§ 2.7.3 - L.R. 12 febbraio 1955, n. 13.
Concessione di contributi per il miglioramento, l'ampliamento, il restauro e per l'attrezzatura dei mattatoi comunali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.7 igiene pubblica
Data:12/02/1955
Numero:13


Sommario
Art. 1.      Possono essere concessi contributi a carico del bilancio della Regione per provvedere:
Art. 2.      Il contributo di cui all'articolo precedente non può normalmente eccedere la misura dell'80 per cento della spesa necessaria per le opere da eseguire e per il rinnovo dell'attrezzatura.
Art. 3.      L'istanza per ottenere i contributi di cui alla presente legge, corredata dai progetti e preventivi di spesa, è sottoposta, previo parere dell'Ispettore centrale del ruolo tecnico veterinario [...]
Art. 4.      La liquidazione del contributo deliberato ai sensi del precedente articolo è effettuata in rapporto allo stato di avanzamento delle opere, debitamente controllato dall'ispettore centrale tecnico [...]
Art. 5.      Per il conseguimento dei fini previsti dalla presente legge sarà determinata, annualmente, con la legge del bilancio la somma da destinare per gli scopi di cui alle lett. a e b dell'art. 1 [...]
Art. 6.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 2.7.3 - L.R. 12 febbraio 1955, n. 13.

Concessione di contributi per il miglioramento, l'ampliamento, il restauro e per l'attrezzatura dei mattatoi comunali.

(G.U.R. 12 febbraio 1955, n. 7).

 

Art. 1.

     Possono essere concessi contributi a carico del bilancio della Regione per provvedere:

     a) (Omissis) [1];

     b) all'ampliamento, al restauro ed al rinnovo dei locali stessi.

 

     Art. 2.

     Il contributo di cui all'articolo precedente non può normalmente eccedere la misura dell'80 per cento della spesa necessaria per le opere da eseguire e per il rinnovo dell'attrezzatura.

     In casi eccezionali e sempre che risulti comprovato ed accertato con apposita documentazione che l'ente interessato non abbia la possibilità economico-finanziaria di sostenere, anche parzialmente, il costo delle opere e dell'attrezzatura, quando la esecuzione di dette opere e il rinnovo dell'attrezzatura rispondono ad un reale interesse dell'igiene e della sanità, la spesa può essere sostenuta a totale carico della Regione.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3.

     L'istanza per ottenere i contributi di cui alla presente legge, corredata dai progetti e preventivi di spesa, è sottoposta, previo parere dell'Ispettore centrale del ruolo tecnico veterinario della carriera direttiva dell'Assessorato regionale della sanità e, limitatamente alle opere edilizie, degli organi tecnici dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, all'approvazione dell'Assessorato regionale della sanità, il quale, ove riconosca la necessità dell'intervento regionale, anche in rapporto al non conseguito pareggio fra le entrate e le spese, determina con suo decreto la misura percentuale dei contributi e l'entità presuntiva della spesa [3].

 

     Art. 4.

     La liquidazione del contributo deliberato ai sensi del precedente articolo è effettuata in rapporto allo stato di avanzamento delle opere, debitamente controllato dall'ispettore centrale tecnico presso l'Assessorato regionale della sanità ed alla presentazione delle fatture o collaudo dell'attrezzatura [4].

     E' però in facoltà dell'Assessorato, una volta che sia stata deliberata l'ammissione al contributo, di corrispondere, prima che vengano determinate le spese effettivamente sostenute, acconti che complessivamente non superino il 40 per cento del contributo determinato ai sensi dell'art. 3.

 

     Art. 5.

     Per il conseguimento dei fini previsti dalla presente legge sarà determinata, annualmente, con la legge del bilancio la somma da destinare per gli scopi di cui alle lett. a e b dell'art. 1 distintamente per ciascuno degli scopi stessi.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 6.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Lettera abrogata con art. 1 L.R. 8 marzo 1971, n. 5.

[2] Comma abrogato con art. 2 L.R. 19 novembre 1966, n. 28.

[3] Articolo così sostituito con art. 3 L.R. 19 novembre 1966, n. 28.

[4] Comma così sostituito con art. 4 L.R. 19 novembre 1966, n. 28.

[5] Commi secondo e terzo contengono disposizioni finanziarie.