§ 1.4.58 - L.R. 8 febbraio 1969, n. 1.
Istituzione dei ruoli organici dell'Assessorato regionale dello sviluppo economico.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:08/02/1969
Numero:1


Sommario
Art. 1.      Sono istituiti i ruoli organici del personale dell'Assessorato regionale per lo sviluppo economico in conformità alla allegata tabella P), che segue la tabella O) annessa alla legge regionale 13 [...]
Art. 2.      Nella prima applicazione della presente legge, alla copertura dei posti dell'organico di ciascuna qualifica delle carriere direttiva e di concetto, nei limiti previsti dalla tabella P-1), si [...]
Art. 3.      I concorsi previsti nell'articolo precedente, per le carriere direttive e per quelle di concetto, sia per i ruoli amministrativi che per i ruoli tecnici, sono distinti in due categorie: per [...]
Art. 4.      Le Commissioni di esame sono presiedute dal Direttore regionale dell'Assessorato dello sviluppo economico e saranno composte:
Art. 5.      Nei limiti previsti dalla tabella P 1), l'inquadramento nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli delle carriere esecutiva ed ausiliaria ha luogo, per il personale in servizio da almeno un anno [...]
Art. 6.      Fino al riordinamento delle carriere, per sopperire ad esigenze temporanee di personale dei gradi iniziali, entro il limite della tabella P), dopo la copertura dei posti della tabella P-1), si [...]
Art. 7.      I posti rimasti vacanti nelle amministrazioni di provenienza per effetto dell'inquadramento di cui all'art. 2 sono considerati indisponibili nelle qualifiche iniziali.
Art. 8.      Per l'attuazione della presente legge si applicano le norme di cui alla legge regionale 17 settembre 1964, numero 19.
Art. 9.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 1.4.58 - L.R. 8 febbraio 1969, n. 1.

Istituzione dei ruoli organici dell'Assessorato regionale dello sviluppo economico. [1]

(G.U.R. 15 febbraio 1969, n. 7).

 

Art. 1.

     Sono istituiti i ruoli organici del personale dell'Assessorato regionale per lo sviluppo economico in conformità alla allegata tabella P), che segue la tabella O) annessa alla legge regionale 13 aprile 1959, n. 15.

 

     Art. 2.

     Nella prima applicazione della presente legge, alla copertura dei posti dell'organico di ciascuna qualifica delle carriere direttiva e di concetto, nei limiti previsti dalla tabella P-1), si procede mediante concorsi per esami da effettuarsi tra i dipendenti dell'Amministrazione regionale.

     Al concorso possono partecipare i dipendenti regionali aventi qualifica corrispondente a quella per la quale si concorre. Possono partecipare, altresì, i dipendenti regionali che abbiano la qualifica immediatamente inferiore, con un'anzianità nella qualifica, pari a metà di quella prescritta.

     Il personale delle carriere miste, fornito del titolo di studio richiesto dalle norme vigenti e che abbia conseguito la qualifica di ispettore o equiparato, può partecipare al concorso per la corrispondente qualifica nella carriera direttiva. Il personale delle carriere di concetto, se fornito di laurea, può partecipare al concorso per la qualifica iniziale delle carriere direttive.

     Il personale della carriera esecutiva, fornito del titolo di studio richiesto dalle norme vigenti, può partecipare ai concorsi, per le qualifiche iniziali delle carriere di concetto.

     Il personale ausiliario, fornito del titolo di studio richiesto dalle norme vigenti, può partecipare al concorso per la qualifica iniziale della carriera esecutiva.

     Ai concorsi per le qualifiche iniziali possono partecipare anche i dipendenti degli enti di diritto pubblico istituiti con legge regionale.

 

     Art. 3.

     I concorsi previsti nell'articolo precedente, per le carriere direttive e per quelle di concetto, sia per i ruoli amministrativi che per i ruoli tecnici, sono distinti in due categorie: per l'inquadramento nella qualifica corrispondente a quella ricoperta e per l'inquadramento nella qualifica superiore Essi constano di due prove scritte e di una orale vertenti sulla programmazione economica e la pianificazione urbanistica.

     Per l'inquadramento alla qualifica superiore la prova orale, oltre che sulle materie delle prove scritte, comprenderà:

     a) il diritto amministrativo e costituzionale, il diritto civile, la economia politica, la scienza delle finanze e la statistica per il ruolo amministrativo della carriera direttiva;

     b) la legislazione sulla programmazione economica e l'urbanistica, per il ruolo tecnico della carriera direttiva;

     c) elementi di diritto amministrativo e costituzionale e di statistica, per il ruolo amministrativo della carriera di concetto;

     d) elementi di statistica e legislazione urbanistica, per il ruolo tecnico della carriera di concetto.

     I programmi di esami, differenziati per le varie carriere e per i diversi ruoli, saranno stabiliti nei bandi di concorso. I relativi decreti saranno emanati dall'Assessore per lo sviluppo economico previo parere del Consiglio di amministrazione e saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

 

     Art. 4.

     Le Commissioni di esame sono presiedute dal Direttore regionale dell'Assessorato dello sviluppo economico e saranno composte:

     a) da due docenti universitari rispettivamente di diritto pubblico e di materie economiche, nonché da un docente universitario in urbanistica e da un ispettore regionale, per le carriere direttive;

     b) da un docente universitario di diritto pubblico e da un funzionario regionale di qualifica non inferiore a ispettore centrale o equiparata, per le carriere di concetto.

     Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da funzionari dei ruoli dell'Amministrazione regionale non partecipanti ai concorsi.

 

     Art. 5.

     Nei limiti previsti dalla tabella P 1), l'inquadramento nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli delle carriere esecutiva ed ausiliaria ha luogo, per il personale in servizio da almeno un anno presso l'Assessorato dello sviluppo economico, mediante opzione da esercitarsi nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Alla copertura dei posti rimasti vacanti dopo l'inquadramento di cui al precedente comma si provvederà mediante trasferimento di personale da altri assessorati con decisione del Consiglio di amministrazione.

 

     Art. 6.

     Fino al riordinamento delle carriere, per sopperire ad esigenze temporanee di personale dei gradi iniziali, entro il limite della tabella P), dopo la copertura dei posti della tabella P-1), si provvede ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28.

 

     Art. 7.

     I posti rimasti vacanti nelle amministrazioni di provenienza per effetto dell'inquadramento di cui all'art. 2 sono considerati indisponibili nelle qualifiche iniziali.

 

     Art. 8.

     Per l'attuazione della presente legge si applicano le norme di cui alla legge regionale 17 settembre 1964, numero 19.

 

     Art. 9.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

     Tabella.

     (Omissis)

 

 


[1] Vedi ora le LL.RR. 23 marzo 1971, n. 7; 29 dicembre 1980, n. 145; 29 ottobre 1985, n. 41, ed il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70.