§ 41.9.75 - D.P.R. 1 giugno 1979, n. 191.
Disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti locali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.9 personale
Data:01/06/1979
Numero:191


Sommario
Art. 1.      Il presente accordo nazionale, stipulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge n. 43/1978, si applica a tutto il personale dipendente dai comuni, dalle [...]
Art. 2.  Livelli retributivo-funzionali
Art. 3.  Norme di accesso
Art. 4.  Orario di lavoro
Art. 5.  Ferie
Art. 6.  Congedo per malattia
Art. 7.  Aspettativa per infermità
Art. 8.  Trattamento economico e giuridico durante l'aspettativa per infermità
Art. 9.  Mutamento di mansioni per inidoneità fisica
Art. 10.  Accertamenti sanitari
Art. 11.  Lesioni ed infermità dipendenti da causa di servizio non tutelate da copertura INAIL
Art. 12.  Diritti e libertà sindacali
Art. 13.  Diritto allo studio
Art. 14.  Igiene e sicurezza del lavoro - Medicina preventiva
Art. 15.  Rappresentanze ai fini assistenziali (Istituti di patronato sindacale)
Art. 16.  Patrocinio legale del dipendente per fatti connessi all'espletamento dei compiti d'ufficio
Art. 17.  Rapporti di lavoro a tempo determinato
Art. 18.  Note di qualifica
Art. 19.  Trattamento economico
Art. 20.  Passaggio di livello
Art. 21.  Lavoro straordinario
Art. 22.  Lavoro ordinario notturno e festivo
Art. 23.  Missioni e trasferimenti
Art. 24.  Coordinatore
Art. 25.  Personale medico
Art. 26.  Vice segretari generali
Art. 27.  Comandanti vigili urbani
Art. 28.  Profilo professionale dei vigili urbani
Art. 29.  Infermieri psichiatrici
Art. 30.      Per assicurare con le strutture degli enti la massima efficienza e produttività di gestione, anche ai sensi del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, recante [...]
Art. 31.      Inquadramento nei nuovi livell
Art. 32.  Personale ex ONMI
Art. 33.  Inquadramenti ad esaurimento
Art. 34.  Rinvio a norme preesistenti


§ 41.9.75 - D.P.R. 1 giugno 1979, n. 191. [1]

Disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti locali.

(G.U. 18 giugno 1979, n. 165)

 

 

     La disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti locali contenuta nell'ipotesi di accordo indicata in epigrafe, come risulta modificata e integrata dal relativo protocollo aggiuntivo, allegata al presente decreto, è emanata ai sensi dell'art. 6, diciannovesimo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, con le modifiche apportate dalla legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 43, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

     Allegato

     Ipotesi di accordo di cui all'art. 6, diciassettesimo, diciottesimo, diciannovesimo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, con le modifiche apportate dalla legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 43, concernente la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti locali, siglata a Roma in data 23 dicembre 1978, come risulta modificata e integrata dal protocollo aggiuntivo del 7 febbraio 1979.

 

     Preambolo

     Nei giorni 23 dicembre 1978 e 7 febbraio 1979, presso il Ministero del tesoro, tra il Governo, rappresentato dal Sottosegretario al tesoro on. Vincenzo Mancini, con l'A.N.C.I., l'U.P.I., l'A.N.E.A. e le organizzazioni sindacali della F.L.E.L., aderente alla Federazione unitaria C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L., nonché, separatamente, con l'I.N.T.E.S.A. (C.I.S.A.S. - F.I.S.A.E.L., F.I.A.D.E.L. - C.I.S.A.L. e F.A.E.L. - U.N.S.A.), la C.I.S.N.A.L - F.N.D.E.L., la C.O.N.F.A.I.L. - F.A.I.L.E.L. e il S.U.M.I., in merito al rinnovo del contratto del personale degli enti locali per il triennio 1976-79, con scadenza 28 febbraio 1979, si è convenuto quanto segue nell'allegato che costituisce parte integrante del presente verbale.

 

Capitolo I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA CONTRATTUALE

 

     Art. 1.

     Il presente accordo nazionale, stipulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge n. 43/1978, si applica a tutto il personale dipendente dai comuni, dalle provincie e dai loro consorzi sia delle regioni a statuto ordinario che di quelle a statuto speciale e diventa esecutivo previa emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal citato art. 6.

     Non è consentito alcun accordo integrativo in sede locale, salvo che ciò sia espressamente previsto dal presente accordo.

     Esso è esteso al personale proprio dipendente dalle comunità montane.

     In attesa della integrale applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, il presente accordo viene esteso al personale dipendente dalle I.P.A.B. e dagli E.C.A.

     Tale norma vale anche per i dipendenti dalle I.P.A.B. e dagli E.C.A. esistenti nelle regioni a statuto speciale.

     Il presente accordo ha validità fino al 28 febbraio 1979.

 

Capitolo II

NORME SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

 

          Art. 2. Livelli retributivo-funzionali

     Il personale è collocato sulla base dei contenuti di professionalità, specializzazione, responsabilità e autonomia delle relative qualifiche nei livelli retributivi funzionali di cui all'allegato A.

 

          Art. 3. Norme di accesso

     L'accesso alle singole qualifiche dei vari livelli avverrà esclusivamente per concorso, nei limiti dei posti disponibili, mediante prove a contenuto teorico-pratico attinenti alla professionalità della relativa qualifica e valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio con criteri predeterminati con regolamento da emanarsi entro il 30 giugno 1979. Fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento si applicano le norme vigenti.

     Al concorso potrà partecipare il personale dei due livelli immediatamente inferiori a quello cui si concorre, con anzianità complessiva in tali livelli non inferiore a cinque anni, ovvero tre anni nel livello immediatamente inferiore, indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso a livello, salvo che questo non sia specificamente richiesto dalla legge per il particolare tipo di attività; il personale comunque dovrà essere in possesso del titolo di studio occorrente per l'accesso al livello immediatamente inferiore a quello per cui si concorre.

     Per il personale in servizio al 30 settembre 1978, fermo restando quanto previsto dal precedente comma ai fini della anzianità richiesta e del possesso del titolo di studio richiesto dalla legge per il particolare tipo di attività, è sufficiente il titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto messo a concorso.

     Nel concorso saranno previste per il personale interno riserve di posti della misura del 50 per cento.

     Nel caso in cui il posto da ricoprire sia posto unico in organico il conferimento del posto stesso avverrà esclusivamente per concorso pubblico. Tale procedura viene osservata per i posti del 5° livello e superiori. Per i restanti livelli si procede per concorso interno. Qualora risulti disponibile un solo posto di una pianta organica formata da almeno due unità, il posto stesso va conferito per concorso interno.

     La copertura dei posti per i profili la cui professionalità di base può essere acquisita soltanto in un profilo appartenente al livello immediatamente inferiore dovrà avvenire con personale interno e secondo i requisiti di cui sopra; profili che dovranno essere precisati con il regolamento di cui al precedente primo comma.

