§ 2.10.61 - L.R. 1 aprile 1955, n. 21.
Ordinamento dei patronati scolastici nella Regione siciliana.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.10 istruzione
Data:01/04/1955
Numero:21


Sommario
Art. 1.      Per provvedere all'assistenza degli alunni bisognosi delle pubbliche scuole materne ed elementari della Regione siciliana, funziona in ogni comune un patronato scolastico
Art. 2.      Il patronato ha personalità giuridica di diritto pubblico e svolge la sua attività nei limiti del suo bilancio.
Art. 3.      Esso provvede:
Art. 4.      Il patronato è sottoposto alla vigilanza dell'Assessorato regionale per la pubblica istruzione direttamente ed attraverso i provveditorati agli studi ed i consigli provinciali scolastici
Art. 5.      L'attività del patronato è disciplinata da uno statuto che deve essere compilato in base allo statuto tipo approvato dall'Assessore alla pubblica istruzione della Regione.
Art. 11.      Le Amministrazioni comunali sono tenute a corrispondere al patronato scolastico il contributo annuo non inferiore a lire 50 per abitante secondo la popolazione, quale risulta dall'ultimo [...]
Art. 12.      Ad integrazione dei contributi dovuti dallo Stato ai sensi dell'art. 8 lettere c) e d) della L. 4 marzo 1958, n. 261, in apposito capitolo del bilancio regionale, nella rubrica «Pubblica [...]
Art. 13.      Per il conseguimento dei fini di cui all'art. 2 il Patronato provvede:
Art. 14.      Le spese occorrenti per le attività di cui alla lettera d) del precedente art. 3, comprese quelle inerenti alle attrezzature, sono a carico dell'Amministrazione regionale che vi provvede con [...]
Art. 15.      E' istituito in ogni provincia della Regione siciliana il Consorzio provinciale dei patronati scolastici con personalità giuridica di diritto pubblico; di esso fanno parte tutti i patronati [...]


§ 2.10.61 - L.R. 1 aprile 1955, n. 21.

Ordinamento dei patronati scolastici nella Regione siciliana.

(G.U.R. 2 aprile 1955, n. 16).

 

Art. 1.

     Per provvedere all'assistenza degli alunni bisognosi delle pubbliche scuole materne ed elementari della Regione siciliana, funziona in ogni comune un patronato scolastico [1].

     L'assistenza è estesa agli alunni delle scuole professionali della Regione.

 

     Art. 2.

     Il patronato ha personalità giuridica di diritto pubblico e svolge la sua attività nei limiti del suo bilancio.

 

     Art. 3.

     Esso provvede:

     a) a fornire gratuitamente agli alunni di condizione economica disagiata libri, quaderni, oggetti di cancelleria, indumenti e calzature;

     b) all'assistenza sanitaria degli alunni indigenti e bisognosi di cure mediante la istituzione di appositi ambulatori e la distribuzione gratuita di medicinali;

     c) ad istituire scuole materne, doposcuola, biblioteche scolastiche e curare ogni attività ricreativa conforme ai fini dell'educazione;

     d) alla somministrazione della refezione scolastica nonché al funzionamento delle colonie climatiche e delle scuole materne istituite dall'Assessorato per la pubblica istruzione e di altre opere integrative della scuola, di carattere assistenziale, sanitario, ricreativo ed educativo, direttamente da esso promosse.

     Ad ogni istituzione ed attività prevista dalla lettera d) e per ogni plesso scolastico corrisponde una gestione separata: tali gestioni rientrano tra quelle speciali dei patronati.

     Le funzioni ed i compiti di cui alla lettera d) debbono essere espletati dai patronati scolastici in collaborazione diretta con le autorità scolastiche le quali rispondono altresì della gestione dei fondi messi a loro disposizione a tal fine.

 

     Art. 4.

     Il patronato è sottoposto alla vigilanza dell'Assessorato regionale per la pubblica istruzione direttamente ed attraverso i provveditorati agli studi ed i consigli provinciali scolastici [2].

 

     Art. 5.

     L'attività del patronato è disciplinata da uno statuto che deve essere compilato in base allo statuto tipo approvato dall'Assessore alla pubblica istruzione della Regione.

     Lo statuto di ciascun patronato e il regolamento organico sono deliberati dal Consiglio di amministrazione e sottoposti all'approvazione dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione.

 

     Artt. 6. - 10.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 11.

