste [...]
Art. 6.      1. Al fine di garantire la continuità della erogazione di servizi elementari indispensabili, le unità sanitarie locali sono tenute a bandire, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della [...]
Art. 7.      1. Gli ausiliari di assistenza in servizio al 31 dicembre 1982 nei presidi e nelle strutture dell'area di tutela della salute mentale, già inquadrati al quarto livello dell'accordo nazionale del [...]
Art. 8.      1. L'articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 49, così come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 50 e dall'articolo 17 della legge regionale 22 [...]
Art. 9.      1. Al secondo comma dell'articolo 1 bis della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 49, così come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 50 e dall'articolo 17 della [...]
Art. 10.      1. L'articolo 9 della legge regionale 22 aprile 1986, n. 20, è sostituito dal seguente:
Art. 11.      1. All'articolo 49 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, le parole «per gli atti di cui al secondo comma dell'art. 31», sono sostituite dalle parole:
Art. 12.      1. Il servizio veterinario dell'unità sanitaria locale, ai sensi dell'articolo 165 del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, si articola nelle seguenti due aree funzionali:
Art. 13.      1. Sono revocati tutti i concorsi già banditi, limitatamente a quei posti per i quali sussistono le condizioni di applicazione degli articoli 1, 2, 6 e 8.
Art. 14.      1. Per la durata del periodo della deroga all'applicazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, prevista dall'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, [...]
Art. 15.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 2.2.37 - L.R. 27 maggio 1987, n. 32.

Nuove norme in materia di personale e di organizzazione dei servizi delle unità sanitarie locali.

(G.U.R. n. 22 del 30 maggio 1987)

 

Art. 1.

     1. In relazione alla particolare situazione determinatasi in Sicilia a seguito dell'attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 121 e successive integrazioni, le unità sanitarie locali sono autorizzate a bandire, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi concorsi, da espletare con le procedure previste per i concorsi pubblici di assunzione, riservati, per ciascuna divisione, sezione o servizio, a coloro che, alla data del 31 marzo 1986, erano incaricati per posti di posizione funzionale iniziale o intermedia, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 121, e prorogati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 49 e dell'articolo 21 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21.

     2. Hanno altresì diritto al concorso riservato di cui al comma precedente coloro che alla data del 31 dicembre 1986 ricoprivano, per supplenza, posti resisi disponibili per aspettativa del titolare conseguente ad incarico assunto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 121, nel caso in cui lo stesso titolare abbia optato per la conferma in posizione di ruolo del posto ricoperto per incarico, nonché al personale individuato dall'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207, il quale abbia mantenuto un rapporto convenzionale di almeno sei mesi nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 31 marzo 1986 e che era in servizio alla data del 31 dicembre 1986 con almeno 28 ore settimanali, nonché a coloro che, alla data del 31 dicembre 1986, ricoprivano un incarico rinnovato ai sensi dell'articolo 5, terzo comma, della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 49, nonché - sempre che sussista la vacanza del posto alla data di entrata in vigore della presente legge - a coloro che alla data del 31 dicembre 1986 ricoprivano un incarico conferito ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 121, deliberato in data anteriore all'entrata in vigore della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 52.

     3. Le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 52, ed alla legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39, non si applicano per i posti coperti dagli incaricati di cui ai precedenti commi.

 

     Art. 2.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 3.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 4.

     1. I benefici previsti dall'articolo 8 della legge 20 maggio 1985, n. 207, vengono mantenuti fino al 31 dicembre 1987.

 

     Art. 5.

     1. Per soddisfare le esigenze assistenziali delle strutture ed unità operative del Policlinico universitario di Palermo ed al fine di assicurare la piena utilizzazione delle convenzioni previste dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è istituito, nell'ambito del ruolo unico regionale del servizio sanitario nazionale, un contingente aggiuntivo di 250 unità, di cui 244 unità di medici e 6 di biologi, della posizione funzionale iniziale, da assegnare all'Unità sanitaria locale n. 58 con utilizzazione esclusiva presso il Policlinico dell'Università di Palermo.

     2. La spesa per il personale di cui al presente articolo viene portata in detrazione dalle somme dovute dall'Assessorato regionale della sanità all'Università di Palermo per effetto delle convenzioni previste dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e vengono assegnati all'Unità sanitaria locale n. 58 i fondi corrispondenti.

     3. Il reclutamento e lo stato giuridico del personale sono regolati dalle norme vigenti per il personale delle unità sanitarie locali. Per il trattamento economico si applicano gli accordi nazionali di lavoro previsti dall'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     4. La commissione di concorso è composta nei modi previsti dalle norme vigenti.

     5. Nella prima applicazione della presente legge, la Unità sanitaria locale n. 58 è autorizzata a bandire, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, apposito concorso da espletare con le procedure previste per i concorsi pubblici di assunzione, riservato a coloro che, alla data del 30 novembre 1986, prestavano servizio, in qualità di collaboratori straordinari retribuiti per non meno di 28 ore settimanali, presso il Policlinico universitario di Palermo convenzionato a norma dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 [2].

 

     Art. 6.