     Le modalità dei concorsi ed i criteri di valutazione delle prove debbono essere uguali sia per il concorso pubblico che per quello interno. A tal fine le operazioni concorsuali saranno svolte da una unica commissione che opererà in tempi successivi, con precedenza per il concorso interno.

     Si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando di concorso sia quelli che risulteranno tali per effetto di collocamenti a riposo previsti per i sei mesi successivi.

     I posti disponibili da mettere a concorso, fatte salve le riserve previste dalle vigenti disposizioni di legge, devono essere coperti entro sei mesi tramite l'espletamento dei concorsi e comunque non oltre dodici mesi dalla data del relativo bando.

     Le graduatorie dei concorsi restano aperte per due anni.

     Nel caso di passaggio da un ente locale ad un altro ente locale tramite concorso pubblico, al dipendente viene riconosciuto il trattamento tabellare conseguito nell'ente di provenienza secondo le modalità previste dal successivo art. 20.

     Ai fini dell'ammissione ai concorsi devono essere modificate tutte le norme regolamentari che sono in contrasto con la legge n. 903 del 9 dicembre 1977.

     La commissione giudicatrice del concorso è presieduta dal capo dell'amministrazione dell'ente o suo delegato, nominata dagli organi competenti dell'ente ed è composta da altri quattro membri, di cui uno in rappresentanza delle organizzazioni sindacali o da altri sei o più membri, di cui due rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

     I rappresentanti sindacali sono designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale. In mancanza delle designazioni dei membri che dovranno pervenire entro quindici giorni dalla data della notifica, provvede con delibera motivata il consiglio dell'ente.

     Per l'assunzione in servizio mediante pubblico concorso sono di norma richiesti, per l'accesso ai rispettivi livelli, i seguenti titoli di studio:

     1° livello - Assolvimento della scuola dell'obbligo;

     2° livello - Assolvimento della scuola dell'obbligo;

     3° livello - Licenza della scuola dell'obbligo e qualificazione professionale, se richiesta;

     4° livello - Licenza della scuola dell'obbligo e specializzazione professionale, se richiesta;

     5° livello - Diploma di scuola secondaria superiore e/o diploma professionale, se richiesto;

     6° livello - Diploma di laurea;

     7° livello - Diploma di laurea;

     8° livello - Diploma di laurea;

     9° livello - Diploma di laurea.

 

          Art. 4. Orario di lavoro

     In attesa che la materia di che trattasi venga disciplinata per l'intero settore del pubblico impiego, rimane in vigore la situazione attualmente esistente presso ciascun ente.

     L'orario settimanale di lavoro non può superare le quaranta ore con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto di approvazione del presente accordo.

     Il numero delle ore settimanali potrà essere articolato, previo accordo con le organizzazioni sindacali, secondo le necessità funzionali dei singoli enti ed in relazione ai particolari servizi nei seguenti tipi di orario:

     a) orario spezzato articolato su cinque giorni alla settimana (settimana corta) con almeno tre rientri pomeridiani;

     b) orario unico articolato su sei giorni alla settimana, normalmente nell'arco della mattinata;

     c) turno unico articolato su sei giorni settimanali in modo da coprire l'intero arco della giornata.

     Possono coesistere, nell'ambito del medesimo ente, più forme di orario, secondo le esigenze del servizio, anche introducendo, per particolari settori, ove funzionalmente possibile, con adeguata regolamentazione, il criterio della flessibilità.

 

          Art. 5. Ferie

     Il congedo ordinario annuale viene fissato in trenta giornate lavorative, considerate comunque su sei giorni nella settimana, comprensive delle due giornate di congedo ordinario di cui all'art. 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

     Ai dipendenti sono altresì attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi della menzionata legge n. 937.

     La ricorrenza del Santo Patrono viene riconosciuta giornata festiva.

 

          Art. 6. Congedo per malattia

     Ai dipendenti può essere concesso nel corso di un anno un congedo complessivo non superiore ai sei mesi per malattia, salvo migliori disposizioni di legge per particolari malattie.

     Il periodo trascorso in congedo per malattia è considerato ad ogni effetto giuridico ed economico come trascorso in servizio.

     Durante il congedo per malattia non vengono corrisposti al dipendente gli emolumenti che presuppongono la presenza in servizio.

 

          Art. 7. Aspettativa per infermità

     Quando la malattia si prolunghi oltre i sei mesi, il dipendente verrà collocato d'ufficio in aspettativa per infermità.

     L'aspettativa non può protrarsi per più di diciotto mesi. Due periodi di aspettativa per infermità, interrotti da un periodo di servizio attivo non superiore a tre mesi, si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata dell'aspettativa.

     La durata complessiva dell'aspettativa per infermità e dell'aspettativa per infortunio o malattia contratta a causa di servizio non può superare in ogni caso tre anni in un quinquennio.

     Per motivi di particolare gravità, al dipendente in aspettativa per infermità che abbia raggiunto i limiti previsti dal presente articolo e ne faccia motivata richiesta, può essere concesso un ulteriore periodo di aspettativa non superiore a sei mesi, durante il quale al dipendente verrà unicamente conservato il posto.

     Scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità, il dipendente che risulti non idoneo a riprendere servizio deve essere sottoposto alla procedura per la dispensa dal servizio stesso per motivi di salute, salva la facoltà dell'amministrazione di cui all'art. 9.

 

          Art. 8. Trattamento economico e giuridico durante l'aspettativa per infermità

     Al personale collocato in aspettativa per infermità viene corrisposta l'intera retribuzione per i primi dodici mesi. Per il restante periodo verranno corrisposti i due terzi della retribuzione stessa.

     Ad ogni altro effetto il periodo in aspettativa per infermità è considerato come trascorso in servizio.

 

          Art. 9. Mutamento di mansioni per inidoneità fisica

     Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli l'amministrazione non potrà procedere alla di lui dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori, per ricuperarlo al servizio attivo in mansioni diverse da quelle proprie della qualifica rivestita, appartenenti allo stesso livello funzionale-retributivo od a livello inferiore. In quest'ultimo caso il dipendente avrà diritto a conservare il trattamento economico in godimento.

 

          Art. 10. Accertamenti sanitari

     Agli effetti della concessione dall'aspettativa e dell'eventuale mutamento di mansioni per inidoneità fisica, gli accertamenti sanitari sono di competenza di apposita commissione composta dall'ufficiale sanitario, da un medico nominato dal dipendente e da un esperto nominato dall'ente.

     Accertamenti sanitari possono essere compiuti, a richiesta dell'amministrazione, con le suddette modalità, in qualsiasi momento, durante il congedo per malattia o durante l'aspettativa per infermità.

 

          Art. 11. Lesioni ed infermità dipendenti da causa di servizio non tutelate da copertura INAIL

     Nel caso che all'infortunio od alla malattia contratta per causa di servizio residui una invalidità permanente parziale o totale, l'ente liquiderà al dipendente una rendita vitalizia nella misura e con le modalità stabilite dalla legislazione relativa all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

     Le stesse disposizioni saranno applicate in caso di morte del dipendente nei confronti dei superstiti aventi diritto.

