§ 2.2.32 - L.R. 23 dicembre 1985, n. 52.
Disposizioni transitorie per la gestione e nuove norme per i controlli sugli atti delle unità sanitarie locali. Normativa concorsuale e trasferimenti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.2 istituzione e disciplina delle u.s.l.
Data:23/12/1985
Numero:52


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      Le deliberazioni concernenti bilanci preventivi, conti consuntivi, piante organiche e relative modifiche, contrastanti, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 12 agosto 1980, n. 87, con il piano [...]
Art. 6.      L'art. 38 della L.R. 18 aprile 1981, n. 69 è sostituito con il seguente:
Art. 7.      Salvo quanto previsto dalla legislazione regionale per i compiti del collegio dei revisori dell'unità sanitaria locale, lo stesso esercita altresì ogni altro compito ed attività previsti dalla [...]
Art. 8.      I collegi dei revisori delle unità sanitarie locali devono essere rinnovati in conformità delle disposizioni della presente legge entro trenta giorni dalla relativa entrata in vigore.
Art. 9.      In attesa della riforma istituzionale delle unità sanitarie locali, ferme restando, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 2 e 3 della L.R. 6 gennaio 1981, n. 6 è istituito presso [...]
Art. 10.      Il sindaco, ferme restando le sue attribuzioni di autorità sanitaria locale quali previste dalla legislazione vigente, con propria determinazione, nonché il consiglio comunale, con delibera [...]
Art. 11.      Per la nomina dei componenti dei comitati di gestione e dei collegi dei revisori previsti dalla presente legge non si applicano le disposizioni della L.R. 20 aprile 1976, n. 35 e successive [...]
Art. 12.      Nelle more della disciplina, su base regionale, dei concorsi di ammissione all impiego nelle unità sanitarie locali, le disposizioni della L. 20 maggio 1985, n. 207 si applicano nel territorio [...]
Art. 13.      Le unità sanitarie locali indicono ed espletano i concorsi di ammissione all'impiego previsti dall'art. 9 della L. 20 maggio 1985, n. 207, relativamente ai posti delle posizioni funzionali [...]
Art. 14.      Limitatamente ai posti vacanti nelle piante organiche delle unità sanitarie locali relative al personale del ruolo sanitario, tabella I, quadro 2° - profilo professionale: operatori [...]
Art. 15.      L'Assessore regionale per la sanità indice annualmente la selezione per tutti i posti vacanti nelle unità sanitarie locali di ciascuna provincia, dalle stesse individuati, relativi alle [...]
Art. 16.      Le selezioni previste dall'articolo precedente sono espletate con le modalità di cui al presente articolo.
Art. 17.      Per l'attuazione delle disposizioni della presente legge concernenti l'espletamento dei concorsi organizzati dall'Assessorato regionale della sanità, è istituito presso lo stesso Assessorato, [...]
Art. 18.      I concorsi previsti dall'art. 1 della L.R. 13 dicembre 1983, n. 121, concernenti posti per i quali non sussistono i presupposti di applicabilità della L. 20 maggio 1985, n. 207, devono essere [...]
Art. 19.      Ai fini dell'applicazione del comma 15 dell'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, per posti che si renderanno vacanti devono intendersi tutti i posti comunque vacanti e disponibili. Non [...]
Art. 20.      Fino all'emanazione della legge istitutiva dell'albo professionale degli psicologi e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei [...]
Art. 21.      Tutte le procedure relative agli inquadramenti straordinari di cui agli artt. 1 e 2 della L. 20 maggio 1985, n. 207, devono essere definite entro il 31 gennaio 1986. I conseguenti provvedimenti [...]


§ 2.2.32 - L.R. 23 dicembre 1985, n. 52.

Disposizioni transitorie per la gestione e nuove norme per i controlli sugli atti delle unità sanitarie locali. Normativa concorsuale e trasferimenti del personale.

(G.U.R. 28 dicembre 1985, n. 58).

 

 

TITOLO I

GESTIONE E CONTROLLI

 

Art. 1.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 2.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 3.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 4.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 5.

     Le deliberazioni concernenti bilanci preventivi, conti consuntivi, piante organiche e relative modifiche, contrastanti, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 12 agosto 1980, n. 87, con il piano sanitario regionale nonché ogni altra deliberazione per la quale non sia indicata idonea copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49 della L. 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche, sono nulle di diritto, salva la responsabilità solidale di coloro che hanno adottato l'atto, del collegio dei revisori e di chiunque abbia concorso a darne eventuale attuazione.

 

     Art. 6.

     L'art. 38 della L.R. 18 aprile 1981, n. 69 è sostituito con il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7.

