§ 2.3.38 - L.R. 24 luglio 1978, n. 22.
Nuove norme in materia di preparazione, qualificazione e formazione del personale sanitario non medico.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.3 assistenza sanitaria diretta e indiretta
Data:24/07/1978
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Contenuto della legge).
Art. 2.  (Oggetto e finalità della formazione).
Art. 3.  (Numero dei posti delle scuole e dei corsi).
Art. 4.  (Piano formativo).
Art. 5.  (Istituzione delle scuole e dei corsi).
Art. 6.  (Presentazione delle domande).
Art. 7.  (Ammissione degli studenti).
Art. 8.  (Libretto personale).
Art. 9.  (Lavoratori studenti).
Art. 10.  (Diritto allo studio).
Art. 11.  (Aggiornamento).
Art. 12.  (Aggiornamento degli insegnanti).
Art. 13.  (Preparazione e aggiornamento del volontariato).
Art. 14.  (Vigilanza).
Art. 15.  (Educazione sanitaria).
Art. 16.  (Norme transitorie e finali).
Art. 17.      L'Assessorato regionale della sanità è autorizzato a concedere alle Università autorizzate ad istituire le scuole ed i corsi, contributi sulle spese di carattere generale e contributi sulle [...]
Art. 18.      Sino all'entrata in vigore della programmazione socio-sanitaria regionale ed all'istituzione delle Unità sanitarie locali:
Art. 19.      Il personale sanitario non medico in servizio da almeno due anni presso enti ospedalieri ed enti ed istituti sanitari pubblici in qualità di infermiere generico, purché in possesso del livello [...]
Art. 20.      Per l'anno 1978, i termini previsti agli artt. 7 e 16 della presente legge si intendono prorogati di sessanta giorni.
Art. 21.      Le disposizioni contenute nella presente legge trovano applicazione anche nei confronti delle scuole già istituite e per i corsi già funzionanti, con decorrenza dall'1 ottobre 1978.
Art. 22.      La legge regionale 20 aprile 1976, n. 42, è abrogata.
Art. 23.      Per il quinquennio 1978-82 è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni di cui lire 250 milioni per le finalità degli artt. 1, 12 e 13 e lire 150 milioni per le finalità di cui agli [...]
Art. 24.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 2.3.38 - L.R. 24 luglio 1978, n. 22.

Nuove norme in materia di preparazione, qualificazione e formazione del personale sanitario non medico.

(G.U.R. 29 luglio 1978, n. 32).

 

Art. 1. (Contenuto della legge).

     La Regione siciliana, nell'ambito delle proprie competenze, sulla base di esigenze qualitative e quantitative di personale qualificato determinate dalla programmazione sanitaria regionale assume l'organizzazione della formazione degli operatori sanitari non medici, che è rivolta:

     a) al conseguimento dell'abilitazione professionale;

     b) alla riqualificazione del personale sanitario non medico ed al suo aggiornamento permanente.

 

     Art. 2. (Oggetto e finalità della formazione).

     La formazione professionale si articola nelle seguenti funzioni:

     a) infermieristica;

     b) tecnico-strumentale;

     c) riabilitativa.

     La formazione professionale deve garantire:

     - un insegnamento teorico adeguatamente integrato da tirocinio;

     - una preparazione finalizzata all'attività di prevenzione, di promozione e di difesa attiva della salute oltreché di cura e di riabilitazione;

     - la capacità degli operatori di assumere responsabilità dirette nell'ambito di una corretta autonomia decisionale, di svolgere mansioni polivalenti nell'ambito della funzione esercitata e di lavorare singolarmente o in gruppi organizzati anche in modo interdisciplinare;

     - una preparazione di base per la comprensione dei problemi sociali, dei bisogni della popolazione, della realtà ambientale e delle esigenze di trasformazione dei servizi.

     Gli allievi non possono essere impiegati in attività non contemplate nel quadro degli insegnamenti del corso al quale partecipano e prive di valore formativo ai fini della preparazione professionale.

 

     Art. 3. (Numero dei posti delle scuole e dei corsi).

     Il numero dei posti delle varie scuole e dei corsi è stabilito, nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, dall'Assessore per la sanità, in rapporto al fabbisogno delle Unità sanitarie locali (U.S.L.) [1].

     I corsi di formazione infermieristica vanno suddivisi in classi scolastiche che non possono avere un numero di allievi superiore a venticinque né inferiore a quindici.