     Ai lavoratori interessati si applica la disciplina dell'equo indennizzo di cui all'art. 68 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 12. Diritti e libertà sindacali

     In attesa che la materia di che trattasi sia regolata per tutto il settore del pubblico impiego con apposita norma legislativa, resta in vigore quanto previsto dalle intese allegate all'accordo UPI-ANCI-FLEL del 5 marzo 1974.

     Ad integrazione delle norme in esso contenute, si conviene che la misura dei contributi sindacali viene fissata all'inizio di ogni anno ed a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali di categoria. La relativa riscossione viene effettuata dalla amministrazione mediante ritenuta il cui ammontare viene versato entro quindici giorni secondo le modalità indicate dalle organizzazioni sindacali.

 

          Art. 13. Diritto allo studio

     Il limite massimo di tempo per diritto allo studio è di 150 ore individuali; tali ore sono utilizzate, in presenza di corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dall'ente, per il raggiungimento delle relative esigenze funzionali nonché, in ragione del 3% del personale, per il conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, in scuola statale o istituti legalmente riconosciuti, regolarmente frequentati, fermo comunque restando il limite individuale.

 

          Art. 14. Igiene e sicurezza del lavoro - Medicina preventiva

     L'amministrazione deve mantenere i locali di lavoro in condizione di salubrità ed organizzare il lavoro in modo da salvaguardare l'incolumità e la salute dei lavoratori.

     Tutti i lavoratori sono sottoposti periodicamente e di regola almeno ogni cinque anni a speciali accertamenti ed esami clinici, strumentali e di laboratorio per finalità di medicina sociale e preventiva.

     I lavoratori addetti ai servizi maggiormente rischiosi e pericolosi per la salute sono sottoposti agli accertamenti ed esami, previsti dal comma precedente, almeno ogni due anni e riceveranno dall'amministrazione in via riservata i risultati diagnostici.

     I lavoratori mediante le loro rappresentanze controllano l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e promuovono in concorso con l'amministrazione la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di ogni altra misura idonea a tutelare la loro salute e la loro integrità psicofisica.

 

          Art. 15. Rappresentanze ai fini assistenziali (Istituti di patronato sindacale)

     I lavoratori in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale, cui conferiscono speciale mandato per l'espletamento delle procedure aventi per oggetto prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'amministrazione di appartenenza.

     I predetti istituti di patronato hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività anche in relazione a quanto previsto per l'igiene e la sicurezza del lavoro e la medicina preventiva nei luoghi di lavoro dell'ente come previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 804 del 1947.

 

          Art. 16. Patrocinio legale del dipendente per fatti connessi all'espletamento dei compiti d'ufficio

     L'ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purchè non ci sia conflitto di interesse con l'ente.

 

          Art. 17. Rapporti di lavoro a tempo determinato

     Nei limiti previsti dal decreto-legge n. 702/1978 e dalla relativa legge di conversione n. 3/1979, i lavoratori stagionali saranno reclutati tramite le graduatorie del collocamento ordinario.

     Il servizio prestato nella stagione immediatamente precedente costituisce titolo preferenziale per la riassunzione.

     Tal personale fruisce del trattamento economico iniziale della corrispondente qualifica di ruolo.

     Il trattamento economico del personale assunto a tempo parziale deve essere proporzionale a quello iniziale percepito dal personale di pari livello retributivo.

     A detto personale, oltre al trattamento economico e all'indennità integrativa speciale proporzionale all'orario di lavoro, spetta, in proporzione, la 13ª mensilità; le eventuali quote di aggiunta di famiglia, se dovute, competono per intero.

     Tali lavoratori hanno inoltre diritto a percepire direttamente dall'ente, alla fine del rapporto di lavoro, la liquidazione calcolata in dodicesimi.

 

          Art. 18. Note di qualifica

     Le note di qualifica ed i rapporti informativi sono aboliti.

     Gli enti, d'intesa con le organizzazioni sindacali, potranno introdurre sistemi di valutazione del personale sulla base di criteri oggettivi da definire in sede di accordi nazionali.

 

Capitolo III

NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

 

          Art. 19. Trattamento economico

     Il trattamento economico iniziale dei livelli previsti dall'allegato A è il seguente:

1° livello

- parametro 100

L. 1.800.000

2° livello

- parametro 116

" 2.088.000

3° livello

- parametro 130

" 2.340.000

4° livello

- parametro 142

" 2.556.000

5° livello

- parametro 155

" 2.790.000

6° livello

- parametro 178

" 3.204.000

7° livello

- parametro 220

" 3.960.000

8° livello

- parametro 263,33

" 4.740.000

9° livello

- parametro 346,66

" 6.240.000

     La progressione economica di ciascun livello si sviluppa per scatti e classi. Il valore degli scatti è del 2,50% sulla classe in godimento; si conseguono ogni biennio e vengono assorbiti all'atto dell'acquisizione della classe successiva; essi, pertanto, hanno le seguenti cadenze temporali: dopo il 2° , 5° , 8° , 12° , 14° , 17° , 19° , 22° anno e ogni successivo biennio di servizio.

     Per i 9 livelli retributivi funzionali vengono previste 5 classi stipendiali, oltre l'iniziale, con cadenza al compimento del 3°, 6° , 10° , 15° e 20° anno. Il valore delle classi è del 16% costante sul valore iniziale del livello.

     Dopo il conseguimento dell'ultima classe la progressione si sviluppa con scatti biennali illimitati del valore del 2,50%.

     Al personale dipendente degli enti locali di cui all'art. 1 compete esclusivamente la retribuzione annua lorda derivante dal trattamento economico di livello e dalla progressione economica orizzontale, inglobante qualsiasi retribuzione per prestazioni a carattere sia continuativo che occasionale ad eccezione del compenso per lavoro straordinario, della indennità di missione e trasferimento, della indennità per la funzione di coordinamento di cui all'art. 24, del compenso per servizio ordinario notturno e festivo nonchè delle indennità per maneggio valori, per radiazioni ionizzanti e per profilassi antitubercolare da determinare con le modalità di cui al regolamento di attuazione della legge numero 734/1973, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 146/1975, e successive modificazioni, nonchè con le modalità previste dalla legge n. 310/1953.

     Allo stesso personale compete l'aggiunta di famiglia e lo assegno di sede ove spettante, l'indennità integrativa speciale e la 13ª mensilità, con i criteri stabiliti per i pubblici dipendenti, nonché, se spettante, l'indennità di cui al successivo art. 25, punto 3).

     Gli importi dei compensi e dei gettoni che dovrebbero essere liquidati ai dipendenti designati dalle amministrazioni comunali e provinciali a partecipare a commissioni e ai consigli di amministrazione, ad assolvere incarichi commissariali o comunque a compiere prestazioni nell'interesse di altri enti, sono versati dagli enti medesimi alla tesoreria delle amministrazioni. Nessuna eccezione può essere consentita rispetto a quanto previsto dal presente accordo.

