§ 3.18.7 - L.R. 8 agosto 1960, n. 35.
Istituzione del Corpo regionale delle miniere.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 enti economici regionali
Data:08/08/1960
Numero:35


Sommario
Art. 1.      Alle dipendenze dell'Assessorato regionale della industria e del commercio è istituito il Corpo regionale delle miniere, al quale sono affidati, nel territorio della Regione, i servizi [...]
Art. 2.      Spettano al Corpo regionale delle miniere, in ordine al servizio minerario, i seguenti compiti:
Art. 3.      In ordine al servizio geologico e geofisico spettano, altresì, al Corpo regionale delle miniere, i seguenti compiti:
Art. 4. 
Art. 5.      La competenza territoriale di ciascuno dei tre distretti di cui all'articolo precedente, viene fissata nella maniera seguente:
Art. 6. 
Art. 7.      Nei limiti dell'organico di cui alla tabella prevista dal precedente art. 6 la ripartizione ed assegnazione del personale è disposta, in relazione all importanza ed alle necessità di ciascun [...]
Art. 8.      Gli ingegneri aggiunti sono assunti mediante concorsi pubblici per esami, ai quali sono ammessi i laureati in ingegneria mineraria, civile, industriale nelle facoltà di ingegneria e nei [...]
Art. 9.      I vice periti del ruolo del servizio minerario e del ruolo del servizio geologico e geofisico sono assunti con concorsi pubblici per esami, da bandirsi separatamente per ciascuno dei ruoli, ai [...]
Art. 10.      Gli aiuti-assistenti sono assunti mediante concorsi pubblici per esami, ai quali sono ammessi coloro che sono in possesso di diploma di licenza di scuola media inferiore o di scuola tecnica o di [...]
Art. 11.      I pubblici concorsi di cui ai precedenti artt. 8, 9 e 10 devono essere banditi entro il termine di un anno dalla pubblicazione della legge.
Art. 12. 
Art. 13.      (Omissis)
Art. 14.      (Omissis)
Art. 15.      E' consentito che i funzionari dei ruoli tecnici del Corpo regionale delle miniere, compatibilmente con le esigenze di ufficio e previa autorizzazione dell'Assessore per l'industria ed il [...]
Art. 16.      Il Corpo regionale delle miniere può avvalersi dell'opera tecnica di funzionari del Corpo statale delle miniere in posizione di comando, per periodi di tempo non superiori a tre anni per ciascun [...]
Art. 17.      Nella prima attuazione della presente legge, i posti dei ruoli organici del Corpo regionale delle miniere sono ricoperti con il personale del Corpo delle miniere in servizio presso il distretto [...]
Art. 18.      Effettuato l'inquadramento del personale di cui al precedente articolo, i posti di ispettore generale, di geologo capo e di geofisico capo, che non siano coperti, possono essere conferiti [...]
Art. 19.      E' facoltà dell'Amministrazione di coprire i posti corrispondenti alla qualifica non inferiore a quella di ingegnere, dei ruoli tecnici del Corpo regionale delle miniere, rimasti vacanti dopo [...]
Art. 20.      Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, previsti in lire venti milioni per il corrente esercizio finanziario, si fa fronte, nello stesso esercizio, con le [...]


§ 3.18.7 - L.R. 8 agosto 1960, n. 35.

Istituzione del Corpo regionale delle miniere.

(G.U.R. 10 agosto 1960, n. 33).

 

Art. 1.

     Alle dipendenze dell'Assessorato regionale della industria e del commercio è istituito il Corpo regionale delle miniere, al quale sono affidati, nel territorio della Regione, i servizi minerario, geologico e geofisico.

 

     Art. 2.

     Spettano al Corpo regionale delle miniere, in ordine al servizio minerario, i seguenti compiti:

     a) l'applicazione delle leggi minerarie e dei relativi regolamenti, nonché l'applicazione delle leggi e regolamenti riguardanti la polizia mineraria e la sicurezza del lavoro nei settori di sua competenza;

     b) la vigilanza sull'andamento generale dell'attività mineraria e l'esecuzione delle relative ispezioni;

     c) lo studio dei problemi tecnici ed economici interessanti l'attività mineraria;

     d) lo studio dei giacimenti sotto l'aspetto minerario;

     e) la direzione ed il controllo sugli studi e le indagini per le ricerche minerarie;

     f) l'organizzazione e la direzione delle ricerche e delle coltivazioni minerarie che la Regione intende condurre direttamente;

     g) la raccolta ed elaborazione dei dati tecnici ed economici sulla industria mineraria e sulle attività metallurgiche e mineralogiche;

     h) la consulenza mineraria richiesta dalle pubbliche amministrazioni.

 

     Art. 3.

