§ 5.4.11 - L.R. 7 febbraio 1957, n. 17.
Norme per la sistemazione dei locali del Palazzo dei Normanni da destinare ad uffici dell'Assemblea regionale siciliana.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.4 demanio e patrimonio
Data:07/02/1957
Numero:17


Sommario
Art. 1.      Per la sistemazione degli uffici ed alloggi di rappresentanza in atto ubicati nel Palazzo dei Normanni in Palermo, sede dell'Assemblea Regionale Siciliana, la cui disponibilità è necessaria per [...]
Art. 2.      In applicazione delle norme contenute nell'articolo precedente e al fine di rendere immediatamente disponibili i locali, la cui destinazione a servizio degli organi e degli Uffici dell'Assemblea [...]
Art. 3.      Per le procedure di espropriazioni di cui agli articoli 1 e 2 e per la determinazione dell'indennità si applicano le norme della legge 25 giugno 1865, numero 2359, salvo quanto è disposto con la [...]
Art. 4.      Nelle more della procedura di esproprio o delle pratiche di permuta o di costruzione è autorizzata altresì la spesa occorrente per il temporaneo affitto di locali da destinare agli uffici [...]
Art. 5.      Alle spese occorrenti per l'attuazione della presente legge si farà fronte utilizzando il fondo a disposizione per iniziative legislative di cui al capitolo 34 del bilancio della Regione per [...]
Art. 6.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 5.4.11 - L.R. 7 febbraio 1957, n. 17.

Norme per la sistemazione dei locali del Palazzo dei Normanni da destinare ad uffici dell'Assemblea regionale siciliana.

(G.U.R. 16 febbraio 1957, n. 9).

 

Art. 1.

     Per la sistemazione degli uffici ed alloggi di rappresentanza in atto ubicati nel Palazzo dei Normanni in Palermo, sede dell'Assemblea Regionale Siciliana, la cui disponibilità è necessaria per un regolare funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Assemblea, delle Commissioni e dei gruppi, è autorizzata la espropriazione per pubblico interesse, ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359, di aree edificabili e di edifici nella città di Palermo, rispondenti ai requisiti di idoneità per procedere alle costruzioni o alle trasformazioni occorrenti ai fini sopra indicati.

     E' autorizzata, altresì, ai fini anzidetti la costruzione od esproprio di edifici da permutare, ove occorra, con le Amministrazioni da cui dipendono gli Uffici pubblici aventi in atto sede nel Palazzo dei Normanni.

 

     Art. 2.

     In applicazione delle norme contenute nell'articolo precedente e al fine di rendere immediatamente disponibili i locali, la cui destinazione a servizio degli organi e degli Uffici dell'Assemblea regionale riveste carattere di particolare urgenza, è autorizzata, ai sensi del precedente articolo, l'espropriazione per pubblico interesse dei seguenti immobili:

     a) Villino Basile sito in Palermo, via Siracusa, segnato al foglio n. 44 particella n: 217 del catasto edilizio urbano di Palermo;

     b) Complesso edilizio sito in Palermo, via Libertà n. 72 nominato ("Villa Paino") e terreno annesso, per la totalità o per una parte, della estensione di are 54,30, segnato il primo nel vecchio catasto edilizio urbano di Palermo alla partita 35474; al foglio n. 44, particelle 8 e 7 intestate a Chiarelli La Lumia barone Stefano fu Domenico con imponibile complessivo di L. 137.980 e il secondo nel catasto terreni di Palermo alla partita 22.000, foglio 44, particella 39, di are 31,95 e particella 434, di are 22,35 intestate a Chiarelli La Lumia barone Stefano fu Domenico con reddito dominicale complessivo di lire 2.009,10 e reddito agrario L. 146,61, in esse comprese le eventuali particelle in atto in corso di frazionamento.

     Detti immobili confinano a nord con proprietà Cricchio Giovanni fu Pietro, a sud con proprietà Parlato Ettore fu Liborio, ad est con via Libertà, ad ovest con la via Z 4 e proprietà Palazzotto Antonino fu Michele ed altri.

 

     Art. 3.

     Per le procedure di espropriazioni di cui agli articoli 1 e 2 e per la determinazione dell'indennità si applicano le norme della legge 25 giugno 1865, numero 2359, salvo quanto è disposto con la legge regionale 19 febbraio 1951, n. 20 e più precisamente:

     a) su richiesta del Presidente della Regione, il Primo Presidente della Corte di appello di Palermo nomina, entro i termini e con le forme dell'art. 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 uno o tre ingegneri o architetti per la formazione in contraddittorio con la ditta espropriata e l'Assessorato regionale dei lavori pubblici, dello stato di consistenza dello immobile da espropriare e per la stima;

     b) il Presidente della Regione, sulla scorta dei verbali relativi allo stato di consistenza, può autorizzare, stante l'urgenza ed indifferibilità, la immediata temporanea occupazione degli immobili;

     c) la relazione redatta dagli ingegneri o architetti di cui alla precedente lettera a) viene trasmessa dal Primo Presidente della Corte di appello al Presidente della Regione che ordina, con suo decreto, il deposito alla Cassa di Risparmio per le provincie siciliane della indennità risultante dalla perizia nonché di quella relativa alla temporanea occupazione;

     d) effettuato il deposito il Presidente della Regione pronuncia con suo decreto l'espropriazione ed autorizza la definitiva occupazione dell'immobile;

     e) i decreti del Presidente della Regione sono notificati alle ditte espropriate con le forme della citazione.

 

     Art. 4.

     Nelle more della procedura di esproprio o delle pratiche di permuta o di costruzione è autorizzata altresì la spesa occorrente per il temporaneo affitto di locali da destinare agli uffici pubblici considerati al secondo comma dell'art. 1 fino al trasferimento degli stessi nei locali costruiti, espropriati o permutati.

 

     Art. 5.

     Alle spese occorrenti per l'attuazione della presente legge si farà fronte utilizzando il fondo a disposizione per iniziative legislative di cui al capitolo 34 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1956-57.

     L'Assessore al bilancio è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

 

     Art. 6.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.