     Per il personale di cui al presente articolo, in servizio al 30 settembre 1978, contestualmente alla soppressione dei proventi, compensi e indennità di cui al precedente comma, viene mantenuto a titolo personale l'importo monetario non pensionabile e riassorbibile con i successivi miglioramenti economici corrispondente alla media dei compensi, proventi o indennità spettanti nel periodo 1° ottobre 1977-30 settembre 1978.

     Agli effetti di cui sopra non si tiene conto di gettoni né di premi in deroga né di straordinario forfettizzato.

 

          Art. 20. Passaggio di livello

     In occasione di inquadramento ad altro livello la retribuzione da attribuire al dipendente interessato sarà determinata aggiungendo alla nuova retribuzione iniziale un numero di aumenti periodici e/o classi tali da garantire l'importo acquisito per classi ed aumenti periodici nel livello di provenienza.

     Nel caso in cui non si riscontrasse coincidenza di importi verrà mantenuto comunque l'importo maturato da riassorbirsi con il futuro aumento periodico o classe.

     L'anzianità maturata dal dipendente nell'aumento periodico e/o nella classe di stipendio in corso di conseguimento all'atto dell'assegnazione del suddetto livello retributivo viene mantenuta ai fini dell'attribuzione del successivo aumento periodico o classe previsti dalla progressione economica orizzontale del livello acquisito.

 

          Art. 21. Lavoro straordinario

     Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono corrispondere a comprovate esigenze di servizio ed essere preventivamente autorizzate. Dette prestazioni non possono superare il limite massimo di 150 ore annue pro-capite. Tale limite in casi di assoluta ed indilazionabile necessità può essere superato fino ad un massimo di ore 240 annue individuali, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e previa delibera della giunta comunale o provinciale, fermo restando il limite di spesa complessiva pari a 150 ore annue pro-capite.

     Il compenso orario è determinato secondo la seguente formula:

retribuzione iniziale di livello + rateo 13ª mensilità/175

     maggiorata del 15%; per il lavoro straordinario prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi per legge, la maggiorazione è del 30%; per il lavoro straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge la maggiorazione è del 50%. Le misure così ottenute, sono ulteriormente maggiorate di un importo pari a 1/175 dell'indennità integrativa speciale mensile spettante alla data del 1° gennaio di ciascun anno.

     Le tariffe di lavoro straordinario attualmente corrisposte, in quanto risultanti superiori alle nuove aliquote derivanti dal presente accordo, saranno conservate fino al 31 dicembre 1979; dal 1° gennaio 1980 saranno adottate le nuove tariffe previste dal presente accordo.

     Il lavoro straordinario può essere compensato, in accordo con il dipendente, con riposo sostitutivo o con particolari adattamenti di orario.

     In presenza di particolari eccezionali eventi che incidono sulla funzionalità delle amministrazioni e sui servizi da rendere agli amministrati, previo confronto con le organizzazioni sindacali, saranno stabiliti tempi e modalità per fronteggiare tali straordinarie evenienze anche con ricorso a prestazioni di lavoro straordinario, fermo restando il limite complessivo di spesa di cui al primo comma.

 

          Art. 22. Lavoro ordinario notturno e festivo

     Al dipendente compete per il servizio ordinario notturno prestato fra le ore 22 e le ore 6 un compenso pari a L. 400 orarie.

     Per il servizio ordinario di turno prestato in giorno festivo compete un compenso di L. 2.700 le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotto a L. 1.350 se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore.

     Le eventuali eccedenze tra i compensi per servizio ordinario notturno e per il servizio di turno prestato nei giorni festivi in vigore al 30 settembre 1978 e le nuove tariffe previste dal presente accordo dovranno essere assorbite, a decorrere dal 1° gennaio 1980, in ragione delle seguenti percentuali per ciascun anno: 10, 20, 30 e 40 per cento.

     La normativa di cui al presente punto non si applica per le prestazioni che istituzionalmente debbono essere eseguite esclusivamente di notte (es. guardiano notturno e figure simili).

     I compensi di cui al presente articolo non sono pensionabili e, pertanto, non sono soggetti a contributi previdenziali.

 

          Art. 23. Missioni e trasferimenti

     Il trattamento di missione e di trasferimento è regolato secondo le modalità di cui alla legge n. 417 del 26 luglio 1978 e al decreto del Presidente della Repubblica del 16 gennaio 1978, n. 513. In conseguenza l'indennità di missione è così stabilita:

     a) al personale inquadrato al 6° , 7° , 8° e 9° livello L. 19.100 giornaliere;

     b) al personale dei restanti livelli L. 14.000 giornaliere.

     Al personale inquadrato nei livelli 8° e 9°, inviato in missione, è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso delle spese d'albergo di 1ª categoria; al restante personale è data invece facoltà di chiedere il rimborso delle spese d'albergo di 2ª categoria. In tali casi l'indennità di missione è ridotta di un terzo.

     Al personale inquadrato nei livelli 8° e 9° è consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto in carrozza letto; al restante personale è consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di una cuccetta di 1ª classe.

 

Capitolo IV

NORME SULLO STATO GIURIDICO E SUL TRATTAMENTO ECONOMICO RELATIVE A PARTICOLARI FIGURE DI PERSONALE

 

          Art. 24. Coordinatore

     In presenza di strutture dipartimentali comprendenti grandi aree funzionali e settori di attività integrate ed al momento della loro attuazione conseguente al provvedimento di ristrutturazione può essere istituita la figura del coordinatore dipartimentale.

     La funzione di coordinatore dipartimentale è affidata a dipendenti del massimo livello presenti in ciascuno degli enti sottoindicati, è revocabile ed è retribuita con un compenso non pensionabile pari al 20% del trattamento iniziale del livello contrattuale di appartenenza, non utile agli effetti della tredicesima mensilità e del lavoro straordinario.

     Il coordinatore assomma alla direzione dell'unità operativa a cui è preposto il compito di coordinamento del dipartimento.

     Il numero massimo di coordinatori istituibile è sei per i comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Messina, Trieste, Venezia e Verona, otto per i comuni di Napoli, Torino, Genova, Palermo, undici per i comuni di Roma e Milano.

     Per le provincie di cui sopra il numero massimo di coordinatori istituibile può essere di quattro unità.

 

          Art. 25. Personale medico

     In via provvisoria e in attesa dell'applicazione della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale, si stabilisce quanto segue:

     1) Ai medici dei servizi psichiatrici e dei consorzi provinciali antitubercolari è attribuito il trattamento economico previsto per il personale medico degli enti ospedalieri. La decorrenza di tale trattamento è fissata alla data del 1° ottobre 1978.

     2) Gli enti, per la determinazione del trattamento economico del personale medico diverso da quello contemplato dal precedente punto 1), devono uniformarsi al principio dell'onnicomprensività, escludendo la corresponsione di emolumenti comunque denominati (anche se previsti da disposizioni di legge) in aggiunta alla retribuzione tabellare. Sono soppresse altresì le disposizioni di legge che consentono le erogazioni di somme al personale medico e non medico per prestazioni rese nell'interesse di privati e di enti pubblici da parte del personale comunale e provinciale. Tali somme sono interamente acquisite al bilancio dell'ente interessato.