     I corsi di formazione tecnico-strumentale vanno suddivisi in classi scolastiche che non possono avere un numero di allievi superiore a venti né inferiore a dieci.

     I corsi di formazione riabilitativa vanno suddivisi in classi scolastiche che non possono avere un numero di allievi superiore a quindici né inferiore a dieci.

 

     Art. 4. (Piano formativo).

     L'Assessore regionale per la sanità predispone, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, un piano quinquennale per l'applicazione delle previsioni di cui agli artt. 3, 7, 11, 12, 13 e 15 della presente legge.

     In conformità alle indicazioni del piano quinquennale vigente, l'Assessore per la sanità, sentita la Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale, predispone, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, il programma annuale che, tenuto conto dello stato di attuazione del piano, fissa le modalità ed i mezzi per la sua attuazione.

     Il piano quinquennale di cui al primo comma, sulla base delle indicazioni delle Unità sanitarie locali e tenuto conto dei servizi da istituire in rapporto alle previsioni della programmazione sanitaria regionale, contiene inoltre previsioni di massima sul fabbisogno di operatori sanitari, medici e non medici, delle quali verrà curata la pubblicazione e la diffusione, per contribuire all'orientamento professionale dei giovani.

     Con il programma annuale di cui al secondo comma, tenuto conto delle reali corrispondenze verificatesi fra le previsioni di massima del piano quinquennale e la realtà operativa, si provvederà ad adeguare le previsioni stesse agli eventuali mutamenti del fabbisogno di operatori sanitari, medici e non medici.

 

     Art. 5. (Istituzione delle scuole e dei corsi).

     L'iniziativa per la istituzione delle scuole e dei corsi compete di regola alle Unità sanitarie locali.

     L'istituzione è autorizzata dall'Assessore regionale per la sanità.

     L'Assessore regionale per la sanità, nel caso di mancata iniziativa da parte delle Unità sanitarie locali, può autorizzare il comune in cui ha sede l'Unità sanitaria locale ad organizzare le scuole e i corsi, avvalendosi delle strutture e del personale dell'Unità sanitaria locale stessa.

 

     Art. 6. (Presentazione delle domande).

     Le Unità sanitarie locali, che intendano istituire scuole o corsi, debbono inoltrare domanda all'Assessore regionale per la sanità, contestualmente alla presentazione del progetto di bilancio, corredandola della seguente documentazione:

     a) la deliberazione adottata dall'organo di gestione competente; b) gli schemi delle norme che disciplinano il funzionamento delle scuole o dei corsi che si intendano istituire;

     c) una relazione sulla disponibilità dei locali e delle attrezzature da destinare allo svolgimento dell'attività didattica, nonché sulle strutture e sui servizi sanitari per la pratica del tirocinio;

     d) elenco e curriculum del personale docente preposto alle singole materie di insegnamento;

     e) la proposta relativa al numero dei corsi da effettuare, in relazione alla capacità delle strutture didattiche;

     f) relazione finanziaria sui corsi proposti in relazione al corrispondente stanziamento di bilancio richiesto;

     g) programma didattico con l'indicazione del numero delle ore di insegnamento teorico e pratico nel triennio e in ciascun anno.

 

     Art. 7. (Ammissione degli studenti).

     Fermo restando il possesso dei requisiti specificatamente previsti dalle leggi dello Stato, l'ammissione degli allievi è subordinata al superamento di un esame volto ad accertare l'idoneità del candidato a seguire proficuamente il corso e ad evidenziare contenuti di cultura generale e di carattere attitudinale e motivazionale.

     L'esame sarà sostenuto davanti ad una commissione, della quale devono in ogni caso far parte, in maggioranza, esperti delle materie previste dal programma di insegnamento e della diagnosi attitudinale.

     L'Assessore regionale per la sanità provvede, entro e non oltre il 15 luglio di ogni anno, alla pubblicazione ed alla affissione di un manifesto pubblico contenente l'elenco delle scuole con la indicazione del numero dei posti autorizzati per le singole qualifiche.

     Gli aspiranti dovranno presentare le domande di ammissione all'Unità sanitaria locale che gestisce la scuola entro il 20 agosto successivo.

     Gli esami di ammissione ai corsi, distinti per qualifica, si svolgeranno in giorni diversi.