     Salvo quanto previsto dalla legislazione regionale per i compiti del collegio dei revisori dell'unità sanitaria locale, lo stesso esercita altresì ogni altro compito ed attività previsti dalla legislazione statale.

     Al collegio dei revisori è trasmessa copia di ogni delibera comportante spesa. Il collegio dei revisori può sottoporre al competente organo di controllo eventuali osservazioni sulle delibere suindicate.

 

     Art. 8.

     I collegi dei revisori delle unità sanitarie locali devono essere rinnovati in conformità delle disposizioni della presente legge entro trenta giorni dalla relativa entrata in vigore.

 

     Art. 9.

     In attesa della riforma istituzionale delle unità sanitarie locali, ferme restando, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 2 e 3 della L.R. 6 gennaio 1981, n. 6 è istituito presso ciascuna unità sanitaria locale il comitato di direzione, composto dal coordinatore amministrativo e dal coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale.

     Il comitato di direzione cura il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal comitato di gestione, tra l'altro, eseguendo le deliberazioni adottate dallo stesso comitato e sovraintendendo, nel rispetto dell'autonomia tecnico-gestionale dei servizi, all'attività dell'unità sanitaria locale in conformità delle direttive del comitato di gestione.

     Il comitato di direzione può altresì deliberare l'acquisto di beni mobili ed attrezzature, nonché spese per riparazioni urgenti e manutenzione di attrezzature, allorché tali provvedimenti si rendano indispensabili e non possano essere rinviati senza pregiudizio per la continuità e l'efficienza dei servizi, e purché in ogni caso non si tratti di spesa eccedente i cento milioni.

     I provvedimenti adottati dal comitato di direzione ai sensi del precedente comma sono soggetti a ratifica del comitato di gestione, ai quale devono essere sottoposti nella prima seduta successiva alla relativa adozione. In ogni caso, gli stessi provvedimenti perdono efficacia se non sono ratificati entro trenta giorni dalla relativa adozione, restando salvi, in caso di mancata ratifica, gli effetti dell'atto già prodottisi.

     Gli atti del comitato di direzione sono emanati a firma di entrambi i coordinatori.

 

     Art. 10.

     Il sindaco, ferme restando le sue attribuzioni di autorità sanitaria locale quali previste dalla legislazione vigente, con propria determinazione, nonché il consiglio comunale, con delibera approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, per motivate esigenze concernenti la tutela della salute dei cittadini, in relazione ai livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione erogate dall'unità sanitaria locale territorialmente competente, possono richiedere all'unità sanitaria locale l'emanazione di specifici provvedimenti.

     Gli organi dell'unità sanitaria locale sono tenuti ad assumere le proprie determinazioni entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta, dandone apposita comunicazione, rispettivamente, al sindaco o al consiglio comunale. Qualora decidano per il non accoglimento della richiesta, sono tenuti a motivare adeguatamente la determinazione.

     Il presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale periodicamente, e comunque almeno ogni trimestre, trasmette ai Comuni compresi nel relativo ambito territoriale una relazione sulla gestione dei servizi sanitari interessanti la circoscrizione di ciascun Comune.

 

     Art. 11.

     Per la nomina dei componenti dei comitati di gestione e dei collegi dei revisori previsti dalla presente legge non si applicano le disposizioni della L.R. 20 aprile 1976, n. 35 e successive modifiche.

 

 

TITOLO II

CONCORSI E TRASFERIMENTI

 

     Art. 12.

     Nelle more della disciplina, su base regionale, dei concorsi di ammissione all impiego nelle unità sanitarie locali, le disposizioni della L. 20 maggio 1985, n. 207 si applicano nel territorio della Regione con le modificazioni ed integrazioni di cui agli articoli seguenti.

 

     Art. 13.

     Le unità sanitarie locali indicono ed espletano i concorsi di ammissione all'impiego previsti dall'art. 9 della L. 20 maggio 1985, n. 207, relativamente ai posti delle posizioni funzionali comprese nelle tabelle di cui all'allegato 1 al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, con esclusione delle assunzioni previste all'art. 15.

     Le unità sanitarie locali sono tenute ad indire i concorsi entro i trenta giorni successivi alla data di ricezione dell'autorizzazione di cui al primo comma dell'art. 9 della L. 20 maggio 1985, n. 207, dell'Assessore regionale per la sanità.

     I concorsi di cui alla presente legge devono essere definiti entro 180 giorni dalla data di inizio delle prove di esame. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Assessore regionale per la sanità interviene per accertare i motivi del ritardo, adottando ogni idonea iniziativa prevista dalla legislazione vigente.