     3) Ai medici, biologi e chimici dei laboratori di igiene e profilassi, ai medici degli istituti provinciali di protezione e assistenza all'infanzia nonché agli ufficiali sanitari, ai veterinari comunali e ai medici igienisti, scolastici e del lavoro e psicologi, assunti in ruolo ed ai quali per effetto della normativa vigente è inibita l'attività libero professionale, viene attribuita una indennità di aggiornamento scientifico professionale di L. 65.000 mensili, per dodici mensilità, in aggiunta al trattamento economico tabellare che viene determinato nel modo seguente:

     parametro 220 - assistenti medici, chimici e biologi dei L.I.P. e psicologi;

     parametro 263,33 - medici e chimici coadiutori dei L.I.P.;

     parametro 346,66 - direttori reparti medico e chimico dei L.I.P.;

     parametro 346,66 - ufficiali sanitari, veterinari comunali dirigenti dei comuni di classe 1ª/A e medici direttori I.P.P.A.I. delle provincie di 1ª/A

     parametro 263,33 - ufficiali sanitari, veterinari comunali dirigenti dei comuni di classe 1ª/B, medici e veterinari dirigenti di settore, direttori I.P.P.A.I. di provincie di 1ª/B e aiuti I.P.P.A.I. di provincie di 1ª/A, direttore di farmacia;

     parametro 220 - restanti ufficiali sanitari, veterinari comunali e condotti, medici igienisti, scolastici e del lavoro nonché medici degli istituti provinciali di protezione e assistenza all'infanzia, farmacista.

     Per il personale medico diverso da quello contemplato al punto 1) del comma precedente e al restante personale di cui al punto 3) del medesimo comma, in servizio alla data del 30 settembre 1978, contestualmente alla soppressione dei proventi di cui al punto 2) del comma in argomento, viene mantenuto a titolo personale l'importo monetario, non pensionabile e riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, corrispondente alla media dei compensi e proventi spettanti a sensi di legge nel periodo 1° ottobre 1977-30 settembre 1978, decurtato della somma prevista quale indennità di aggiornamento scientifico.

 

          Art. 26. Vice segretari generali

     Ai dipendenti in servizio presso gli enti alla data del 30 settembre 1978 con qualifica o funzioni di vice segretario generale viene mantenuto, in uno con la mansione, ad personam, il trattamento giuridico ed economico complessivamente acquisito, che comunque non dovrà essere inferiore al trattamento economico previsto per il massimo livello amministrativo esistente nell'ente stesso.

 

          Art. 27. Comandanti vigili urbani

     Al comandante dei vigili urbani dei comuni di classe 1ª/B il livello retributivo funzionale attribuibile è il 7° rispondente a L. 3.960.000 annue lorde. Ai comandanti dei vigili urbani dei comuni di classe 1ª/A, il livello retributivo funzionale attribuibile è l'8° rispondente a L. 4.740.000 annue lorde.

 

          Art. 28. Profilo professionale dei vigili urbani

     I vigili urbani sono agenti di polizia municipale con compiti di polizia amministrativa, con particolare riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, attuativo della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e con compiti di polizia giudiziaria relativamente a norme di leggi e di regolamenti comunali.

 

          Art. 29. Infermieri psichiatrici

     Gli infermieri psichiatrici che hanno frequentato un corso della durata di un anno sono inquadrati al 3° livello (parametro 130). Gli infermieri psichiatrici che hanno frequentato un corso professionale della durata di due anni sono inquadrati al 5° livello (parametro 155).

 

Capitolo V

RISTRUTTURAZIONE E MOBILITA'

 

          Art. 30.

     Per assicurare con le strutture degli enti la massima efficienza e produttività di gestione, anche ai sensi del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, recante disposizioni in materia di finanza locale, e della relativa legge di conversione 8 gennaio 1979, n. 3, le parti convengono di demandare in sede decentrata, previo confronto con le organizzazioni sindacali, la decisione dei problemi concernenti la riorganizzazione dei servizi e degli uffici, la mobilità del personale e l'organizzazione del lavoro in relazione ai profili organizzativi derivanti dal nuovo ordinamento delle riforme sociali in corso, dal decentramento e dalla delega di funzioni.

     Ad integrazione di quelli contenuti nel comma terzo dell'art. 4 del decreto-legge n. 702, così come modificato dalla legge di conversione, i criteri informatori per la riorganizzazione dei servizi e per la organizzazione del lavoro, saranno:

     a) l'utilizzazione di strutture operative per l'attuazione dei programmi, anche in forme associative e consortili, per i casi previsti dall'art. 5, comma nono, del decreto-legge n. 702 e della relativa legge di conversione;

     b) la rapidità e la snellezza degli interventi e la semplificazione delle tecniche e dei procedimenti lavorativi;

     c) l'adozione del metodo della programmazione e quindi del lavoro per programmi;

     d) la valorizzazione e l'accrescimento delle capacità professionali degli addetti e di tutto l'apparato;

     e) la possibilità di tempestiva verifica dei risultati e degli obiettivi con i necessari adeguamenti strumentali e procedurali;

     f) l'introduzione e l'attuazione degli istituti di partecipazione e di democrazia organizzativa: la valorizzazione del lavoro collegiale, anche attraverso l'attuazione del metodo di lavoro di gruppo, la costituzione dei gruppi di lavoro e l'organizzazione delle conferenze di servizio come momento di verifica delle procedure, dei rapporti di lavoro fra le diverse strutture, dei compiti individualmente assegnati ai lavoratori in rapporto alla loro professionalità, dei risultati del processo lavorativo svolto e delle sue prospettive;

     g) la realizzazione di piani organici di formazione ed aggiornamento professionale d'intesa con la regione ed in collaborazione con altri enti o istituti specializzati.

     Le modalità operative per l'applicazione del principio della mobilità del personale tra enti locali, loro aziende e loro consorzi saranno:

     1) la gestione della mobilità attraverso apposite graduatorie formulate secondo criteri oggettivi, da definire a livello regionale, d'intesa con le organizzazioni sindacali, che comunque tengano conto delle esigenze personali e familiari del lavoratore (anche di studio), della sua età, dell'anzianità di servizio e della residenza;

     2) il rispetto della qualifica professionale del dipendente, escludendo l'attribuzione di livelli funzionali superiori od inferiori, e la salvaguardia dei diritti acquisiti;

     3) al personale che non sia trasferito o comandato compete il trattamento previsto dalle vigenti disposizioni di legge;

     4) la ricerca preventiva di eventuali consenzienti al trasferimento, prima di passare ai provvedimenti d'ufficio.

     Per quanto concerne la mobilità interna all'ente, a differenza di quella tra enti, loro aziende e loro consorzi, saranno osservate le seguenti modalità:

     1) l'attuazione della mobilità, esclusi i trasferimenti e le assegnazioni, nell'ambito del livello per esigenze di servizio sulla base dei piani di programmazione annuali adottati con delibera di giunta;

     2) l'assunzione dei provvedimenti di mobilità adottati previo confronto con le organizzazioni sindacali aziendali.