     Gli esami di ammissione ai corsi per la stessa qualifica avranno luogo, in un unico giorno, su tutto il territorio della Regione e dovranno concludersi entro il 15 settembre.

     I corsi avranno inizio entro e non oltre il primo ottobre di ogni anno.

 

     Art. 8. (Libretto personale).

     All'atto della prima ammissione ad una scuola o ad un corso di formazione professionale per operatori sanitari non medici, ogni allievo verrà fornito di un « libretto personale » nel quale sarà documentato il suo curriculum formativo.

     Nel « libretto personale » dovranno essere specificati in particolare:

     - il corso o i corsi frequentati, compresi quelli di aggiornamento;

     - notizie sul tirocinio seguito in ciascun corso;

     - i risultati delle prove d'esame sostenute;

     - una valutazione collegiale del corpo docente sulle attitudini professionali dimostrate dallo studente nel corso degli studi.

     Il « libretto personale » viene fornito dall'Assessorato regionale della sanità e deve essere adottato in tutte le scuole della Regione.

 

     Art. 9. (Lavoratori studenti).

     Gli allievi dipendenti dalle Unità sanitarie locali continuano a percepire lo stipendio, gli assegni e le indennità in godimento all'atto dell'ammissione alla scuola e sono tenuti a presentare all'amministrazione dalla quale dipendono idonea certificazione circa l'avvenuta frequenza.

     Il numero degli allievi, per ogni anno scolastico, non può eccedere per ciascun ente il 5 per cento dei posti coperti di organico delle qualifiche interessate.

     Gli allievi di cui al primo comma, per il periodo attinente alla preparazione professionale, sono collocati, a domanda, limitatamente alla durata del corso previsto per il conseguimento di una qualifica, in posizione di comando per perfezionamento professionale; tale periodo è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio e degli aumenti periodici di stipendio.

 

     Art. 10. (Diritto allo studio).

     Nei primi cinque anni di attuazione della presente legge agli allievi che frequentano i corsi di formazione di cui alla presente legge, e che non si trovino nella situazione di cui al primo comma dell'articolo precedente, né siano collocati in posizione di

comando, spetta un assegno di studio di lire 7.500 per ogni giorno di effettiva presenza [2].

     A tutti gli allievi che hanno la propria residenza in luogo diverso da quello dove ha sede l'Unità sanitaria locale che gestisce il corso spetta, a titolo di rimborso spese, una indennità equivalente:

     - per gli allievi aventi la residenza in luogo distante fino a 20 chilometri, al 20 % dell'assegno di cui al primo comma;

     - per gli allievi aventi la residenza in luogo distante fino a 40 chilometri, al 30 % dell'assegno di cui al primo comma;

     - per gli allievi aventi la residenza in luogo distante fino a 60 chilometri, al 50 % dell'assegno di cui al primo comma;

     - per gli allievi aventi la residenza in luogo distante oltre 60 chilometri, al 100 % dell'assegno di cui al primo comma.

     Ai fini della determinazione dell'indennità di cui al comma precedente si tiene conto della distanza esistente fra il luogo di residenza dell'allievo e la più vicina Unità sanitaria locale che gestisce un corso uguale a quello frequentato.

     Per la fruizione dell'assegno e dell'indennità di cui ai commi precedenti si osservano le seguenti modalità:

     a) le domande, in carta semplice, vanno presentate dagli interessati alla direzione delle scuole o dei corsi, che le esamina, entro e non oltre 20 giorni dall'inizio dei rispettivi corsi annuali;

     b) l'Unità sanitaria locale dispone, con provvedimento motivato, circa l'ammissibilità, il pagamento degli assegni e delle indennità.

     Il beneficio dell'assegno di studio può essere, con provvedimento motivato, negato o sospeso quando, su motivata segnalazione delle singole scuole, a causa di assenza prolungata ed ingiustificata, o per gravi motivi disciplinari, l'allievo non risulti meritevole.

     L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a corrispondere altresì agli allievi, occupati da almeno un anno presso le case di cura private, che frequentano le scuole, un assegno di studio, limitatamente alla durata del corso previsto per il conseguimento di una qualifica, pari a lire 5.000 giornaliere a titolo compensativo per il mancato guadagno.

     Gli assegni e le indennità di cui al presente articolo sono corrisposti con periodicità mensile.

     La partecipazione ai corsi di cui alla presente legge è gratuita, e, pertanto, non può essere subordinata al pagamento di tassa di iscrizione o di frequenza.