     Per le procedure e le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al presente articolo, si osservano, salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali.

     La rappresentanza del Ministero della sanità è prescritta esclusivamente nelle commissioni esaminatrici dei concorsi alle posizioni funzionali apicali del personale laureato.

     Il presidente ed i componenti del comitato di gestione possono svolgere le funzioni di presidente per non più di un quinto delle commissioni esaminatrici istituite presso ciascuna unità sanitaria locale.

     La data di svolgimento delle prove di concorso scritte o pratiche per ciascuna categoria di personale di ogni posizione funzionale è fissata dall'Assessore regionale per la sanità, sentita la competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, con un calendario-programma da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione ed al quale le unità sanitarie locali sono tenute a dare la massima pubblicizzazione.

     I vincitori dei concorsi di ammissione all'impiego di cui alla presente legge non possono chiedere trasferimenti per un periodo di anni tre dalla nomina.

 

     Art. 14.

     Limitatamente ai posti vacanti nelle piante organiche delle unità sanitarie locali relative al personale del ruolo sanitario, tabella I, quadro 2° - profilo professionale: operatori professionali di seconda categoria, l'Assessore regionale per la sanità è tenuto a non rilasciare autorizzazioni, ove richieste, all'espletamento delle prove di selezione e a disporre, altresì, che le unità sanitarie locali interessate provvedano alla loro trasformazione entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Assessore regionale per la sanità, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, provvede alla soppressione dei posti vacanti non trasformati.

 

     Art. 15.

     L'Assessore regionale per la sanità indice annualmente la selezione per tutti i posti vacanti nelle unità sanitarie locali di ciascuna provincia, dalle stesse individuati, relativi alle categorie di personale appresso indicato:

Ruolo Sanitario:

     - Tabella N - quadro 2° - profilo professionale: operatori professionali di II categoria.

Ruolo tecnico:

     - Tabella F - profilo professionale: operatori tecnici;

     - Tabella G - profilo professionale: agenti tecnici.

Ruolo amministrativo:

     - Tabella C - profilo professionale: coadiutori amministrativi;

     - Tabella D - profilo professionale: commessi.

     Ai fini del presente articolo le unità sanitarie locali comprese in più province si considerano appartenenti alla provincia nella cui circoscrizione è compresa la sede dell'unità sanitaria locale.

     I bandi di selezione di cui al presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione. Le unità sanitarie locali assicurano la massima diffusione dei bandi e provvedono a notificarli agli enti cui compete per legge il collocamento obbligatorio.

     Le domande di ammissione ai concorsi sono presentate all'Assessorato regionale della sanità. Nella domanda i candidati indicano i titoli ed i requisiti richiesti, compresa l'eventuale idoneità fisica e sono ammessi alle prove con riserva di accertamento degli stessi e del rispetto dei termini di presentazione della domanda previsti dal bando di concorso al momento dell'approvazione della graduatoria.

     All'atto della presentazione alle prove di esame ciascun candidato produce idoneo documento di identità, corredato di dichiarazione resa ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che lo stesso ha presentato domanda nei termini previsti dal relativo bando.

     Le vigenti disposizioni di legge relative ai rapporti tra i componenti delle commissioni giudicatrici ed i candidati si applicano nella fase successiva all'espletamento delle prove a mezzo di quiz selettivi.

     Le commissioni giudicatrici delle selezioni sono nominate con decreti dell'Assessore regionale per la sanità e sono così composte:

     - un dirigente o equiparato dell'Amministrazione regionale, scelto dall'Assessore regionale per la sanità di concerto con l'Assessore regionale alla Presidenza, con funzione di presidente;

     - due dipendenti di ruolo del profilo professionale cui si riferisce la selezione, scelti mediante sorteggio dal medico provinciale competente per territorio fra i dipendenti delle unità sanitarie locali interessate al concorso;

     - un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative [1].

     Il rappresentante sindacale, quando non si registra l'accordo tra le organizzazioni, è sorteggiato tra i designati dalle organizzazioni stesse. In mancanza di designazione entro il termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta del presidente del comitato di gestione, la commissione esaminatrice è validamente costituita prescindendo dalla presenza del rappresentante delle organizzazioni sindacali [2].

     In attesa dell'istituzione del ruolo nominativo regionale, i dipendenti sono scelti fra il personale delle piante organiche provvisorie delle unità sanitarie locali interessate al concorso;

     - sei esperti eletti dall'assemblea dei componenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali con sede nella stessa provincia; ciascun componente vota per un solo nominativo. L'assemblea è convocata e presieduta dall'Assessore regionale per la sanità o da un suo delegato.

     Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione regionale o delle unità sanitarie locali della provincia interessata.

     La data ed il luogo di svolgimento delle prove di esame di ciascuna selezione, che deve avere inizio contestualmente in tutte le province, sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale per la sanità.

     La graduatoria provinciale dei concorrenti dichiarati idonei è approvata dall'Assessore regionale per la sanità e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

     L'Assessore regionale per la sanità, in relazione all'ordine della graduatoria stessa ed alle unità sanitarie locali della provincia per la quale i candidati hanno dichiarato di concorrere nella domanda di ammissione al concorso, comunica i nomi dei vincitori alle unità sanitarie locali.

     Oltre ai compiti previsti dal decreto del Ministro per la sanità 30 gennaio 1982, il segretario provvede, secondo le disposizioni impartite dal presidente della commissione, ad ogni altro adempimento utile ad assicurare il corretto e tempestivo svolgimento dei lavori della commissione. In particolare, provvede, in conformità delle decisioni assunte dalla commissione, alla predisposizione dei locali per le sedi di esame ed al reperimento delle attrezzature e del materiale eventualmente necessari, che le unità sanitarie locali devono mettere a disposizione.

     Col provvedimento di nomina della commissione esaminatrice sono individuate tra le unità sanitarie locali della provincia interessata al concorso quelle tenute a fornire i supporti necessari allo svolgimento delle prove concorsuali e che devono provvedere a tutte le spese relative. Analogamente si provvede anche nei casi di nomina di sottocommissioni ai sensi dell'art. 6, settimo comma, del D.M. 30 gennaio 1982.

     Le unità sanitarie locali individuate devono istituire apposite contabilità speciali, garantendo, al fine di dare corso sollecitamente all'esecuzione delle predette spese di natura operativa, la costituzione dei fondi occorrenti a favore di propri funzionari secondo le disposizioni contenute nell'art. 32 della L.R. 18 aprile 1981, n. 69.

     Per le categorie di personale relative alle tabelle indicate nel primo comma, per le quali la L. 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni ed integrazioni prevede l'idoneità in procedure concorsuali quale requisito per ottenere l'assunzione in base a precedenza su tutti i candidati idonei, si procederà come previsto nei commi successivi.

     Le unità sanitarie locali indicheranno all'Assessore regionale per la sanità il numero dei posti da riservare agli aventi diritto ai sensi della L. 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Dopo l'approvazione della graduatoria finale i candidati idonei aventi titolo alla riserva sono dichiarati vincitori ed assegnati con precedenza sugli altri, e sulla base delle preferenze espresse, secondo l'ordine di graduatoria, nei posti riservati che risultano vacanti nelle diverse unità sanitarie locali.

     I sorteggi dei componenti le commissioni esaminatrici di cui al presente articolo sono pubblici ed effettuati, a pena di nullità, a mezzo di strumenti meccanici di prelievo dall'urna.

     Per le procedure e le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al presente articolo, si osservano, salvo quanto previsto dalla presente legge, le disposizioni del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali.

 

     Art. 16.

     Le selezioni previste dall'articolo precedente sono espletate con le modalità di cui al presente articolo.

     Per i profili professionali di operatore professionale di seconda categoria, di operatore tecnico, di agente tecnico e di coadiutore amministrativo, la selezione ha luogo mediante:

     - l'espletamento di una prova preliminare selettiva a mezzo di quiz bilanciati, da attuare con la collaborazione di enti o istituti specializzati, volta ad accertare i requisiti culturali e specifici necessari all'espletamento delle mansioni relative ai posti messi a concorso. Il risultato conseguito nella prova preliminare sarà altresì oggetto di specifica valutazione;

     - una prova scritta o pratica;

     - la valutazione di titoli.

     La commissione esaminatrice dispone di 100 punti così ripartiti:

     - 30 punti per la valutazione dei risultati della prova preliminare a mezzo di quiz;

     - 40 punti per la prova scritta o pratica;

     - 30 punti per i titoli.

     Per il profilo professionale di commesso, la selezione si attua mediante la valutazione delle seguenti categorie di titoli:

     - titoli di studio;

     - carichi familiari;

     - stato di disoccupazione;

     - altri titoli previsti dalla legislazione vigente.

     La commissione giudicatrice dispone di 100 punti così ripartiti:

     - 40 punti per i titoli di studio;

     - 20 punti per i carichi familiari, attribuiti in ragione di punti 2 per ogni familiare a carico;

     - 10 punti per lo stato di disoccupazione, attribuiti in ragione di punti 1 per ogni semestre intero di disoccupazione;

     - 30 punti per gli altri titoli previsti dalla legislazione vigente.