 

Capitolo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 31.

     Inquadramento nei nuovi livelli

     L'attribuzione dei livelli retributivi previsti dall'allegato A e l'inquadramento nella nuova progressione economica del livello assegnato, ai sensi del precedente art. 19, commi secondo, terzo e quarto, hanno decorrenza giuridica ed economica dal 1° ottobre 1978.

     Nella nuova progressione economica, il tempo necessario per passare da una posizione stipendiale di scatto o classe alla successiva è quello richiesto in base alle cadenze previste nel richiamato art. 19, commi secondo, terzo e quarto.

     In sede di prima attuazione, salvo quanto previsto dal successivo art. 32, l'inquadramento economico nel livello assegnato è fatto in conformità alla posizione economica individuale del dipendente, che viene determinata sommando i seguenti elementi:

     a) stipendio tabellare lordo in godimento al 30 settembre 1978, comprensivo di scatti e classi;

     b) eventuali assegni pensionabili;

     c) una somma ragguagliata all'anzianità reale di servizio prestato alla data del 30 settembre 1978 e determinata in ragione dell'1% del valore iniziale del nuovo livello per ogni biennio intero di servizio prestato presso lo stesso ente o consorzio di cui l'ente fa parte e presso il quale il dipendente sia stato trasferito, per un massimo di 18 anni di anzianità, con l'abbattimento dei primi due anni di anzianità; detto beneficio non compete al personale che, in sede di applicazione del precedente accordo nazionale ANCI-UPI-FLEL del 5 marzo 1974, abbia fruito di ricalcolo dell'anzianità in eccedenza a quanto previsto dall'art. 3.1 del medesimo accordo;

     d) una somma pari alla differenza fra il valore iniziale del nuovo livello retributivo di inquadramento ed il valore iniziale del livello retributivo in godimento presso l'ente al 30 settembre 1978; tale differenza - computando in essa le L. 300.000 annue (L. 25.000 mensili) delle aggiunzioni senza titolo già in godimento - non può essere inferiore all'importo di L. 480.000 annue (L. 40.000 mensili), il quale rappresenta altresì il beneficio minimo da assicurare in ogni caso, né può superare la somma di L. 600.000 annue (L. 50.000 mensili);

     e) una somma pari a L. 120.000 annue lorde.

     La posizione giuridica di inquadramento è quella dello scatto o classe della nuova progressione economica corrispondente alla posizione economica individuale come sopra determinata. Ove non si riscontrasse coincidenza di importi, la posizione giuridica di inquadramento è quella dello scatto o classe immediatamente inferiore alla suddetta posizione economica individuale, garantendo comunque il godimento della frazione che viene a risultare in eccedenza.

     Sempre in sede di prima attuazione, il tempo di percorrenza necessario per l'attribuzione della posizione stipendiale di scatto o classe superiore alla posizione giuridica di inquadramento è ridotto in proporzione al rateo di aumento periodico, per classe o scatto, in corso di conseguimento nella progressione economica orizzontale di provenienza e virtualmente maturato alla data del 30 settembre 1978, salvo che il dipendente abbia già raggiunto il massimo della progressione prevista nell'ente.

     La riduzione si determina secondo il seguente procedimento:

     a) il conteggio del tempo viene eseguito in mesi con arrotondamento per eccesso delle frazioni superiori ai quindici giorni;

     b) si calcola l'incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla classe immediatamente successiva all'ultima conseguita e si rapporta tale incremento alle mensilità virtualmente maturate al 30 settembre 1978 per il raggiungimento della classe superiore medesima. Il rateo di aumento periodico così ottenuto viene depurato da quanto è stato eventualmente già percepito, nello scorrimento tra le due classi, per scatti; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi ivi previste ovvero la progressione economica stessa si sviluppa solamente per scatti, il rateo di aumento periodico si calcola sull'incremento economico dello scatto successivo all'ultimo maturato;

     c) si computa quindi a quante mensilità equivale l'importo del precedente punto b) nella nuova progressione economica, rispetto all'incremento economico mensile derivante dal conseguimento della posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva alla posizione giuridica di inquadramento, attribuita ai sensi del quarto comma del presente articolo. Ove dal saldo della operazione residua un resto, questo viene arrotondato per eccesso a mese intero se supera il 50% dell'importo dell'incremento mensile della posizione stipendiale successiva. Quindi i tempi di percorrenza per raggiungere la posizione stipendiale di scatto o classe successiva a quella giuridica di inquadramento, vengono ridotti di un pari numero di mensilità.

     L'eventuale frazione monetaria, eccedente la posizione giuridica di inquadramento, concorre alla riduzione dei tempi di percorrenza in aggiunta all'importo del sesto comma, lettera b), o da sola, se il dipendente, nella progressione economica orizzontale di provenienza, non ha rateo per scatto o classe in maturazione per conseguimento del massimo sviluppo ivi previsto ovvero per cadenza dell'aumento periodico alla data del 30 settembre 1978.

     Qualora il rateo di aumento periodico in corso di conseguimento nella progressione economica di provenienza e virtualmente maturato alla data del 30 settembre 1978, definito nel suo valore con la procedura prevista dal sesto comma, lettere a) e b), sommato alla posizione economica individuale, come determinata dal terzo comma, dia, nella nuova progressione, un valore uguale o maggiore ad una posizione stipendiale di scatto o classe superiore alla posizione giuridica assegnata ai sensi del quarto comma, il dipendente acquisisce subito la posizione superiore e utilizza la frazione che eventualmente oltrepassa la posizione stipendiale così acquisita per ridurre temporalmente i tempi di percorrenza per ottenere la posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva. In tal caso detta frazione si rapporta all'incremento economico mensile derivante dal conseguimento dell'ulteriore posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva al fine di determinare a quante di tali mensilità corrisponde e, dopo aver arrotondato a mese intero l'eventuale resto dell'operazione suddetta se eccedente il 50% dell'incremento mensile stesso, i tempi di percorrenza per raggiungere la detta posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva saranno ridotti di un pari numero di mensilità.

     Viene altresì garantita l'attribuzione della retribuzione iniziale del nuovo livello di inquadramento, anche superando il limite di L. 600.000, quando la posizione economica individuale, come determinata dal terzo comma, non è sufficiente a far raggiungere l'anzidetta retribuzione iniziale.

     In tale ipotesi il rateo di aumento periodico in corso di conseguimento nella progressione economica orizzontale di provenienza e virtualmente maturato alla data del 30 settembre 1978, per la parte eccedente la somma utilizzata per far raggiungere la retribuzione iniziale del nuovo livello di inquadramento, concorre alla riduzione dei tempi di percorrenza, con la procedura di cui ai precedenti quinto e sesto commi, per acquisire la posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente superiore all'iniziale. Qualora l'importo suddetto, aggiunto alla retribuzione iniziale dà un valore uguale o maggiore ad una posizione stipendiale di scatto o classe successiva all'iniziale, il dipendente acquisisce subito quest'ultima e utilizza la frazione che eventualmente oltrepassa la posizione stipendiale così acquisita per ridurre temporalmente i tempi di percorrenza per raggiungere la posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva. In tal caso detta frazione si rapporta all'incremento economico mensile derivante dal conseguimento dell'ulteriore posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva al fine di determinare a quante di tali mensilità corrisponde e, dopo aver arrotondato a mese intero l'eventuale resto dell'operazione suddetta se eccedente il 50% dell'incremento mensile stesso, i tempi di percorrenza per raggiungere la detta posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva saranno ridotti di un pari numero di mensilità.