     Per tutta la durata del corso gli studenti hanno diritto all'uso gratuito dei testi e di ogni altro materiale necessario per lo studio individuale e collettivo e per effettuare il tirocinio pratico.

     Le Unità sanitarie locali che istituiscono le scuole hanno l'obbligo di provvedere all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie contratte in favore degli allievi per la durata del corso.

     Gli allievi che frequentano i corsi hanno il diritto di fruire del servizio di mensa o dei pasti agevolati con le modalità e le condizioni previste per il personale di servizio [3].

 

     Art. 11. (Aggiornamento).

     Al fine di fornire nozioni tecniche di aggiornamento che insegnano nuove tecniche o metodi a chi è già abilitato, l'Assessore regionale per la sanità promuove la istituzione e organizza corsi periodici di aggiornamento presso le scuole autorizzate ai sensi della presente legge.

     I corsi devono svolgersi in maniera tale che, a rotazione, tutto il personale possa partecipare all'aggiornamento nella attività della propria qualifica, con la periodicità ritenuta idonea a garantire l'adeguamento alla evoluzione tecnico-scientifica e funzionale ed, in ogni caso, una volta ogni cinque anni.

     La durata dei corsi non può essere inferiore, durante l'anno, a 50 ore ed il numero massimo dei partecipanti non può eccedere le 30 unità per ciascun corso e complessivamente nell'anno il 20 per cento del personale in servizio presso le singole Unità sanitarie locali.

     Durante l'aggiornamento il personale è considerato in attività di servizio a tutti gli effetti di legge.

     I programmi dei corsi sono stabiliti dall'Assessore regionale per la sanità. Le Unità sanitarie locali e gli Istituti universitari possono avanzare proposte motivate di istituzione di corsi di aggiornamento.

     L'Assessore regionale per la sanità esercita la vigilanza sui corsi di cui ai precedenti comma secondo quanto previsto dall'art. 14 della presente legge.

 

     Art. 12. (Aggiornamento degli insegnanti).

     L'Assessorato regionale della sanità promuove l'aggiornamento periodico dei dirigenti, degli insegnanti e dei monitori delle scuole e dei corsi.

     Lo svolgimento dei corsi può avvenire anche presso sedi diverse da quelle dove i dirigenti, gli insegnanti e i monitori svolgono la loro attività.

     La partecipazione ai corsi di aggiornamento non deve in ogni caso pregiudicare il regolare svolgimento dei programmi o causare pregiudizievoli sospensioni nell'iter formativo degli allievi.

 

     Art. 13. (Preparazione e aggiornamento del volontariato).

     Al fine di provvedere alla preparazione ed all'aggiornamento di personale che intende prestare o presti servizio volontario presso enti o associazioni per il trasporto ed il soccorso di infermi presso servizi per i quali le leggi regionali prevedono il volontariato, la Regione promuove la organizzazione di appositi corsi di preparazione e di aggiornamento.

 

     Art. 14. (Vigilanza).

     L'Assessore regionale per la sanità coordina e ispeziona le scuole ed i corsi di formazione e di aggiornamento.

     L'Assessore regionale per la sanità può sospendere l'autorizzazione per accertate irregolarità o gravi carenze organizzative e didattiche; revoca l'autorizzazione qualora vengano meno le condizioni essenziali che ne avevano motivato il rilascio.

 

     Art. 15. (Educazione sanitaria).

     Ai fini di sensibilizzare l'opinione pubblica e di favorire un atteggiamento positivo per la difesa e la promozione della salute individuale e collettiva, con particolare riferimento al ruolo della prevenzione quale momento preminente dell'intervento sanitario- assistenziale, l'Assessore regionale per la sanità promuove campagne, giornate, seminari di studi, trasmissioni televisive e radiofoniche, nonché stampa divulgativa, per l'educazione sanitaria della popolazione, anche attraverso gli operatori sanitari e gli insegnanti delle scuole pubbliche.

 

     Art. 16. (Norme transitorie e finali).