     1. Al fine di garantire la continuità della erogazione di servizi elementari indispensabili, le unità sanitarie locali sono tenute a bandire, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposito concorso riservato, per la posizione funzionale di agente tecnico, da espletarsi da parte delle unità sanitarie locali interessate con le procedure di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1982, ai soggetti legati da un rapporto di lavoro in forma associata instaurato anteriormente al 31 dicembre 1982 con le amministrazioni provinciali per la esplicazione di mansioni elementari nei servizi degli ospedali psichiatrici e sussistente alla data di entrata in vigore della presente legge e sempre che gli oneri per detto personale siano già a carico del Fondo sanitario nazionale.

 

     Art. 7.

     1. Gli ausiliari di assistenza in servizio al 31 dicembre 1982 nei presidi e nelle strutture dell'area di tutela della salute mentale, già inquadrati al quarto livello dell'accordo nazionale del personale degli enti locali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 191, sono iscritti nei ruoli nominativi regionali del personale addetto alle unità sanitarie locali, nella posizione funzionale di operatore professionale di seconda categoria, previo superamento di apposito corso di formazione, della durata di un anno, che l'Assessore regionale per la sanità è autorizzato ad istituire e disciplinare nel contesto del piano per la formazione del personale sanitario non medico di cui alla legge regionale 24 luglio 1978, n. 22.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 8.

     1. L'articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 49, così come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 50 e dall'articolo 17 della legge regionale 22 aprile 1986, n. 20, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 9.

     1. Al secondo comma dell'articolo 1 bis della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 49, così come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 50 e dall'articolo 17 della legge regionale 22 aprile 1986, n. 20, le parole «l'inquadramento nei posti trasformati» sono sostituite dalle parole:

     (Omissis).

 

     Art. 10.

     1. L'articolo 9 della legge regionale 22 aprile 1986, n. 20, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 11.

     1. All'articolo 49 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, le parole «per gli atti di cui al secondo comma dell'art. 31», sono sostituite dalle parole:

     (Omissis).

 

     Art. 12.

     1. Il servizio veterinario dell'unità sanitaria locale, ai sensi dell'articolo 165 del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, si articola nelle seguenti due aree funzionali:

     a) area funzionale di sanità animale e di igiene dell'allevamento e delle produzioni animali e per la profilassi delle malattie infettive, polizia veterinaria e zoonosi;

     b) area funzionale di controllo igienico-sanitario sulla produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale.

     2. A ciascuna area è preposto un veterinario dirigente che assume la responsabilità della relativa attività. Il responsabile del servizio veterinario di ciascuna unità sanitaria locale è scelto tra i veterinari dirigenti delle due aree sulla base dei titoli posseduti, da valutarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982.

     3. In sede di prima applicazione, qualora l'unità sanitaria locale non disponga di veterinari dirigenti, i posti delle posizioni apicali verranno assegnati, a norma dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ai veterinari della unità sanitaria locale iscritti al secondo livello di equiparazione; in caso di più aventi diritto la valutazione dei titoli ai fini del relativo concorso verrà fatta ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982. Sono fatti salvi i procedimenti già avviati ai sensi dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e delle relative norme attuative regionali.

     4. Nella prima applicazione della presente legge, al fine di consentire l'immediata copertura dei posti vacanti di veterinario dirigente, qualora l'unità sanitaria locale non disponga di veterinari dirigenti, i posti vacanti saranno ricoperti, per trasferimento, da personale veterinario dirigente che non trova collocazione nel posto corrispondente nella unità sanitaria locale di appartenenza. In caso di più aspiranti allo stesso posto, la valutazione dei titoli ai fini del relativo concorso verrà fatta ai sensi del decreto ministeriale 30 gennaio 1982.

     5. Al quadro I della tabella G, annessa alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, dopo «Ispettore regionale sanitario» è aggiunto:

     (Omissis).

     6. Nella prima applicazione alla copertura del posto di cui al comma precedente si provvede anche mediante la nomina di personale tecnico- veterinario comandato di cui al ruolo speciale transitorio istituito con legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53, in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti.

 

     Art. 13.

     1. Sono revocati tutti i concorsi già banditi, limitatamente a quei posti per i quali sussistono le condizioni di applicazione degli articoli 1, 2, 6 e 8.

 

     Art. 14.

     1. Per la durata del periodo della deroga all'applicazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, prevista dall'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, alla copertura dei posti di assistente medico già esistenti nelle piante organiche delle unità sanitarie locali si provvede - ai sensi del punto 8 della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 44704/6.2.3.1. del 29 aprile 1986, emanata a firma dei Ministri della funzione pubblica e della sanità, d'intesa col Ministro del tesoro - attraverso concorsi per disciplina anziché per area funzionale.

 

     Art. 15.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Articolo abrogato con art. 1 L.R. 27 maggio 1987, n. 33.

[1] Articolo abrogato con art. 1 L.R. 27 maggio 1987, n. 33.

[2] Comma così modificato con art. 1 L.R. 27 maggio 1987, n. 33.

[3] Comma abrogato con art. 1 L.R. 27 maggio 1987, n. 33.