 

          Art. 32. Personale ex ONMI

     Per i dipendenti ex ONMI l'inquadramento nei nuovi livelli si effettua sulla base di quanto previsto nel precedente art. 31, terzo comma, lettere a), d) ed e).

     L'assegno personale pensionabile di cui risulta eventualmente provvisto detto personale viene ridotto per la parte eccedente le L. 420.000 di beneficio e l'eventuale ulteriore differenza sarà riassorbita con i futuri miglioramenti economici a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli derivanti dal maturato in itinere del presente contratto.

 

          Art. 33. Inquadramenti ad esaurimento

     Sono inquadrati nel 5° livello parametro 155 (L. 2.790.000) quei lavoratori che, avendo acquisito la qualifica di applicato principale od equiparata, vennero inquadrati nel 5° livello previsto dall'accordo 5 marzo 1974 esercitando le funzioni proprie di tale livello, ivi compresa anche l'eventuale guida di lavoratori dei livelli inferiori.

     Sono inquadrati nel 6° livello parametro 178 (L. 3.204.000) quei lavoratori che, non in possesso del diploma di laurea, sono stati inquadrati nel 6° livello previsto dall'accordo 5 marzo 1974 ed hanno esercitato funzioni proprie del nuovo livello di inquadramento, assumendone le relative responsabilità.

     Per quanto concerne il personale non di ruolo si fa riferimento al disposto dell'art. 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

 

          Art. 34. Rinvio a norme preesistenti

     Per quanto non previsto dal presente accordo valgono le disposizioni regolamentari vigenti negli enti locali in quanto compatibili con l'accordo medesimo.

 

 

     Allegato A

     Livelli retributivo-funzionali

     1° livello (parametro 100: L. 1.800.000).

     Sono inserite nel presente livello le posizioni di lavoro riguardanti esclusivamente le attività di pulizia dei locali.

     Trattasi di prestazioni elementari che comportano anche l'uso di apparecchiature di semplice manovrabilità.

     2° livello (parametro 116: L. 2.088.000).

     Sono inserite nel presente livello le posizioni di lavoro riguardanti attività che non richiedono specifica preparazione professionale e per le quali è sufficiente una qualificazione acquisibile attraverso un limitato periodo di pratica di lavoro.

     Le attività riguardano:

     a) sorveglianza e custodia dei locali (uffici, scuole, ecc.), servizio di anticamera; rapporti con il pubblico; dislocazione di fascicoli e oggetti degli uffici; prelievo e distribuzione della corrispondenza; esecuzione di fotocopie ed eliocopie; ciclostilati e fascicolature; chiusura ed apertura dei locali; esecuzione di piccole commissioni interne ed esterne al luogo di lavoro; portieri, guardiani, custodi di musei, bidelli, uscieri, commessi (comunque denominati), ausiliari di cucina, ausiliari di lavanderia e di guardaroba, ausiliari addetti ad asili nido ed a scuole materne e centri per l'infanzia;

     b) servizi ausiliari di assistenza; addetti a centri di igiene mentale e ospedali psichiatrici, brefotrofi, orfanotrofi, case di riposo, istituti per anziani, istituti per handicappati, addetti all'assistenza domiciliare per anziani;

     c) altre figure ausiliarie assimilabili a quelle delle lettere precedenti.

     Le figure di questo livello formano un'unica posizione di lavoro integrata fra di loro nell'ambito di ciascuna fascia ed ivi compresa l'attività del livello inferiore.

     3° livello (parametro 130: L. 2.340.000).

     Sono inserite nel presente livello le posizioni di lavoro riguardanti le attività che:

     a) comportano gravosità e disagio nel loro espletamento pur non richiedendo specifica preparazione professionale;

     b) si svolgono, in settori amministrativi tecnico-pratici e sanitari, nell'ambito di una limitata autonomia lavorativa e secondo istruzioni dettagliate e predeterminabili con impegni esecutivi che non richiedono specializzazioni professionali, ma solo una adeguata preparazione.

     Sono perciò inquadrati nel presente livello;

     1) operai della nettezza urbana, comunque denominati; operai addetti alla sorveglianza e manutenzione delle fognature; interratori (o seppellitori); affissatori; operai addetti alla segnaletica; operai addetti ad attività varie nei mercati, negli impianti sportivi, nel mattatoio, negli stabilimenti balneari, ecc.; addetti alla cattura dei cani (accalappiacani), necrofori (o vespilloni);

     2) conducenti e/o addetti alla manutenzione ordinaria di automezzi e motomezzi; operai non specializzati addetti alla ordinaria e generica manutenzione di suppellettili, immobili e strade (falegnami, muratori, elettricisti, idraulici, giardinieri, cantonieri-sorveglianti stradali, ecc.);

     3) infermieri generici, disinfettatori e disinfestatori; puericultrici e qualifiche equiparate;

     4) cucinieri e aiuti cuochi;

     5) letturisti, esattori, telefonisti addetti a centralini semplici.

     Le figure di questo livello sono integrate fra di loro e con quelle dei livelli inferiori, secondo fasce di professionalità omogenee o complementari.

     4° livello (parametro 142: L. 2.556.000).

     Sono inserite nel presente livello le posizioni di lavoro riguardanti attività richiedenti specifica preparazione professionale risultante da corsi di qualificazione o acquisita attraverso pratica ed esperienze di ufficio e di mestiere.

     Le attività previste nel presente livello implicano capacità, responsabilità ed autonomia operativa nell'ambito di istruzioni non necessariamente dettagliate e si svolgono nei settori tecnici, amministrativi ed educativi.

     Sono perciò inquadrati nel presente livello:

     1) operai altamente specializzati addetti alla esecuzione di lavori di natura complessa anche nel campo della manutenzione, conduzione, riparazione di impianti o strumenti e apparecchiature, o addetti alla guida e funzionamento di automezzi pesanti e/o complessi o scuolabus e a macchine operatrici complesse (frigoristi, tappezzieri, mastromuratori, falegnami-ebanisti, giardinieri-vivaisti, carpentieri, motoristi-meccanici, macchinisti, tipografi-compositori e tipografi-macchinisti, fresatori, tornitori, carrozzieri ed elettrauto, elettricisti-impiantisti, idraulici-impiantisti), operai specializzati addetti agli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani, agli impianti di produzione e distribuzione gas, acqua, elettricità, etc.;

     2) lavoratori addetti a funzioni che si svolgono sulla scorta di istruzioni e che comportano responsabilità e autonomia: addetti alla vigilanza urbana e sanitaria (vigili urbani e vigili sanitari comunque denominati), ittica e venatoria (guardiapesca, nocchiere, motorista, pilota motorista, radiotelefonista, guardiacaccia), assistenti all'infanzia, operatori di commutazione addetti a medi e grandi impianti telefonici, cuochi che hanno la responsabilità della conduzione di cucina;

     3) addetti alla perforazione e verifica delle schede nei C.M. e nei C.E. la cui prestazione richiede anche attività complementari e particolari impegni; impiegati addetti a compiti di ufficio che richiedono conoscenze nel settore amministrativo (addetti anche a lavori di dattilografia), messi notificatori, computisti, assistenti tecnici, disegnatori, aiutanti tecnici preparatori di laboratorio.