     Nella prima applicazione della presente legge l'Assessore regionale per la sanità, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, predispone un piano quinquennale per la formazione del personale sanitario non medico, contenente:

     a) gli indirizzi generali e le direttive riguardanti la formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento del personale;

     b) il numero ed il tipo delle scuole e dei corsi già autorizzati;

     c) il numero ed il tipo delle nuove scuole e corsi da istituire; d) il numero ed il tipo dei corsi di aggiornamento del personale sanitario non medico già operante nelle strutture ospedaliere ed extra ospedaliere;

     e) le iniziative di aggiornamento e di qualificazione del personale adibito a funzioni didattiche;

     f) i criteri di composizione delle commissioni ed i criteri di esame;

     g) i criteri di commisurazione delle spese di carattere generale, il cui ammontare è calcolato in base al parametro ora-corso ed i criteri di commisurazione delle spese per consumi, il cui ammontare è calcolato in base al parametro quota-ora-allievo.

     Entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno l'Assessore regionale per la sanità, sentita la competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale, predispone un piano annuale contenente le previsioni operative per l'anno scolastico a venire.

     Nello stabilire il numero delle scuole e dei corsi di cui alle lett. b e c del comma precedente si terrà conto del fabbisogno di personale sanitario non medico, distinto per aree sanitarie, e, tenuto conto delle capacità delle strutture didattiche, sarà indicato il numero minimo e massimo degli allievi da ammettere ai singoli corsi.

     Il piano dovrà altresì prevedere il collegamento tra ospedale e strutture extra ospedaliere, al fine di consentire una formazione infermieristica idonea allo svolgimento di compiti di medicina preventiva, curativa, riabilitativa e di assistenza domiciliare.

 

     Art. 17.

     L'Assessorato regionale della sanità è autorizzato a concedere alle Università autorizzate ad istituire le scuole ed i corsi, contributi sulle spese di carattere generale e contributi sulle spese per consumi, commisurati ai criteri di cui alla lett. 9 dell'art. 16.

 

     Art. 18.

     Sino all'entrata in vigore della programmazione socio-sanitaria regionale ed all'istituzione delle Unità sanitarie locali:

     - ogni indicazione ed ogni adempimento demandato dalle norme della presente legge alle Unità sanitarie locali, si intende riferito agli enti ospedalieri ed alle Università;

     - le selezioni avverranno presso gli enti ospedalieri o gli Istituti universitari che organizzano e gestiscono i corsi stessi;

     - la prescrizione di cui al primo comma dell'art. 9 si applica ai dipendenti da enti ospedalieri e da altri enti ed istituti sanitari pubblici.

 

     Art. 19.

     Il personale sanitario non medico in servizio da almeno due anni presso enti ospedalieri ed enti ed istituti sanitari pubblici in qualità di infermiere generico, purché in possesso del livello di istruzione previsto dall'accordo europeo sull'istruzione e formazione delle infermiere adottato a Strasburgo il 25 ottobre 1967 e ratificato con la L. 15 novembre 1973, n. 795, può essere ammesso all'esame di passaggio dal primo al secondo anno di corso delle scuole per infermieri professionali [4].

 

     Art. 20.

     Per l'anno 1978, i termini previsti agli artt. 7 e 16 della presente legge si intendono prorogati di sessanta giorni.

 

     Art. 21.

     Le disposizioni contenute nella presente legge trovano applicazione anche nei confronti delle scuole già istituite e per i corsi già funzionanti, con decorrenza dall'1 ottobre 1978.

 

     Art. 22.

     La legge regionale 20 aprile 1976, n. 42, è abrogata.

 

     Art. 23.

     Per il quinquennio 1978-82 è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni di cui lire 250 milioni per le finalità degli artt. 1, 12 e 13 e lire 150 milioni per le finalità di cui agli artt. 4, terzo comma, 8 e 15.

     All'onere di lire 80 milioni a carico dell'esercizio 1978 si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

     Agli oneri a carico degli esercizi successivi che troveranno riscontro nel bilancio pluriennale della Regione si provvederà con parte del gettito delle entrate regionali.

 

     Art. 24.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 

 


[1] V. art. 23 L.R. 18 agosto 1978, n. 37.

[2] Comma modificato con art. 1 L.R. 6 gennaio 1981, n. 7. V., anche, artt. 2 e 4 stessa legge. V., altresì, art. 5 L.R. 13 giugno 1984, n. 40.

[3] Comma aggiunto con art. 1 L.R. 6 gennaio 1981, n. 7. V., anche, artt. 2 e 4 stessa legge e L.R. 26 luglio 1985, n. 32.

[4] V. art. 19 L.R. 28 aprile 1981, n. 76.