     Ai fini del presente articolo non si valutano i titoli di studio superiori a quello richiesto per l'ammissione alla selezione.

 

     Art. 17.

     Per l'attuazione delle disposizioni della presente legge concernenti l'espletamento dei concorsi organizzati dall'Assessorato regionale della sanità, è istituito presso lo stesso Assessorato, nell'ambito della direzione regionale «Assistenza sanitaria ed ospedaliera - Igiene pubblica», un apposito ufficio con la seguente dotazione organica:

     - n. 3 dirigenti amministrativi in possesso di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche;

     - n. 3 assistenti amministrativi, in possesso di diploma di scuola media di secondo grado;

     - n. 2 operatori archivisti;

     - n. 2 dattilografi.

     Il Presidente della Regione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede all'assegnazione del personale, dei mezzi e di quant'altro necessario per il funzionamento del predetto ufficio.

 

     Art. 18.

     I concorsi previsti dall'art. 1 della L.R. 13 dicembre 1983, n. 121, concernenti posti per i quali non sussistono i presupposti di applicabilità della L. 20 maggio 1985, n. 207, devono essere iniziati dalle unità sanitarie locali, in conformità delle previsioni del citato art. 1, entro il 28 febbraio 1986 ed ultimati entro i successivi 180 giorni. Trascorsi infruttuosamente tali termini si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 13.

     Le graduatorie dei concorsi suindicati rimangono valide per un biennio dalla data di approvazione, ai fini della loro utilizzazione secondo le disposizioni dei commi quindicesimo, sedicesimo, diciassettesimo, diciottesimo e diciannovesimo dell'art. 9 della L. 20 maggio 1985, n. 207.

 

     Art. 19.

     Ai fini dell'applicazione del comma 15 dell'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, per posti che si renderanno vacanti devono intendersi tutti i posti comunque vacanti e disponibili. Non si considerano disponibili i posti per la cui copertura hanno avuto inizio le procedure concorsuali o di mobilità (X).

     Il conferimento degli incarichi per la temporanea copertura di posti vacanti di cui al comma 17 dell'art. 9 della L. 20 maggio 1985, n. 207 è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Assessore regionale per la sanità.

     Ai fini del conferimento degli incarichi di cui all'art. 9 della L. 20 maggio 1985, n. 207, attinenti a posti di assistente medico nelle discipline di radiologia, anestesia e medicina nucleare, è comunque richiesta la specializzazione nella relativa disciplina, la libera docenza o un servizio continuativo nella disciplina medesima per almeno un anno. In mancanza di candidati idonei in possesso dei predetti requisiti specifici, l'incarico è conferito, fermi restando i requisiti di cui al presente articolo, secondo le disposizioni contenute nell'art. 2 della L.R. 13 dicembre 1983, n. 121 e successive integrazioni e modifiche.

 

     Art. 20.

     Fino all'emanazione della legge istitutiva dell'albo professionale degli psicologi e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei concorsi pubblici del profilo professionale degli psicologi è utile come requisito specifico d'ammissione oltre al diploma di laurea in psicologia anche il diploma di laurea in altra disciplina, con l'aggiunta del diploma universitario di specializzazione in psicologia.

 

     Art. 21.

     Tutte le procedure relative agli inquadramenti straordinari di cui agli artt. 1 e 2 della L. 20 maggio 1985, n. 207, devono essere definite entro il 31 gennaio 1986. I conseguenti provvedimenti di inquadramento dovranno essere comunicati all'Assessorato regionale della sanità entro i successivi otto giorni.

     I trasferimenti di cui all'art. 10 della citata L. 20 maggio 1985, n. 207 devono essere autorizzati dall'Assessore regionale per la sanità.

     Nell'ipotesi di più aspiranti al trasferimento per il medesimo posto il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale dovrà provvedere mediante selezione per titoli da valutare con i criteri fissati nel decreto ministeriale 30 gennaio 1982 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 


[3] Articolo abrogato con art. 12 L.R. 22 aprile 1986, n. 20.

[3] Articolo abrogato con art. 12 L.R. 22 aprile 1986, n. 20.

[3] Articolo abrogato con art. 12 L.R. 22 aprile 1986, n. 20.

[5] Articolo abrogato con art. 31 L.R. 3 dicembre 1991, n. 44.

[1] Alinea aggiunto con art. 11 L.R. 22 aprile 1986, n. 20.

[2] Comma aggiunto con art. 11 L.R. 22 aprile 1986, n. 20.