     Le Amministrazioni comunali sono tenute a corrispondere al patronato scolastico il contributo annuo non inferiore a lire 50 per abitante secondo la popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento.

     Esse dovranno iscrivere a carico del bilancio comunale tale contributo fra le spese obbligatorie.

     A tal uopo è elevato il contributo obbligatorio al patronato scolastico a carico del bilancio comunale a norma dell'art. 91, lettera f) n. 13 T.U. legge comunale e approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, e successive modifiche.

 

     Art. 12.

     Ad integrazione dei contributi dovuti dallo Stato ai sensi dell'art. 8 lettere c) e d) della L. 4 marzo 1958, n. 261, in apposito capitolo del bilancio regionale, nella rubrica «Pubblica istruzione», sarà inserita la spesa obbligatoria pari a lire 100 per ogni abitante della Regione siciliana quale risulta dall'ultimo censimento.

     L'Assessore regionale per la pubblica istruzione ripartisce la somma iscritta in bilancio, in ragione di lire 75 per abitante a ciascun patronato scolastico come contributo ordinario, per il rimanente per contributi straordinari in rapporto alle particolari esigenze assistenziali su richiesta motivata degli stessi patronati e dei loro consorzi provinciali, convalidata dal parere del competente provveditore agli studi [2].

 

     Art. 13.

     Per il conseguimento dei fini di cui all'art. 2 il Patronato provvede:

     a) con i contributi annui obbligatori di cui agli artt. 11 e 12 [4];

     b) con i contributi eventuali del Mistero della pubblica istruzione e dell'interno e degli assessorati regionali;

     c) con gli utili della vendita delle pagelle scolastiche;

     d) con i doni, legati e contributi di enti e privati;

     e) con le rendite patrimoniali se ve ne sono;

     f) con i proventi di speciali iniziative promosse dallo stesso patronato.

     Sono vietate le sottoscrizioni fra gli alunni a beneficio del patronato.

 

     Art. 14.

     Le spese occorrenti per le attività di cui alla lettera d) del precedente art. 3, comprese quelle inerenti alle attrezzature, sono a carico dell'Amministrazione regionale che vi provvede con appositi stanziamenti sul bilancio rubrica «Pubblica istruzione»; le attrezzature stesse sono prese in carico dai patronati scolastici oppure dai loro consorzi provinciali.

     L'Assessore regionale per la pubblica istruzione dispone le relative aperture di credito a favore dei provveditorati agli studi i quali possono concedere anticipazioni di fondi per le spese necessarie.

     Il personale comunque addetto alle singole attività è nominato dai rispettivi patronati scolastici, previo parere delle autorità scolastiche competenti.

     Dall'anno successivo alla approvazione della presente legge, il personale insegnante addetto alle colonie climatiche è nominato in base a graduatorie di aspiranti che abbiano frequentato corsi di preparazione per le specifiche funzioni ed in base alla anzianità di servizio nelle colonie stesse.

     Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, l'Assessore per la pubblica istruzione emanerà i regolamenti per il funzionamento della refezione e delle colonie climatiche organizzate [5].

 

     Art. 15.

     E' istituito in ogni provincia della Regione siciliana il Consorzio provinciale dei patronati scolastici con personalità giuridica di diritto pubblico; di esso fanno parte tutti i patronati scolastici della provincia.

     L'ordinamento, le attività e le entrate del consorzio sono regolati da uno statuto tipo predisposto ed approvato dall'Assessore regionale per la pubblica istruzione in conformità agli artt. 12, 13, 14, 16 della legge statale 4 marzo 1958, n. 261 e dall'art. 3 ultimo e penultimo comma della predetta legge.

     Per la tutela e la vigilanza valgono le norme stabilite per i patronati comunali [5].

 

     Artt. 16. - 17.

     (Omissis) [6].

 

 


[1] La L.R. 2 gennaio 1979, n. 1 ha soppresso i patronati scolastici comunali ed i relativi consorzi provinciali.

[2] Articolo sostituito con art. 2 L.R. 9 luglio 1962, n. 19.

[3] Disposizioni non più in vigore.

[2] Articolo sostituito con art. 2 L.R. 9 luglio 1962, n. 19.

[4] Lettera sostituita con art. 2 L.R. 9 luglio 1962, n. 19.

[5] Articolo sostituito con art. 2 L.R. 9 luglio 1962, n. 19.

[5] Articolo sostituito con art. 2 L.R. 9 luglio 1962, n. 19.

[6] Disposizioni non più in vigore.