§ 4.2.31 - L.R. 18 febbraio 1956, n. 13.
Provvedimenti per il completamento e l'integrazione di programmi regionali di opere pubbliche.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:18/02/1956
Numero:13


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la spesa ripartita di L. 5.000.000.000 per la esecuzione di opere, previste nell'art. 1 lettera a), b) ed e) della legge regionale 16 gennaio 1951, n. 5, nella legge regionale 2 [...]
Art. 2.      La ripartizione della somma indicata nel precedente articolo fra le diverse categorie indicate nell'articolo medesimo, è effettuato in rapporto alle esigenze di esecuzione, con deliberazione [...]
Art. 3.      La spesa autorizzata con l'art. 1 va ripartita: per cento milioni sull'esercizio finanziario in corso e per la rimanente somma, in parti eguali sugli esercizi 1956-57 e 1957-58.
Art. 4.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.


§ 4.2.31 - L.R. 18 febbraio 1956, n. 13.

Provvedimenti per il completamento e l'integrazione di programmi regionali di opere pubbliche.

(G.U.R. 20 febbraio 1956, n. 13).

 

Art. 1.

     E' autorizzata la spesa ripartita di L. 5.000.000.000 per la esecuzione di opere, previste nell'art. 1 lettera a), b) ed e) della legge regionale 16 gennaio 1951, n. 5, nella legge regionale 2 agosto 1954, n. 31 e per le finalità dell'art. 3, lettere a) e c) della legge regionale 26 gennaio 1953, n. 2.

     L'esecuzione delle opere sarà effettuata con la procedura e le modalità indicate nella legge alla quale ciascuna opera si riferisce.

 

     Art. 2.

     La ripartizione della somma indicata nel precedente articolo fra le diverse categorie indicate nell'articolo medesimo, è effettuato in rapporto alle esigenze di esecuzione, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti, di concerto con quello per il bilancio, affari economici e credito.

 

     Art. 3.

     La spesa autorizzata con l'art. 1 va ripartita: per cento milioni sull'esercizio finanziario in corso e per la rimanente somma, in parti eguali sugli esercizi 1956-57 e 1957-58.

     Alla spesa relativa all'esercizio in corso si farà fronte prelevando la somma occorrente dalle disponibilità del cap. 73 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1955-56.

     L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, la conseguente variazione di bilancio.

 

     Art. 4.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.