§ 3.5.5 - L.R. 28 luglio 1949, n. 39.
Trasformazione delle trazzere siciliane.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 opere fondiarie
Data:28/07/1949
Numero:39


Sommario
Art. 1.      L'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a provvedere alla trasformazione ed alla sistemazione delle trazzere di demanio pubblico particolarmente utili allo sviluppo [...]
Art. 2.      In relazione alle esigenze della viabilità rurale ed al grado di intensificazione colturale conseguibile nelle singole zone, l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato [...]
Art. 3.      La spesa delle opere di trasformazione o di sistemazione delle trazzere è posta a totale carico del bilancio della Regione.
Art. 4.      Se il progetto di trasformazione o sistemazione implica l'esecuzione di varianti o allacciamenti, si procede alle espropriazioni necessarie a norma dell'art. 373 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, [...]
Art. 5.      Gli eventuali ricorsi od opposizioni, relativi a contestazioni sulla demanialità dei terreni necessari alla trasformazione ed alla sistemazione delle trazzere, non possono, in nessun caso, dar [...]
Art. 6.      Le zone di terreno delle trazzere, non utilizzabili secondo i progetti di trasformazione o di sistemazione, possono essere permutate con altri terreni necessari per l'attuazione del progetto [...]
Art. 7.      Per l'esecuzione delle opere di cui alla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modifiche ed aggiunte.
Art. 8.      (Omissis)
Art. 9.      I proprietari viciniori alle trazzere trasformate o sistemate che vengono assoggettati a contributo di miglioria, hanno diritto di accedere alle trazzere stesse, attraverso i fondi che li [...]
Art. 10.      Alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle trazzere in corso di trasformazione o di sistemazione provvede l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 11.      Per l'esecuzione delle opere di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di:
Art. 12.      Restano in vigore tutte le disposizioni di legge in materia, che non siano incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge.


§ 3.5.5 - L.R. 28 luglio 1949, n. 39.

Trasformazione delle trazzere siciliane.

(G.U.R. 30 luglio 1949, n. 34).

 

Art. 1.

     L'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a provvedere alla trasformazione ed alla sistemazione delle trazzere di demanio pubblico particolarmente utili allo sviluppo dell'agricoltura e dell'industria armentizia, anche in rapporto ai programmi di trasformazione fondiaria dei terreni espropriati a norma della L.R. 27 dicembre 1950, n. 104 ed ai programmi di opere straordinarie di cui alla L. 10 agosto 1950, n. 646.

     Per la trasformazione delle trazzere ricadenti nei comprensori dei consorzi di bonifica continueranno ad applicarsi le norme previste dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni ed aggiunte [1].

 

     Art. 2.

     In relazione alle esigenze della viabilità rurale ed al grado di intensificazione colturale conseguibile nelle singole zone, l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato regionale per la bonifica, determina i criteri in base ai quali dovrà essere effettuata la trasformazione in rotabile o la sistemazione delle trazzere di cui all'art. 1.

 

     Art. 3.

     La spesa delle opere di trasformazione o di sistemazione delle trazzere è posta a totale carico del bilancio della Regione.

     L'Amministrazione regionale provvederà ad imporre a carico dei proprietari dei beni immobili, ai quali, in dipendenza delle opere, derivino vantaggi economicamente valutabili, il contributo di miglioria previsto dal R.D.L. 28 novembre 1938, n. 2000.

     I criteri e le modalità per l'imposizione di tale contributo saranno stabiliti con regolamento.

 

     Art. 4.

     Se il progetto di trasformazione o sistemazione implica l'esecuzione di varianti o allacciamenti, si procede alle espropriazioni necessarie a norma dell'art. 373 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e degli artt. 30 e segg. del R.D. 8 febbraio 1923, n. 422.

     Il decreto di approvazione del progetto equivale a tutti gli effetti alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere.

     Per l'esecuzione dei lavori sono applicabili le disposizioni dei capi primo e secondo del titolo II della L. 25 giugno 1865, n. 2359.

 

     Art. 5.

     Gli eventuali ricorsi od opposizioni, relativi a contestazioni sulla demanialità dei terreni necessari alla trasformazione ed alla sistemazione delle trazzere, non possono, in nessun caso, dar luogo a sospensione dell'esecuzione dell'opera stessa; restando però impregiudicato il diritto ad indennizzo se, in definitiva, il terreno in contestazione non risulti facente parte del demanio pubblico.

     In tal caso l'indennità sarà stabilita secondo le vigenti disposizioni in materia di esproprio per pubblica utilità.

 

     Art. 6.

     Le zone di terreno delle trazzere, non utilizzabili secondo i progetti di trasformazione o di sistemazione, possono essere permutate con altri terreni necessari per l'attuazione del progetto stesso.

 

     Art. 7.

     Per l'esecuzione delle opere di cui alla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modifiche ed aggiunte.

     La concessione può, altresì, essere assentita al Segretariato per la montagna per la sistemazione delle trazzere ricadenti in zone montane.

 

     Art. 8.

     (Omissis) [2].

     I concessionari delle opere previste dalla presente legge sono esonerati dal concorso della spesa di vigilanza prevista dal R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1536.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 9.

     I proprietari viciniori alle trazzere trasformate o sistemate che vengono assoggettati a contributo di miglioria, hanno diritto di accedere alle trazzere stesse, attraverso i fondi che li separano dalle trazzere, osservando le modalità stabilite dal codice civile.

 

     Art. 10.

     Alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle trazzere in corso di trasformazione o di sistemazione provvede l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.

     Alla manutenzione delle trazzere o di tratti di esse che, con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, saranno dichiarate definitivamente trasformate o sistemate, provvederà l'Assessorato dei lavori pubblici.

 

     Art. 11.

     Per l'esecuzione delle opere di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di:

     lire 500.000.000 per l'esercizio 1948-49; lire 1.500.000.000 per l'esercizio 1949-50; lire 2.500.000.000 per l'esercizio 1950-51; e lire 1.000.000.000 annuo per ciascuno degli esercizi successivi fino a quello 1960-61 [4].

 

     Art. 12.

     Restano in vigore tutte le disposizioni di legge in materia, che non siano incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge.

     L'ufficio tecnico speciale per le trazzere siciliane, sotto le direttive dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, provvederà a completare, entro il termine di due anni, le operazioni di accertamento, reintegra e legittimazione delle trazzere, osservando le norme del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3244, e del regolamento approvato con R.D. 20 dicembre 1927, n. 2801, e successive modificazioni ed aggiunte.

     A tal fine, con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, saranno forniti i fondi necessari da prelevarsi dallo stanziamento di cui all'art. 11 della presente legge.

     L'Assessore è altresì autorizzato ad assumere e destinare il personale necessario.

 

 


[1] Articolo sostituito dall'art. 1 D.L.vo P. Reg. 10 aprile 1951, n. 10.

[2] I primi due commi sono stati abrogati dall'art. 2 L.R. 15 luglio 1950, n. 57.

[3] Comma abrogato dall'art. 1-bis D.L.vo P. Reg. 10 aprile 1951, n. 10.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 1 D.L.vo P. Reg. 10 aprile 1951, n. 10.