     In ordine al servizio geologico e geofisico spettano, altresì, al Corpo regionale delle miniere, i seguenti compiti:

     a) la vigilanza sui rilevamenti geologici per la pubblicazione della carta geologica della Regione;

     b) la vigilanza sugli studi e le ricerche di carattere geofisico;

     c) lo studio paleontologico e litologico dei materiali raccolti;

     d) lo studio dei giacimenti sotto l'aspetto geologico;

     e) la raccolta dei minerali e delle rocce e l'ordinamento di essi in collezione per i bisogni del servizio ed a richiesta degli organi regionali;

     f) la consulenza geologica e geofisica richiesta dalle pubbliche amministrazioni.

 

     Art. 4. [1]

     1. Il Corpo regionale delle miniere è costituito da un Ispettorato tecnico che ha sede in Palermo e da cui dipendono l'URIG, i servizi geologico e geofisico ed i tre distretti minerari aventi sede in Caltanissetta, Catania e Palermo.

 

     Art. 5.

     La competenza territoriale di ciascuno dei tre distretti di cui all'articolo precedente, viene fissata nella maniera seguente:

     a) distretto minerario di Caltanissetta per le province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna;

     b) distretto minerario di Catania per le province di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa, con una sezione distaccata a Messina;

     c) distretto minerario di Palermo per le province di Palermo e Trapani.

     All'URIG sono attribuiti nel settore di competenza per il territorio della Regione i compiti e le funzioni che la normativa vigente demanda agli uffici distrettuali [2].

     I servizi geologico e geofisico e l'URIG hanno sede presso l'Ispettorato tecnico delle miniere [3].

 

     Art. 6. [4]

 

     Art. 7.

     Nei limiti dell'organico di cui alla tabella prevista dal precedente art. 6 la ripartizione ed assegnazione del personale è disposta, in relazione all importanza ed alle necessità di ciascun ufficio, con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio, su proposta dell'ispettore generale del Corpo regionale delle miniere.

 

     Art. 8.

     Gli ingegneri aggiunti sono assunti mediante concorsi pubblici per esami, ai quali sono ammessi i laureati in ingegneria mineraria, civile, industriale nelle facoltà di ingegneria e nei politecnici dello Stato.

     I vice geologi sono assunti mediante concorsi pubblici per esami, ai quali sono ammessi i laureati in ingegneria mineraria, civile, industriale, in scienze naturali, in scienze geologiche o in fisica.

     I vice geofisici sono assunti mediante concorsi pubblici per esami, ai quali sono ammessi i laureati in ingegneria mineraria, civile, industriale, in scienze geologiche, in fisica o in matematica.

 

     Art. 9.

     I vice periti del ruolo del servizio minerario e del ruolo del servizio geologico e geofisico sono assunti con concorsi pubblici per esami, da bandirsi separatamente per ciascuno dei ruoli, ai quali sono ammessi i diplomati degli istituti tecnici industriali minerari dello Stato.

     I vice segretari sono assunti mediante concorsi pubblici per esami ai quali sono ammessi i diplomati degli istituti tecnici e dei licei classici e scientifici dello Stato.

 

     Art. 10.

     Gli aiuti-assistenti sono assunti mediante concorsi pubblici per esami, ai quali sono ammessi coloro che sono in possesso di diploma di licenza di scuola media inferiore o di scuola tecnica o di scuola secondaria di avviamento professionale.

 

     Art. 11.

     I pubblici concorsi di cui ai precedenti artt. 8, 9 e 10 devono essere banditi entro il termine di un anno dalla pubblicazione della legge.

 

     Art. 12. [5]

 

     Art. 13.

     (Omissis) [6].

     Le indennità di missione spettanti al personale del Corpo regionale delle miniere sono maggiorate del 50 % per servizi che comportano sopralluoghi in sotterraneo od in località che presentano particolari pericolosità.

     Detta maggiorazione è accordata limitatamente alle giornate di trasferta nel corso delle quali si effettuano i sopralluoghi suddetti.

     Inoltre, ciascun funzionario tecnico del Corpo regionale delle miniere godrà, entro tre mesi dalla data della sua assegnazione, del beneficio di una polizza di assicurazione sugli infortuni a completo carico dell'Amministrazione regionale.

 

     Art. 14.

     (Omissis) [7].

     Su proposta dell'ispettore generale delle miniere, l'Assessore per l'industria ed il commercio ha facoltà di far compiere ai funzionari delle carriere direttive che rivestono la qualifica di ingegnere aggiunto o di vice geologo o geologo aggiunto oppure di vice geofisico o geofisico aggiunto un corso di perfezionamento teorico e pratico della durata di uno o due anni presso facoltà o scuole superiori del ramo minerario, geologico e geofisico in Italia e all'estero.

     Al termine di ciascun anno di corso, i predetti funzionari debbono sostenere gli esami sulle materie studiate. I funzionari che non abbiano superato gli esami anzidetti per l'anno in corso non potranno conseguire la qualifica superiore al buono.