     Le attività previste nel presente livello, omogenee o complementari, costituiscono una unica posizione di lavoro.

     5° livello (parametro 155: L. 2.790.000).

     Sono inserite nel presente livello le posizioni di lavoro riguardanti attività che richiedono l'uso complesso di dati per l'espletamento di prestazioni lavorative impegnative e predeterminabili da prescrizioni di massima o che di norma si esplicano in collaborazione con addetti ai livelli inferiori.

     Sono inquadrati nel presente livello i lavoratori appresso indicati che in possesso di adeguate cognizioni tecniche o scientifiche svolgono in specifici campi d'attività - tecnici, amministrativi, sanitari educativi - i lavori loro affidati:

     1) periti tecnici, disegnatori progettisti (in grado di interpretare ed elaborare dati di elementi progettuali e di rappresentarli con le speciali tecniche richieste), tecnici di laboratorio e di radiologia, geometri;

     2) ragionieri, segretari, ufficiali amministrativi e simili, economi e segretari-economi, programmatori di C.E. e C.M., ispettori annonari;

     3) infermieri professionali, vigilatrici d'infanzia, assistenti sanitari, visitatori, assistenti sociali, ostetriche, dietisti, delegati veterinari e sanitari, terapisti della riabilitazione (ortottisti, ortofonisti, fisiochinesiterapisti, logopedisti e otologopedisti, podologhi, ecc.), educatori assistenti all'infanzia e maestri di scuola materna;

     4) assistenti di cattedra;

     5) capo settore vigili urbani.

     6° livello (parametro 178: L. 3.204.000).

     Sono inserite nel presente livello le posizioni di lavoro riguardanti attività di studio, di ricerca, di programmazione e dei conseguenti adempimenti istruttori.

     Tali attività comportano rapporti interni per promuovere collaborazioni ed elaborare programmi specifici e importanti nonché rapporti esterni per trattare e definire questioni e pratiche importanti.

     Dette attività sono caratterizzate da adeguata autonomia operativa e fondamentalmente consistono: a) nella elaborazione delle istruttorie occorrenti alle decisioni dell'organo politico e perciò comportanti sia la collaborazione con addetti a funzioni analoghe o superiori anche di settori diversi da quello nei quali l'addetto è specificamente impiegato, sia la collaborazione e il coordinamento di attività di addetti di altri livelli inferiori; b) nella elaborazione di studi e pareri; c) nella redazione di atti deliberativi; d) nella predisposizione ed elaborazione dei dati del bilancio e della contabilità.

     Nelle predette attività sono perciò individuabili, di massima, i funzionari con attività di direzione e/o di coordinamento di unità organiche, ivi compresa la direzione di posizione di lavoro dei livelli inferiori, operanti nei seguenti settori di attività specifica: amministrativa, giuridica, tecnica, finanza e contabilità, statistica ed informatica, analisi di C.E. e C.M., biblioteche ed archivi storici, musei e monumenti, belle arti, coltura e zootecnia, ecc.

     7° livello (parametro 220: L. 3.960.000).

     Sono inserite nel presente livello le posizioni di lavoro che implicano:

     a) l'organizzazione e la direzione di una unità operativa comprendente attività omogenee nell'ambito di un settore ampio di servizi dell'ente;

     b) l'esercizio di compiti e prestazioni che richiedono particolare preparazione tecnico-scientifica derivante da specifico titolo professionale.

     Sono perciò inquadrati nel presente livello:

     1) direttori di unità operative rispondenti alle caratteristiche enunciate al precedente punto a);

     2) ingegneri e architetti, medici, chimici, biologi, farmacisti, psichiatri e psicologi non ospedalieri, veterinari, procuratori legali, geologi e fisici;

     3) posizioni di lavoro per il cui esercizio è richiesta specifica abilitazione professionale o specializzazione, oltre la laurea.

     8° livello (parametro 263,33: L. 4.740.000).

     Sono inserite nel presente livello le attività riguardanti la direzione di unità operative di grande consistenza e di complessa articolazione funzionale in enti di grande e massima dimensione.

     Tali attività comportano: l'adozione di provvedimenti nell'ambito delle attribuzioni stabilite dalle leggi e/o dai regolamenti dell'amministrazione; la rappresentanza dell'ente, nei casi stabiliti dalla legge; il coordinamento, nell'ambito del settore di attività al quale l'addetto è preposto, del lavoro e delle iniziative delle unità operative appartenenti allo stesso settore; la verifica delle procedure di lavoro secondo criteri di collegialità, nel metodo del lavoro di gruppo; la promozione di gruppi di lavoro e la verifica dei risultati; la cura e lo studio di proposte operative per la realizzazione dei programmi generali dell'ente.

     Sono perciò inquadrati nel presente livello i lavoratori che dirigono unità operative rispondenti alle caratteristiche individuate nel primo comma della presente declaratoria e precisamente: a) i dirigenti delle unità organiche complesse, escluse le ripartizioni, con ambiti operativi e dimensioni superiori alle sezioni, nei comuni e provincie di classe 1ª/A b) i direttori delle ripartizioni nei comuni e provincie di classe 1ª/B nonchè nei seguenti comuni capoluogo: Aosta, Bolzano, Belluno, Isernia, Sondrio, Trento, Enna, Nuoro e Oristano.

     9° livello (parametro 346,66: L. 6.240.000).

     Sono inseriti nel presente livello, negli enti di massima dimensione in aree metropolitane, i titolari di attività riguardanti la ricerca, la progettazione, lo studio per definire la impostazione, la messa a punto e la gestione dei programmi a medio e lungo termine stabiliti dagli organi decisionali dell'ente, oltre quanto previsto per il precedente livello. Tali attività comportano ampia autonomia di individuazione, organizzazione e impiego delle risorse e elaborazione di notevoli complessità dirette alla formulazione e realizzazione di programmi nell'ambito delle competenze relative alle materie, agli obiettivi e ai procedimenti attuativi.

     Compete al lavoratore del presente livello promuovere la collaborazione tra addetti di altri settori, di pari o inferiore livello secondo le competenze richieste e necessarie, e la costituzione di gruppi di lavoro favorendo la collegialità secondo il metodo di lavoro di gruppo.

     Sono inquadrati in questo livello i direttori di ripartizione dei comuni e delle provincie di classe 1ª/A.


[1] Abrogato dall'art. 62 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, con la decorrenza ivi prevista.