     Inoltre, l'Assessorato per l'industria ed il commercio, su proposta dell'ispettore generale delle miniere, ha facoltà di far compiere ai funzionari delle carriere direttive ed ai funzionari tecnici delle carriere di concetto del Corpo regionale delle miniere viaggi di istruzione della durata di uno o due mesi in Italia e all'estero.

     Qualora particolari esigenze richiedano che siano compiuti studi su speciali problemi in Italia od all'estero, l'Assessore per l'industria ed il commercio, su proposta dell'ispettore generale delle miniere, ne fissa le finalità e la durata.

     Durante i corsi ed i viaggi di perfezionamento ed istruzione che si svolgono all'estero, spetta ai funzionari l'indennità di missione nella misura prevista dalle particolari disposizioni vigenti.

 

     Art. 15.

     E' consentito che i funzionari dei ruoli tecnici del Corpo regionale delle miniere, compatibilmente con le esigenze di ufficio e previa autorizzazione dell'Assessore per l'industria ed il commercio, possano svolgere attività di insegnamento delle materie professionali.

 

     Art. 16.

     Il Corpo regionale delle miniere può avvalersi dell'opera tecnica di funzionari del Corpo statale delle miniere in posizione di comando, per periodi di tempo non superiori a tre anni per ciascun comando.

     Ai funzionari statali comandati a prestare servizio nel Corpo regionale delle miniere spetta anche il trattamento previdenziale previsto per il personale del Corpo regionale delle miniere.

     Analogamente, previa intesa col Ministero dell'industria e commercio, l'Assessore per l'industria ed il commercio può disporre che i funzionari dei ruoli tecnici del Corpo regionale delle miniere possano essere comandati presso il Corpo statale delle miniere per periodo di tempo non superiore a tre anni.

     Ai funzionari regionali comandati a prestare servizio presso il Corpo statale delle miniere, spettano, anche durante il periodo di comando, i benefici previdenziali previsti dal precedente art. 13.

Disposizioni transitorie

 

     Art. 17.

     Nella prima attuazione della presente legge, i posti dei ruoli organici del Corpo regionale delle miniere sono ricoperti con il personale del Corpo delle miniere in servizio presso il distretto minerario di Caltanissetta, al quale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 20 e 21 della L. 29 luglio 1950, n. 65, nonché quelle della L. 13 maggio 1953, n. 34.

     L'opzione, prevista dall'art. 3 della L. 13 maggio 1953, n. 34, deve, agli effetti del precedente capoverso, esercitarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 18.

     Effettuato l'inquadramento del personale di cui al precedente articolo, i posti di ispettore generale, di geologo capo e di geofisico capo, che non siano coperti, possono essere conferiti mediante concorsi per titoli da bandirsi entro due mesi dal detto inquadramento.

     Al concorso per i posti di ispettori generali possono partecipare i funzionari del Corpo regionale delle miniere già inquadrati e quelli del Corpo statale delle miniere del ruolo tecnico del servizio minerario con qualifica non inferiore ad ingegneri superiori.

     Al concorso per il posto di geologo capo e geofisico capo possono partecipare i funzionari del Corpo statale delle miniere del servizio geologico con qualifica non inferiore a geologo o geofisico.

 

     Art. 19.

     E' facoltà dell'Amministrazione di coprire i posti corrispondenti alla qualifica non inferiore a quella di ingegnere, dei ruoli tecnici del Corpo regionale delle miniere, rimasti vacanti dopo l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti artt. 17 e 18, col personale statale distaccato in posizione di comando ai sensi del primo comma dell'art. 16.

     Tale facoltà può essere esercitata dall'Amministrazione regionale con le modalità previste dall'art. 4 della L. 13 maggio 1953, n. 34, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e limitatamente ad un terzo del complesso dei suddetti posti con qualifica non inferiore a quella di ingegnere, rimasti vacanti, utilizzando il personale statale in posizione di comando che abbia almeno un anno di servizio e che richieda il passaggio nei ruoli regionali.

 

     Art. 20.

     Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, previsti in lire venti milioni per il corrente esercizio finanziario, si fa fronte, nello stesso esercizio, con le disponibilità del cap. 45 dello stato di previsione della spesa della Regione. Per gli anni successivi sarà provveduto con appositi stanziamenti nella legge di approvazione del bilancio.

     L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio che si rendano necessarie.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 3 luglio 2000, n. 14.

[2] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 3 luglio 2000, n. 14.

[3] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 3 luglio 2000, n. 14.

[4] Articolo abrogato dall'art. 48 L.R. 23 marzo 1971, n. 7.

[5] Articolo abrogato dall'art. 48 L.R. 23 marzo 1971, n. 7).

[6] Comma abrogato dall'art. 1 L.R. 1 febbraio 1963, n. 11.

[7] Comma abrogato dalla L.R. 23 marzo 1971, n. 7.